Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 16/12/2002 |
Numero: | 2244 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.D34 - Regolamento 16 dicembre 2002, n. 2244.
Regolamento (CE) n. 2244/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione dell'acido tartarico nei prodotti vitivinicoli.
(G.U.C.E. 17 dicembre 2002, n. L 341).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'allegato IV del
(2) Il
(3) L'acido tartarico, detto anche acido L-tartarico, e i suoi sali sono le uniche sostanze ammesse per l'acidificazione e la disacidificazione dei prodotti vitivinicoli poiché sono presenti naturalmente nell'uva e nel vino.
(4) Nel giugno 2000 l'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato una risoluzione che introduce nel codice enologico internazionale un aggiornamento della monografia che stabilisce i caratteri di identificazione e le specifiche di purezza dell'acido L-tartarico utilizzabile per fini enologici, aggiornamento in cui viene definito l'acido tartarico come «un acido di origine naturale estratto dai prodotti della vite». Tali criteri di purezza sono più completi, ma comunque conformi a quelli fissati nella
(5) Per garantire un'elevata qualità e, in particolare, per preservare l'autenticità ed il carattere naturale del vino nel rispetto delle buone pratiche enologiche è opportuno inserire nel
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 8 del
«L'acido tartarico il cui impiego è previsto al punto 1, lettere l) e m) e al punto 3, lettere k) e l) dell'allegato IV del
(*) GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.