§ 1.5.P94 - Decisione 11 agosto 2006, n. 563.
Decisione n. 2006/563/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/08/2006
Numero:563


Sommario
Art. 1.  Oggetto e sfera di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Definizione delle zone di controllo e di monitoraggio
Art. 4.  Deroghe dalle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1
Art. 5.  Misure adottate nella zona di controllo
Art. 6.  Divieti nella zona di controllo
Art. 7.  Misure nella zona di monitoraggio
Art. 8.  Divieti nella zona di monitoraggio
Art. 9.  Deroghe per volatili vivi e pulcini di un giorno
Art. 10.  Deroghe per le uova da cova
Art. 11.  Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
Art. 12.  Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
Art. 13.  Condizioni relative agli spostamenti
Art. 14.  Durata delle misure nelle zone di controllo e di monitoraggio
Art. 15.  Deroghe relative alla durata delle misure nelle zone di controllo e di monitoraggio
Art. 16.  Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato
Art. 17.  Abrogazioni
Art. 18.  Violazioni
Art. 19.  Destinatario


§ 1.5.P94 - Decisione 11 agosto 2006, n. 563.

Decisione n. 2006/563/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 222).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

     Considerando quanto segue:

     (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e tale da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste un rischio di trasmissione dell'agente patogeno dai volatili selvatici a quelli domestici, in particolare al pollame, e da uno Stato membro ad altri Stati membri e a paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o dei prodotti da essi derivati.

     (2) In vari Stati membri si sospettano o sono stati confermati casi di influenza aviaria ad alta patogenicità («HPAI») provocata dal virus del sottotipo H5N1, in prosieguo «HPAI H5N1». Data la situazione epidemiologica, la Commissione ha adottato la decisione 2006/115/CE, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE.

     (3) Si è proceduto ad una profonda revisione delle misure di cui alla direttiva n. 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria  in seguito alle recenti acquisizioni scientifiche sui rischi che l’influenza aviaria comporta per la salute pubblica e degli animali, allo sviluppo di nuovi esami di laboratorio e di nuovi vaccini e sulla base degli insegnamenti ricavati nell’affrontare i focolai della malattia scoppiati di recente nella Comunità e in paesi terzi. Sulla base di questa revisione la direttiva n. 92/40/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 1° luglio 2007.

     (4) In attesa del recepimento della direttiva n. 2005/94/CE e vista l'attuale situazione sanitaria in relazione all'influenza aviaria nella Comunità, si è resa necessaria la definizione di misure transitorie da applicarsi in aziende nelle quali è sospettata o confermata la presenza nel pollame o in volatili in cattività, di focolai di influenza aviaria causata da virus HPAI.

     (5) Le misure transitorie che figurano nella decisione n. 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità, devono consentire agli Stati membri di adottare provvedimenti di lotta contro la malattia in maniera adeguata e flessibile, tenendo presenti i vari livelli di rischio connessi ai diversi ceppi virali, l'eventuale impatto economico e sociale dei provvedimenti in questione sul settore agricolo e su altri settori interessati, garantendo al tempo stesso che le misure adottate in rapporto a ciascuna configurazione siano le più adatte.

     (6) A seconda dei progressi compiuti nel recepimento della direttiva n. 2005/94/CE da alcuni Stati membri, eventuali riferimenti alle misure transitorie vanno intesi come riferimenti al paragrafo corrispondente della direttiva 2005/94/CE.

     (7) Per completare le misure di cui alla direttiva n. 92/40/CEE è stata adottata la decisione n. 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità.

     (8) La decisione n. 2006/135/CE è stata sostituita dalla decisione n. 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 del pollame nella Comunità e abroga la decisione n. 2006/135/CE al fine di armonizzare l’interazione tra le misure transitorie da adottare in caso di focolaio di HPAI nel pollame e le ulteriori misure restrittive nel caso in cui sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio nel pollame o in altri volatili in cattività.

