Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 14/06/2006 |
Numero: | 416 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione |
Art. 2. Notifica |
Art. 3. Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai |
Art. 4. Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai |
Art. 5. Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai |
Art. 6. Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica |
Art. 7. Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati |
Art. 8. Deroghe relative a talune aziende |
Art. 9. Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte |
Art. 10. Misure da applicare nelle aziende a contatto |
Art. 11. Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI |
Art. 12. Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza |
Art. 13. Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza |
Art. 14. Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione |
Art. 15. Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende |
Art. 16. Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico |
Art. 17. Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse |
Art. 18. Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o il trattamento delle carni di pollame |
Art. 19. Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno |
Art. 20. Deroghe per il trasporto diretto di pollastre |
Art. 21. Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola |
Art. 22. Deroga per il trasporto diretto di carcasse |
Art. 23. Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto |
Art. 24. Durata delle misure |
Art. 25. Misure da applicare nelle zone di sorveglianza |
Art. 26. Durata delle misure |
Art. 27. Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione |
Art. 28. Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie |
Art. 29. Ripopolamento delle aziende |
Art. 30. Validità |
Art. 31. Destinatari |
§ 1.5.P57 - Decisione 14 giugno 2006, n. 416.
Decisione n. 2006/416/CE della Commissione recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 16 giugno 2006, n. L 164).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una grave malattia del pollame e di altri volatili estremamente contagiosa, causata da vari tipi di virus appartenenti alla famiglia virale molto numerosa denominata Influenzaviridae. I virus dell'influenza aviaria possono anche infettare i mammiferi, compreso l'uomo, di solito a seguito di un contatto diretto con volatili infetti. Dalle conoscenze attuali si trae l'indicazione che i rischi per la salute derivanti dai virus dell'influenza aviaria cosiddetti a bassa patogenicità (LPAI) sono inferiori rispetto ai rischi derivanti dai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), che sono il prodotto di una mutazione di alcuni virus LPAI.
(2) Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria provocata dai virus HPAI sono state introdotte dalla
(3) Si è proceduto a una profonda revisione delle misure di cui alla direttiva n. 92/40/CEE in seguito alle recenti acquisizioni scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria comporta per la salute pubblica e degli animali, allo sviluppo di nuovi esami di laboratorio e di nuovi vaccini e sulla base degli insegnamenti ricavati nell'affrontare focolai della malattia scoppiati di recente nella Comunità e in paesi terzi. A seguito di questa revisione la direttiva n. 92/40/CEE è stata abrogata e sostituita dalla
(4) Vista l'attuale situazione mondiale relativa all'influenza aviaria, in attesa del recepimento della
(5) Le misure transitorie di cui alla presente decisione dovrebbero consentire agli Stati membri di adottare misure di controllo della malattia proporzionate e flessibili, in modo da tener conto del diverso grado di rischio associato ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati e garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto a ciascuna manifestazione dell'infezione.
(6) Ai fini della coerenza e della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno che le misure transitorie previste dalla presente decisione tengano conto delle misure di lotta contro la malattie contemplate dalla
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. La presente decisione istituisce alcune misure transitorie da applicare in uno Stato membro in cui si abbia il sospetto o la conferma di focolai di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, provocata da virus aviari ad alta patogenicità (HPAI).
2. Fatte salve le misure da applicare nelle aziende e nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente alla direttiva n. 92/40/CEE, le misure di cui alla presente decisione vengono applicate dagli Stati membri che non abbiano pienamente recepito le disposizioni della
Art. 2. Notifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché la sospetta presenza e la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità siano obbligatoriamente e immediatamente notificate all'autorità competente.
2. Gli Stati membri notificano i risultati della sorveglianza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità condotta sui mammiferi e comunicano immediatamente alla Commissione eventuali risultati positivi rilevati a seguito di tale sorveglianza.
