§ 1.5.P56 - Decisione 14 giugno 2006, n. 415.
Decisione n. 2006/415/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/06/2006
Numero:415


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Aree A e B
Art. 4.  Istituzione delle aree A e B
Art. 5.  Divieto generalizzato
Art. 6.  Deroghe per il pollame vivo e i pulcini di un giorno
Art. 7.  Deroghe relative alle uova da cova e alle uova esenti da organismi patogeni
Art. 8.  Deroghe per carne, carne macinata, carne di selvaggina da penna selvatica separata meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di tali carni
Art. 9.  Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
Art. 10.  Condizioni relative ai movimenti
Art. 11.  Rispetto delle norme e informazione
Art. 12.  Validità
Art. 13.  Abrogazione
Art. 14.  Destinatari


§ 1.5.P56 - Decisione 14 giugno 2006, n. 415.

Decisione n. 2006/415/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 16 giugno 2006, n. L 164).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

     vista la direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE, in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. In alcune circostanze, la malattia può anche presentare un rischio per la salute umana. Vi è un rischio di trasmissione dell’agente patogeno ai volatili selvatici e di propagazione da un’azienda ad un’altra e da uno Stato membro ad altri Stati membri e a paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o dei prodotti da essi derivati.

      (2) Qualora, sul territorio di uno Stato membro, venga isolato in un campione di pollame il virus dell’influenza aviaria A del sottotipo H5 ad alta patogenicità e nel caso in cui, in attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N), il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche giustifichino il sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal sottotipo H5N1 del virus dell’influenza A ad alta patogenicità oppure sia stata confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità di tale sottotipo, occorre che lo Stato membro interessato adotti determinate misure di protezione volte a ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia.

      (3) Tali misure di protezione sono state adottate con la decisione n. 2006/135/CE del 22 febbraio 2006 recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità  da applicarsi in aggiunta a quelle previste nel quadro della direttiva n. 92/40/CEE del 19 maggio 1992 che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, in particolare per quanto riguarda i movimenti di taluni volatili e prodotti derivati dal pollame e di altri volatili provenienti dalla zona colpita dalla malattia.

      (4) Alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria comporta per la salute pubblica e degli animali, a seguito dello sviluppo di nuovi esami di laboratorio e di nuovi vaccini e sulla base degli insegnamenti ricavati nel corso di recenti apparizioni della malattia nella Comunità e in paesi terzi, si è proceduto ad una attenta revisione delle misure previste dalla direttiva n. 92/40/CEE. Tenuto conto di tale revisione, la direttiva n. 92/40/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva n. 2005/94/CE, che gli Stati membri sono tenuti ad attuare nel diritto interno entro il 1o luglio 2007.

      (5) In attesa dell’attuazione della direttiva n. 2005/94/CE e vista l’attuale situazione sanitaria in relazione all’influenza aviaria nella Comunità, si è resa necessaria la definizione di misure transitorie da applicarsi in aziende nelle quali è sospettata o confermata la presenza nel pollame o in volatili in cattività di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

      (6) Tali misure transitorie previste dalla decisione n. 2006/416/CE della Commissione  dovranno consentire agli Stati membri di adottare misure di lotta contro la malattia a carattere flessibile e proporzionali alla gravità della situazione, in modo da tener conto del diverso grado di rischio associato ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati e garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate relativamente a ciascuna manifestazione dell'infezione.

     (7) A seconda dei progressi compiuti nell’attuazione della direttiva n. 2005/94/CE dagli Stati membri, eventuali riferimenti alle misure transitorie vanno intesi come riferimenti al paragrafo corrispondente della direttiva n. 2005/94/CE.