     (9) L’esperienza ricavata dall’attuazione della decisione n. 2006/115/CE negli Stati membri interessati ha dimostrato che occorre consentire alcuni adeguamenti per quanto riguarda la definizione delle zone soggette a restrizioni e per alcune limitazioni degli spostamenti di pollame vivo o di prodotti derivati, sulla base di una valutazione del rischio effettuata dall’autorità competente prendendo in considerazione il livello di rischio determinato da fattori geografici, limnologici, ecologici ed epizootici.

     (10) In un’ottica di coerenza della legislazione comunitaria è opportuno applicare ai fini della presente decisione alcune definizioni di cui alla direttiva n. 2005/94/CE, regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (11) Occorre stabilire una zona di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui è stata rilevata la presenza di HPAI, sottotipo H5, negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l’introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

     (12) In un’ottica di coerenza della legislazione comunitaria, le misure di biosicurezza di cui alla decisione n. 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili selvatici al pollame e al altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio, dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza, indipendentemente dal livello di rischio attribuito all’area in cui la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata negli uccelli selvatici.

     (13) È opportuno limitare gli spostamenti, in particolare, di pollame vivo e di altri volatili in cattività, pulcini di un giorno, uova da cova e prodotti di origine avicola dalle zone di protezione e sorveglianza definite. Tuttavia è possibile autorizzare la spedizione da queste zone, dopo un controllo ufficiale e soltanto sulla base di determinate condizioni, in modo da evitare l’eventuale diffusione della malattia.

     (14) Occorre prevedere deroghe specifiche per le uova da cova o per le uova esenti da organismi patogeni specifici destinate a laboratori specializzati o ad istituti per scopi scientifici, diagnostici o farmaceutici, dal momento che presentano un rischio trascurabile di diffusione dell'infezione.

     (15) Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione e di controllo va consentito a determinate condizioni. In particolare la spedizione di uova da cova ad altri Stati membri può essere autorizzata purché vengano rispettate le condizioni di cui alla direttiva n. 2005/94/CE. In questi casi i certificati zoosanitari di cui alla direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da paesi terzi di pollame e uova da cova, devono comprendere un riferimento alla presente decisione.

     (16) La spedizione dalla zona di controllo di carne, carne tritata, preparati a base di carne e prodotti a base di carne derivata da pollame e selvaggina da piuma di allevamento prodotta conformemente a determinati requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e conformemente ai controlli veterinari ufficiali, compresa l’ispezione ante e post mortem.

     (17) Gli stessi controlli ufficiali della salute animale si applicano alle carni derivate da pollame e selvaggina da piuma di allevamento provenienti da una zona di controllo e prodotte conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) 2076/2005 che dispone misure transitorie che permettono l’uso di un marchio di identificazione nazionale per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che possono essere commercializzati solo nel territorio dello Stato membro nel quale sono prodotti.

     (18) La direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano definisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni e prevede la possibilità di istituire uno speciale bollo sanitario e un marchio sanitario per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato per ragioni di polizia sanitaria. Si può autorizzare la spedizione, a partire dalla zone di controllo, di carni derivate da pollame e da selvaggina da piuma di allevamento provviste del bollo sanitario conformemente alle disposizioni della citata direttiva e destinate ad essere lavorate nel territorio dello Stato membro interessato in modo da garantire l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria. I prodotti a base di carne sottoposti a questo trattamento possono essere quindi inviati ad altri Stati membri e a paesi terzi.

     (19) Occorre limitare le spedizioni a partire dalla zona di controllo di sottoprodotti di origine avicola a quei prodotti che sono conformi alle condizioni specifiche di produzione, utilizzazione, trattamento o smaltimento indicate nel regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che impediscono un’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria.

     (20) Occorre specificare la durata minima delle misure di cui alla presente decisione che dovrebbero prendere in considerazione il periodo di incubazione della malattia e le prescrizioni della direttiva n. 2005/94/CE. Tuttavia occorre anche introdurre condizioni per la concessione di deroghe specifiche a seguito dei risultati positivi di un’analisi di valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti.

     (21) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria occorre quindi abrogare la decisione n. 2006/115/CE e sostituirla con la presente decisione.