Art. 3. Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
1. In presenza di un sospetto focolaio l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale.
L'autorità competente garantisce altresì il rispetto delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L'autorità competente garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:
a) si procede al censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattività;
b) viene compilato un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta;
c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;
e) non possono uscire dall'azienda senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza intese a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova;
g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;
h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
3. L'autorità competente assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica.
4. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, l'autorità competente può prevedere la presentazione di campioni in altri casi. In questi casi l'autorità competente può procedere senza adottare in tutto o in parte le misure di cui al paragrafo 2.
Art. 4. Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
1. In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da c) a e).
2. L'autorità competente può concedere deroghe anche alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera h) per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali.
3. Con riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'invio delle uova:
a) direttamente a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
b) alla distruzione.
Art. 5. Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai
Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 3, nelle aziende in cui si sospettano focolai continuano ad essere applicate finché l'autorità competente non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato.
Art. 6. Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica
1. Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, soprattutto laddove l'azienda sia ubicata in una zona ad alta densità di pollame.
2. Sono ammesse limitazioni temporanee della movimentazione del pollame, degli altri volatili in cattività e delle uova, nonché dei veicoli utilizzati dal comparto avicolo in una zona definita o in tutto lo Stato membro interessato.
Tali limitazioni possono essere estese alla circolazione di mammiferi di specie domestiche senza in tal caso superare le 72 ore, a meno che le circostanze non le giustifichino.
3. Possono essere applicate nell'azienda le misure previste dall'articolo 7.
Tuttavia, qualora le condizioni lo consentano, l'applicazione di tali misure può essere limitata al pollame o ad altri volatili in cattività sospetti di infezione e alle relative unità produttive. Sono effettuati prelievi dal pollame o dagli altri volatili in cattività abbattuti per poter confermare o escludere il rischio di un sospetto focolaio.
4. Può essere istituita una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda e le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono applicate in tutto o in parte, in funzione della necessità, alle aziende ubicate all'interno di detta zona.
Art. 7. Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati
1. In presenza di un focolaio di HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dal presente articolo, paragrafi da 2 a 9.
2. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento è attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto.
Tuttavia gli Stati membri possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattività sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.
L'autorità competente può adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda.
3. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale.
4. Il pollame già nato da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, viene sottoposto a controllo ufficiale e vengono condotti accertamenti.
5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, vengono — per quanto possibile — rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale.
6. Tutte le sostanze, il concime e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
7. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
8. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattività o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana.
9. In presenza di un focolaio primario l'isolato virale è sottoposto ad accertamenti di laboratorio per l'individuazione del sottotipo genetico. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria, di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della
Art. 8. Deroghe relative a talune aziende
1. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia.
2. Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:
a) siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI; e
c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:
i) nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure
ii) in un altro Stato membro, previo accordo dello Stato membro di destinazione.
3. In deroga al divieto di allontanamento del pollame o di altri volatili in cattività previsto dal paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può, in base a una valutazione dei rischi, concedere l'autorizzazione affinché il pollame o i volatili che non possono essere tenuti e sottoposti a vigilanza nell'azienda di origine vengano trasportati, attuando misure di biosicurezza, a un'azienda designata dello Stato membro nella quale vengono sottoposti a sorveglianza e ad esami ulteriori sotto controllo ufficiale; ciò a condizione che l'autorizzazione non pregiudichi la lotta contro la malattia.
4. L'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 5, per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
5. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali deroghe concesse ai sensi di questa disposizione.
Art. 9. Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte
In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, per le unità produttive in cui siano presenti pollame o altri volatili in cattività per i quali non esistano sospetti di HPAI, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia.
Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o più unità produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale — tenendo conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori dell'azienda — constati la totale separazione da altre unità produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili in cattività ivi tenuti.
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali deroghe concesse ai sensi di questa disposizione.
Art. 10. Misure da applicare nelle aziende a contatto
1. L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto.
L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'HPAI.
2. Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all'articolo 7 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame.