     (8) Tuttavia, visto il particolare rischio sanitario e la situazione epidemiologica per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e tenuto conto del grave impatto economico che può avere la malattia, in particolare qualora si presenti in aree ad alta densità di popolazione avicola, occorre prevedere una proroga di talune misure supplementari adottate in applicazione della decisione n. 2006/135/CE. Tali misure supplementari dovranno mirare a rafforzare le misure di lotta locali, ripartendo in unità territoriali lo Stato membro interessato in modo da separare la parte del territorio interessata dalla malattia dalle parti che ne sono esenti, e rassicurando il settore avicolo e i partner commerciali quanto alla sicurezza dei prodotti provenienti dalla parte del paese indenne dalla malattia.

     (9) Le misure previste dalla decisione n. 2006/135/CE vanno armonizzate con quelle previste dalla decisione n. 2006/416/CE; pertanto, per motivi di chiarezza e coerenza, occorre abrogare la decisione n. 2006/135/CE e sostituirla con la presente decisione che proroga le misure di lotta supplementari applicabili alla situazione epidemiologica caratterizzata dall'influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità.

     (10) In considerazione delle differenze relative al rischio di malattia in caso di apparizione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, occorre che lo Stato membro interessato individui, in stretta collaborazione con la Commissione, un’area ad alto rischio e un’area a basso rischio, separate dalla parte del paese esente dalla malattia.

     (11) Qualora lo richieda la situazione epidemiologica, occorre adottare misure appropriate nei confronti delle aree colpite dal focolaio o dal sospetto focolaio dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare descrivendo tali aree, e tenendone aggiornata la descrizione in base alla situazione, all’allegato I della presente decisione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 10, paragrafi 3 o 4 della direttiva n. 90/425/CEE e all’articolo 9, paragrafi 3 o 4 della direttiva n. 89/662/CEE.

     (12) È necessario dare attuazione, nelle aree colpite dalla malattia, alle misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione del 19 ottobre 2005 che istituisce misure di biosicurezza per contenere il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

     (13) Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio, alla direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animal, al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (14) La direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE, prevede la designazione di organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che accompagni gli animali o i loro gameti nei loro trasferimenti tra le diverse strutture riconosciute nei diversi Stati membri. È opportuno prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto di volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità a tale direttiva, o ad essi diretti.

     (15) Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione va consentito a determinate condizioni. L’invio di uova da cova ad altri paesi va consentito fatto salvo, in particolare, il rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva n. 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

     (16) L'invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata, carni separate meccanicamente e preparati e prodotti a base di carne di selvaggina da penna selvatica dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

     (17) La direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano  stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, prevede la possibilità di istituire un contrassegno di identificazione speciale e definisce il contrassegno di identificazione per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l'invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

     (18) Il regolamento (CE) n. 2076/2005 stabilisce misure transitorie volte a consentire l’impiego di marchi d’identificazione nazionali per prodotti di origine animale destinati al consumo umano la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono fabbricati.

     (19) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano autorizza l’immissione in commercio di una serie di sottoprodotti di origine animale, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria, poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trasformazione e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili.

     (20) Tenuto conto delle misure messe in atto a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in un branco di volatili da cortile in Danimarca e dell’istituzione delle aree A e B in conformità all’articolo 2, paragrafo 4, lettere b) e c) della decisione n. 2006/135/CE, tali aree devono continuare a figurare nell’allegato di tale decisione; inoltre, vanno incluse nell’elenco altre aree A e B a motivo della recente comparsa dell’influenza aviaria del sottotipo H5 in un branco di oche in Ungheria.

     (21) La decisione n. 2006/135/CE va quindi abrogata e sostituita dalla presente decisione.

     (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

     1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui nel pollame presente sul territorio di uno Stato membro («Stato membro interessato») venga isolata l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A ad alta patogenicità del sottotipo H5 di cui sia sospettata («sospetto focolaio») o confermata («focolaio») l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di pollame e altri volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.