     (22) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione

     1. La presente decisione definisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui venga individuata l’influenza aviaria ad alta patogenicità («HPAI») causata dal virus A, sottotipo H5 e sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuraminidasi N1 («H5N1») negli uccelli selvatici, nel territorio di uno Stato membro («lo Stato membro interessato»), in modo da impedire la diffusione dell’influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame o ad altri volatili in cattività, nonché la successiva contaminazione dei prodotti derivati.

     2. La presente decisione lascia impregiudicata:

     a) la decisione n. 2006/416/CE; ovvero

     b) la decisione n. 2006/415/CE e le altre misure di protezione relative alla presenza di focolai di HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività causato dal virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5, nel caso in cui sia sospetta o confermata la presenza del tipo di neuraminidasi N1 «HPAI H5N1».

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni della direttiva n. 2005/94/CE.

     Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «uova da cova»: le uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva n. 2005/94/CE;

     b) «selvaggina da penna selvatica»: per quanto riguarda i volatili, la selvaggina definita al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 853/2004;

     c) «altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, paragrafo 6, della direttiva n. 2005/94/CE, esclusi:

     i) i volatili da compagnia di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003;

     ii) i volatili di giardini zoologici, circhi, parchi di attrazione e laboratori sperimentali, nonché volatili sentinella usati dalle autorità competenti nell’ambito di attività di ricerca e sorveglianza.

 

          Art. 3. Definizione delle zone di controllo e di monitoraggio

     1. Lo Stato membro interessato definisce, intorno all’area in cui è confermata la presenza di HPAI causato dal virus A dell’influenza aviaria, del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuraminidasi N1:

     a) una zona di controllo con un raggio minimo di tre km («la zona di controllo»); e

     b) una zona di sorveglianza con un raggio iniziale minimo di 10 km, ivi compresa la zona di controllo («la zona di monitoraggio»).

     2. La definizione delle zone di controllo e di monitoraggio prende in considerazione fattori di natura geografica, limnologica, amministrativa, ecologica ed epizootica relativi agli uccelli selvatici, le caratteristiche dei virus dell’influenza aviaria e le capacità di esercitare la sorveglianza.

     3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di controllo e di monitoraggio e, se del caso, informa il pubblico delle misure adottate.

     4. Qualora le zone di controllo o di monitoraggio coprano il territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano per la definizione delle zone stesse.

     5. Qualora sia sospettato o confermato il contagio da HPAI H5N1 di uccelli selvatici in una zona di protezione o di sorveglianza definita conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2006/416/CE («le zone di protezione o di sorveglianza») a causa del contagio del pollame o di altri volatili in cattività, l’autorità competente:

     a) definisce zone di controllo e di monitoraggio; e

     b) procede ad una valutazione del rischio per stabilire se il raggio di estensione delle zone di controllo e di monitoraggio deve essere ampliato in modo da comprendere anche le zone di protezione e di sorveglianza.

     L’autorità competente può applicare le misure di protezione di cui ai paragrafi b), c) e d) dell’articolo 5 in qualsiasi parte delle zone di protezione e di sorveglianza che non coincidono con le zone di controllo e di monitoraggio nei casi in cui la valutazione del rischio dimostri che in questi settori vi sia un rischio di diffusione di HPAI H5N1 al pollame o ad altri volatili in cattività.

 

          Art. 4. Deroghe dalle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1

     1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può evitare di definire zone di controllo e di monitoraggio basandosi su risultati positivi di un’analisi di valutazione del rischio effettuata dalle autorità competenti.

     La valutazione prende in considerazione fattori geografici e aspetti ecologici relativi alla specie di volatili contagiata inducendo l’autorità competente a concludere che il virus HPAI H5N1 non sia presente nel pollame o in altri volatili in cattività o volatili selvatici nella zona interessata, ovvero che il volatile selvatico contagiato non presentava un rischio di diffusione del virus al pollame o ad altri volatili in cattività o volatili selvatici della località.

     In queste circostanze l’autorità competente si adopera, se necessario in collegamento con le autorità competenti di altri Stati membri o di paesi terzi, per definire con l’aiuto di esperti ornitologi se gli uccelli selvatici siano stanziali o migratori, di modo che si possa valutare la presenza di HPAI H5N1 nei volatili selvatici in altre zone sotto la loro giurisdizione.

