§ 1.6.H32 - Regolamento 6 agosto 2001, n. 1609.
Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:06/08/2001
Numero:1609


Sommario
Art. 1.      All'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, la data del 1° agosto 2001 è sostituita da quella del 1° agosto 2003.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H32 - Regolamento 6 agosto 2001, n. 1609.

Regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici.

(G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. L 212).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000, in particolare l'articolo 46,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2001, prevede il mantenimento in vigore del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 761/1999, tranne per quanto riguarda i metodi usuali che a decorrere dal 1° agosto 2001 non saranno più descritti.

     (2) Parecchi di questi metodi di analisi usuali sono utilizzati normalmente dai laboratori di controllo degli Stati membri e la loro precisione ed esattezza, stabilite in operazioni di analisi collaborativa, sembrano equivalenti a quelle dei metodi di analisi di riferimento del regolamento (CEE) n. 2676/90 . Inoltre, l'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha predisposto l'organizzazione di un'operazione di convalida di alcuni di questi metodi usuali per riconoscerli come metodi di riferimento.

     Questo riesame della validità dei metodi usuali richiede un periodo supplementare di studi di due anni, durante i quali è auspicabile che essi restino descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000 in modo da differire di due anni l'abrogazione dei metodi usuali descritti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, la data del 1° agosto 2001 è sostituita da quella del 1° agosto 2003.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.