     2. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicarsi in caso di focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, adottate in conformità alla decisione n. 2006/416/CE.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni della direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «uova da cova»: le uova deposte dal pollame, destinate all’incubazione, quali definite all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva n. 90/539/CEE;

     b) «selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e, per quanto riguarda le specie avicole, al punto 1.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

     c) «altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva n. 2005/94/CE, compresi:

     i) gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

     ii) i volatili diretti ad organismi, istituti e centri riconosciuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della direttiva n. 92/65/CEE.

 

          Art. 3. Aree A e B

     1. L’area di cui alla parte A dell’allegato, («area A»), è classificata come area ad alto rischio consistente in zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all’articolo 11 della decisione n. 2006/416/CE.

     2. L’area di cui alla parte B dell’allegato, («area B»), è classificata come area a basso rischio che può comprendere l’intera ulteriore zona soggetta a restrizioni o parti di essa, istituita in conformità all’articolo 11 della decisione n. 2006/416/CE, e che separa l’area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se una tale parte è individuata, o dai paesi vicini.

 

     Art. 4. Istituzione delle aree A e B

     1. Non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, ad alta patogenicità, di cui sia sospettata o confermata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce un’area A, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 11 della decisione n. 2006/416/CE, e un’area B, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici legati all’influenza aviaria, e ne dà comunicazione alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico.

     2. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, esamina le aree istituite dallo Stato membro stesso e adotta le misure appropriate in relazione a tali aree, in conformità all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva n. 89/662/CEE e all’articolo 10, paragrai 3 e 4 della direttiva n. 90/425/CEE.

     3. Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, lo Stato membro interessato abroga le misure adottate relativamente alle aree individuate e comunica tale provvedimento alla Commissione e agli altri Stati membri.

     La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate conformemente all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva n. 89/662/CEE e all’articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva n. 90/425/CEE.

     4. Se la presenza del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità dell’influenza A del sottotipo H5N1 è confermata nel pollame, lo Stato membro interessato:

     a) ne informa la Commissione e gli altri Stati membri;

     b) applica le misure di cui all'articolo 5:

     i) per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta, in conformità all'articolo 7, paragrafo 7 della decisione n. 2006/416/CE; nonché

     ii) per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizooziologici legati all’influenza aviaria; oppure

     iii) fino alla data indicata nell’allegato per lo Stato membro interessato,

     c) tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri dell’evoluzione della situazione nelle aree A e B.

     La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva n. 89/662/CEE e all’articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva n. 90/425/CEE.

 

     Art. 5. Divieto generalizzato

     Oltre alle restrizioni ai movimenti di pollame, di altri volatili in cattività, delle loro uova da cova e dei prodotti da essi derivati in virtù della decisione n. 2006/416/CE nelle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza e in altre zone soggette a restrizioni, lo Stato membro interessato vigila a che:

     a) non vengano effettuate spedizioni di pollame vivo e di altri volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili di cui all’articolo 2, lettera c), punti i) e ii), e di uova da cova di pollame, di altri volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili di cui all’articolo 2, lettera c), punto ii), e di selvaggina da penna selvatica dall’area B, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri o a paesi terzi;

     b) non siano effettuate spedizioni di prodotti destinati al consumo umano ottenuti da selvaggina da penna selvatica dalle aree A e B, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri e a paesi terzi;

     c) non siano effettuati spostamenti di sottoprodotti animali, ricavati, interamente o parzialmente, da specie avicole delle aree A e B e soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1744/2002 tra le aree A e B o spedizioni dalle stesse, se del caso, al resto del territorio dello Stato membro interessato o ad altri Stati membri o a paesi terzi;

     d) non siano organizzate raccolte di pollame o di altri volatili in cattività nell’area B, ad esempio nell’ambito di fiere, mercati o esposizioni.

 

     Art. 6. Deroghe per il pollame vivo e i pulcini di un giorno

     1. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame dalle aziende site nell’area B ad impianti di macellazione ubicati nello Stato membro interessato e individuati dall’autorità competente, o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, ad un macello presente sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

     2. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame da aziende site nell'area B ad aziende poste sotto controllo ufficiale ubicate nello stesso Stato membro, in cui il pollame resterà almeno 21 giorni.

