§ 1.6.1137 – Regolamento 24 luglio 2000, n. 1622.
Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:24/07/2000
Numero:1622


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà.
Art. 3.  Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione dì vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati.
Art. 4.  Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale [...]
Art. 5.  Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze.
Art. 6. 
Art. 7.  Tartrato di calcio.
Art. 8.  Acido tartarico.
Art. 9.  Resina di pino di Aleppo.
Art. 10.  Betaglucanasi.
Art. 11.  Batteri lattici.
Art. 11 bis.  Lisozima.
Art. 12.  Resine scambiatrici di ioni.
Art. 13.  Ferrocianuro di potassio.
Art. 14.  Fitato di calcio.
Art. 15.  Acido DL-tartarico.
Art. 15 bis.  Dimetildicarbonato
Art. 16.  Trattamento per elettrodialisi.
Art. 17.  Ureasi.
Art. 18.  Apporto di ossigeno.
Art. 18 bis.  Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata.
Art. 18  ter. Uso di pezzi di legno di quercia
Art. 19.  Tenore di anidride solforosa.
Art. 20.  Tenore di acidità volatile.
Art. 21.  Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi.
Art. 22.  Autorizzazione dell'impiego del saccarosio.
Art. 23.  Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli.
Art. 24.  Arricchimento della partita dei vini spumanti.
Art. 25.  Disposizione amministrative relative all'arricchimento.
Art. 26.  Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione.
Art. 27.  Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto.
Art. 28.  Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino.
Art. 29.  Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.
Art. 30.  Norme tecniche relative alla dolcificazione.
Art. 31.  Disposizione amministrative relative alla dolcificazione.
Art. 32.  Dolcificazione di taluni vini importati.
Art. 33.  Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi.
Art. 34.  Definizione.
Art. 35.  Modalità generali relative al taglio.
Art. 36.  Norme specifiche relative al taglio di vini bianchi e di vini rossi in Spagna.
Art. 37.  Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.
Art. 38.  Aggiunta di altri prodotti e utilizzazione di mosti di uve nell'elaborazione di alcuni v.l.q.p.r.d.
Art. 39.  Aggiunta di alcole ai vini frizzanti.
Art. 40.  Invecchiamento di taluni vini liquorosi.
Art. 41.  Norme generali.
Art. 42.  Vini prodotti anteriormente al 1° agosto 2000.
Art. 43.  Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento.
Art. 44.  Abrogazione.
Art. 45.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.1137 – Regolamento 24 luglio 2000, n. 1622.

Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

(G.U.C.E. 31 luglio 2000, n. L 194).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare gli articoli 42, 44, 45, 46 e 80,

     considerando quanto segue:

     (1) Il capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e diversi allegati dello stesso regolamento fissano regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano per il resto a modalità d'applicazione che saranno adottate dalla Commissione.

     (2) Fino all'adozione del regolamento (CE) n. 1493/1999, tali regole figuravano in un gran numero di regolamenti comunitari; nell'interesse degli operatori economici della Comunità e delle amministrazioni preposte all'applicazione della normativa comunitaria, è opportuno consolidare tutte queste regole in un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici e abrogare i regolamenti che disciplinano tale materia, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 1618/70, (CEE) n. 1972/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 45/80, (CEE) n. 2394/84, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2751/86, (CEE) n. 305/86, (CEE) n. 1888/86, (CEE) n. 2202/89, (CEE) n. 2240/89, (CEE) n. 3220/90, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1477/99, (CE) n. 586/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/96, (CE) n. 3111/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 693/98, e (CE) n. 1128/96.

     (3) Il codice comunitario così definito deve comprendere le norme attuali e adeguarle ai nuovi requisiti del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre tuttavia modificare tali norme per renderle più semplici e coerenti e per colmare alcune lacune in modo da adottare una normativa comunitaria completa in questo settore. Occorre inoltre precisare alcune regole per garantire una maggiore sicurezza giuridica nella loro applicazione.

     (4) Per semplificare la normativa in materia, è opportuno considerare soltanto le modalità d'applicazione espressamente indicate dal Consiglio nel summenzionato regolamento (CE) n. 1493/1999. Per il resto, le regole che scaturiscono dagli articoli 28 e successivi del trattato dovrebbero bastare a consentire la libera circolazione dei prodotti del settore vitivinicolo per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici.

     (5) Occorre precisare che il presente codice lascia impregiudicate le disposizioni particolari stabilite in altri settori. Tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa sui prodotti alimentari.

     (6) A norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzati nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti di cui al suddetto articolo 42, paragrafo 5, uve appartenenti a varietà diverse da quelle che figurano nella classificazione compilata conformemente all'articolo 19, come varietà di uve da vino nonché i prodotti che ne derivano. E opportuno compilare gli elenchi delle varietà alle quali si applicano tali deroghe.

     (7) In applicazione dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno compilare gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) per i quali sono ammesse specifiche norme di elaborazione. Per una più agevole identificazione dei prodotti e per facilitare gli scambi intracomunitari, è opportuno fare riferimento alla designazione dei prodotti stabilita dalla normativa comunitaria o, se necessario, nazionale.

     (8) In applicazione dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre fissare i limiti per l'utilizzazione di alcune sostanze nonché le condizioni di uso di talune di esse.

     (9) Tenuto conto degli elementi tecnici e scientifici attualmente disponibili sull'aggiunta di lisozima, segnatamente per quanto riguarda le caratteristiche qualitative e sanitarie dei vini così trattati, non è possibile stabilire in modo definitivo i limiti di questo nuovo trattamento ed è quindi opportuno non autorizzarne l'applicazione nell'immediato e procedere a sperimentazioni complementari nel corso della prossima campagna.

     (10) L'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 3307/85, prevedeva, con effetto al 1° settembre 1986, una diminuzione di 15 mg per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini diversi dai vini spumanti, dai vini liquorosi e da alcuni vini di qualità. Per evitare che tale modifica delle norme di produzione provochi difficoltà nello smercio dei vini, è stato permesso che, dopo tale data, siano offerte al consumo umano diretto vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente a tale data e, per il periodo transitorio di un anno a decorrere dalla data predetta, vini originari di paesi terzi e del Portogallo, qualora il loro tenore totale di anidride solforosa sia conforme alle disposizioni comunitarie e, se del caso, alle disposizioni spagnole in vigore prima del 1° settembre 1986. E necessario prorogare tale misura perché tali vini possono ancora trovarsi in scorta di magazzino.

     (11) Gli articoli 12 e 16 del regolamento (CEE) n. 358/79 prevedevano, con decorrenza dal 1° settembre 1986, una diminuzione di 15 milligrammi per litro dei tenori massimi di anidride solforosa totale dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, nonché dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate. Per quanto concerne i vini spumanti originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, l'articolo 22, primo comma, del regolamento (CEE) n. 358/79 prevedeva la possibilità di smerciare tali prodotti sino all'esaurimento delle scorte, se sono stati elaborati in conformità delle disposizioni dello stesso regolamento nella sua versione applicabile anteriormente al 1° settembre 1986. È opportuno altresì prevedere disposizioni transitorie per quanto concerne i vini spumanti importati, nonché i vini spumanti originari della Spagna e del Portogallo elaborati anteriormente al 1° settembre 1986, per evitare difficoltà nello smercio di tali prodotti. È necessario permettere che tali prodotti possano essere offerti al consumo per un periodo transitorio dopo tale data, quando il loro tenore dì anidride solforosa totale è conforme alle disposizioni comunitarie in vigore anteriormente al 1° settembre 1986.

     (12) L'allegato V, sezione B, punto 1), del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha stabilito il tenore massimo di acidità volatile dei vini. Possono essere previste deroghe per taluni v.q.p.r.d. e taluni vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica o in virtù di un titolo alcolometrico uguale o superiore al 13%. Taluni vini originari della Germania, della Spagna, della Francia, dell'Italia, dell'Austria e del Regno Unito, appartenenti a queste categorie, presentano di norma, a causa di metodi particolari di elaborazione, nonché del loro titolo alcolometrico elevato, un tenore di acidità volatile superiore a quello previsto dal summenzionato allegato V. Affinché i vini in questione possano continuare ad essere elaborati secondo i metodi tradizionali, grazie ai quali possono acquisire le proprietà che li caratterizzano, è opportuno derogare all'allegato V, sezione B, punto 1) summenzionato.

     (13) A norma dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CEE) n. 1493/1999, occorre stabilire le regioni viticole nelle quali l'aggiunta di saccarosio veniva tradizionalmente praticata a norma della legislazione vigente l'8 maggio 1970.

     (14) Nel Granducato del Lussemburgo le ridotte dimensioni delle aree su cui è praticata la viticoltura permettono alle competenti autorità di procedere al controllo analitico sistematico di tutte le partite di prodotti vinificati. Fintantoché sussisteranno tali condizioni non è indispensabile la dichiarazione dell'intenzione di procedere all'arricchimento.

     (15) L'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che ciascuna delle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di zucchero o di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a dette operazioni. Tali dichiarazioni hanno lo scopo di consentire un controllo delle operazioni in questione. È pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione, che siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente entro i termini più adeguati ai fini del controllo da parte di quest'ultima, quando si tratta di un aumento del titolo alcolometrico. Per l'acidificazione e la disacidificazione è sufficiente un controllo a posteriori. Per tale motivo e ai fini di uno snellimento amministrativo è opportuno ammettere che le dichiarazioni siano fatte, salvo la prima della campagna, mediante l'aggiornamento di registri regolarmente controllati dall'autorità competente.

     (16) L'allegato V, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha stabilito alcune norme per la dolcificazione dei vini. Tale disposizione riguarda in particolare i vini da tavola. In virtù dell'allegato VI, sezione G, punto 2 dello stesso regolamento essa si applica ai v.q.p.r.d.

     (17) La dolcificazione non deve determinare un arricchimento supplementare rispetto ai limiti stabiliti nell'allegato V, sezione C, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Per tener conto di tale necessità, l'allegato V, sezione F, punto 1, dello stesso regolamento ha previsto disposizioni particolari. Si rendono inoltre indispensabili misure di controllo, in particolare per garantire l'osservanza delle disposizioni in causa.

     (18) Specie per rendere più efficaci i controlli, è opportuno che la dolcificazione venga praticata soltanto alla produzione o in fase il più possibile vicina alla produzione. È pertanto necessario limitare la dolcificazione alle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso.

     (19) È necessario che l'organismo di controllo sia avvertito dell'imminenza dell'operazione. A tal fine è opportuno prevedere che chiunque intenda procedere alla dolcificazione ne informi l'organismo di controllo mediante dichiarazione scritta. Uno snellimento della procedura può tuttavia esser ammesso nel caso in cui la dolcificazione sia praticata da un'impresa correntemente o in modo continuativo.

     (20) La dichiarazione ha lo scopo di consentire un controllo dell'operazione in causa. È pertanto necessario che le dichiarazioni siano indirizzate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione, che siano redatte con la massima precisione possibile e giungano all'autorità competente prima dell'operazione.

