§ 1.5.O68 - Decisione 22 febbraio 2006, n. 135.
Decisione n. 2006/135/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/02/2006
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Oggetto, campo di applicazione e definizioni
Art. 2.  Istituzione delle aree A e B
Art. 3.  Divieto generalizzato
Art. 4.  Deroghe per i volatili vivi e i pulcini di un giorno
Art. 5.  Deroghe per le uova da cova
Art. 6.  Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
Art. 7.  Deroghe per le uova destinate al consumo umano e gli ovoprodotti
Art. 8.  Deroghe per i sottoprodotti di origine animale
Art. 9.  Condizioni per i movimenti
Art. 10.  Rispetto delle norme e informazione
Art. 11.  Destinatari


§ 1.5.O68 - Decisione 22 febbraio 2006, n. 135. [1]

Decisione n. 2006/135/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 23 febbraio 2006, n. L 52).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva n. 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

     vista la direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE, in particolare l’articolo 66, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. In alcune circostanze, la malattia può anche presentare un rischio per la salute umana. Vi è un rischio di diffusione dell’agente della malattia ad altre aziende, ai volatili selvatici e da uno Stato membro ad altri Stati membri e paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o di prodotti da essi derivati.

      (2) Il virus A, sottotipo H5N1, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità è stato isolato nei volatili selvatici in alcune parti della Comunità, e in paesi terzi confinanti con essa o popolati da uccelli migratori nel periodo invernale. La probabilità dell’introduzione del virus mediante i volatili selvatici aumenterà nella stagione migratoria ormai prossima.

      (3) Qualora sul territorio di uno Stato membro venga isolato nel pollame il virus H5 dell’influenza aviaria e nel caso in cui, in attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) o dell’indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche giustifichino il sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus A, sottotipo H5N1, dell’influenza ad alta patogenicità oppure sia stata confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare di tale sottotipo, lo Stato membro interessato adotta determinate misure di protezione volte a ridurre al minimo il rischio di diffusione della malattia.

      (4) Tali misure protettive sono applicate in aggiunta a quelle previste nel quadro della direttiva n. 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria.

      (5) Le misure di cui alla direttiva n. 92/40/CEE sono però misure minime di lotta, e richiedono disposizioni supplementari, in particolare per quanto riguarda il movimento di alcuni volatili e prodotti derivati dal pollame e altri volatili provenienti dalla zona colpita dalla malattia.

      (6) Visto il particolare rischio di malattia e la situazione epidemiologica per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e tenuto conto del grave impatto economico che può avere la malattia, in particolare qualora si presenti in aree ad alta densità di pollame, le misure supplementari dovrebbero essere intese a rafforzare le misure di lotta locali, ripartendo in unità territoriali lo Stato membro interessato in modo da separare la parte del territorio interessata dalla malattia dalle parti che ne sono esenti, e rassicurando il settore avicolo e i partner commerciali quanto alla sicurezza dei prodotti provenienti dalla parte del paese libera dalla malattia.

      (7) In considerazione delle differenze relative al rischio di malattia nel caso in cui si presenti un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, occorre che lo Stato membro interessato individui, in stretta collaborazione con la Commissione, un’area ad alto rischio e un’area a basso rischio del proprio territorio.

      (8) Se ciò è reso necessario dalla situazione epidemiologica, occorre adottare misure appropriate nei confronti delle aree colpite dal focolaio o dal sospetto focolaio dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare descrivendo tali aree, e tenendone aggiornata la descrizione in base alla situazione, all’allegato I della presente decisione in conformità della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 90/425/CEE e all’articolo 9, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 89/662/CEE.

      (9) Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva n. 92/40/CEE, alla direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio.

      (10) È necessario dare attuazione, nelle aree colpite dalla malattia, alle misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

      (11) La direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE, prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto fra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

      (12) Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l’invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva n. 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva n. 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento a tale decisione.

      (13) L’invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

      (14) La direttiva n. 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, prevede la possibilità di istituire un contrassegno di identificazione speciale e definisce il contrassegno di identificazione per le carni di cui non è autorizzata l’immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l’invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

      (15) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano autorizza l’immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili.

      (16) È opportuno riesaminare la presente decisione alla luce dell’attuazione della direttiva n. 2005/94/CE da parte degli Stati membri.