     3. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto diretto di pollame da aziende site nell’area B ad un’azienda ubicata in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché:

     a) le autorità competenti abbiano dato l’autorizzazione;

     b) tale azienda non tenga altro pollame;

     c) tale azienda sia posta sotto controllo ufficiale;

     d) il pollame resti almeno 21 giorni in tale azienda.

     4. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno da un centro di incubazione sito nell’area B:

     a) ad un’azienda posta sotto controllo ufficiale sita nello Stato membro interessato, preferibilmente al di fuori dell'area A;

     b) a qualsivoglia azienda, sita preferibilmente al di fuori dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova conformi ai requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

     c) a qualsivoglia azienda, sita preferibilmente al di fuori dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova raccolte in aziende che, alla data della raccolta, erano ubicate al di fuori delle aree A e B, e siano stati trasportati in un imballaggio disinfettato.

     5. I certificati di polizia sanitaria che accompagnano le partite di pollame o di pulcini di un giorno di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, lettere b) e c) in altri Stati membri recano la seguente dicitura:

     «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/415/CE della Commissione».

     6. I movimenti autorizzati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono effettuati sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati solo dopo che il veterinario ufficiale ha accertato che nell’azienda d’origine non è sospettata la presenza di influenza aviaria ad elevata patogenicità. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.

 

     Art. 7. Deroghe relative alle uova da cova e alle uova esenti da organismi patogeni

     1. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova da cova:

     a) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area B verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, verso un centro d’incubazione sito in un altro Stato membro o in un paese terzo;

     b) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area B, nelle quali il pollame è stato sottoposto ad un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 % con garanzia di rintracciabilità, verso un qualsivoglia centro d’incubazione.

     2. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione a scopi scientifici, diagnostici o farmaceutici di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni che il giorno della raccolta si trovavano nell’area A o nell’area B verso un laboratorio, un istituto o un stabilimento di produzione di medicinali o di vaccini siti nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, in un altro Stato membro o in un paese terzo.

     3. I certificati zoosanitari che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2, destinate ad un altro Stato membro, recano la seguente dicitura:

     «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione».

     4. I movimenti autorizzati ai paragrafi 1 o 2 sono effettuati sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati solo dopo che il veterinario ufficiale ha accertato che nell’azienda d’origine non è sospettata la presenza di influenza aviaria ad elevata patogenicità. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.

 

     Art. 8. Deroghe per carne, carne macinata, carne di selvaggina da penna selvatica separata meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di tali carni

     1. In deroga all’articolo 5, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da penna selvatica originarie dell'area A o dell’area B, se tali carni sono contrassegnate dal bollo sanitario prescritto all’allegato II della direttiva n. 2002/99/CE o dal marchio nazionale stabilito conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.

     2. In deroga all’articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato autorizza l’invio di:

     a) prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B che sia stata sottoposta a trattamenti contro l’influenza aviaria previsti all’allegato III, riga 1, punti a), b) o c) della direttiva n. 2002/99/CE;

     b) carne fresca di selvaggina da penna selvatica non originaria delle aree A e B, prodotta in stabilimenti situati all’interno dell’area A o dell’area B conformemente all’allegato III, sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004, e controllata in conformità all’allegato I, la sezione IV, capitolo VIII del regolamento (CE) n. 854/2004;

     c) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera b) e prodotti in stabilimenti siti nell’area A o nell’area B in conformità all’allegato III, sezioni V e VI del regolamento (CE) n. 853/2004.

