§ 2.8.118 - Legge regionale 27 novembre 1990, n. 75.
Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.8 credito
Data:27/11/1990
Numero:75


Sommario
Art. 1.  (Partecipazione della Regione).
Art. 2.  (Interventi per l'abbattimento del tasso su operazioni di investimento).
Art. 3.  (Tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi).
Art. 3 bis.  (Soggetti beneficiari degli interventi).
Art. 3 ter.  (Interventi per l’abbattimento del tasso su operazioni di consolidamento del debito a breve).
Art. 3 quater.  (Interventi per l'abbattimento del tasso su finanziamenti per il conferimento del TFR maturando a fondi pensione regionali)
Art. 4.  (Interventi per operazioni di consolidamento gestionale).
Art. 5.  (Controllo regionale sui finanziamenti)
Art. 6.  (Operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali)
Art. 7.  (Finanziamenti).
Art. 8.  (Norme finanziarie).
Art. 9.  (Variazioni al bilancio).


§ 2.8.118 - Legge regionale 27 novembre 1990, n. 75. [1]

Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi.

(B.U. 4 dicembre 1990, n. 49).

 

CAPO I

CONSORZIO DI GARANZIA FIDI TRA GLI ESERCENTI LE LIBERE PROFESSIONI

IN VALLE D'AOSTA

 

Art. 1. (Partecipazione della Regione).

     1. La Regione partecipa alla costituzione di un Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta.

     2. Il Presidente della Giunta regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze, è autorizzato a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al consorzio.

 

CAPO II

CONSORZI GARANZIA FIDI

 

     Art. 2. (Interventi per l'abbattimento del tasso su operazioni di investimento).

     1. La Regione Valle d'Aosta che ai sensi delle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 32 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 22 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 23 e successive modificazioni, 16 giugno 1978, n. 25 e successive modificazioni e 24 agosto 1982, n. 43, aderisce rispettivamente:

     a) al Consorzio Garanzia Fidi fra industriali della Valle d'Aosta;

     b) al Consorzio Garanzia Fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta;

     c) al Consorzio Confidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta;

     d) al Consorzio Confidi fra commercianti della Valle d'Aosta;

     e) al Consorzio Garanzia Fidi fra gli agricoltori della Valle d'Aosta;

     interviene finanziariamente attraverso una sovvenzione diretta in denaro, a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, calcolata ex post, abbattendo i tassi di interesse praticati dalle banche convenzionate per operazioni di investimento, fino ad un massimo del 50 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione [2].

     1 bis. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle imprese operanti nei settori dell’industria e dell’artigianato in possesso dei requisiti per poter accedere agli aiuti previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), la Regione interviene finanziariamente a beneficio delle imprese aderenti ad ogni singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo determinato ai sensi del comma 1 [3].

     1 ter. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2010 dalle imprese operanti nei settori diversi da quelli di cui al comma 1bis, la Regione interviene finanziariamente, per il tramite di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione da parte della Regione [4].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono estesi al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta.

     3. Si intendono operazioni di investimento ai sensi dei commi 1 e 1bis [5]:

     a) le spese per l'acquisto - compreso il terreno -, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di immobili, nonché le spese per l'acquisto di attrezzature, impianti, arredi e infrastrutture, comprese quelle relative al risparmio energetico e all'inquinamento, da destinare alle attività dei soggetti aderenti ai consorzi;

     b) le spese per l'acquisto e l'impianto delle aziende, le spese relative alla promozione e distribuzione di prodotti aziendali nonché le spese relative all'attività di ricerca e acquisto di brevetti.

     4. I Consorzi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, nonché il Consorzio di cui al comma 2, devono presentare all'Assessorato delle Finanze, all'inizio di ciascun esercizio un programma degli interventi che intendono attuare, nel quale venga specificata l'entità del finanziamento proposto per ciascun tipo di operazione nonché un rendiconto consuntivo delle somme utilizzate nell'esercizio precedente.

     4 bis. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente [6].

 

     Art. 3. (Tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzi). [7]

     [1. Il tasso di interesse a carico dei soggetti aderenti ai Consorzio, beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, non può comunque essere inferiore al tasso minimo stabilito dalla corrispondente normativa statale concernente il credito agevolato.]

 

     Art. 3 bis. (Soggetti beneficiari degli interventi). [8]

     1. A decorrere dall’esercizio 2004, ciascun Consorzio di garanzia fidi può concedere i contributi in conto interessi di cui all’art. 2 anche a soggetti operanti nei settori di attività degli altri Consorzi.

     2. L’ammontare dei finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi di cui all’art. 2, concessi dagli istituti di credito convenzionati a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, non può superare la misura annua del 10% del valore nominale degli affidamenti totali concessi, come risultanti dal bilancio di ciascun Consorzio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e da essi dichiarati.

 

     Art. 3 ter. (Interventi per l’abbattimento del tasso su operazioni di consolidamento del debito a breve). [9]

     1. La Regione interviene, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per l’abbattimento del tasso sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati che siano finalizzati al consolidamento del debito a breve termine [10].