I criteri principali da considerare per l'applicazione alle aziende a contatto delle misure di cui all'articolo 7, sono stabiliti nell'allegato IV della
3. L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame e dagli altri volatili in cattività siano prelevati campioni per confermare o escludere la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a contatto.
4. L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame o gli altri volatili in cattività sono abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di influenza aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.
Art. 11. Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI
1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, l'autorità competente istituisce:
a) una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda;
b) una zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione.
2. Se il focolaio di HPAI è confermato in altri volatili in cattività in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare ufficialmente registrate di altri volatili in cattività diversi dal pollame, l'autorità competente può, previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria alle disposizioni di cui alle agli articoli da 11 a 26 relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.
3. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto perlomeno dei criteri di seguito elencati:
a) l'indagine epidemiologica;
b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;
c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame;
d) i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame o di altri volatili in cattività;
e) le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattività, delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine.
4. L'autorità competente può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.
5. Se una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione comprende parti del territorio di vari Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano all'istituzione della zona.
Art. 12. Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza
1. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza:
a) sono predisposti strumenti che consentano la rintracciabilità di qualsiasi cosa suscettibile di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattività, le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattività infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo;
b) i titolari sono tenuti a fornire all'autorità competente, su richiesta, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattività e alle uova che entrano o escono dall'azienda.
2. L'autorità competente adotta ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore.
L'informazione può essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.
3. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende o nelle zone a rischio.
4. Gli Stati membri che applicano le misure di cui al paragrafo 3 ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 13. Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza
L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione:
a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende;
b) un veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, e procedere — laddove necessario — alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; un ufficiale veterinario visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione;
c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
Art. 14. Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione
L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:
a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale;
d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminati sono puliti e disinfettati conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale;
e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e
ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
f) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
h) il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'autorità competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.
Art. 15. Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende
L'autorità competente vigila affinché siano vietati — salvo sua autorizzazione — la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal
Art. 16. Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico
L'autorità competente vigila affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.
L'autorità competente garantisce che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.
Art. 17. Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse
1. L'autorità competente garantisce che all'interno delle zone di protezione siano vietati — in uscita dalle aziende — la movimentazione e il trasporto su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, pollastre, pulcini di un giorno, uova e carcasse.
2. L'autorità competente garantisce che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:
a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; oppure
b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.
3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
Art. 18. Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o il trattamento delle carni di pollame
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che:
a) il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione;
b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
c) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;
d) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione;
e) il pollame proveniente dalla zona di protezione venga mantenuto separato e macellato separatamente o in momenti diversi rispetto all'altro pollame, preferibilmente al termine di una giornata lavorativa. Prima della macellazione di altro pollame dovranno poi essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;
f) il veterinario ufficiale garantisca che sia effettuato un esame minuzioso del pollame presso il macello designato all'arrivo del pollame e dopo la sua macellazione;
g) le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista per le carni fresche a norma dell'allegato II della
h) le carni siano ottenute, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, salvo che non siano state sottoposte a un trattamento contemplato dall'allegato III della
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, a condizione che:
a) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione;
b) il pollame sia tenuto separatamente da altro pollame proveniente dalla zona di protezione e sia macellato separatamente o in tempi diversi da altro pollame;
c) le carni di pollame prodotte siano sezionate, trasportate e conservate separatamente dalle carni di pollame ottenute da altro pollame proveniente dalla zona di protezione;
d) i sottoprodotti animali siano distrutti.
Art. 19. Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno
1. In deroga all'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati nello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a condizione che:
a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;
b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione;
c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;
d) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.
2. In deroga all'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda dello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli all'interno delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.
Art. 20. Deroghe per il trasporto diretto di pollastre
In deroga all'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a condizione che:
a) il veterinario ufficiale effettui un esame clinico del pollame e degli altri volatili in cattività nell'azienda d'origine ed in particolare di quelli da movimentare;
b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
c) le pollastre siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;
d) l'azienda o il capannone di destinazione siano sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre;
e) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.