     (21) Ai fini dell'efficacia del controllo è indispensabile una dichiarazione delle quantità di mosti di uve o di mosti di uve concentrati detenute dall'interessato prima della dolcificazione. Tale dichiarazione ha tuttavia valore soltanto se combinata con l'obbligo di tenere registri delle entrate e delle uscite dei prodotti utilizzati per l'operazione.

     (22) Per evitare l'impiego del saccarosio nella dolcificazione dei vini liquorosi, occorre permettere, oltre all'impiego del mosto di uve concentrato, l'impiego del mosto di uve concentrato rettificato.

     (23) Il taglio è una pratica enologica corrente e, tenuto conto degli effetti che può avere, è necessario disciplinarne l'uso, segnatamente per evitare qualsiasi abuso.

     (24) Il taglio è una mescolanza di vini o mosti di diverse provenienze o di diverse categorie.

     (25) Per i vini o mosti provenienti dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, l'indicazione della provenienza geografica o della varietà di vite è di grande importanza per il loro valore commerciale. Occorre pertanto considerare come tagli anche la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da una stessa zona, ma, all'interno di questa, da diverse unità geografiche, nonché la mescolanza di vini o mosti d'uva provenienti da diverse varietà di vite o da diverse annate di raccolta, sempreché la designazione del prodotto ottenuto comporti indicazioni in proposito.

     (26) L'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999 vieta di norma il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso, prevedendo tuttavia una deroga per le zone in cui tale pratica era tradizionale.

     (27) Sulla base della suddetta deroga occorre definire le modalità d'applicazione specifiche per la Spagna, correlandole alla struttura della viticoltura e ai comportamenti dei consumatori che si modificano lentamente.

     (28) Affinché la possibilità di effettuare il taglio tra vini da tavola bianchi e vini da tavola rossi resti limitata al paese in cui è necessaria, occorre accertarsi che i vini ottenuti con tale pratica non possano essere consumati fuori della Spagna.

     (29) Occorre quindi permettere agli Stati membri di autorizzare, a fini d'esperimento e per un periodo determinato, il ricorso a talune pratiche o a taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (30) L'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prescrive l'adozione dei metodi d'analisi per individuare la composizione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e le regole per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate.

     (31) L'allegato VI, sezione J, punto 1, del regolamento (CE) n. 1494/1999 prevede un esame analitico che deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei v.q.p.r.d. in questione fra quelli elencati al punto 3 della summenzionata sezione.

     (32) Il controllo delle indicazioni figuranti nei documenti relativi ai prodotti in oggetto rende necessaria l'adozione di metodi d'analisi uniformi che permettano di ottenere dati precisi e comparabili. Tali metodi devono pertanto essere obbligatori per ogni transazione commerciale ed ogni operazione di controllo. Tuttavia, date le necessità di controllo e le limitate possibilità del commercio, è opportuno continuare ad ammettere, per un periodo limitato, un certo numero di procedimenti usuali che consentano una determinazione rapida e sufficientemente sicura degli elementi ricercati.

     (33) Il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione stabilisce i metodi d'analisi comunitari applicabili nel settore del vino. Data la validità dei metodi ivi descritti, è opportuno mantenere in vigore il suddetto regolamento, tranne per quanto riguarda i metodi usuali, che in futuro non saranno più descritti.

     (34) L'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di adottare misure transitorie intese a facilitare il passaggio al regime del presente regolamento. È opportuno avvalersi di questa possibilità per evitare che gli operatori che dispongono di rilevanti scorte di taluni prodotti di cui al presente regolamento subiscano notevoli perdite.

     (35) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto.

     Fatte salve le disposizioni generali relative all'insieme dei prodotti alimentari, la normativa comunitaria in materia di pratiche e di trattamenti enologici è costituita dal capo I del titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dagli allegati dello stesso regolamento, nonché dal presente codice.

     Il presente codice riguarda le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relative in particolare ai prodotti destinati a entrare nel processo di vinificazione (titolo I), nonché alle pratiche e ai trattamenti enologici autorizzati nella Comunità (titoli II e III).

 

TITOLO I

Disposizioni relative a talune uve e taluni mosti di uve

 

     Art. 2. Utilizzazione di uve appartenenti a talune varietà.

     1. È vietata la vinificazione di uve provenienti da varietà classificate unicamente come uve da tavola.

     2. In deroga all'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere utilizzate nella Comunità per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati le uve appartenenti alle varietà che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 3. Utilizzazione di taluni prodotti non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale per la produzione dì vini spumanti, vini spumanti gassificati o vini frizzanti gassificati.

     Le annate nelle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, possono essere utilizzati i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in oggetto, alle condizioni stabilite all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati, sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 4. Utilizzazione di mosti di uve provenienti da talune varietà di viti per la produzione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico e deroghe a tale utilizzazione.

     1. L'elenco delle varietà di viti che producono mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati che devono essere utilizzati per la costituzione della partita destinata alla preparazione dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico, conformemente all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura all'allegato III, parte A, del presente regolamento.

     2. Le deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione punto K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alle varietà di viti e ai prodotti che costituiscono la partita sono stabilite all'allegato III, parte B, del presente regolamento.

 

TITOLO II

Pratiche e trattamenti enologici

 

Capo I

Limiti e condizioni relative all'utilizzazione di talune sostanze autorizzate a fini enologici

 

     Art. 5. Limiti per l'utilizzazione di talune sostanze.

     Le sostanze autorizzate a fini enologici indicate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzate soltanto entro i limiti indicati nell'allegato IV del presente regolamento.

 

     Art. 6. [1]

     I requisiti di purezza e identità delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono quelli stabiliti dalla direttiva 96/77/CE. All'occorrenza, tali requisiti di purezza sono integrati da prescrizioni specifiche previste dal presente regolamento.

 

     Art. 7. Tartrato di calcio.

     Il tartrato di calcio, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 3, lettera v) del regolamento (CE) n. 1493/1999 per favorire la precipitazione del tartaro, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VI del presente regolamento.

 

     Art. 8. Acido tartarico.

     L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto all'allegato IV, paragrafo 1, lettera m), e all'allegato IV, paragrafo 3, lettera l), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è ammesso unicamente per i prodotti:

     - provenienti da varietà di vite Elbling e Riesling, e

     - ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:

     - Ahr,

     - Rheingau,

     - Mittelrhein,

     - Mosel-Saar-Ruwer,

     - Nahe,

     - Rheinhessen,

     - Pfalz,

     - Moselle luxembourgeoise. [2]

     L'acido tartarico il cui impiego è previsto al punto 1, lettere l) e m) e al punto 3, lettere k) e l) dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, detto anche acido L-tartarico, deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Esso deve anche essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE della Commissione [3].

 

     Art. 9. Resina di pino di Aleppo.

     L'uso di resina di pino di Aleppo, previsto all'allegato IV, punto 1, lettera n) del regolamento (CE) n. 1493/1999, e consentito solo per ottenere un vino da tavola «retsina». Tale pratica enologica è ammessa unicamente:

     - nel territorio geografico della Grecia,

     - su mosti di uve ottenuti da uve per le quali le varietà, la zona di produzione e la zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni elleniche vigenti il 31 dicembre 1980,

     - mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1.000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, qualora il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore ad un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

     Qualora la Grecia intenda modificare le disposizioni di cui al secondo trattino, essa ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale comunicazione, la Grecia può procedere a dette modifiche.

 

     Art. 10. Betaglucanasi.

     La betaglucanasi, il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera j) e punto 3, lettera m), del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usata unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VII del presente regolamento.

 

     Art. 11. Batteri lattici.

     I batteri lattici il cui impiego è previsto all'allegato IV, punto 1, lettera q) e punto 3, lettera z) del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere impiegati soltanto se rispondenti alle disposizioni di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

 

     Art. 11 bis. Lisozima. [4]

     Il lisozima, la cui utilizzazione è prevista all'allegato IV, punto 1, lettera r) e al punto 3 lettera z ter), del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere utilizzato solo se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato VIII bis del presente regolamento.

 

     Art. 12. Resine scambiatrici di ioni.

     Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego conformemente all'allegato IV, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) o. 1493/1999, sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Esse devono essere conformi alle norme della direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari(i) nonché alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in applicazione di quest'ultima. All'atto del controllo con il metodo di analisi descritto nell'allegato IX del presente regolamento, esse non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione dev'essere effettuata utilizzando sostanze ammesse per l'elaborazione degli alimenti.

     Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio dette resine vengono utilizzate. Tali autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

 

     Art. 13. Ferrocianuro di potassio.

     L'utilizzazione di ferrocianuro di potassio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p) del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

     Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio, il vino deve contenere tracce di ferro.

     Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.

 

     Art. 14. Fitato di calcio.

     L'utilizzazione di fitato di calcio, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera p), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

     Dopo il trattamento il vino deve contenere tracce di ferro.

     Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.

 

     Art. 15. Acido DL-tartarico.

     L'utilizzazione di acido DL-tartarico, previsto all'allegato IV, punto 3, lettera s), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è autorizzata unicamente se questo trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene applicato e le cui condizioni di responsabilità sono determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

     Le disposizioni relative al controllo dell'utilizzazione del prodotto di cui al presente articolo sono quelle adottate dagli Stati membri.

 

          Art. 15 bis. Dimetildicarbonato [5]

     L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater, del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere effettuata unicamente entro i limiti indicati nell’allegato IV del presente regolamento e se rispondente alle disposizioni di cui all’allegato IX bis del presente regolamento.

 

     Art. 16. Trattamento per elettrodialisi.

     Il trattamento per elettrodialisi, il cui impiego per garantire la stabilizzazione tartarica del vino è previsto all'allegato IV, punto 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usato unicamente se rispondente alle disposizioni di cui all'allegato X del presente regolamento. Esso è riservato ai vini da tavola fino al 31 luglio 2001.

 

     Art. 17. Ureasi.

     L'ureasi, il cui impiego per diminuire il tasso di urea nei vini è previsto all'allegato IV, punto 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, può essere usata unicamente se rispondente alle disposizioni e ai requisiti di purezza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

 

     Art. 18. Apporto di ossigeno.

     L'apporto di ossigeno, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 deve essere effettuato con ossigeno gassoso puro.

 

     Art. 18 bis. Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata. [6]

     Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è effettuato in conformità delle disposizioni della normativa ungherese in vigore il 1° maggio 2004 come segue:

     a) il Tokaji fordítás è preparato versando mosto o vino sulla pasta di aszú pressata;

     b) il Tokaji máslás è preparato versando mosto o vino sulle fecce di szamorodni o di aszú.

 

          Art. 18 ter. Uso di pezzi di legno di quercia [7]

     L'uso di pezzi di legno di quercia previsto dall'allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell'allegato XI bis del presente regolamento.

 

Capo II

Limiti e condizioni particolari

 

     Art. 19. Tenore di anidride solforosa.

     1. Le modifiche degli elenchi di vini di cui all'allegato V, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 figurano nell'allegato XII del presente regolamento.

