Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.6 attività culturali |
Data: | 01/10/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Definizioni). |
Art. 3. (Tipologia degli interventi). |
Art. 4. (Soggetti beneficiari dei contributi). |
Art. 5. (Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi). |
Art. 6. (Adempimenti della Giunta regionale). |
Art. 7. (Conferenza di servizi). |
Art. 8. (Erogazione dei contributi e controlli). |
Art. 9. (Divieto di cumulo). |
Art. 10. (Centro di documentazione). |
Art. 11. (Norme finanziarie). |
§ 4.6.33 - L.R. 1 ottobre 2002, n. 18.
Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.
(B.U. 15 ottobre 2002, n. 45).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione promuove e disciplina la realizzazione di interventi per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura.
Tali interventi perseguono l'obiettivo di:
a) creare nuove opportunità di sviluppo turistico, sostenendo l'offerta culturale e turistica regionale;
b) orientare i piani urbanistici e di assetto del territorio secondo finalità rivolte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e letterario, con particolare riferimento agli articoli 27 e 28 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale di cui alla
c) valorizzare gli elementi naturalistici ed i manufatti collegati agli itinerari storici, ai siti celebri ed ai luoghi della storia e della letteratura.
Art. 2. (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per itinerari storici, i percorsi che si sviluppano in ambito comunale, regionale, interregionale e transfrontaliero, collegati ad avvenimenti storici o consuetudini secolari;
b) per siti celebri, i luoghi legati alla memoria di personaggi ed episodi storici di grande rilevanza ;
c) per luoghi della storia, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nei libri di storia ;
d) per luoghi della letteratura, gli spazi fisici che sono stati gli scenari descritti nelle pagine letterarie.
Art. 3. (Tipologia degli interventi).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi:
a) per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari storici;
b) per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri;
c) per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i luoghi della storia e della letteratura.
Art. 4. (Soggetti beneficiari dei contributi).
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge:
a) gli enti pubblici;
b) le società ad intero o prevalente capitale pubblico;
c) gli enti costituiti con capitale misto, pubblico e privato;
d) i soggetti privati.
Art. 5. (Indirizzi per la predisposizione dei progetti e l'individuazione degli interventi).
1. Nell'individuazione degli interventi per la valorizzazione degli itinerari storici e dei siti celebri, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:
a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore storico comprovato;
b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti.
2. Nella predisposizione dei progetti per la valorizzazione dei luoghi della storia e della letteratura, i soggetti proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi :
a) i luoghi della storia e della letteratura presi in considerazione devono riferirsi di preferenza a epoche e scrittori non contemporanei, gli autori delle pagine storiche e letterarie devono godere di una buona fama e le descrizioni devono corrispondere al paesaggio attuale e presentare forti legami con il territorio ;
b) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni culturali su cui insiste l'operazione culturale;
c) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle descrizioni delle pagine storiche e letterarie.
Art. 6. (Adempimenti della Giunta regionale).
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo;
b) la documentazione necessaria ai fini istruttori;
c) i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande;
d) le categorie di spese ammissibili e le percentuali di contributo;
e) le modalità di rendicontazione degli interventi;
f) i vincoli di destinazione degli interventi realizzati che i beneficiari dei contributi devono rispettare.
2. Nella concessione dei contributi è attribuita priorità agli interventi che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione finanziaria degli enti locali sul cui territorio è contemplata la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 7. (Conferenza di servizi).
1. Per la valutazione e l'approvazione dei progetti e al fine di acquisire i pareri eventualmente necessari delle amministrazioni pubbliche competenti è indetta apposita conferenza di servizi, di cui al capo V della
2. Il provvedimento di indizione della conferenza di servizi individua i soggetti ammessi a partecipare.
Art. 8. (Erogazione dei contributi e controlli).
1. I contributi sono erogati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia.
2. La Giunta regionale individua la struttura regionale incaricata di effettuare i controlli per la verifica della regolare esecuzione degli interventi oggetto di finanziamento e, in caso di realizzazione delle iniziative ammesse a contributo non aderente al progetto approvato, provvede alla revoca totale o parziale del contributo assegnato.
Art. 9. (Divieto di cumulo).
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze previste da norme comunitarie, statali e regionali aventi stesso oggetto e finalità.
2. [La salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili situati lungo gli itinerari storici oppure nell'ambito dei siti celebri e nei luoghi della storia e della letteratura sono finanziati dai fondi ordinari previsti dalle leggi settoriali] [1].
Art. 10. (Centro di documentazione).
1. Il materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativo agli itinerari storici, ai siti celebri e ai luoghi della storia e della letteratura è raccolto in un unico centro di documentazione.
2. Le modalità per l'istituzione e il funzionamento del centro di documentazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11. (Norme finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 51.000 per l'anno 2002 e in annui euro 130.000 a decorrere dall'anno 2003.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obbiettivo programmatico 2.2.4.07. "Attività culturali – Musei, beni culturali e ambientali", e si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre" dell'obbiettivo programmatico 3.2. "Altri oneri non ripartibili".
3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 26 della