§ 1.5.E90 – Regolamento 26 maggio 2003, n. 998.
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/05/2003
Numero:998


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.     
Art. 17.     
Art. 18.     
Art. 19.     
Art. 20.     
Art. 21.     
Art. 22.     
Art. 23.     
Art. 24.     
Art. 25.     


§ 1.5.E90 – Regolamento 26 maggio 2003, n. 998.

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio.

(G.U.U.E. 13 giugno 2003, n. L 146).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003,

     considerando quanto segue:

     (1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.

     (2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

     (3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

     (4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.

     (5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

     (6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

     (7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento.

     (8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all'allegato 1.

     (9) È opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

     (10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. È opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.

     (12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I.

     Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

     Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

 

          Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «animali da compagnia»: gli animali delle specie elencate nell'allegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

     b) «passaporto»: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;

     c) «movimento»: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

 

          Art. 4.

     1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

     a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

     b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

     Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

     2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all'indirizzo del proprietario dell'animale.

     3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

     4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

 

CAPITOLO II

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri

 

          Art. 5.

     1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti all'articolo 6:

     a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e

     b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS).

     2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

 

          Art. 6. [1]

     1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, nel territorio dell'Irlanda, di Malta, della Svezia e del Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

     - devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e

     - devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma. [2]

     Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

     Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti quattro Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo 25, secondo comma [3].

     2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.

     3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del trattato.

 

          Art. 7.

     I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

CAPITOLO III

Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi

 

          Art. 8.

     1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:

     a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

     i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

     ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;

     b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

     i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:

     - essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e

     - aver formato oggetto:

     - di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e

     - di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

     Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1.

     Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;

     ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

     2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

     3. In deroga alle disposizioni precedenti:

     a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo II;

     b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;

     c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 9.

     Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 10.

     Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

     a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;

     b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;

     c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati;

     d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;

     e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

 

          Art. 11.

     Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.

 

          Art. 12.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:

     a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

     b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

     Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 13.

     Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

          Art. 14.

     Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

     In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

     Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:

     a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero

     b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure

     c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.

     Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.

 

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

 

          Art. 15.

     Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

 

          Art. 16.

     Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.

     A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa.

     La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.

 

          Art. 17.

     Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

     I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 18.

     Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

     In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

 

          Art. 19.

     L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento.

 

          Art. 20.

     Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

 

          Art. 21.

     Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.

 

          Art. 22.

     La direttiva n. 92/65/CEE è modificata come segue:

     1) All'articolo 10:

     a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;

     b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

     «2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

     Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

     3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.

     Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»;

     c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini seguenti:

     «eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;

     d) il paragrafo 8 è soppresso;

     2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

     «Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.

     Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»

 

          Art. 23.

     Anteriormente al 1° febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

 

          Art. 24.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa [4].

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa [5].

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 25.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

 

 

ALLEGATO I

SPECIE ANIMALI

 

     PARTE A

     Cani

     Gatti

 

     PARTE B

     Furetti

 

     PARTE C

     Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.

     Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE].

     Mammiferi: roditori e conigli domestici.

 

 

ALLEGATO II [6]

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

 

PARTE A

IE Irlanda

MT Malta

SE Svezia

UK Regno Unito

 

PARTE B

Sezione 1

a) DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

b) ES Spagna, comprese le Isole Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c) FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d) GI Gibilterra;

e) PT Portogallo, comprese le Isole Azzorre e Madeira;

f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD Andorra

CH Svizzera

HR Croazia

IS Islanda

LI Liechtenstein

MC Monaco

NO Norvegia

SM San Marino

VA Città del Vaticano

 

PARTE C

AC Isola Ascension

AE Emirati arabi uniti

AG Antigua e Barbuda

AN Antille olandesi

AR Argentina

AU Australia

AW Aruba

BA Bosnia-Erzegovina

BB Barbados

BG Bulgaria

BH Bahrein

BL Bielorussia

BM Bermuda

CA Canada

CL Cile

FJ Figi

FK Isole Falkland

HK Hong Kong

JM Giamaica

JP Giappone

KN Saint Kitts e Nevis

KY Isole Cayman

LC Santa Lucia

MS Montserrat

MU Mauritius

MX Messico

NC Nuova Caledonia

NZ Nuova Zelanda

PF Polinesia francese

PM Saint-Pierre e Miquelon

RO Romania

RU Federazione russa

SG Singapore

SH Sant’Elena

TT Trinidad e Tobago

TW Taiwan

US Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)

VC Saint Vincent e Grenadine

VG Isole Vergini britanniche

VU Vanuatu

WF Wallis e Futuna

YT Mayotte


[1] Per una deroga alle disposizioni del presente articolo, vedi la decisione n. 2004/557/CE.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/650/CE.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/650/CE.

[4] Addendum (G.U.U.E. 11 dicembre 2003, n. L 324): “La Commissione ritiene che la formulazione dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento non sia conforme alla decisione 1999/468/CE in quanto l'articolo 8 di tale decisione dovrebbe contemplare unicamente misure di esecuzione relative ad obiettivi di sanità pubblica. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adottare le disposizioni del caso.”

[5] Addendum (G.U.U.E. 11 dicembre 2003, n. L 324): “La Commissione ritiene che la formulazione dell'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento non sia conforme alla decisione 1999/468/CE in quanto l'articolo 8 di tale decisione dovrebbe contemplare unicamente misure di esecuzione relative ad obiettivi di sanità pubblica. La Commissione si riserva pertanto il diritto di adottare le disposizioni del caso.”

[6] Allegato sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 592/2004, già modificato dall’art. 1 della decisione n. 2004/650/CE, sostituito dall’art.1 del regolamento (CE) n. 1994/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2054/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 425/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1193/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 18/2006, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 590/2006, dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1467/2006, modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1144/2008 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 898/2009.