     2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e in base ai risultati favorevoli di una valutazione del rischio che abbia preso in considerazione almeno i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e abbia confermato l’esistenza di una protezione sufficiente del pollame locale o di altri volatili in cattività, basata su barriere naturali o sulla mancanza di un habitat adeguato per gli uccelli selvatici che presentano un rischio di diffusione di HPAI H5N1, la zona di controllo può essere:

     a) modificata in modo da comprendere una zona di dimensioni sufficienti, ma in ogni caso con un raggio non inferiore ad 1 km; ovvero

     b) definita in modo da comprendere una striscia di 1 km di larghezza, a partire dalle rive di un fiume o di un lago o da una zona costiera, per una lunghezza minima di 3 km.

     In questo caso e in deroga a quanto disposto al punto b) dell’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti adattano successivamente e conseguentemente le dimensioni e l’estensione della zona di monitoraggio in modo da separare la zona di controllo dalle parti di territorio non interessate dal contagio.

 

          Art. 5. Misure adottate nella zona di controllo

     Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di controllo siano applicate almeno le misure seguenti:

     a) identificazione di tutte le «aziende avicole commerciali» e «aziende avicole non commerciali»;

     b) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione n. 2005/734/CE per il pollame e altri volatili in cattività, ivi compresa disinfezione nei punti di ingresso e di uscita dei locali in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività;

     c) intensificazione della sorveglianza ufficiale delle popolazioni di uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, e ulteriore monitoraggio degli uccelli morti o ammalati, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, denunciando alle autorità competenti il ritrovamento di uccelli morti e procedendo, nella misura del possibile, alla rimozione delle carcasse da parte di personale istruito in modo specifico su come tutelarsi dal contagio del virus e sulle modalità per prevenire la diffusione del virus agli animali sensibili;

     d) campagne di informazione del pubblico e di sensibilizzazione dei proprietari di pollame o di altri volatili di allevamento, dei cacciatori, dei bird-watcher e dei responsabili di attività ricreative acquatiche;

     e) ispezioni periodiche e documentate di tutte le aziende avicole commerciali e visite mirate delle aziende avicole non commerciali, con priorità per quelle aziende ritenute più a rischio, che comprendono:

     i) un’ispezione clinica del pollame o di altri volatili d’allevamento, ivi compreso, se del caso, il prelievo di campioni per successivi esami di laboratorio, puntando in modo specifico sul pollame o su altri volatili d’allevamento che non erano stati isolati prima di un rilevamento positivo in un volatile selvatico, in particolare oche e anatre;

     ii) una valutazione dell’attuazione delle misure di biosicurezza di cui al punto b).

 

          Art. 6. Divieti nella zona di controllo

     Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di controllo siano vietati:

     a) la rimozione di pollame o di altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;

     b) la concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività in occasione di fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

     c) il trasporto attraverso la zona di controllo di pollame o altri volatili in cattività, ad esclusione del transito attraverso la zona di controllo su strada o per ferrovia, senza soste o scarichi;

     d) la spedizione di uova da cova provenienti da aziende che alla data del prelievo si trovavano nella zona di controllo;

     e) la spedizione dalla zona di controllo di carni fresche, carni tritate, preparati e prodotti a base di carne di pollame proveniente dalla zona di controllo e selvaggina da penna selvatica cacciata nella zona in questione;

     f) il trasporto o lo spargimento di concime non trasformato proveniente da allevamenti di pollame o da altri volatili in cattività nell’ambito della zona di controllo, ad eccezione del trasporto destinato ad un successivo trattamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002;

     g) la spedizione ad altri Stati membri e a paesi terzi di sottoprodotti animali di origine avicola derivati dal pollame o da altri volatili in cattività o da selvaggina da penna selvatica, originari della zona di controllo;

     h) la caccia di uccelli selvatici o il prelievo dall’ambiente selvatico, salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti per scopi specifici;

     i) l’immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.

 

          Art. 7. Misure nella zona di monitoraggio

     Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di monitoraggio siano applicate almeno le misure di cui all’articolo 5, lettere da a) a d).

