Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 24/04/2001 |
Numero: | 885 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue: |
Art. 2. 1. All'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 è aggiunto il seguente paragrafo: |
Art. 3. Il regolamento (CE) n. 883/2001 è modificato come segue: |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.369 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 885.
Regolamento (CE) n. 885/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 3201/90, (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 883/2001 che fissano talune modalità d'applicazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i vini originari del Canada aventi diritto alla designazione "Icewine".
(G.U.C.E. 10 maggio 2001, n. L 128).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del
(3) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 2392/89 prevede che le menzioni relative ad una qualità superiore, utilizzate per il mercato interno di un paese terzo secondo le disposizioni nazionali di tale paese, devono essere riconosciute dalla Comunità per poter essere utilizzate nel mercato comunitario.
(4) L'allegato XII del
(5) L'articolo 33 del
(6) I vini originari del Canada aventi diritto alla designazione "Icewine" sono prodotti in condizioni simili a quelle applicabili ai vini comunitari aventi diritto alla designazione "Eiswein". Per permettere l'importazione e la commercializzazione dei vini del Canada aventi diritto alla designazione "Icewine", recanti sull'etichetta alcune diciture utilizzate per tali vini, è necessario prevedere per tali vini alcune deroghe di cui sopra relative alla possibilità di utilizzare sull'etichetta il nome di una varietà di vite, l'indicazione dell'anno di raccolta e le indicazioni relative ad una qualità superiore, al tenore di anidride solforosa, al tenore di acidità volatile, al titolo alcolometrico effettivo e al titolo alcolometrico volumico.
(7) Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e il Canada sono in corso negoziati per la conclusione di un accordo globale sul commercio dei vini e le due parti intendono raggiungere un accordo soddisfacente entro un termine ragionevole. Al fine di agevolare il dibattito, tali deroghe devono essere previste in quanto misura transitoria fino all'entrata in vigore dell'accordo in questione.
(8) Il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 3201/90 è modificato come segue:
a) All'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il seguente trattino:
"- del Canada, designati dal termine 'Icewine'".
b) All'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:
"- del Canada, designati dal termine 'Icewine'".
c) All'allegato I, dopo il capitolo "3 bis Australia", è aggiunto il seguente:
"4. CANADA
- 'Icewine' eventualmente con l'indicazione 'VQA' o l'indicazione 'Vintners Quality Alliance'".
1. All'allegato XII del
"A complemento dell'allegato V, sezione A, del
2. All'allegato XIII del
"g) per i vini originari del Canada:
a 35 milliequivalenti per litro per i vini aventi diritto alla designazione 'Icewine'."
Il
1) Al testo dell'articolo 33, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
"d) originari del Canada con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol e un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, non sottoposti ad arricchimento, quando sono designati:
- da una indicazione geografica, e
- dalla designazione 'Icewine',
alle condizioni stabilite dalla legge delle province dell'Ontario e della British Columbia".
2) All'articolo 33, paragrafo 2, è aggiunto il riferimento alla lettera d).
3) All'allegato VI del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.