      (17) In considerazione del rischio patogeno occorre adottare misure di protezione a livello comunitario per affrontare i rischi particolari in diverse aree.

      (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Oggetto, campo di applicazione e definizioni

     1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui nel pollame presente sul territorio di uno Stato membro (di seguito «Stato membro interessato») venga isolata l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata («sospetto focolaio») o confermata («focolaio») l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di pollame e altri volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.

     2. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva n. 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «uova da cova»: le uova definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva n. 90/539/CEE;

     b) «selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino, e al punto 1.7 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 853/2004;

     c) «altri volatili in cattività»: i volatili di cui all’articolo 2, punto 6, della direttiva n. 2005/94/CE, compresi:

     i) gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003;

     ii) i volatili diretti agli organismi, istituti e centri riconosciuti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 92/65/CEE.

     3. Ai fini della presente decisione si applicano inoltre le seguenti condizioni:

     a) L’area di cui alla parte A dell’allegato I, qui di seguito denominata «area A» è considerata area a rischio più elevato e comprende, senza limitarsi ad essa, la zona di protezione istituita in conformità dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e le zone di sorveglianza istituite in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva n. 92/40/CEE.

     b) L’area di cui alla parte B dell’allegato I, qui di seguito denominata «area B», separa l’area A dalla parte dello Stato membro interessato esente dalla malattia, se una tale parte è individuata, e il rischio di malattia in quest’area è considerato minimo.

     4. Le misure di cui alla presente decisione si applicano senza pregiudizio per le misure da applicare in caso di focolaio di influenza aviaria nel pollame adottate in conformità della direttiva n. 92/40/CEE.

 

          Art. 2. Istituzione delle aree A e B

     1. Subito dopo l’individuazione di un focolaio o sospetto focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5, di cui sia sospettata o confermata l’appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, lo Stato membro interessato istituisce le aree A e B, tenuto conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici riguardanti l’influenza aviaria, e ne dà comunicazione alla Commissione, agli altri Stati membri e, se del caso, al pubblico.

     2. La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, esamina le aree istituite dallo Stato membro stesso e adotta le misure appropriate in relazione a tali aree, in conformità dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 89/662/CEE o dell’articolo 10, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 90/425/CEE.

     3. Se si conferma che il tipo di neuroaminidasi è differente da N1, o che il virus è a bassa patogenicità, lo Stato membro interessato abroga le misure adottate in relazione alle aree individuate e comunica tale provvedimento alla Commissione e agli altri Stati membri.

     La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 89/662/CEE e dell’articolo 10, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 90/425/CEE.

     4. Se la presenza di un virus A dell’influenza ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata nel pollame, lo Stato membro interessato:

     a) lo comunica alla Commissione e agli altri Stati membri;

     b) applica le misure di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, fino alla data indicata all’allegato I e comunque per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell’azienda focolaio, in conformità dell’articolo 11 della direttiva n. 92/40/CEE;

     c) tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri di ogni sviluppo riguardante tali aree.

     La Commissione, in collaborazione con lo Stato membro interessato, adotta le misure appropriate in conformità dell’articolo 9, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 89/662/CEE e dell’articolo 10, paragrafo 3 o 4, della direttiva n. 90/425/CEE.

 

          Art. 3. Divieto generalizzato

     1. Lo Stato membro interessato garantisce che non vi siano pollame vivo e altri volatili vivi diversi dal pollame, né uova da cova degli stessi:

     a) inviati dalle aree A e B verso altri Stati membri e paesi terzi;

     b) inviati dalle aree A e B verso la parte rimanente del territorio nazionale dello Stato membro interessato;

     c) trasportati all’interno delle aree A e B;

     d) spostati tra le aree A e B.

     2. Lo Stato membro interessato garantisce che nessun prodotto diverso dalle uova da cova delle specie di cui al paragrafo 1 e della selvaggina da penna selvatica sia:

     a) inviato dalle aree A e B verso altri Stati membri e paesi terzi;

     b) inviato dalle aree A e B verso la parte rimanente del territorio nazionale dello Stato membro interessato;

     c) trasportato tra le aree A e B.