 

     Art. 9. Deroghe per i sottoprodotti di origine animale

     1. In deroga all'articolo 5, lettera c), lo Stato membro interessato autorizza:

     a) l’invio dall’area A o B di sottoprodotti animali di origine avicola che:

     i) soddisfano i requisiti previsti agli allegati seguenti del regolamento (CE) n. 1774/2002 o da talune disposizioni di tali allegati:

     — allegato V,

     — capitolo II, parte A, capitolo III, parte B, capitolo IV, parte A, capitolo VI, parti A e B, capitolo VII, parte A, capitolo VIII, parte A, capitolo IX, parte A e capitolo X, parte A dell’allegato VII; nonché

     — capitolo II, parte B, capitolo III, titolo II, parte A e capitolo VII, parte A, 1 a dell’allegato VIII; oppure

     ii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza, per contenere il rischio di trasmissione del virus, agli impianti di trasformazione, approvati conformemente agli articoli 12–15, 17 o 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002 in vista della loro eliminazione definitiva, di una successiva trasformazione o di nuovo impiego che assicuri, quanto meno, l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria;

     oppure

     iii) sono trasportati in condizioni di biosicurezza per contenere il rischio di diffusione del virus agli utilizzatori o ai centri di raccolta autorizzati e registrati conformemente all’articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1774/2002, a fini di alimentazione degli animali, dopo essere stati sottoposti ad un trattamento conforme ai punti 5) a) ii) e iii) dell’allegato IX di tale regolamento, onde assicurare, quanto meno, l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria;

     b) l’invio dall’area B di piume o parti di piume non trasformate conformemente all’allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punto 1) a) del regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento;

     c) l’invio dall’area A o dall’area B di piume e parti di piume che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire che non rimangano agenti patogeni, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento.

     2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all'allegato II, capitolo X del regolamento (CE) n. 1774/2002, attestante al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare l’eliminazione di tutti gli agenti patogeni.

     Tale documento commerciale non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso privato o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

 

     Art. 10. Condizioni relative ai movimenti

     1. Laddove i movimenti degli animali o dei loro prodotti contemplati dalla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli 6, 7, 8 e 9, l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e sono adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.

     2. Laddove la spedizione, i movimenti o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, tali prodotti devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria di altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria applicabili al commercio, all'immissione sul mercato o all'esportazione verso paesi terzi.

 

     Art. 11. Rispetto delle norme e informazione

     Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza nel pollame del virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità.

     Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull’epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione varate.

 

     Art. 12. Validità

     La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2007.

 

     Art. 13. Abrogazione

     La decisione n. 2006/135/CE è abrogata.

 

     Art. 14. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

PARTE A

 

     Area A istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

 

 

Codice (ove disponibile)

Denominazione

 

HU

UNGHERIA

 

Nella provincia di Bács-Kiskun i comuni di:

KISKŐRÖS

KECEL

IMREHEGY

ORGOVÁNY

KASKANTYÚ

BÓCSA

SOLTVADKERT

TÁZLÁR

PIRTÓ

KISKUNHALAS

JAKABSZÁLLÁS

BUGACPUSZTAHÁZA

BUGAC

SZANK

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

HARKAKÖTÖNY

FÜLÖPJAKAB

MÓRICGÁT

PETŐFISZÁLLÁS

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

KISKUNMAJSA

KISKUNFÉLEGYHÁZA

GÁTÉR

PÁLMONOSTORA

KÖMPÖC

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

 

 

Nella provincia di Csongrád i comuni di:

ÜLLÉS

BORDÁNY

ZSOMBÓ

SZATYMAZ

SÁNDORFALVA

FELGYŐ

FORRÁSKÚT

BALÁSTYA

DÓC

KISTELEK

ÓPUSZTASZER

CSONGRÁD

BAKS

CSENGELE

PUSZTASZER

CSANYTELEK

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

 

PARTE B

 

     Area B istituita a norma dell’articolo 4, paragrafo 2:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione articolo 4, paragrafo 4, lettera b)

 

 

Codice (ove disponibile)

Denominazione

 

HU

UNGHERIA

ADNS

Le province di:

31.8.2006

 

 

00003

BÁCS-KISKUN

 

 

 

00006

CSONGRÁD

 

 


[1] Allegato così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/506/CE.