     2. Possono essere offerti al consumo umano diretto fino all'esaurimento delle scorte

     - i vini originari della Comunità, ad eccezione del Portogallo, prodotti anteriormente al 1° settembre 1986, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi e

     - i vini originari di paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1° settembre 1987, diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi

     il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, al momento dell'immissione al consumo umano diretto,

     a) 175 mg/l per i vini rossi;

     b) 225mg/l per i vini bianchi e rosati;

     c) in deroga alle lettere a) e b) per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, uguale o superiore a 5 g/l, 225 mg/l per i vini rossi e 275 mg/l per i vini bianchi e rosati.

     Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte

     - i vini originari della Spagna prodotti anteriormente al 1° settembre 1986 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data;

     - i vini originari del Portogallo prodotti anteriormente al 1° gennaio 1991 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

     3. Possono essere offerti al consumo umano diretto sino all'esaurimento delle scorte i vini spumanti originari dei paesi terzi e del Portogallo importati nella Comunità anteriormente al 1° settembre 1987 il cui tenore di anidride solforosa totale non superi, secondo i casi,

     - 250 mg/l per i vini spumanti;

     - 200 mg/l per i vini spumanti di qualità.

     Possono essere inoltre offerti al consumo umano diretto nel loro paese di produzione e per l'esportazione verso paesi terzi, sino all'esaurimento delle scorte,

     - i vini originari della Spagna elaborati anteriormente al 1° settembre 1986 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni spagnole in vigore prima di tale data;

     - i vini originari del Portogallo elaborati anteriormente al 1° gennaio 1991 ed aventi un tenore di anidride solforosa totale non superiore ai tenori prescritti dalle disposizioni portoghesi in vigore prima di tale data.

     4. L'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono autorizzare a motivo delle condizioni climatiche, per alcuni vini prodotti in determinate zone viticole del loro territorio, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro di cui alla sezione A dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro figura all'allegato XII bis del presente regolamento [8].

 

     Art. 20. Tenore di acidità volatile.

     I vini ammessi a beneficiare di deroghe per quanto riguarda il tenore massimo di acidità volatile in conformità dell'allegato V, sezione B, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono elencati nell'allegato XIII del presente regolamento.

 

     Art. 21. Utilizzazione di solfato di calcio per alcuni vini liquorosi.

     Le deroghe relative all'impiego di solfato di calcio di cui all'allegato V, sezione J, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono riguardare unicamente i vini spagnoli seguenti:

     a) il «vino generoso», definito all'allegato VI, sezione L, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999,

     b) il «vino generoso de licor», definito all'allegato VI, sezione J, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

TITOLO II

Pratiche enologiche

 

Capo I

Arricchimento

 

     Art. 22. Autorizzazione dell'impiego del saccarosio.

     Le regioni viticole nelle quali l'impiego di saccarosio è autorizzato in applicazione dell'allegato V, sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono le seguenti:

     a) zona viticola A,

     b) zona viticola B,

     c) zone viticole C, salvo i vigneti situati in Italia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo e nei dipartimenti francesi:

     - Aix-en-Provence,

     - Nîmes,

     - Montpellier,

     - Toulouse,

     - Agen,

     - Pau,

     - Bordeaux,

     - Bastia.

     Tuttavia, l'arricchimento per zuccheraggio a secco può essere autorizzato, a titolo straordinario, dalle autorità nazionali nel dipartimento francese di cui al precedente comma. La Francia comunica senza indugio tali autorizzazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

     Art. 23. Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli.

     Gli anni nei quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui all'allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/19999 è autorizzato secondo la procedura prevista all'articolo 75 di detto regolamento a motivo di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, conformemente al punto 4 della stessa disposizione, sono indicati, con la menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate, se del caso, nell'allegato XIV del presente regolamento.

 

     Art. 24. Arricchimento della partita dei vini spumanti.

     Conformemente all'allegato V, sezione H, punto 4, e sezione I, punto 5, nonché all'allegato VI, sezione K, punto 11, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, purché:

     a) nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

     b) detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

     c) l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

     d) non siano superati i seguenti limiti:

     - 3,5% vol., per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 5% vol.;

     - 2,5% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B, purché il titolo alcolometrico volumico naturale di ciascuno dei componenti sia almeno pari a 6% vol.;

     - 2% vol. per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalle zone viticole CI a), CI b), CII e CIII, purché i titoli alcolometrici volumici naturali di ciascuno dei componenti siano almeno pari rispettivamente a 7,5% vol., 8% vol., 8,5% vol. o 9% vol.

     I limiti di cui sopra non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle partite destinate alla preparazione di vini spumanti di cui all'allegato I, punto 15, del regolamento suddetto;

     e) il metodo utilizzato sia l'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

 

     Art. 25. Disposizione amministrative relative all'arricchimento.

     1. La dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativa alle operazioni destinate ad aumentare il titolo alcolometrico, viene redatta dalle persone fisiche o giuridiche che procedono a tali operazioni nel rispetto dei termini e delle opportune condizioni di controllo stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro sui cui territorio ha luogo l'operazione.

     2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

     - nome, cognome e indirizzo del dichiarante,

     - luogo nel quale sarà effettuata l'operazione,

     - data e ora di inizio dell'operazione,

     - designazione del prodotto sottoposto all'operazione,

     - procedimento utilizzato per tale operazione con indicazione della natura del prodotto che sarà a tal fine utilizzato.

     3. Tuttavia, gli Stati membri possono ammettere che venga inviata all'autorità competente una dichiarazione preventiva valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se il dichiarante tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di arricchimento, come stabilito al paragrafo 6, nonché le indicazioni di cui al paragrafo 2.

     4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità sulla base delle quali il dichiarante che, per un caso di forza maggiore, sia impossibilitato a procedere all'operazione di cui sopra al momento previsto nella sua dichiarazione, presenta all'autorità competente una nuova dichiarazione che permetta di effettuare i necessari controlli.

     Essi comunicano tali disposizioni per iscritto alla Commissione.

     5. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria per il Granducato del Lussemburgo.

     6. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di aumento del titolo alcolometrico si effettua immediatamente dopo la fine dell'operazione stessa, a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     Qualora la dichiarazione preventiva concernente più operazioni non contenga la data e l'ora di inizio delle operazioni, occorre inoltre effettuare una iscrizione nel registro prima dell'inizio di ciascuna operazione. [9]

 

Capo II

Acidificazione e disacidificazione

 

     Art. 26. Disposizioni amministrative relative all'acidificazione e alla disacidificazione.

     1. Per quanto riguarda l'acidificazione e la disacidificazione, la dichiarazione di cui all'allegato V, sezione G, punto 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 viene presentata dagli operatori al più tardi il secondo giorno successivo a quello in cui l'operazione viene effettuata per la prima volta nel corso di una data campagna. Essa è valida per tutte le operazioni della campagna.

     2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è redatta per iscritto e deve contenere le indicazioni seguenti:

     - nome, cognome e indirizzo del dichiarante,

     - natura dell'operazione,

     - luogo in cui si svolge l'operazione.

     3. L'iscrizione nei registri delle indicazioni relative allo svolgimento delle operazioni di acidificazione o disacidificazione si effettua a norma delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

Capo III

Norme comuni alle operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

 

     Art. 27. Acidificazione e arricchimento di uno stesso prodotto.

     I casi nei quali l'acidificazione e l'arricchimento dì uno stesso prodotto ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono autorizzati, conformemente all'allegato V, sezione E, punto 7, dello stesso regolamento, sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e figurano nell'allegato XV del presente regolamento.

 

     Art. 28. Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino.

     Le operazioni di cui all'allegato V, sezione G, punto 1) del regolamento n. 1493/1999, devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte, se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato V del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applicano all'operazione nel suo insieme.

 

     Art. 29. Deroga alle date fissate per le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione.

     In deroga alle date fissate nell'allegato V, sezione G, punto 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione possono essere effettuate anteriormente alle date che figurano nell'allegato XVI del presente regolamento.

 

Capo IV

Dolcificazione

 

     Art. 30. Norme tecniche relative alla dolcificazione.

     La dolcificazione dei vini da tavola e quella dei v.q.p.r.d. sono autorizzate soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso.

 

     Art. 31. Disposizione amministrative relative alla dolcificazione.

     1. Le persone fisiche o giuridiche che procedono alla dolcificazione indirizzano una dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio avrà luogo l'operazione.

     2. Le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto. Le dichiarazioni devono pervenire all'organismo competente almeno 48 ore prima del giorno previsto per l'operazione.

     Tuttavia, quando un'impresa effettui correntemente o in modo continuativo operazioni di dolcificazione, gli Stati membri possono accettare che venga indirizzata all'autorità competente una dichiarazione valida per più operazioni o per un determinato periodo. Tale dichiarazione è ammessa solo se l'impresa tiene un registro nel quale sono iscritte tutte le operazioni di dolcificazione e le indicazioni di cui al paragrafo 3.

     3. Le dichiarazioni devono recare le indicazioni seguenti:

     a) per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera a), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     i) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa,

     ii) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve di cui è prevista l'aggiunta,

     iii) i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione;

     b) per quanto riguarda la dolcificazione effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione F, punto 1, lettera b), e dell'allegato VI, sezione G, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999:

     i) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del vino da tavola o del v.q.p.r.d. in causa,

     ii) il volume e i titoli alcolometrici totale ed effettivo del mosto di uve o il volume e la densità del mosto di uve concentrato di cui è prevista l'aggiunta, secondo i casi,

     iii) i titoli alcolometrici totale ed effettivo che il vino da tavola o il v.q.p.r.d. presenterà dopo la dolcificazione.

     4. Le persone di cui al paragrafo 1 tengono registri delle entrate e delle uscite nei quali sono indicate le quantità di mosti di uve o dì mosti dì uve concentrati che detengono per effettuare la dolcificazione.

 

     Art. 32. Dolcificazione di taluni vini importati.

     La dolcificazione dei vini importati di cui all'allegato V, sezione F, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è soggetta alle condizioni previste agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

 

     Art. 33. Norme specifiche relative alla dolcificazione dei vini liquorosi.

     1. La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione), punto 6, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il «vino generoso de licor», quale definito all'allegato VI, sezione L, punto 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     2. La dolcificazione alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione), punto 6, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzata per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

 

Capo V

Taglio

 

     Art. 34. Definizione.

     1. I sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999, per taglio si intende: la miscelazione di vini o di mosti provenienti

     a) da diversi Stati;

     b) da diverse zone viticole della Comunità ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1493/1999 o da diverse zone di produzione di un paese terzo;

     c) dalla stessa zona viticola della Comunità o dalla stessa zona produttrice di un paese terzo, ma

     - da diverse unità geografiche,

     - da diverse varietà di viti,

     - da diverse annate di raccolta,

     sempreché nella designazione del prodotto ottenuto siano riportate le indicazioni di cui ai precedenti trattini, o

     d) da diverse categorie di vino o di mosto.

     2. Per diverse categorie di vino o di mosto si intendono:

     - il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino,

     - il vino da tavola, il v.q.p.r.d., nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere uno di questi tipi di vino.

     Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

     3. Non si considera come taglio:

     a) l'aggiunta al prodotto in causa di mosto d'uva concentrato o di mosto d'uva concentrato rettificato avente per effetto l'aumento del titolo alcolometrico naturale:

     b) la dolcificazione

     - di un vino da tavola,

     - di un v.q.p.r.d., se il prodotto edulcorante è ottenuto nella regione determinata di cui porta il nome o consiste dì mosto d'uva concentrato rettificato:

     c) la produzione di un v.q.p.r.d. secondo le pratiche tradizionali di cui all'allegato VI, sezione D, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

     Art. 35. Modalità generali relative al taglio.

     1. Sono vietati la miscelazione e il taglio

     - dei vini da tavola, tra loro, o

     - dei vini atti a diventare vino da tavola, tra loro o con vini da tavola o

     - dei v.q.p.r.d., tra loro,

     se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999 o alle disposizioni del presente regolamento.

     2. La miscelazione di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione, qualora uno dei prodotti suddetti non soddisfi alle caratteristiche previste per permettere di ottenere un vino atto a produrre vino da tavola o un vino da tavola, con prodotti da cui si possa ottenere questi stessi vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.

     3. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti ottenuti con il taglio di vini da tavola tra loro e di vini da tavola con vini atti a produrre vini da tavola, purché questi ultimi abbiano un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 17%.

     4. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 e l'articolo 36 del presente regolamento, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola con

     a) un vino da tavola può diventare un vino da tavola soltanto se l'operazione in questione ha luogo nella zona viticola nella quale è stato prodotto il vino atto a diventare un vino da tavola;

     b) un altro vino atto a diventare un vino da tavola può diventare un vino da tavola soltanto se:

     - il secondo vino atto a diventare un vino da tavola è ottenuto nella stessa zona e

     - se l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.

     5. È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che è stato oggetto della pratica enologica di cui all'allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 con un mosto di uve o con un vino che non è stato oggetto di tale pratica enologica.

 

     Art. 36. Norme specifiche relative al taglio di vini bianchi e di vini rossi in Spagna. [10]

     [1. In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo fino al 31 luglio 2005, a condizione che il prodotto ottenuto presenti le caratteristiche di un vino da tavola rosso.

     2. I vini da tavola spagnoli rossi e rosati possono formare oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono ottenuti con il taglio di cui al paragrafo 1.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, l'organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini da tavola spagnoli rossi e rosati apponendo un timbro nella casella riservata alle osservazioni ufficiali del documento previsto all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, preceduto dalla menzione «vino non ottenuto con un taglio tra vini bianchi e rossi».]

 

Capo VI

Aggiunta di altri prodotti

 

     Art. 37. Aggiunta di distillato ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

     Le caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che, in applicazione dell'allegato V, sezione J, punto 2, lettera a), sub i), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d., sono fissate all'allegato XVII del presente regolamento.

 

     Art. 38. Aggiunta di altri prodotti e utilizzazione di mosti di uve nell'elaborazione di alcuni v.l.q.p.r.d.

     1. L'elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione sono utilizzati il mosto di uve o la miscela di questo prodotto con il vino, conformemente all'allegato V, sezione J, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figura nell'allegato XVIII, sezione A, del presente regolamento.

     2. L'elenco dei v.l.q.p.r.d. ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato V, sezione J, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 figura nell'allegato XVIII, sezione B, del presente regolamento.

 

     Art. 39. Aggiunta di alcole ai vini frizzanti. [11]

     In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'aggiunta di alcole ai vini frizzanti non può determinare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale dei vini frizzanti di oltre 0,5% vol. L'aggiunta di alcole può effettuarsi unicamente sotto forma di sciroppo di dosaggio e purché si tratti di un metodo ammesso dalla normativa vigente nello Stato membro produttore e tale normativa sia stata comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

Capo VII

Talune condizioni relative all'invecchiamento

 

     Art. 40. Invecchiamento di taluni vini liquorosi.

     L'invecchiamento alle condizioni stabilite nell'allegato V, sezione J, punto 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è autorizzato per il v.l.q.p.r.d. «Madeira».

 

TITOLO III

Utilizzazione in via sperimentale di nuove pratiche enologiche

 

     Art. 41. Norme generali.

     1. Ai fini dell'utilizzazione in via sperimentale delle pratiche e dei trattamenti enologici di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera I), del regolamento (CE) n. 1493/1999, ogni Stato membro può autorizzare, per un periodo massimo di tre anni, talune pratiche o taluni trattamenti enologici non previsti dal regolamento (CE) n. 1493/19990 dal presente regolamento, a condizione che

     - le pratiche e i trattamenti enologici in causa siano conformi alle condizioni fissate all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999,

     - i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50.000 hl all'anno e per esperimento,

     - i prodotti ottenuti non siano spediti fuori dello Stato membro nel cui territorio è stato effettuato l'esperimento,

     - all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri sulle condizioni di ciascuna autorizzazione.

     Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.

     3. Prima dello scadere del periodo previsto al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione concernente l'esperimento autorizzato. La Commissione informa gli altri Stati membri del risultato di tale esperimento. Lo Stato membro interessato può all'occorrenza, in funzione di tale risultato, presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare la prosecuzione del suddetto esperimento, eventualmente su un volume più importante di quello del primo esperimento, per un nuovo periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro presenta un apposito fascicolo.

     4. La Commissione, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, prende una decisione in merito alla domanda di cui al paragrafo 2; essa può nel contempo decidere che l'esperimento possa essere proseguito in altri Stati membri nelle stesse condizioni.

     5. Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative all'esperimento in questione, la Commissione può, se del caso, presentare al Consiglio, al termine del periodo di cui al paragrafo I o di quello di cui al paragrafo 2, una proposta volta a consentire definitivamente la pratica enologica o il trattamento enologico oggetto di detto esperimento.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 42. Vini prodotti anteriormente al 1° agosto 2000.

     I vini prodotti anteriormente al 1° agosto 2000 possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto dopo tale data, purché siano conformi alle norme comunitarie o nazionali in vigore prima di tale data.

 

     Art. 43. Condizioni di distillazione, circolazione e destinazione dei prodotti non conformi al regolamento (CE) n. 1493/1999 o al presente regolamento.

     1. I prodotti che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto, sono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di taluni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, in una distilleria, in una fabbrica di aceto o a fini industriali.

     2. Tali prodotti non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo e possono circolare unicamente a destinazione di una distilleria, di una fabbrica di aceto, di un impianto che li utilizza per usi o per prodotti industriali o di un impianto di eliminazione.

     3. Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al precedente paragrafo, onde meglio identificarli. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere all'eliminazione dei prodotti.

 

     Art. 44. Abrogazione.

     1. Sono abrogati i regolamenti (CE) nn. 1618/70, 1972/78, 2394/84, 305/86, 1888/86, 2094/86, 2202/89, 2240/89, 3220/90, 586/93, 3111/93 e 1128/96.

     2. Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1° agosto 2005 [12].

 

     Art. 45.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2000.

 

 

ALLEGATO I

Elenco delle varietà di viti le cui uve possono essere utilizzate, in deroga alla norma di cui all'articolo 42,

paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, per l'elaborazione dei prodotti ivi indicati

(Articolo 2 del presente regolamento)

 

     (p.m.)

 

 

ALLEGATO II

Annate nelle quali i prodotti delle zone viticole A e B non aventi il titolo alcolometrico

volumico naturale minimo fissato dal regolamento (CE) n. 1493/1999 possono essere utilizzati

per la produzione di vini spumanti, di vini spumanti gassificati o di vini frizzanti gassificati

(Articolo 3 del presente regolamento)

 

     (p.m.)

 

 

ALLEGATO III [13]

 

     A. Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

      (articolo 4 del presente regolamento)

 

     Aleatico N

     Ασύρτικο (Assyrtiko)

     Bourboulenc B

     Brachetto N

     Clairette B

     Colombard B

     Csaba gyöngye B

     Cserszegi fûszeres B

     Freisa N

     Gamay N

     Gewürztraminer Rs

     Girò N

     Γλυκερίθρα (Glykerythra)

     Huxelrebe

     Irsai Olivér B

     Macabeu B

     Tutte le malvasie

     Mauzac blanc e rosé

     Monica N

     Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

     Müller-Thurgau B

     Tutti i moscati

     Nektár

     Pálava B

     Parellada B

     Perle B

     Piquepoul B

     Poulsard

     Prosecco

     Ροδίτης (Roditis)

     Scheurebe

     Torbato

     Zefír B

 

          B. Deroghe di cui all'allegato V, sezione I, punto 3, lettera a), e all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999, relative alla costituzione della partita di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

     In deroga all'allegato VI, sezione K, punto 10, lettera a), un v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico può essere ottenuto utilizzando, nella costituzione della partita, vini ottenuti da uve della varietà di vite "Prosecco" raccolte nelle regioni determinate di denominazione d'origine Conegliano-Valdobbiadene e Montello e Colli Asolani.

 

 

ALLEGATO IV [14]

Limiti per l’utilizzazione di talune sostanze

(Articolo 5 del presente regolamento)

 

     I limiti massimi per l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, alle condizioni ivi indicate, sono i seguenti:

 

Sostanze

Utilizzazione per le uve fresche, il mosto d’uve, il mosto d’uve parzialmente fermentato, il mosto d’uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d’uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione

Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d.

Preparati di scorze di lieviti

40 g/hl

40 g/hl

Anidride carbonica

 

tenore massimo del vino trattato: 2 g/l

Acido L-ascorbico

250 mg/l

250 mg/l; il tenore massimo del vino trattato non deve essere superiore a 250 mg/l

Acido citrico

 

tenore massimo del vino trattato: 1 g/l

Acido metatartarico

 

100 mg/l

Solfato di rame

 

1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l

Carboni per uso enologico

100 g di prodotto secco per hl

100 g di prodotto secco per hl

Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio

1 g/l (espresso in sale) (*)

0,3 g/l (espresso in sale), per l’elaborazione dei vini spumanti

Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio

0,2 g/l (espresso in sale) (*)

 

Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina

0,6 mg/l (espresso in tiamina)

0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l’elaborazione dei vini spumanti

Polivinilpolipirrolidone

80 g/hl

80 g/hl

Tartrato di calcio

 

200 g/hl

Fitato di calcio

 

8 g/hl

Lisozima

500 mg/l (**)

500 mg/l (**)

Dimetildicarbonato

 

200 mg/l; residui non rilevabili nel vino immesso sul mercato

 

(*) Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.

(**) Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.

 

 

ALLEGATO V [15]

Prescrizioni e requisiti di purezza per il polivinilpolipirrolidone

(Articolo 6 del presente regolamento)

 

     Il polivinilpolipirrolidone (PVPP), il cui impiego è previsto dall'allegato IV, paragrafo 1, lettera p), e paragrafo 3, lettera y), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è un polimero poli [1-(2 oxo-1pirolidiniletilene)] reticolato in modo statistico.

     Esso viene fabbricato per polimerizzazione dell'N-vinil-2-pirrolidone in presenza di un catalizzatore costituito da soda caustica oppure N,N'-divinilimidazolidone.