 

          Art. 8. Divieti nella zona di monitoraggio

     Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di monitoraggio siano applicati i seguenti divieti:

     a) rimozione di pollame o altri volatili in cattività dalla zona di monitoraggio nel corso dei primi 15 giorni successivi alla data di definizione della zona;

     b) concentrazione di pollame o di altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

     c) caccia di uccelli selvatici o prelievo di uccelli selvatici, escluso il caso in cui ciò sia stato autorizzato dalle autorità competenti per scopi specifici;

     d) immissione nell’ambiente selvatico di selvaggina da penna precedentemente in cattività.

 

          Art. 9. Deroghe per volatili vivi e pulcini di un giorno

     1. In deroga all’articolo 6, lettera a) lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di:

     a) pollame verso aziende sottoposte a controllo ufficiale, situate nella zona di controllo e di monitoraggio/sorveglianza;

     b) pollastre pronte per la deposizione e tacchini da ingrasso verso aziende sottoposte a controllo ufficiale, situate nel medesimo Stato membro in cui il pollame deve rimanere per almeno 21 giorni successivi alla data di arrivo degli animali.

     2. In deroga all’articolo 6, lettera a) e all’articolo 8, lettera a) lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di:

     a) pollame destinato alla macellazione immediata, verso un mattatoio situato nella zona di monitoraggio o di controllo ovvero, qualora ciò non fosse possibile, un mattatoio designato dall’autorità competente e situato al di fuori delle zone in questione;

     b) pollame della zona di monitoraggio verso aziende sottoposte a controllo ufficiale sul suo territorio;

     c) pulcini di un giorno, nati da uova prelevate da aziende che alla data della raccolta erano situate nella zona di controllo, verso un’azienda o un capannone dell’azienda ubicati nello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone in questione, a condizione che:

     i) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell’azienda di destinazione;

     ii) successivamente all’arrivo dei pulcini di un giorno l’azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;

     iii) il pollame rimanga nell’azienda di destinazione per almeno 21 giorni a partire dalla data di arrivo, nel caso in cui l’azienda sia situata fuori dalla zona di controllo o monitoraggio;

     d) pulcini di un giorno nati da uova raccolte in aziende che alla data della raccolta erano situate nella zona di monitoraggio, verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio;

     e) pulcini di un giorno nati da uova raccolte in aziende che alla data della raccolta erano situate fuori dalla zona di controllo o di monitoraggio, verso qualsiasi azienda, purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di funzionamento, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati nella zona di monitoraggio e caratterizzati pertanto da diverse condizioni sanitarie.

 

          Art. 10. Deroghe per le uova da cova

     1. In deroga all’articolo 6, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di uova da cova provenienti da aziende situate nella zona di controllo alla data della raccolta:

     a) verso un incubatoio designato dall’autorità competente sul suo territorio;

     b) verso qualsiasi incubatoio, a condizione che:

     i) il pollame dell’azienda sia risultato negativo a un’indagine sierologica per l’individuazione di HPAI H5N1, in grado di rilevare una prevalenza del 5%, con un’affidabilità non inferiore al 95%; nonché

     ii) le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 21, paragrafo 1, della decisione 2006/416/CE siano rispettate;

     c) verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti, come previsto al capitolo II della sezione X dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate in conformità di quanto disposto al capitolo XI dell’allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; ovvero

     d) alla distruzione.

     2. In deroga all’articolo 6, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizioni di uova da cova o di uova esenti da organismi patogeni specifici raccolte in aziende nella zona di controllo, verso laboratori designati, istituti o fabbricanti di vaccini per uso scientifico, diagnostico o farmaceutico.

     3. I certificati zoosanitari che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, destinate ad un altro Stato membro, recano la seguente dicitura:

     «La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie previste dalla decisione 2006/563/CE della Commissione».

 

          Art. 11. Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

     In deroga all’articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo di:

     a) carni fresche di pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma di allevamento, proveniente dalla zona in questione o al di fuori di essa e:

     i) prodotta conformemente alle disposizioni dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n.

