Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 06/08/2001 |
Numero: | 1609 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, la data del 1° agosto 2001 è sostituita da quella del 1° agosto 2003. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H32 - Regolamento 6 agosto 2001, n. 1609.
Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.
(G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Parecchi di questi metodi di analisi usuali sono utilizzati normalmente dai laboratori di controllo degli Stati membri e la loro precisione ed esattezza, stabilite in operazioni di analisi collaborativa, sembrano equivalenti a quelle dei metodi di analisi di riferimento del regolamento (CEE) n. 2676/90 . Inoltre, l'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha predisposto l'organizzazione di un'operazione di convalida di alcuni di questi metodi usuali per riconoscerli come metodi di riferimento.
Questo riesame della validità dei metodi usuali richiede un periodo supplementare di studi di due anni, durante i quali è auspicabile che essi restino descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90.
(3) Occorre pertanto modificare il
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 44 del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.