 

     CARATTERI

     Polvere leggera, da bianco a bianco crema

     Insolubile in acqua e nei solventi organici

     Insolubile negli acidi minerali forti e negli alcali

 

     PROVE

     1. PERDITA ALL'ESSICCAZIONE

     Inferiore a 5 % nelle condizioni seguenti:

     Mettere 2 g di PVPP in una capsula di silice avente un diametro di 70 mm; essiccare in stufa a 100-105 °C per 6 ore. Lasciar raffreddare in essiccatore e pesare.

     Osservazione:

     Tutti i limiti fissati qui di seguito sono riferiti al secco.

     2. CENERI

     Peso delle ceneri inferiore allo 0,5 % nelle condizioni seguenti:

     Calcinare gradualmente, senza superare 500-550 °C, il residuo lasciato nella prova 1 e pesare.

     3. ARSENICO

     Inferiore a 2 parti per milione nelle condizioni seguenti:

     Preparazione del prodotto da analizzare

     Introdurre 0,5 g di PVPP in un pallone a fondo rotondo in vetro borosilicato, sistemato su un disco traforato ed il cui collo è tenuto inclinato. Aggiungere 5 ml di acido solforico puro (RAs) e 10 ml di acido nitrico puro (RAs) e riscaldare gradualmente. Quando la miscela tende a imbrunire aggiungere una piccola quantità di acido nitrico continuando a scaldare e così di seguito finché il liquido resta incolore e l'atmosfera del pallone si riempie di fumi bianchi di SO3. Lasciar raffreddare, riprendere con 10 ml d'acqua e scaldare nuovamente onde eliminare i vapori nitrosi, fino alla formazione di fumi bianchi. Questa operazione viene ricominciata una seconda volta; dopo una terza volta far bollire un istante, raffreddare e portare il liquido a 40 ml con acqua.

     Reattivi (RAs)

     1) Soluzione arsenicale concentrata (100 mg di arsenico per litro)

     Pesare esattamente 0,132 g di anidride arseniosa preventivamente essiccata a 100 °C e introdurre la sostanza in una beuta da 500 ml. Aggiungere 3 ml di liscivia di idrossido di sodio e 20 ml d'acqua. Agitare fino a scioglimento. Neutralizzare questo liquido arsenioso mediante 15 ml di acido solforico diluito al 10 % (p/p) e aggiungere acqua di bromo saturata (R) fino a persistenza della colorazione gialla del bromo libero (teoricamente 7 ml). Portare a ebollizione per eliminare l'eccesso di bromo, travasare in un pallone tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua distillata.

     2) Soluzione arsenicale diluita (1 mg di arsenico per litro)

     (Omissis)

     3) Cotone all'acetato di piombo

     Immergere del cotone idrofilo in una soluzione di acetato di piombo al 5 % (p/v), addizionata dell'1 % di acido acetico. Sgocciolare il cotone e lasciarlo essiccare all'aria. Conservare in un flacone ben tappato.

     4) Cotone idrofilo essiccato in stufa a 100 °C

     Conservare in flacone ben tappato.

     5) Carta al bromuro mercurico

     In una cuvetta rettangolare versare una soluzione alcolica di bromuro mercurico al 5 %. Immergere in questa soluzione carta da filtro bianca di 80 g al metro quadrato, tagliata in pezzi di 15 cm × 22 cm e piegata in due. Sgocciolare la carta e lasciarla asciugare al buio, appoggiata su un filo non metallico. Eliminare la piega per 1 cm e i bordi inferiori per un altro cm. Tagliare la carta in quadrati di 15 mm × 15 mm; conservare in flacone ben tappato, avvolto in carta nera.

     6) Soluzione di cloruro stannoso

     Mettere a contatto a freddo 20 g di stagno puro per analisi, in graniglia, con 100 ml di acido cloridrico puro, d = 1,19. Conservare in presenza di stagno metallico al riparo dall'aria, in flaconi con tappo a valvola.

     7) Soluzione di ioduro di potassio

     (Omissis)

     8) Acido nitrico per la ricerca dell'arsenico (RAs)

     Acido di densità 1,38 a 20 °C, contenente dal 61,5 al 65,5 % di acido nitrico HNO3. Non deve lasciare residuo fisso superiore allo 0,0001 %. Non deve contenere piombo rilevabile al ditizone, né oltre un milionesimo di ione cloro, oltre 2 milionesimi di ione solforico, 2 milionesimi di ione ortofosforico, né oltre 1 centomilionesimo di arsenico.

     9) Acido solforico per la ricerca dell'arsenico (RAs)

     Acido di densità 1,831-1,835 a 20 °C contenente non meno del 95 % di acido solforico H2SO4. Non deve lasciare residuo fisso superiore allo 0,0005 %. Non deve contenere oltre 2 milionesimi di metalli pesanti, 1 milionesimo di ferro, 1 milionesimo di ione cloro, 1 milionesimo di ione nitrico, 5 milionesimi di ione ammonio, 200 milionesimi di arsenico.

     10) Soluzione diluita di acido solforico al 20 % (v/v) (36 g di H2SO4 per 100 ml)

     (Omissis)

     11) Zinco platinato Zinco puro, esente da arsenico, in graniglia o in cilindri

     Platinare detto zinco ponendolo in vaso cilindrico e ricoprendolo con una soluzione di cloruro di platino a 1 per 20000. Dopo 2 ore di contatto lavare lo zinco con acqua distillata, asciugare lo zinco platinato su un quadrato di carta assorbente in parecchi spessori, asciugare e mettere in un flacone asciutto.

     È necessario verificare che 5 g di questo zinco, sistemati nell'apparecchio descritto qui di seguito con 4,5 ml di acido solforico puro portati a 40 ml con acqua, ai quali si aggiungono successivamente 2 gocce di cloruro stannoso e 5 ml di soluzione al 10 % di ioduro di potassio, non diano alcuna macchia dopo almeno 2 ore sulla carta al bromuro mercurico. È necessario verificare altresì che 1 μg di arsenico utilizzato come indicato successivamente dia una macchia apprezzabile.

     Descrizione dell'apparecchio:

     Usare un pallone di 90-100 ml chiuso con un tappo di vetro munito di tubo di vetro avente 6 mm di diametro interno e 90 mm di lunghezza. La parte inferiore di questo tubo è affilata e provvista di un orificio laterale (dispositivo antispruzzi). La parte superiore culmina in una superficie piana smerigliata, normale all'asse del tubo. Un altro tubo di vetro dello stesso diametro interno e avente 30 mm di lunghezza, culminante in una superficie piana e smerigliata analoga alla precedente, può essere sottoposto a quest'ultima e sostenuto da 2 molle a spirale o da 2 anelli di gomma.

     Modo di operare

     Nel tubo di scarico sistemare nel punto A un tampone di cotone idrofilo secco, poi un tampone di cotone all'acetato di piombo.

     Inserire un quadrato di carta al bromuro mercurico tra le due parti del tubo di scarico al punto B e riunire dette due parti.

     Nel pallone versare i 40 ml di liquido solforico, 2 gocce di soluzione di cloruro di stagno II e 5 ml di soluzione di ioduro di potassio. Attendere 15 minuti. Aggiungere 5 g di zinco platinato e tappare immediatamente il pallone con il tubo precedentemente guarnito.

     Lasciare lo scarico proseguire fino ad esaurimento (almeno 2 ore). Smontare l'apparecchio, immergere il quadrato di carta al bromuro mercurico in 10 ml di soluzione di ioduro di potassio per mezz'ora, agitando di tanto in tanto; sciacquare abbondantemente e lasciar asciugare.

     La macchia bruna o gialla deve essere invisibile oppure più pallida di quella ottenuta in una prova parallela effettuata con 1 ml di soluzione arsenicale da 1 μg per millilitro, addizionata di 4,5 ml di acido solforico puro e portata a 40 ml con acqua, ai quali si aggiungono successivamente 2 gocce di cloruro stannoso e 5 ml di soluzione al 10 % di ioduro di potassio.

     4. METALLI PESANTI

     Espressi in piombo, inferiori a 20 ppm nelle condizioni seguenti:

     Sciogliere le ceneri, dopo la pesata, in 1 ml di acido cloridrico puro e 10 ml di acqua distillata. Scaldare per attivare lo scioglimento. Portare a 20 ml con acqua distillata. 1 ml di questa soluzione contiene le sostanze minerali di 0,10 g di PVPP.

     10 ml di soluzione di ceneri vengono sistemati in una provetta di 160 × 16 con 2 ml di una soluzione di fluoruro di sodio puro al 4 %, 0,5 ml di ammoniaca pura, 3 ml d'acqua, 0,5 ml di acido acetico puro e 2 ml di soluzione acquosa satura di acido solfidrico.

     Non si deve avere nessun precipitato. Se appare una colorazione bruna, essa deve essere inferiore a quella presentata dal testimone preparato come segue:

     In una provetta di 160 × 16 versare 2 ml di soluzione contenente 0,01 di piombo in 1 l (10 mg/l), 15 ml d'acqua, 0,5 ml di fluoruro di sodio al 4 % (m/v), 0,5 ml di acido acetico puro e 2 ml di soluzione acquosa satura di acido solfidrico. Questa provetta contiene 20 μg di piombo.

     Osservazione

     A questa concentrazione il solfuro di piombo precipita soltanto in ambiente acetico; si potrebbe ottenere la sua precipitazione in presenza di soli 0,05 ml di acido cloridrico per 15 ml, ma questa concentrazione è troppo difficile da ottenere esattamente in pratica.

     Sostituendo 0,5 ml di acido acetico con 0,5 ml di acido cloridrico precipiterebbero soltanto il rame, il mercurio, ecc.

     Il ferro eventualmente presente, in genere allo stato ferrico, ossida l'acido solfidrico dando un precipitato di zolfo che maschera il precipitato colloidale di solfuro di piombo. Complessato da 0,5 ml di fluoruro di sodio, il ferro ossida l'acido solfidrico più lentamente.

     Questo quantitativo basta a complessare 1 mg di ferro III. Aumentare il quantitativo di fluoruro di sodio se vi è più ferro.

     Per i prodotti contenenti calcio, è necessario filtrare previa aggiunta di fluoruro.

     5. AZOTO TOTALE

     Compreso tra 11 e 12,8 % nelle condizioni seguenti:

     Apparecchio

     A. L'apparecchio è costituito da:

     1) Un pallone A da 1 l in vetro borosilicato che serve da caldaia, munito di imbuto separatore per il riempimento. Esso può essere scaldato con un fornello a gas o elettrico.

     2) Una prolunga C che serve a raccogliere il liquido esaurito proveniente dal gorgogliatore B.

     3) Un gorgogliatore B da 500 ml a collo inclinato; il tubo di arrivo deve raggiungere la parte più bassa del pallone. Il tubo di partenza è munito di un'ampolla antispruzzi che costituisce la parte superiore del gorgogliatore. Un imbuto separatore E permette l'introduzione del liquido da trattare e della liscivia alcalina.

     4) Un refrigeratore da 30-40 cm di lunghezza, verticale, culminante in un'ampolla a manicotto fine.

     5) Una beuta da 250 ml destinata ad accogliere il distillato.