 

          Art. 4. Deroghe per i volatili vivi e i pulcini di un giorno

     1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pollame o selvaggina da penna selvatica, comprese le ovaiole da riforma,

     a) dalle aziende site nella zona di protezione per la macellazione immediata verso un macello preferibilmente ubicato nella zona di protezione stessa; se ciò non risulta possibile, verso un macello ubicato all’esterno di tale zona sul territorio dello Stato membro interessato e individuato dall’autorità competente;

     b) dalle aziende site nella zona di sorveglianza, 15 giorni dopo l’istituzione della zona stessa, direttamente verso un macello ubicato all’interno o all’esterno della zona di sorveglianza sul territorio dello Stato membro interessato e individuato dall’autorità competente;

     c) dalle aziende site nell’area A ubicate o all’interno della zona di sorveglianza, 15 giorni dopo la sua istituzione, o all’esterno della zona stessa, o nell’area B, verso macelli ubicati sul territorio dello Stato membro interessato e individuati dall’autorità competente;

     d) dalle aziende site all’esterno dell’area A o dell’area B per la macellazione immediata presso un macello individuato dall’autorità competente e ubicato nell’area A o nell’area B;

     e) dalle aziende site al di fuori dell’area A o dell’area B in transito lungo le principali autostrade o ferrovie attraverso l’area A al di fuori della zona di protezione o l’area B.

     2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pulcini di un giorno:

     a) da un centro d’incubazione sito nella zona di protezione verso un’azienda all’interno della zona di protezione o di sorveglianza presso cui non vi sia altro pollame e che sia posta sotto il controllo ufficiale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 92/40/CEE;

     b) da un centro d’incubazione sito nella zona di sorveglianza verso un’azienda o un capannone di tale azienda nello stesso Stato membro, purché siano applicate le opportune misure di biosicurezza e l’azienda sia posto sotto sorveglianza ufficiale in seguito al trasporto e i pulcini di un giorno rimangano presso l’azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

     c) da un centro d’incubazione sito nell’area A della zona di sorveglianza verso qualsiasi altra azienda, purché si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende ubicate all’esterno delle zone di protezione e sorveglianza, e purché il centro d’incubazione sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di branchi compresi in tali zone e caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

     d) da un centro d’incubazione sito nella parte dell’area A che si trova al di fuori della zona di sorveglianza o nell’area B, e ubicato almeno a 10 km da altri centri d’incubazione o aziende infettati o sospettati di essere infettati, verso aziende sotto controllo ufficiale nello Stato membro interessato;

     e) da un centro d’incubazione sito nella parte dell’area A che si trova al di fuori della zona di protezione o nell’area B verso aziende ubicate all’interno o all’esterno dell’area A, purché i pulcini di un giorno siano nati da uova conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

     3. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e altro pollame o selvaggina da penna d’allevamento:

     a) dalle aziende site nella zona di protezione verso un’azienda all’interno della zona di sorveglianza presso cui non vi sia altro pollame e che sia posta sotto il controllo ufficiale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n. 92/40/CEE;

     b) dalle aziende site nella zona di sorveglianza dopo i 15 giorni successivi alla sua istituzione verso un’azienda in cui non vi sia altro pollame posta sul territorio dello stesso Stato membro; tale azienda viene posta sotto sorveglianza ufficiale in seguito all’arrivo delle pollastre mature per la deposizione, le quali rimangono presso l’azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

     c) da aziende site nella parte dell’area A che si trova al di fuori della zona di sorveglianza o nell’area B, e almeno a 10 km da altre aziende sospette, verso aziende sotto controllo ufficiale nello Stato membro interessato.

     4. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di volatili al seguito dei loro proprietari verso strutture al di fuori dell’area A o B, se la partita è costituita da non più di 5 uccelli in gabbia provenienti da aziende che non tengono pollame, o è destinata alla quarantena in conformità della decisione n. 2000/666/CE, e gli uccelli sono accompagnati da un certificato veterinario in conformità del modello di cui all’allegato II, che attesta il rispetto delle norme di polizia sanitaria previste, se del caso in base a dichiarazione dei proprietari in conformità del modello di cui all’allegato III.

     5. I certificati di polizia sanitaria conformi al modello 2 di cui all’allegato IV della direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di pulcini di un giorno di cui al paragrafo 2, lettere c) ed e), contengono la dicitura:

     «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione.»

