Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/10/2001 |
Numero: | 2066 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.G75 - Regolamento 22 ottobre 2001, n. 2066.
Regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l'utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli.
(G.U.C.E. 23 ottobre 2001, n. L 278).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'allegato IV del
(2) Il
(3) Da sperimentazioni effettuate da due Stati membri sull'utilizzazione del lisozima nella vinificazione risulta confermato che l'aggiunta di detta sostanza presenta un interesse significativo ai fini della stabilizzazione dei vini e consente di ottenere vini di qualità con tenori ridotti di anidride solforosa. È dunque opportuno consentire il suo impiego e stabilire dosi limite di utilizzazione corrispondenti alle necessità tecnologiche dimostrate dalle sperimentazioni.
(4) Il
(5) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) È inserito il seguente articolo 11 bis:
(Omissis).
2) Nella tabella dell'allegato IV è aggiunta la seguente riga:
(Omissis).
3) È inserito l'allegato VIII bis, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)