     B. Matraccio da mineralizzazione, pallone di forma ovoidale da 300 ml a collo lungo.

     Prodotti necessari

     Acido solforico puro

     Catalizzatore di mineralizzazione

     Liscivia di idrossido di sodio al 30 % (m/m)

     Soluzione di acido borico puro al 40 % (m/v)

     Soluzione di acido cloridrico 0,1 N

     Indicatore misto al verde di bromocresolo e al rosso di metile

     La caldaia deve essere rifornita di acqua acidulata dallo 0,1 % di acido solforico. È opportuno far bollire questo liquido prima di ogni operazione, mantenendo aperto il rubinetto di depurazione P in modo da eliminare CO2.

     Modo di operare

     Nel matraccio da mineralizzazione introdurre circa 0,20 g di PVPP esattamente pesati. Aggiungere 2 g di catalizzatore da mineralizzazione e 15 ml di acido solforico puro.

     Scaldare a fuoco diretto, mantenendo inclinato il collo del matraccio, finché la soluzione resta incolore e le pareti del matraccio si liberano di prodotti carbonizzati.

     Dopo il raffreddamento diluire con 50 ml di acqua e raffreddare; introdurre questo liquido nel gorgogliatore B attraverso l'imbuto E; aggiungere quindi 40-50 ml di liscivia di soda al 30 %, in modo da ottenere l'alcalinizzazione netta del liquido e il trasporto dell'ammoniaca da parte del vapore, raccogliendo il distillato in 5 ml di soluzione di acido borico precedentemente versati nella beuta di raccolta con 10 ml d'acqua, mantenendo immersa nel liquido l'estremità dell'ampolla. Aggiungere 1 o 2 gocce di indicatore misto e raccogliere 70-100 ml di distillato.

     Titolare il distillato con la soluzione 0,1 N di acido cloridrico fino a viraggio al violetto rosa dell'indicatore.

     1 ml di soluzione 0,1 N di acido cloridrico corrisponde a 1,4 mg di azoto.

     Apparecchio per la distillazione dell'ammoniaca in corrente di vapore d'acqua

     (Secondo Parnas e Wagner)

     (Omissis)

     I rubinetti P e E possono essere sostituiti da un raccordo plastico con pinza di Mohr.

     6. SOLUBILITÀ IN MEZZO ACQUOSO

     Inferiore allo 0,5 % nelle condizioni seguenti:

     Introdurre 10 g di PVPP in un pallone da 200 ml contenente 100 ml di acqua distillata. Agitare e lasciare in contatto per 24 ore. Filtrare per filtro di porosità 2,5 μ, poi per filtro di porosità 0,8 μ. Il residuo lasciato dall'evaporazione del filtrato a secco, in bagnomaria, deve essere inferiore a 50 mg

     7. SOLUBILITÀ IN MEZZO ACIDO E ALCOLICO

     (Omissis)

     Lasciare in contatto per 24 ore. Filtrare su filtro poroso da 2,5 μ, poi su filtro poroso da 0,8 μ. Concentrare il filtrato in bagnomaria. Terminare l'evaporazione in bagnomaria in una capsula di silice di 70 mm di diametro precedentemente tarata. Il residuo derivante dall'evaporazione a secco deve essere inferiore a 10 mg, tenendo conto del residuo derivante eventualmente dall'evaporazione di 500 ml della miscela acido acetico-etanolo.

     8. EFFICACIA DEL PVPP NEI CONFRONTI DELL'ADSORBIMENTO DEI COMPOSTI FENOLICI

     La percentuale dell'attività determinata come segue deve essere pari o superiore al 30 %.

     A. Reattivi

     1) Soluzione di idrossido di sodio 0,1 N.

     2) Soluzione di acido salicilico 0,1 N

     (13,81 g di acido salicilico vengono sciolti in 500 ml di metanolo e diluiti in 1 litro d'acqua).

     B. Modo di operare

     1) Pesare 2-3 g di PVPP in un erlenmeyer da 250 ml e prendere nota del peso W con una precisione di 0,001 g.

     2) Calcolare l'estratto secco del campione (percentuale di solido P) e prendere nota con l'approssimazione di un decimale.

     3) Aggiungere la soluzione di acido salicilico 0,1 N secondo la formula:

     43 × W × P = ml da aggiungere.

     4) Chiudere il flacone e agitare per 5 minuti.

     5) Versare la miscela a 25 °C in un imbuto munito di filtro posto su un buchner collegato a un flacone da 250 ml; fare il vuoto fino a ottenimento di un filtrato sufficiente per consentire di prelevarne 50 ml (il filtrato deve essere chiaro).

     6) Pipettare 50 ml di filtrato e metterli in un erlenmeyer da 250 ml.

     7) Determinare con una soluzione di soda 0,1 N il punto di neutralizzazione alla fenolftaleina e notare il volume Vs.

     8) Titolare 50 ml di una soluzione di acido salicilico (testimone) nello stesso modo e prendere nota del volume Vb.

     C. Calcolo

     (Omissis)

     Osservazione

     Tutti i limiti fissati ai punti 2-8 sono riferiti al prodotto anidro.

     9. N-VINILPIRROLIDONE LIBERO - NON SUPERIORE ALLO 0,1 %

     Metodo

     Mettere in sospensione 4,0 g del campione in 30 ml d'acqua, agitare per 15 minuti, far passare attraverso un filtro di vetro sinterizzato di 9-15 μm (tipo G4) in una beuta da 250 ml. Lavare il residuo con 100 ml d'acqua. Aggiungere 500 ml di acetato di sodio ai filtrati associati e dosare con iodio 0,1 N fino a stabilizzazione del colore dello iodio. Aggiungere 3,0 ml ulteriori di iodio 0,1 N, lasciar riposare 10 minuti e dosare l'eccesso di iodio mediante iposolfito di sodio 0,1 N; aggiungere 3 ml di amido per analisi fino ad avvicinarsi al punto di viraggio. Effettuare un dosaggio in bianco. Il consumo di iodio non supera 0,72 ml, che corrisponde a 0,1 % massimo di vinilpirrolidone.

     10. N,N-DIVINILIMIDAZOLO LIBERO - NON SUPERIORE A 2 MG PER KG

     Procedura

     Dosaggio mediante gascromatografia su colonna capillare della migrazione di N,N-divinilimidazolidina libera in un solvente (acetone) a partire da PVP non solubile.

     Soluzione standard interna

     Sciogliere 100 mg di nitrile di acido eptanoico (nitrile dell'acido enantico) pesato con l'approssimazione di 0,1 mg in 500 ml di acetone.

     Preparazione del campione

     Pesare 2-2,5 g di polimero con l'approssimazione di 0,2 mg e versare in un erlenmeyer da 50 ml. Mediante una pipetta aggiungere 5 ml di soluzione standard interna, poi 20 ml di acetone. Agitare la miscela per 4 ore, lasciar riposare e stabilizzare almeno 15 ore e analizzare il liquido sovranatante mediante gascromatografia.

     Soluzione di taratura

     Pesare 25 mg di N,N-divinilimidazolidina con l'approssimazione di 0,2 mg e versare in un flacone; portare a 100 ml con acetone. Mediante una pipetta travasare 2,0 ml di questa soluzione in un altro pallone tarato da 50 ml e portare a 50 ml con acetone. Travasare 2 ml di questa soluzione in un altro flacone, aggiungere 5 ml della soluzione standard interna (vedi sopra) e portare a 25 ml con acetone.

     Condizioni della gascromatografia

     (Omissis)

     Procedura

     Determinazione attendibile del fattore di taratura per le condizioni specifiche di analisi grazie ad iniezioni ripetute di soluzione di taratura. Analisi del campione. Il tenore di N,N-divinilimidazolidina nel PVP insolubile non deve essere superiore allo 0,1 %

     Calcolo del fattore di taratura

     (Omissis)

     WD= quantitivo di N,N'-divinilimidazolidina impiegata (mg)

     WSt= quantitativo di standard interno (mg)

     ASt= superficie del picco del campione interno

     AD= superficie del picco per la N,N'-divinilimidazolidina.

     Calcolo del tenore di N,N'-divinilimidazolidina

     (Omissis)

     CD= concentrazione della N,N'-divinilimidazolidina (mg/kg)

     f= fattore di taratura

     AD= superficie del picco per la N,N'-divinilimidazolidina

     WSt= quantitativo di standard interno aggiunto al campione (mg)

     ASt= superficie del picco dello standard interno

     WS= quantitativo di campione impiegato (g).

 

 

ALLEGATO VI

Prescrizioni per il tartrato di calcio

(Articolo 7 del presente regolamento)

 

     CAMPO DI APPLICAZIONE

     Il tartrato di calcio è aggiunto al vino come coadiuvante tecnologico per favorire la precipitazione del tartaro e contribuire alla stabilizzazione tartarica del vino, diminuendone la concentrazione finale di tartrato acido di potassio e di tartrato di calcio.

     PRESCRIZIONI

     - La dose massima è fissata nell'allegato IV del presente regolamento.

     - All'aggiunta di tartrato di calcio seguono le operazioni di agitamento e raffreddamento del vino e la separazione per processi fisici dei cristalli formati.

 

 

ALLEGATO VII

Prescrizioni per la betaglucanasi

(Articolo 10 del presente regolamento)

 

     1. Codifica internazionale delle betaglucanasi: E.C. 3-2-1-58

     2. Beta-glucanoidrolasi (che degrada il glucano della Botrytis cinerea)

     3. Origine: Tricoderma harzianum

     4. Campo d'applicazione: degradazione dei betaglucani presenti nei vini, in particolare quelli provenienti dalle uve colpite da Botrytis

     5. Dose massima d'impiego: 3 g della preparazione enzimatica contenente 25 % di materia organica in sospensione (TOS) per ettolitro

     6.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

Batteri lattici

(Articolo 11 del presente regolamento)

 

     DISPOSIZIONI

     I batteri lattici il cui impiego è previsto dall'allegato IV, paragrafo 1, lettera q), e paragrafo 3, lettera z), del regolamento (CE) n. 1493/1999 devono appartenere ai generi Lenconostoc, Lactobacillus e/o Pediococcus. Essi devono trasformare l'acido malico del mosto o del vino in acido lattico e non alterare il gusto. Essi devono essere stati isolati dalle uve, dai mosti, dai vini o da prodotti elaborati partendo da uva. Il nome del genere e della specie nonché il riferimento del ceppo devono essere indicati sull'etichetta, così come l'origine e il selezionatore del ceppo.

     Le manipolazioni genetiche di batteri lattici devono essere oggetto di un'autorizzazione preventiva.

     FORMA

     Essi vengono utilizzati sotto forma liquida o congelata, oppure sotto forma di polvere ottenuta mediante liofilizzazione, in coltura pura o associata.

     I BATTERI IMMOBILIZZATI

     Il supporto di una preparazione di batteri lattici immobilizzati deve essere inerte ed essere ammesso per il suo impiego nell'elaborazione del vino.

     CONTROLLI

     Chimico:

     stesse esigenze, in materia di sostanze ricercate, che nelle altre preparazioni enologiche, in particolare metalli pesanti.