     6. I movimenti previsti ai paragrafi 1 lettera a), 2 lettera a) e 3 lettera a) sono effettuati direttamente e sotto controllo ufficiale. Essi sono autorizzati soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un’ispezione sanitaria dell’azienda. I mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.

 

          Art. 5. Deroghe per le uova da cova

     1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova da cova:

     a) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area di protezione verso un centro d’incubazione individuato dall’autorità competente, purché le uova e il loro imballaggio siano disinfettati prima dell’invio;

     b) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area di sorveglianza verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato e individuato dall’autorità competente, purché le uova e il loro imballaggio siano disinfettati prima dell’invio;

     c) raccolte presso aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell’area A al di fuori della zona di sorveglianza o nell’area B, e site almeno a 10 km da altre aziende sospette, verso un centro d’incubazione sito nello Stato membro interessato o, in seguito ad accordo tra le autorità competenti, verso un centro d’incubazione in un altro Stato membro o paese terzo;

     d) raccolte presso aziende dell’area A al di fuori della zona di protezione o sorveglianza o nell’area B, in cui il pollame sia risultato negativo a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 % con garanzia di rintracciabilità, verso centri d’incubazione all’interno o all’esterno delle aree A o B.

     2. I movimenti consentiti dal paragrafo 1, lettera a), sono effettuati direttamente, sotto controllo ufficiale e soltanto previa esecuzione, da parte del veterinario ufficiale, di un’ispezione sanitaria dell’azienda; i mezzi di trasporto usati devono essere puliti e disinfettati prima e dopo l’uso.

     3. I certificati di polizia sanitaria conformi al modello 1 di cui all’allegato IV della direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettere c) e d) verso altri Stati membri contengono la dicitura:

     «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione.»

 

          Art. 6. Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

     1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro interessato autorizza l’invio di:

     a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), se tale carne reca il contrassegno di identificazione di cui all’allegato II della direttiva n. 2002/99/CE ed è destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III, tabella 1, lettere a), b) o c) di tale direttiva;

     b) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’area A, all’esterno delle zone di protezione e di sorveglianza per i 15 giorni successivi alla sua istituzione, o dall’area B, o prodotta a partire dal pollame di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capi V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

     c) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera b) e prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

     d) carne fresca di pollame e selvaggina da penna d’allevamento, carne macinata e preparati a base di carne e carne separata meccanicamente contenente tali carni, ottenuta da pollame da macello o da selvaggina da penna d’allevamento proveniente dalla parte dell’area A all’esterno della zona di protezione, dall’area A o dall’area B verso la parte rimanente del territorio nazionale, se tale carne:

     i) è contrassegnata con un bollo circolare come previsto, in conformità dell’articolo 4, lettera 2, della direttiva n. 2002/99/CE, all’allegato IV della presente decisione;

     ii) è stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o selvaggina da penna d’allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi;

     iii) è usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato in altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui alla tabella 1, lettere a), b) o c) dell’allegato III alla direttiva n. 2002/99/CE.

     2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro interessato autorizza l’invio di:

     a) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B, se tale carne reca il contrassegno sanitario di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE ed è destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente alla tabella 1, lettere a), b) o c) dell’allegato III a tale direttiva;

     b) prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’area A o dall’area B che sia stata sottoposta a trattamento come previsto in caso di influenza aviaria alla tabella 1, lettere a), b) o c) dell’allegato III alla direttiva 2002/99/CE;

     c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno delle aree A e B e prodotta in stabilimenti all’interno dell’area A o B in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

     d) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera c) prodotti in stabilimenti siti nell’area A o nell’area B in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

     3. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui ai paragrafi 1, lettere b) e c) e 2, lettere b), c) e d) siano accompagnati da documenti commerciali contenenti la seguente dichiarazione:

     «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione».