     2. Le convenzioni stipulate per le finalità di cui al comma 1 devono prevedere:

     a) che i finanziamenti concessi a ciascuna impresa non superino l’importo di 300.000 euro;

     b) che la durata di ammortamento dei finanziamenti sia compresa tra i 19 ed i 180 mesi;

     c) che il tasso applicato dagli istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall’EURIBOR a 6 mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo istituto di credito convenzionato, maggiorato del 4 per cento [11];

     c bis) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento [12].

 

     Art. 3 quater. (Interventi per l'abbattimento del tasso su finanziamenti per il conferimento del TFR maturando a fondi pensione regionali) [13]

     1. La Regione interviene fino ad un massimo del 70 per cento del tasso medio annuo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per l'abbattimento del tasso sui finanziamenti, concessi dagli Istituti di credito convenzionati, finalizzati al reperimento delle risorse necessarie a consentire il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando a fondi pensione a base territoriale regionale [14].

     2. Le convenzioni stipulate per la finalità di cui al comma 1 devono prevedere che il tasso applicato dagli Istituti di credito ai finanziamenti non superi il valore ottenuto dall'EURIBOR a sei mesi, rilevato come da prassi di ogni singolo Istituto di credito convenzionato, maggiorato al massimo del 4 per cento [15].

     3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento e gli ulteriori requisiti delle imprese beneficiarie.

 

     Art. 4. (Interventi per operazioni di consolidamento gestionale).

     1. Per gli anni 1990 e 1991, al fine di consolidare lo sviluppo della Valle d'Aosta, consentendo la prosecuzione del programma di trasformazione delle imprese in atto, i consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2, possono destinare una quota non superiore al 30 percento del finanziamento concesso a norma del medesimo articolo 2, per operazioni finanziarie, da realizzarsi tramite le banche convenzionate.

 

     Art. 5. (Controllo regionale sui finanziamenti) [16]

     1. I Consorzi sono tenuti a consentire, in qualsiasi momento, il controllo da parte dell'Assessorato regionale competente sulla destinazione dei finanziamenti correlati agli interventi di cui alla presente legge e a trasmettere, a richiesta, la documentazione attestante le operazioni di finanziamento contratte dai soggetti aderenti ai Consorzi con le banche convenzionate.

 

CAPO III

CONSORZIO GARANZIA FIDI DELLA VALLE D'AOSTA [17]

 

     Art. 6. (Operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali) [18]

1. La Regione interviene finanziariamente abbattendo i tassi di interesse praticati per operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring) effettuate dalle imprese aderenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione. L'intervento è effettuato per il tramite dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 7. (Finanziamenti).

     1. La Giunta regionale, è autorizzata, sulla base dei programmi di intervento presentati dai Consorzi secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 2, ad erogare annualmente contributi ai consorzi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2.

     2. Per l'anno 1990 i contributi di cui al comma 1 sono determinati nei seguenti importi:

     a) Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta Lire 3.500.000.000;

     b) Consorzio Garanzia Fidi tra gli albergatori della Valle d'Aosta Lire 1.500.000.000;

     c) Consorzio Garanzia Confidi tra gli artigiani della Valle d'Aosta Lire 1.000.000.000;

     d) Consorzio Garanzia Confidi tra commercianti della Valle d'Aosta Lire 1.400.000.000;

     e) Consorzio Garanzia Fidi tra gli agricoltori Lire 700.000.000;

     f) Consorzio Garanzia Fidi fra esercenti le libere professioni Lire 100.000.000.

 

     Art. 8. (Norme finanziarie).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive Lire 8.200.000.000 per l'anno 1990, graverà sui capitoli del bilancio di previsione per l'anno in corso come specificato all'articolo 9.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

     a) quanto a Lire 7.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato n. 8 al bilancio stesso;

     b) quanto a Lire 1.200.000.000 mediante l'iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 00300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalla tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent.

     3. A decorrere dall'anno 1991 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

 

     Art. 9. (Variazioni al bilancio).

     1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte entrata

     In aumento

     Cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint-Vincent L. 1.200.000.000

     Parte spesa

     In diminuzione

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 7.000.000.000

     In aumento

     Cap. 24100 di nuova istituzione

     "Programma regionale: 2.1.2.

     Codificazione: 2.1.2.4.3.5.10.32.03

     "Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni

     - LR 27 novembre 1990, n. 75 " L. 100.000.000

     Cap. 31405 " Contributi al Consorzio Garanzia Fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta

     - LR 24 agosto 1982, n. 43 " L. 700.000.000

     Cap. 36000 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali

     - LR 11 agosto 1976, n. 32

     - LR 16 giugno 1978, n. 24

     - LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 3.500.000.000

     Cap. 36670 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta

     - LR 16 giugno 1978, n. 23

     - LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 1.000.000.000

     Cap. 36900 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra i commercianti

     - LR 16 giugno 1978, n. 25

     - LR 19 giugno 1984, n. 25 " L. 1.400.000.000

     Cap. 37850 " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli albergatori

     - LR 16 giugno 1978, n. 22

     - LR primo giugno 1984, n. 19

     - LR 2 novembre 1987, n. 90 " L. 1.500.000.000

     Totale in aumento L. 8.200.000.000

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 1.

[3] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

[5] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 1.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 55 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

[9] Articolo inserito dall’art. 16 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 30.

[10] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

[11] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

[13] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2009, n. 1.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[17] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 2.