     Microbiologico:

     - il tenore di batteri lattici rivivificabili deve essere superiore o pari a 108/g oppure 107/ml;

     - il tenore di batteri lattici di una specie diversa del (o dei) ceppo(i) indicato(i) deve essere inferiore allo 0,01 % dei batteri lattici totali rivivificabili;

     - il tenore di batteri aerobici deve essere inferiore a 103 per grammo di polvere o per millilitro;

     - il tenore in lieviti totale deve essere inferiore a 103 per grammo di polvere o per millilitro;

     - il tenore di muffe deve essere inferiore a 103 per grammo di polvere o per millilitro.

     ADDITIVI

     Gli additivi usati nella preparazione della coltura di batteri lattici o per la loro riattivazione devono essere sostanze idonee ad essere usate nei prodotti alimentari ed essere indicati sull'etichetta.

     DATA DI PRODUZIONE

     La data di uscita dall'azienda produttrice deve essere indicata sull'etichetta.

     IMPIEGO

     Il modo di impiego o il metodo di riattivazione deve essere indicato dal fabbricante.

     CONSERVAZIONE

     Le condizioni di conservazione devono figurare chiaramente sull'etichetta.

     METODI D'ANALISI

     - Batteri lattici: mezzo A (1), B (2), oppure C (3) con il metodo di impiego del ceppo indicato dal produttore.

     - Batteri aerobici: mezzo Bacto-Agar.

     - Lieviti: mezzo Malt-Wickerham.

     - Muffe: mezzo Malt-Wickerham oppure Czapeck.

     Mezzo A

     (Omissis)

     Mezzo B

     (Omissis)

     Mezzo C

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII BIS [16]

Prescrizioni per il lisozima

(articolo 11 bis del presente regolamento)

 

     CAMPO D'APPLICAZIONE

     Il lisozima può essere aggiunto al mosto di uve, al mosto parzialmente fermentato e al vino al fine di controllore la crescita e l'attività dei batteri responsabili della fermentazione malolattica in detti prodotti.

 

     PRESCRIZIONI

     - La dose massima di utilizzazione è stabilita all'allegato IV del presente regolamento.

     - Il prodotto utilizzato deve essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE

 

 

ALLEGATO IX

Determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni

(Articolo 12 del presente regolamento)

 

     1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

     Il metodo serve a determinare la quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni.

     2. DEFINIZIONE

     Quantità di sostanze organiche cedute dalle resine scambiatrici di ioni = quantità di sostanze organiche determinata col metodo descritto.

     3. PRINCIPIO

     Passaggio di solventi da estrazione attraverso le resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

     4. REATTIVI

     Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

     Solventi per l'estrazione.

     4.1. Acqua distillata o deionizzata di purezza equivalente.

     4.2. Etanolo al 15 % v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi d'acqua (4.1).

     4.3. Acido acetico al 5 % m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (4.1).

     5. APPARECCHIATURA

     5.1. Colonne per cromatografia a scambio ionico.

     5.2. Cilindri graduati della capacità di 2 l.

     5.3. Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 °C.

     5.4. Stufa di essiccazione, termostatata a 105 +- 2 °C.

     5.5. Muffola, termostatata a 850 +- 25 °C.

     5.6. Bilancia analitica (precisione 0,1 mg).

     5.7. Evaporatore a piastra calda o a radiazioni IR.

     6. MODO DI OPERARE

     6.1. In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

     6.2. Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. In ciascun caso, buttar via il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi nei cilindri graduati (5.2). Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi per l'estrazione 4.1 e 4.2.

     6.3. Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra calda o IR (5.7) in tre diverse capsule di evaporazione (5.3), previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa (5.4) ed essiccare fino a peso costante (m1).

     6.4. Dopo aver preso nota del peso costante m1 (6.3), porre le capsule nella muffola (5.5) e calcinare fino a peso costante (m2).

     6.5. Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

     La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m3 ed m4 i pesi rispettivamente ottenuti.

     7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

     7.1. Formula e calcolo dei risultati.

     La sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espressa in mg/l, è data dalla formula:

     500 (m1 - m2)

     dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

     La sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

     500 (m1 - m2 - m3 + m4)

     dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

     7.2. La differenza dei risultati fra due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.

 

 

ALLEGATO IX bis [17]

Prescrizioni per il dimetildicarbonato

(Articolo 15 bis del presente regolamento)

 

     CAMPO D’APPLICAZIONE

     Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con il seguente fine: garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili.

 

     PRESCRIZIONI

     — L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento.

     — Possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l.

     — La dose massima di utilizzazione è stabilita nell’allegato IV del presente regolamento e la presenza del prodotto non deve essere rilevabile nel vino immesso sul mercato.

     — Il prodotto utilizzato deve rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.

     — Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

 

ALLEGATO X

Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

(Articolo 15 del presente regolamento)

 

     Con il trattamento in oggetto si intende ottenere la stabilizzazione tartarica del vino riguardo il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni o ai soli cationi.

     1. PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

     1.1. Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo "filtro-pressa", o altro sistema idoneo, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).

     1.2. Le membrane selettive di cationi devono essere adatte all'estrazione soltanto di cationi, in particolare dei cationi K+ e Ca++.

     1.3. Le membrane selettive di anioni devono essere adatte all'estrazione soltanto di anioni, in particolare degli anioni tartrati.

     1.4. Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisico-chimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare alle seguenti condizioni:

     - le membrane devono essere fabbricate, secondo le buone pratiche in materia, a partire da sostanze ammesse per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari inclusi nell'allegato II della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990(1);

     - l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi dovrà dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente indicate e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato;

     - le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare ai criteri previsti dalla direttiva 90/128/CEE;

     - durante l'utilizzazione delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche.

     La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove verrà esaminata su un simulatore che riproduca la composizione fisico-chimica del vino, per lo studio dell'eventuale migrazione di certe sostanze liberate da membrane da elettrodialisi.

     Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente:

     Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conducibilità del vino, della seguente composizione:

     - etanolo assoluto: 11 l,

     - tartrato acido di potassio: 380 g

     - cloruro di potassio: 60 g

     - acido solforico concentrato: 5 ml

     - acqua distillata: q.b.a. 100 l.

     Questa soluzione viene utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su di un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in ragione di 50 l/m2 di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente viene innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di elettrodialisi.

     Le molecole organiche costituenti la membrana e che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. Il tenore nel simulatore dovrà essere globalmente, per l'insieme dei composti dosati, minore di 50 µg/l.

     Di norma, nel caso di queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti.

     2. PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE MEMBRANE

     La coppia di membrane applicabile al trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che:

     - la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH;

     - la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq. espressa in acido acetico);

     - il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi;

     - la diffusione di piccole molecole (ad es., etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol;

     - la conservazione e la pulitura di queste membrane dovranno essere effettuate secondo le tecniche ammesse, con sostanze di cui è autorizzata l'utilizzazione per la preparazione degli alimenti;

     - le membrane siano contrassegnate per poter verificare l'alternanza nell'impilamento;

     - il materiale utilizzato sarà pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio;

     - il trattamento sarà effettuato sotto la responsabilità di un esperto enologo o di un tecnico qualificato.

     Tale trattamento deve essere oggetto di un'iscrizione sul registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

     (1) GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19. Modificata da ultimo dalla direttiva 1999/91/CE (GU L 330 del 4.12.1999, pag. 41).

 

 

ALLEGATO XI

Prescrizioni per l'ureasi

(Articolo 17 del presente regolamento)

 

     1) Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.

     2) Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 µmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37 °C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).

     3) Origine: Lactobacillus fermentum.

     4) Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati ad un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.

     5) Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 µm).

     6)

     (Omissis)

     L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi che ha formato oggetto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998.

 

 

ALLEGATO XI bis [18]

Prescrizioni per l'utilizzazione di pezzi di legno di quercia

 

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO D'APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per l'elaborazione dei vini e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

L'etichetta deve indicare l'origine della o delle specie botaniche di quercia e l'intensità dell'eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (vale a dire 9 mesh).

PUREZZA

I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

 

ALLEGATO XII

Deroghe per il tenore di anidride solforosa

(Articolo 19 del presente regolamento)

 

     A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa, per quanto riguarda i vini aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l, è portato a:

 

     a) 300 mg/l per:

     - i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Gaillac";

     - i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine "Alto Adige" e "Trentino", designati da una o da entrambe le diciture seguenti: "passito" o "vendemmia tardiva" ;

     - i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine: 'Colli orientali del Friuli – Picolit [19]

     - i v.q.p.r.d. "Moscato di Pantelleria naturale" e "Moscato di Pantelleria"

     - i seguenti vini da tavola con indicazione geografica, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15% vol. e il tenore di zuccheri residui è superiore a 45 g/l:

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “pozdní sbìr”, [20]

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “neskorý zber.” [21]

     - Vin de pays de Franche-Comté,

     - Vin de pays des coteaux de l'Auxois,

     - Vin de pays de Saône-et-Loire,

     - Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,

     - Vin de pays des collines rhodaniennes,

     - Vin de pays du comté Tolosan,

     - Vin de pays des côtes de Gascogne,

     - Vin de pays du Gers,

     - Vin de pays du Lot,

     - Vin de pays des côtes du Tarn,

     - Vin de pays de la Corrèze,

     - Vin de pays de l'Ile de Beauté,

     - Vin de pays d'Oc

     - Vin de pays des côtes de Thau,

     - Vin de pays des coteaux de Murviel;

     - Vin de pays du Jardin de la France, [22]

     - Vin de pays Portes de Méditerranée, [23]

     - Vin de pays des comtés rhodaniens, [24]

     - Vins de pays des côtes de Thongue, [25]

     - Vins de pays de la Côte Vermeille [26]

 

     b) 400 mg/l per:

     - i v.q.p.r.d. bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine controllata “Alsace”, “Alsace grand cru” seguite dalla menzione “vendanges tardives” o “sélection de grains nobles”, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume- Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon seguite dal nome del comune di origine, Coteaux du Layon seguita dal nome “Chaume”, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh e Saussignac, [27]

     - i vini dolci di uve stramature e i vini dolci di uve parzialmente appassite originari della Grecia il cui tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, è uguale o superiore a 45 g/l, aventi diritto alle denominazioni d'origine Samo (Σάμος), Rodi (Ρόδος), Patrasso (Πατρα), Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών), Cefalonia (Κεφαλονία), Lemno (Λήμνος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Dafnes (Δαφνές).

     - i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “výbìr z bobulí”, “výbìr z cibéb”, “ledové víno” e “slámové víno”, [28]

     - i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “bobu¾ový výber”, “hrozienkový výber” e “¾adový výber” [29]

     - i v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione di origine “Albana di Romagna” che recano la menzione “passito”, [30]

     - i v.q.p.r.d. lussemburghesi che recano le menzioni “vendanges tardives”, “vin de glace” o “vin de paille”. [31]

 

     c) 350 mg/l per: [32]

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “výbìr z hroznù”,

     - i v.q.p.r.d. che recano la designazione “výber z hrozna.”