 

          Art. 7. Deroghe per le uova destinate al consumo umano e gli ovoprodotti

     1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può autorizzare l’invio di uova raccolte presso aziende site nella zona di protezione o sorveglianza:

     a) per il consumo umano verso un centro d’imballaggio individuato dall’autorità competente, purché l’imballaggio avvenga in materiali a perdere e che siano applicate tutte le misure di biosicurezza richieste dall’autorità competente;

     b) verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto al capo II della sezione X dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate in conformità del capo XI dell’allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004;

     c) per lo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     2. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, l’invio a qualunque destinazione è consentito per:

     a) uova destinate al consumo umano raccolte presso aziende site nell’area A, all’esterno della zona di protezione o sorveglianza, o nell’area B;

     b) ovoprodotti pastorizzati in conformità del capo II della sezione X dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.

     3. Lo Stato membro interessato assicura che le partite di uova destinate al consumo umano di cui al paragrafo 1, lettera

     a) siano accompagnate da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

     «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/135/CE della Commissione.»

 

          Art. 8. Deroghe per i sottoprodotti di origine animale

     1. In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lo Stato membro interessato autorizza:

     a) l’invio dall’area A o dall’area B dei sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capi II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A) dell’allegato VII e II (B), III (II) (A) e VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;

     b) l’invio dall’area B di piume o parti di piume non trasformate conformemente al capo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002 ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento;

     c) l’invio dall’area A o dall’area B di piume e parti di piume che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati a garantire che non rimangano agenti patogeni, ricavate da pollame o selvaggina da penna d’allevamento.

     2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all’allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002 che rechi al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangano agenti patogeni. Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

 

          Art. 9. Condizioni per i movimenti

     1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, l’autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dall’autorità competente e devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria.

     2. Laddove l’invio, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 5, 6, 7 e 8, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria degli altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.

 

          Art. 10. Rispetto delle norme e informazione

     Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.

     Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza nel pollame del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare quella del sottotipo H5N1.

     Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull’epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione varate.

 

          Art. 11. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

PARTE A

 

     Area A, di cui all'articolo 2, paragrafo 1:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione

 

 

Codice

Nome

 

DK

DANIMARCA

 

Comuni di:

28.6.2006

 

 

 

ÅRSLEV

 

 

 

 

KERTEMINDE

 

 

 

 

LANGESKOV

 

 

 

 

MUNKEBO

 

 

 

 

NYBORG

 

 

 

 

ODENSE

 

 

 

 

ØRBÆK

 

 

 

 

OTTERUP

 

 

 

 

RINGE

 

 

 

 

RYSLINGE

 

 

 

 

ULLERSLEV

 

 

PARTE B

 

     Area B, di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

 

Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione

 

 

Codice

Nome

 

DK

DANIMARCA

ADNS

Contea di: FUNEN

28.6.2006

 

 

00700

 

 

 

 

ALLEGATO II

 

     Modello di certificato per il movimento di volatili da compagnia conformemente all’articolo 4, paragrafo 4:

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     Dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario dei volatili da compagnia quale prescritta dall’articolo 4, paragrafo 4:

 

     Il sottoscritto, proprietario (a)/rappresentante del proprietario (a) dichiara che:

     1. I volatili saranno accompagnati durante il viaggio da una persona appositamente responsabile.

     2. Gli animali non sono destinati a fini commerciali.

     3. Durante il periodo tra l’ispezione veterinaria precedente il viaggio e l’effettiva partenza i volatili rimarrano isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.

     4. Gli animali sono stati sottoposti a isolamento di 30 giorni precedente il viaggio senza entrare in contatto con altri volatili non presenti dal presente certificato (a).

     5. il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all’introduzione presso la stazione di quarantena di ............................ , come undicato al punto I.13. del certificato (a).

 

     Data e luogo

 

     Firma

 

(a) Depennare la menzione non pertinente.

 

 

ALLEGATO IV

 

     Pittogramma del contrassegno d’identificazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto i):

     Dimensioni:

     XYZ (a) = 8 mm

     1234 (b) = 11 mm

     Diametro esterno del circolo = non inferiore a 30 mm

     Spessore della linea del circolo = 3 mm

 

 

(a) Sta per il pertinente codice del paese di cui al punto 6, parte B, della sezione I dell’allegato II al regolamento (CE) n. 853/2004

(b) Sta per il numero di riconoscimento dello stabilimento di cui al punto 7, parte B, della sezione I dell’allegato II al regolamento (CE) n. 853/2004.

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della decisione n. 2006/415/CE.

[2] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/175/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/251/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2006/293/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/384/CE.