     853/2004; nonché

     ii) controllata conformemente alle disposizioni delle sezioni I, II, III, e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

     b) carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) e prodotti conformemente alle disposizioni delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

     c) carni fresche, carni tritate e carne separata meccanicamente proveniente da pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma di allevamento e preparati a base di carne e prodotti contenenti la carne in questione, proveniente da pollame macellato o selvaggina da piuma di allevamento originaria della zona di controllo o di una zona esterna del territorio nazionale, a condizione che la carne:

     i) sia stata identificata a norma dell’articolo 4 della direttiva n. 2002/99/CE, mediante il bollo di cui all’allegato II di detta direttiva o il marchio nazionale definito a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005;

     ii) sia stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o di selvaggina da piuma di allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi; e

     iii) sia usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato di altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui alla tabella 1 a), b) o c) dell’allegato III alla direttiva n. 2002/99/CE;

     d) carni fresche, carni tritate, carne separata meccanicamente proveniente da pollame, selvaggina da piuma di allevamento e selvaggina da piuma selvatica prelevata dallo stato selvatico nella zona, prima che sia stata definita la zona di controllo o al di fuori della zona di controllo, nonché preparati e prodotti a base di carne contenenti tale carne, prodotti in stabilimenti nella zona di controllo.

 

          Art. 12. Deroghe per i sottoprodotti di origine animale

     1. In deroga all’articolo 6, lettera g), lo Stato membro interessato autorizza:

     a) la spedizione a partire dalla zona di controllo di sottoprodotti di origine animale e di origine avicola che:

     i) soddisfano i requisiti previsti nei seguenti allegati, o in parti di essi, al regolamento (CE) n. 1774/2002:

     — allegato V,

     — capitoli II (parte A), III (parte B), IV (parte A), capitolo VI (parte A) e (parte B), capitoli VII (parte A), VIII (parte A), IX (parte A) e X (parte A) dell’allegato VII, e

     — capitolo II (parte B), capitolo III (titolo II), (parte A) e capitolo VII (parte A, paragrafo 1, lettera a) dell’allegato VIII; ovvero

     ii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza per evitare il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria verso impianti di trasformazione approvati, conformemente agli articoli da 12 a 15 o agli articoli 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002, in vista dell’eliminazione, di una successiva trasformazione o di un’utilizzazione che garantisca almeno l’inattivazione del virus;

     ovvero

     iii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza per evitare il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria agli utilizzatori o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002, a fini di alimentazione degli animali, dopo essere stati sottoposti ad un trattamento conforme ai punti ii) e iii) del paragrafo 5, lettera a), dell’allegato IX di tale regolamento, per garantire quanto meno l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria;

     b) la spedizione dalla zona di controllo verso altri Stati membri di piume o parti di piume non trattate, conformemente alle disposizioni del punto 1, lettera a), della sezione A del capitolo VIII dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame o selvaggina da piuma di allevamento;

     c) la spedizione dalla zona di controllo di piume e parti di piume ricavate da pollame o selvaggina da piuma di allevamento e che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire l’eliminazione di agenti patogeni;

     2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme alle disposizioni del capitolo X dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002 attestante al punto 6.1, nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto a garantire l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni.

     Il documento commerciale in questione non è tuttavia richiesto per le piume ornamentali trasformate, per le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o per le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

     3. In deroga all’articolo 6, lettera f) il trasporto o lo spargimento di concime non trasformato proveniente da aziende avicole nella zona di controllo può essere autorizzato se proveniente da pollai o capannoni:

     a) da cui il pollame è stato spostato conformemente alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1, o alla lettera a) del paragrafo 2 dell’articolo 9; ovvero

     b) in cui il pollame e la selvaggina da piuma di allevamento è stato tenuto per la produzione di carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni dell’articolo 11.