Art. 21. Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola
1. In deroga all'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purché si rispettino, in quest'ultimo caso, le seguenti condizioni:
a) i riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova siano stati controllati dal veterinario ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende;
b) le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova;
c) le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;
d) nell'incubatoio designato vengano applicate misure di biosicurezza conformi alle istruzioni impartite dall'autorità competente.
2. In deroga all'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova:
a) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;
b) verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
c) alla distruzione.
Art. 22. Deroga per il trasporto diretto di carcasse
In deroga all'articolo 17, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purché effettuato ai fini della loro eliminazione.
Art. 23. Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
L'autorità competente garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 18 a 22 siano puliti e disinfettati senza indugio secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.
Art. 24. Durata delle misure
1. Le misure di cui agli articoli da 13 a 23 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
2. Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui agli articoli da 13 a 23, nell'ex zona di protezione si applicano le misure previste dall'articolo 25 per la durata prevista all'articolo 26.
Art. 25. Misure da applicare nelle zone di sorveglianza
Nelle zone di sorveglianza l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate:
a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;
b) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione dell'autorità competente, la quale garantisce l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
c) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. L'autorità competente può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
i) pollame da macello a un impianto designato per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
L'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonché la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame;
ii) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata nello stesso Stato membro. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
iii) pulcini di un giorno:
— verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro, purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni, oppure
— verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario,
iv) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
v) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purché confezionate in imballaggi a perdere e purché tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;
vi) uova verso uno stabilimento, situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza, per la fabbricazione di ovoprodotti secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del
vii) uova destinate alla distruzione;
d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e
ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal
i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;
j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.
Art. 26. Durata delle misure
Le misure di cui all'articolo 25 sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
Art. 27. Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione
1. L'autorità competente può disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui agli articoli da 13 a 26 all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall'articolo 11, paragrafo 4 («ulteriori zone di restrizione»).
2. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV della
Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.
3. Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano la Commissione.
Art. 28. Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie
1. A seguito della conferma della presenza dell'HPAI in un'azienda, l'autorità competente garantisce che vengano effettuati sui suini presenti nell'azienda esami di laboratorio appropriati, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, pregressa o in atto, in tali suini.
In attesa del risultato di questi esami è assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda.
2. Qualora gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino la positività ai virus HPAI nei suini, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purché opportune prove successive dimostrino che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria è trascurabile.
3. Laddove gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino l'esistenza di una grave minaccia per la salute, l'autorità competente garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente a quanto prescritto dalla
4. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda e può estendere tali misure alle aziende a contatto.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, i risultati degli esami e le misure applicate a norma dei paragrafi da 1 a 4.
6. A seguito della conferma della presenza del virus HPAI nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, l'autorità competente può attivare la sorveglianza al fine di individuare e applicare le misure atte a prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI ad altre specie.
Art. 29. Ripopolamento delle aziende
1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, una volta applicate le misure di cui all'articolo 7.
2. Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti:
a) il pollame è sottoposto ad almeno un esame clinico condotto dal veterinario ufficiale. Quell'esame clinico o, se viene condotto più di un esame, l'esame clinico finale è svolto in un momento quanto più prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di cui sopra;
b) vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;
c) il pollame che muore in fase di ripopolamento è sottoposto a esami conformemente alle istruzioni dell'autorità competente;
d) chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e) durante la fase di ripopolamento non è ammessa l'uscita dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla produzione, inclusi quelli relativi alla morbilità e alla mortalità, e lo aggiorna regolarmente;
g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui alla lettera f) e altre anomalie sono immediatamente comunicate all'autorità competente.
4. In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può disporre l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad altre specie in un'azienda avicola commerciale.
5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente in base alla valutazione del rischio.
Art. 30. Validità
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2007.
Art. 31. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.