 

     A complemento dell'allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di anidride solforosa è portato a 400 mg/l per i vini bianchi originari del Canada aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zucchero invertito, non inferiore a 5 g/l e aventi diritto alla designazione 'Icewine'. [33]

 

 

ALLEGATO ΧΙΙ bis [34]

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche

(Articolo 19 del presente regolamento)

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO XIII

 

     Tenore di acidità volatile

     In deroga all'allegato V, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il tenore massimo di acidità volatile è fissato:

 

     a) per i vini tedeschi:

     a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni "Eiswein" o "Beerenauslese";

     a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le designazioni "Trockenbeerenauslese";

 

     b) per i vini francesi:

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - Barsac,

     - Cadillac,

     - Cerons,

     - Loupiac,

     - Monbazillac,

     - Sainte-Croix-du-Mont,

     - Sauternes,

     - Anjou-Coteaux de la Loire,

     - Bonnezeaux,

     - Coteaux de l'Aubance,

     - Coteaux du Layon,

     - Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine,

     - Coteaux du Layon, seguito dal nome Chaume,

     - Quarts de Chaume,

     - Coteaux de Saumur,

     - Jurançon,

     - Pacherenc du Vic Bilh,

     - Alsace e Alsace grand cru, designati e presentati con la dicitura "vendanges tardives" o "sélection de grains nobles",

     - Arbois, seguito dalla dicitura "vin de paille",

     - Côtes du Jura, seguito dalla dicitura "vin de paille",

     - L'Etoile, seguito dalla dicitura "vin de paille",

     - Hermitage, seguito dalla dicitura "vin de paille",

     - Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, [35]

     - Graves supérieurs, [36]

     - Saussignac, [37]

     per i seguenti vini da tavola con indicazione geografica, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol. e il tenore di zuccheri residui è superiore a 45 g/l:

     - Vin de pays de Franche-Comté,

     - Vin de pays des coteaux de l'Auxois,

     - Vin de pays de Saône-et-Loire,

     - Vin de pays des coteaux de l'Ardèche,

     - Vin de pays des collines rhodaniennes,

     - Vin de pays du comté Tolosan,

     - Vin de pays des côtes de Gascogne,

     - Vin de pays du Gers,

     - Vin de pays du Lot,

     - Vin de pays des côtes du Tarn,

     - Vin de pays de la Corrèze,

     - Vin de pays de l'Ile de Beauté,

     - Vin de pays d'Oc,

     - Vin de pays des côtes de Thau,

     - Vin de pays des coteaux de Murviel;

     - Vin de pays du Jardin de la France, ad eccezione dei vini prodotti nella zona che ha diritto alla denominazione di origine controllata e nelle zone in cui è coltivata la varietà Chenin, nei dipartimenti Maine-et-Loire e Indre-et-Loire, [38]

     - Vin de pays Portes de Méditerranée, [39]

     - Vin de pays des comtés rhodaniens, [40]

     - Vin de pays des côtes de Thongue, [41]

     - Vin de pays de la Côte Vermeille [42]

     per i seguenti v.l.q.p.r.d., designati e presentati con la dicitura "vin doux naturel":

     - Banyuls,

     - Banyuls rancio,

     - Banyuls grand cru,

     - Banyuls grand cru rancio,

     - Frontignan,

     - Grand Roussillon,

     - Grand Roussillon rancio,

     - Maury,

     - Maury rancio,

     - Muscat de Beaumes-de-Venise,

     - Muscat de Frontignan,

     - Muscat de Lunel,

     - Muscat de Mireval,

     - Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

     - Rasteau,

     - Rasteau rancio,

     - Rivesaltes,

     - Rivesaltes rancio,

     - Vin de Frontigan;

     - Muscat du Cap Corse, [43]

 

     c) per i vini italiani:

     a 25 milliequivalenti per litro per

     - i v.l.q.p.r.d. "Marsala",

     - i v.q.p.r.d. "Moscato di Pantelleria naturale", "Moscato di Pantelleria" e "Malvasia delle Lipari"

     - i v.q.p.r.d. 'Colli orientali del Friuli' accompagnati dall'indicazione 'Picolit'. [44]

     - i v.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: "vin santo", "passito", "liquoroso" e "vendemmia tardiva", e

     - per i vini da tavola con indicazione geografica che soddisfano i requisiti per ottenere una o più delle seguenti designazioni: "vin santo", "passito", "liquoroso" e "vendemmia tardiva",

     - i vini da tavola ottenuti dalla varietà "Vernaccia di Oristano B" raccolta in Sardegna che soddisfano i requisiti per ottenere la designazione "Vernaccia di Sardegna";

 

     d) per i vini austriaci:

     — a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Beerenauslese” e “Eiswein”, ad eccezione dei vini della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”,

     — a 40 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “Ausbruch”, «Trockenbeerenauslese» e “Strohwein” e per quelli della vendemmia 2003 che recano la menzione “Eiswein”; [45]

 

     e) per i vini originari del Regno Unito:

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. designati e presentati con le menzioni "botrytis" o altre menzioni equivalenti, "noble late harvested" o "special late harvested" o "noble harvest", e che soddisfano i requisiti per ottenere tali designazioni.

 

     f) per i vini spagnoli:

     — a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendimia tardía”,

     — a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. ottenuti da uve stramature aventi diritto alla denominazione di origine “Ribeiro”; [46]

 

     g) per i vini originari del Canada:

     a 35 milliequivalenti per litro per i vini che recano la designazione “Icewine [47]

 

     h) per i vini ungheresi: [48]

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - Tokaji máslás,

     - Tokaji fordítás,

     - aszúbor,

     - töppedt szõlõbõl készült bor,

     - Tokaji szamorodni,

     - késõi szüretelésû bor,

     - válogatott szüretelésû bor;

     a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - Tokaji aszú,

     - Tokaji aszúeszencia,

     - Tokaji eszencia;

 

     i) per i vini cechi: [49]

     a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “výbìr z bobulí” e “ledové víno”, a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “slámové víno” e “výbìr z cibéb”;

 

     j) per i vini greci: [50]

     a 30 milliequivalenti per litro per i seguenti v.q.p.r.d. il cui titolo alcolometrico volumico totale è pari o superiore a 13 % vol, e il tenore di zuccheri residui è almeno pari a 45 g/l:

     - Samo (Σάμος),

     - Rodi (Ρόδος),

     - Patrasso (Πάτρα),

     - Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών),

     - Cefalonia (Κεφαλονιά),

     - Lemno (Λήμνος),

     - Sitia (Σητεία),

     - Santorini (Σαντορίνη),

     - Nemea (Νεμέα),

     - Dafnes (Δαφνές);

 

    k) per i vini ciprioti: [51]

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.l.q.p.r.d. «Κουμανδαρία» (Commandaria);

 

     l) per i vini slovacchi: [52]

     a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - tokajské samorodné;

     a 35 milliequivalenti per litro per:

     - tokajský výber;

 

     m) per i vini sloveni: [53]

     a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - vrhunsko vino ZGP - jagodni izbor,

     - vrhunsko vino ZGP - ledeno vino;

     a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

     - vrhunsko vino ZGP - suhi jagodni izbor

 

     n) per i vini lussemburghesi: [54]

     - a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere la menzione “vendanges tardives”,

     - a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. lussemburghesi che soddisfano i requisiti per ottenere le menzioni “vin de paille” e “vin de glace”.

 

ALLEGATO XIV [55]

Arricchimento in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli

(Articolo 23 del presente regolamento)

 

     (p.m.)

 

 

ALLEGATO XV

Casi nei quali sono autorizzati l'acidificazione e l'arricchimento di uno stesso prodotto

(Articolo 27 del presente regolamento)

 

     (p.m.)

 

 

ALLEGATO XVI

Date prima delle quali, a motivo delle condizioni meteorologiche eccezionali,

possono essere effettuate le operazioni di arricchimento, di acidificazione e di disacidificazione

(Articolo 29 del presente regolamento)

 

     (p.m.)

 

 

ALLEGATO XVII

Caratteristiche dei distillati di vino o di uve secche che possono

essere addizionati ai vini liquorosi e a taluni v.l.q.p.r.d.

(Articolo 37 del presente regolamento)

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XVIII [56]

Elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione si applicano norme particolari

 

     A. ELENCO DEI V.L.Q.P.R.D. PER LA CUI ELABORAZIONE SONO UTILIZZATI IL MOSTO DI UVE O LA MISCELA DI QUESTO PRODOTTO CON IL VINO

     (Articolo 38, paragrafo 1, del presente regolamento)

 

     GRECIA

     Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso)

 

     SPAGNA

     (Omissis)

 

     ITALIA

     Cannonau di Sardegna, Girò di Cagliari, Malvasia di Boso, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Nasco di Cagliari, Oltrepò pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

 

     B. ELENCO DEI V.L.Q.P.R.D. OTTENUTI CON L'AGGIUNTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO V, SEZIONE J, PUNTO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999

     (Articolo 38, paragrafo 2, del presente regolamento)

 

     1. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di alcole di vino o di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 95 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol

     (Allegato V, sezione J, punto 2, lettera b), sub ii, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

 

     GRECIA

     Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rio di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

 

    SPAGNA

     Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

 

     CIPRO

     Κουμανδαρία (Commandaria)

 

     2. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 86 % vol

     (Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub ii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

 

     GRECIA

     Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafnidi Cefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

 

     FRANCIA

     Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

 

     CIPRO

     Κουμανδαρία (Commandaria)

 

     3. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 94,5 % vol

     (Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub ii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

 

     GRECIA

     Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrassos), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia).

 

     4. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite

     (Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub iii), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

 

     SPAGNA

     (Omissis)

 

     ITALIA

     Aleatico di Gradoli, Girò di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria

 

     CIPRO

     Κουμανδαρία (Commandaria)

 

     5. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato

     (Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub iii), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

 

     SPAGNA

     (Omissis)

 

     ITALIA

     Marsala.

 

     6. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato

     (Allegato V, sezione J, sub 2, lettera b), sub iii), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999)

 

     SPAGNA

     (Omissis)

 

     ITALIA

     Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2244/2002.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2066/2001.

[5] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 643/2006.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1507/2006.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1655/2001.

[9] Paragrafo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2002, n. L 142.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[11] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 31 maggio 2002, n. L 142.

[12] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1609/2001 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003, e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1163/2005.

[13] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[14] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2066/2001, già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 643/2006.

[15] Allegato abrogato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003.

[16] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2066/2001.

[17] Allegato aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 643/2006.

[18] Allegato inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1507/2006.

[19] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003.

[20] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[21] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[22] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[23] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[24] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[25] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[26] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[27] Trattino così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[28] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[29] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[30] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[31] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[32] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[33] Paragrafo aggiunto dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 885/2001.

[34] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1655/2001.

[35] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[36] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[37] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[38] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[39] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[40] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[41] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[42] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[43] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[44] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1410/2003.

[45] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[46] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[47] Lettera aggiunta dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 885/2001 e così modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[48] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[49] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[50] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[51] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[52] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[53] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.

[54] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1428/2004.

[55] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2451/2000.

[56] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1427/2004.