§ 1.6.1442 - Regolamento 11 ottobre 2006, n. 1507.
Regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:11/10/2006
Numero:1507


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.6.1442 - Regolamento 11 ottobre 2006, n. 1507.

Regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, con riguardo alle modalità di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini e di designazione e di presentazione dei vini così trattati

(G.U.U.E. 12 ottobre 2006, n. L 280)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 70, paragrafo 3, considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, definisce in particolare i limiti e talune condizioni di utilizzazione delle sostanze il cui impiego è autorizzato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

     In seguito all'aggiunta, nell'elenco delle pratiche enologiche autorizzate dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, dell'uso di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini, occorre fissare limiti e condizioni relative all'utilizzazione di tale materiale. Le prescrizioni previste dal presente regolamento sono conformi a quelle approvate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino.

     (2) Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, stabilisce le norme che disciplinano le indicazioni da riportare nei documenti di accompagnamento e la tenuta dei registri delle entrate e delle uscite e prevede, segnatamente, l'annotazione di talune operazioni nei registri. Le caratteristiche specifiche dell'uso di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini richiedono che tale uso venga indicato nei documenti di accompagnamento e nei registri.

     (3) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli , definisce le condizioni di utilizzo delle indicazioni relative al metodo di elaborazione del prodotto. L'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini conferisce al prodotto un gusto di legno identico o simile a quello di un vino elaborato in botti di quercia. È quindi molto difficile per il consumatore medio stabilire se il prodotto sia stato ottenuto con l'uno o con l'altro metodo.

     Il ricorso ai pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini è economicamente molto interessante per i produttori vinicoli e si riflette sul prezzo di vendita del prodotto. Può esserci quindi il rischio che il consumatore venga tratto in inganno, se l'etichettatura di un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia contiene termini o espressioni che potrebbero indurlo a credere che si tratti di un vino elaborato in botte di quercia. Per evitare che il consumatore venga ingannato e che si producano distorsioni della concorrenza fra i produttori, occorre definire norme di etichettatura appropriate.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

     1) è aggiunto il seguente articolo 18 ter:

«Art. 18 ter. Uso di pezzi di legno di quercia

L'uso di pezzi di legno di quercia previsto dall'allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni che figurano nell'allegato XI bis del presente regolamento.»;

     2) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato XI bis.

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 884/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2001, è aggiunto il seguente trattino:

«— l'uso di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini.»;

     2) all'allegato II, paragrafo B, punto 3.2, è aggiunta la cifra 8 bis:

«8 bis: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia.»

 

     Art. 3.

     Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

     1) all'articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno di quercia, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell'allegato X.

Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all'allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili.

L'impiego di una delle diciture di cui all'allegato X è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno di quercia in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione di questo paragrafo.

Le diciture che figurano nell'allegato X non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori in legno di quercia.»;

     2) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato X.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

 

«ALLEGATO XI bis

Prescrizioni per l'utilizzazione di pezzi di legno di quercia

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO D'APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per l'elaborazione dei vini e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

L'etichetta deve indicare l'origine della o delle specie botaniche di quercia e l'intensità dell'eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (vale a dire 9 mesh).

PUREZZA

I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999

 

 

ALLEGATO II

 

«ALLEGATO X

Termini autorizzati nell'etichettatura dei vini in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3

“fermentato in barrique” “maturato in barrique” “invecchiato in barrique”

“fermentato in botte di quercia” “maturato in botte di quercia” “invecchiato in botte di quercia”

“fermentato in botte” “maturato in botte” “invecchiato in botte”»