Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 11/10/2006 |
Numero: | 1507 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.6.1442 - Regolamento 11 ottobre 2006, n. 1507.
Regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, con riguardo alle modalità di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini e di designazione e di presentazione dei vini così trattati
(G.U.U.E. 12 ottobre 2006, n. L 280)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il
(1) Il
In seguito all'aggiunta, nell'elenco delle pratiche enologiche autorizzate dell'allegato IV del
(2) Il
(3) Il
Il ricorso ai pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini è economicamente molto interessante per i produttori vinicoli e si riflette sul prezzo di vendita del prodotto. Può esserci quindi il rischio che il consumatore venga tratto in inganno, se l'etichettatura di un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia contiene termini o espressioni che potrebbero indurlo a credere che si tratti di un vino elaborato in botte di quercia. Per evitare che il consumatore venga ingannato e che si producano distorsioni della concorrenza fra i produttori, occorre definire norme di etichettatura appropriate.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) è aggiunto il seguente articolo 18 ter:
«Art. 18 ter. Uso di pezzi di legno di quercia
L'uso di pezzi di legno di quercia previsto dall'allegato IV, paragrafo 4, lettera e), del
2) il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato XI bis.
Il
1) all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del
«— l'uso di pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini.»;
2) all'allegato II, paragrafo B, punto 3.2, è aggiunta la cifra 8 bis:
«8 bis: il prodotto è stato elaborato utilizzando pezzi di legno di quercia.»
Il
1) all'articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno di quercia, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell'allegato X.
Tuttavia, per tali vini, gli Stati membri possono definire altre diciture equivalenti a quelle di cui all'allegato X, ed i paragrafi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili.
L'impiego di una delle diciture di cui all'allegato X è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore in legno di quercia in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche quando l'invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate in applicazione di questo paragrafo.
Le diciture che figurano nell'allegato X non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l'impiego di contenitori in legno di quercia.»;
2) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato X.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
«ALLEGATO XI bis
Prescrizioni per l'utilizzazione di pezzi di legno di quercia
OGGETTO, ORIGINE E CAMPO D'APPLICAZIONE
I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per l'elaborazione dei vini e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.
I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.
Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.
ETICHETTATURA DEL PRODOTTO
L'etichetta deve indicare l'origine della o delle specie botaniche di quercia e l'intensità dell'eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.
DIMENSIONI
Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (vale a dire 9 mesh).
PUREZZA
I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.
Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del
ALLEGATO II
«ALLEGATO X
Termini autorizzati nell'etichettatura dei vini in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 3
“fermentato in barrique” “maturato in barrique” “invecchiato in barrique”
“fermentato in botte di quercia” “maturato in botte di quercia” “invecchiato in botte di quercia”
“fermentato in botte” “maturato in botte” “invecchiato in botte”»