 

          Art. 13. Condizioni relative agli spostamenti

     1. Laddove gli spostamenti degli animali o dei loro prodotti contemplati dalla presente decisione siano autorizzati a norma degli articoli 9, 10, 11 o 12, l’autorizzazione è basata sulla valutazione del rischio, conclusasi con esito favorevole, effettuata dalle autorità competenti e qualora siano adottate tutte le opportune misure di biosicurezza per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

     2. Laddove la spedizione, gli spostamenti o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati a norma degli articoli 10, 11 o 12, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere le condizioni sanitarie di altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

 

          Art. 14. Durata delle misure nelle zone di controllo e di monitoraggio

     1. Se è confermato che il tipo di neuraminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli da 5 a 8 sono abrogate.

     2. Se la presenza del virus HPAI H5N1 è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli articoli da 5 a 8 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, limnologici, amministrativi, ecologici e epizootici che riguardano l’influenza aviaria e per un periodo minimo di 21 giorni per quanto riguarda la zona di controllo e di 30 giorni per la zona di monitoraggio, a decorrere dalla data di prelievo dagli uccelli selvatici dei campioni nei quali è stata confermata la presenza del virus HPAI H5N1.

 

          Art. 15. Deroghe relative alla durata delle misure nelle zone di controllo e di monitoraggio

     1. In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l'autorità competente può decidere, a seguito dei risultati positivi di un’analisi di valutazione del rischio che tiene presente i criteri dell’articolo 3, paragrafo 2, di sospendere le misure di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 6 nella zona di controllo e quelle previste all’articolo 8 per la zona di monitoraggio, anche nel caso in cui siano stati individuati altri uccelli selvatici infetti, purché un periodo minimo di 21 giorni sia trascorso dal momento in cui sono state definite le zone di controllo e di monitoraggio e non sia stato rilevato un focolaio di HPAI H5N1 e nessun caso sospetto di influenza aviaria nel pollame e in altri volatili in cattività nelle zone in questione.

     2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, nel caso in cui conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, la zona di controllo o di monitoraggio si sovrapponga alla zona di sorveglianza e la zona di sorveglianza in questione sia stata revocata, l’autorità competente, basandosi sul risultato positivo di una valutazione del rischio, può sospendere alcune o tutte le misure di cui alle lettere a) ed e) dell’articolo 5 e all’articolo 6 nella zona di controllo.

     3. In deroga all’articolo 14, paragrafo 2, l’autorità competente può decidere di sostituire la zona di controllo con una zona di monitoraggio purché siano rispettate le seguenti condizioni:

     a) una valutazione del rischio abbia avuto risultati positivi tenendo presenti i criteri dell’articolo 3, paragrafo 2;

     b) siano state completate le misure di cui all’articolo 5, lettera a);

     c) sia stata effettuata almeno un’ispezione in ciascun allevamento, conformemente a quanto disposto all’articolo 5, lettera e);

     d) tutti i test di laboratorio effettuati conformemente a quanto disposto all’articolo 5, lettera a), punto i), abbiano dato un risultato negativo.

     Nel caso in cui l’autorità competente decida di sostituire la zona di controllo con una zona di monitoraggio, può modificarne le dimensioni e la delimitazione purché la zona di monitoraggio abbia almeno un raggio di 1 km o una striscia di 1 km di larghezza a partire dalle rive di un fiume, di un lago o di una costa, per una distanza di almeno 3 km. Le misure di cui all’articolo 5, lettere b), c) e d) e all’articolo 6, lettere h) e i) rimangono in vigore fino alla fine del periodo di 30 giorni che inizia dalla data di definizione delle zone di controllo e di monitoraggio conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1.

 

          Art. 16. Obbligo d’informazione dello Stato membro interessato

     Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue:

     a) opportune informazioni sull’epidemiologia dell’HPAI H5N1 e, se del caso, ulteriori misure di sorveglianza e di controllo adottate, nonché campagne di sensibilizzazione secondo quanto disposto all’articolo 5; e

     b) preavviso nel caso in cui l’autorità competente intenda sospendere le misure di cui all’articolo 7 e 8.

 

          Art. 17. Abrogazioni

     La decisione n. 2006/115/CE è abrogata.

 

          Art. 18. Violazioni

     Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Lo Stato membro interessato applica le misure in questione non appena esista il ragionevole sospetto della presenza del virus HPAI H5N1 in un uccello selvatico.

 

          Art. 19. Destinatario

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.