Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 27/04/2006 |
Numero: | 643 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.6.1353 - Regolamento 27 aprile 2006, n. 643.
Regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo
(G.U.U.E. 28 aprile 2006, n. L 115).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Il
(3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1622/2000 e (CE) n. 884/2001.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
1) È inserito il seguente articolo 15 bis:
«Articolo 15 bis. Dimetildicarbonato
L’aggiunta di dimetildicarbonato, prevista nell’allegato IV, punto 3, lettera z quater, del
2) L’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3) Il testo riportato nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato IX bis.
All’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del
«— l’aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini».
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
Limiti per l’utilizzazione di talune sostanze
(Articolo 5 del presente regolamento)
I limiti massimi per l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato IV del
Sostanze |
Utilizzazione per le uve fresche, il mosto d’uve, il mosto d’uve parzialmente fermentato, il mosto d’uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto d’uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione |
Utilizzazione per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.q.p.r.d. |
Preparati di scorze di lieviti |
40 g/hl |
40 g/hl |
Anidride carbonica |
|
tenore massimo del vino trattato: 2 g/l |
Acido L-ascorbico |
250 mg/l |
250 mg/l; il tenore massimo del vino trattato non deve essere superiore a 250 mg/l |
Acido citrico |
|
tenore massimo del vino trattato: 1 g/l |
Acido metatartarico |
|
100 mg/l |
Solfato di rame |
|
1 g/hl a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 mg/l |
Carboni per uso enologico |
100 g di prodotto secco per hl |
100 g di prodotto secco per hl |
Sali nutritivi: fosfato di ammonio o solfato di ammonio |
1 g/l (espresso in sale) (*) |
0,3 g/l (espresso in sale), per l’elaborazione dei vini spumanti |
Solfito di ammonio o bisolfito di ammonio |
0,2 g/l (espresso in sale) (*) |
|
Fattori di crescita: tiamina sotto forma di cloridrato di tiamina |
0,6 mg/l (espresso in tiamina) |
0,6 mg/l (espresso in tiamina), per l’elaborazione dei vini spumanti |
Polivinilpolipirrolidone |
80 g/hl |
80 g/hl |
Tartrato di calcio |
|
200 g/hl |
Fitato di calcio |
|
8 g/hl |
Lisozima |
500 mg/l (**) |
500 mg/l (**) |
Dimetildicarbonato |
|
200 mg/l; residui non rilevabili nel vino immesso sul mercato |
(*) Questi prodotti possono essere utilizzati anche congiuntamente nel limite complessivo di 1 g/l, fermo restando il limite di 0,2 g/l summenzionato.
(**) Quando l’aggiunta è effettuata nel mosto e nel vino, il quantitativo cumulativo non può superare il limite di 500 mg/l.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IX bis
Prescrizioni per il dimetildicarbonato
(Articolo 15 bis del presente regolamento)
CAMPO D’APPLICAZIONE
Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con il seguente fine: garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili.
PRESCRIZIONI
— L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento.
— Possono essere sottoposti a tale trattamento soltanto i vini aventi un tenore di zucchero pari o superiore a 5 g/l.
— La dose massima di utilizzazione è stabilita nell’allegato IV del presente regolamento e la presenza del prodotto non deve essere rilevabile nel vino immesso sul mercato.
— Il prodotto utilizzato deve rispettare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 96/77/CE.
— Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del