Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 17/02/2006 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto, campo di applicazione e definizioni |
Art. 2. Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza |
Art. 3. Misure nella zona di protezione |
Art. 4. Misure nella zona di sorveglianza |
Art. 5. Durata delle misure |
Art. 6. Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno |
Art. 7. Deroghe per le uova da cova |
Art. 8. Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne |
Art. 9. Condizioni per i sottoprodotti di origine animale |
Art. 10. Condizioni per i movimenti |
Art. 11. Rispetto delle norme |
Art. 12. Abrogazioni |
Art. 13. Destinatari |
§ 1.5.O63 - Decisione 17 febbraio 2006, n. 115. [1]
Decisione n. 2006/115/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 18 febbraio 2006, n. L 48).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l'agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.
(2) In vari Stati membri si sospettano o sono stati confermati casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza aviaria, sottotipo H5N1. La Commissione ha già adottato misure provvisorie di protezione. Tenuto conto della situazione epidemiologica è opportuno adottare le necessarie misure di protezione a livello della Comunità, al fine di prevenire il passaggio della malattia dagli uccelli selvatici al pollame.
(3) Qualora nel territorio di uno Stato membro venga isolato in un caso clinico negli uccelli selvatici il virus dell'influenza aviaria H5 e nel caso in cui, in attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell'indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche giustifichino il sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 oppure sia stata confermata la presenza di detto sottotipo, lo Stato membro in questione adotta determinate misure di protezione volte a ridurre al minimo i rischi per il pollame.
(4) Le misure specifiche di cui alla presente decisione si applicano fermi restando i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad adottare nel quadro della
(5) Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla
(6) Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.
(7) È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l'invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.
(8) Le misure di cui alla
(9) La
(10) Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l'invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla
(11) L'invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al
(12) La
(13) Il
(14) È opportuno riesaminare la presente decisione alla luce dell'attuazione della
(15) A seguito della notifica di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, negli uccelli selvatici in Grecia, Italia e Slovenia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri rispettivamente interessati, ha adottato le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE recanti alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nei rispettivi Stati membri interessati – decisioni che è opportuno abrogare.
(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Oggetto, campo di applicazione e definizioni
1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui negli uccelli selvatici nel territorio di uno Stato membro (di seguito «Stato membro interessato») venga isolata l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.
2. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla
a) «uova da cova»: le uova definite all'articolo 2, paragrafo 2, della
b) «selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell'allegato I del
c) «altri volatili in cattività»: i volatili di cui all'articolo 2, punto 6, della
i) gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all'articolo 3, lettera a), del
ii) i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.
Art. 2. Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
1. Lo Stato membro interessato istituisce attorno all'area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:
a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,
b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.
2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.
3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell'istituzione delle zone stesse.
4. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo e ove opportuno informa la popolazione delle misure adottate.
5. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicare in caso di focolaio di influenza aviaria nel pollame adottate in conformità della direttiva n. 92/40/CEE oppure, se pertinente, fatte salve misure di protezione comunitarie più rigorose relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza del sottotipo H5N1. [2]
Art. 3. Misure nella zona di protezione
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:
a) individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;
b) visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;
c) attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;
d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla
e) controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame conformemente a quanto previsto dall'articolo 9;
f) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall'infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;
g) campagne di informazione della popolazione e di sensibilizzazione dei proprietari dei volatili, dei cacciatori e dei birdwatcher in merito alla malattia.
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:
a) la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall'azienda in cui sono tenuti;
b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c) il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;
d) l'invio dalla zona di uova da cova;
e) l'invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;
f) il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del
g) la caccia di uccelli selvatici.
Art. 4. Misure nella zona di sorveglianza
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:
a) individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;
b) attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;
c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla
d) controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all'interno della zona.
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:
a) il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all'istituzione della zona stessa;
b) la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c) la caccia di uccelli selvatici.
Art. 5. Durata delle misure [3]
Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abolite.
Se la presenza di un virus dell'influenza aviaria A ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, rispettivamente per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dalla data di raccolta dei campioni prelevati da uccelli selvatici nei quali è stata confermata la presenza del virus dell'influenza aviaria H5 ad alta patogenicità.
Art. 6. Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto:
a) di pollame e selvaggina da penna d’allevamento verso le aziende poste sotto controllo ufficiale situate nella zona di protezione o di sorveglianza;
b) di pollastre mature per la deposizione verso le aziende poste sotto controllo ufficiale nello stesso Stato membro. Il pollame rimane nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l'arrivo di tali pollastre. [4]
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di:
a) pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall'autorità competente e sito al di fuori della zona;
b) pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio purché nell'azienda di destinazione non vi siano altro pollame o volatili in cattività, ad eccezione dei volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), che siano tenuti separati dal pollame, oppure purché il trasporto venga effettuato alle condizioni descritte all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), della
c) pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio;
d) pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e altro pollame e selvaggina da penna di allevamento dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio;
e) volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dello Stato membro interessato in cui non si tenga pollame, se l'invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all'articolo 1, terzo comma, della direttiva n. 92/65/CEE;
f) volatili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell'articolo 13 della direttiva n. 92/65/CEE, o ad essi diretti.
Art. 7. Deroghe per le uova da cova
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare:
a) il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d'incubazione designato sul territorio dello Stato membro interessato;
b) l'invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d'incubazione situati al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, purché:
i) le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:
— non sospettati di infezione col virus dell'influenza aviaria,
— risultati negativi a un'indagine sierologica dell'influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5% con un'affidabilità non inferiore al 95 %;
ii) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della
«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della
c) l’invio di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni specifici dalla zona di protezione verso i laboratori o istituti designati a fini scientifici, diagnostici o farmaceutici. [6]
Art. 8. Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare l'invio dalla zona di protezione di:
a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall'interno o dall'esterno della zona, prodotta in conformità dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al
b) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al
c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II della
d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III della
e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell'allegato III al
f) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al
g) carne fresca di pollame o selvaggina da penna d’allevamento, carne macinata e preparati a base di carne e carne separata meccanicamente contenente tali carni, ottenuta da pollame da macello o da selvaggina da penna d’allevamento proveniente dall’interno o dall’esterno di tale zona verso la parte rimanente del territorio nazionale, se tale carne:
i) è chiaramente identificata a norma dell’articolo 4 della
ii) è stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o selvaggina da penna d’allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi;
nonché
iii) è usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato in altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui all’allegato III, tabella 1, lettere a), b) e c), della
[2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:
«La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della
Art. 9. Condizioni per i sottoprodotti di origine animale
1. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare l'invio di:
a) sottoprodotti di origine animale
i) conformi alle condizioni stabilite nell’allegato VII, capitoli II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A), e nell’allegato VIII, capitoli II (B) e III (II.A), del
ii) trasportati in condizioni di biosicurezza verso impianti di trasformazione designati, riconosciuti in conformità del capo III o del capo IV del
iii) trasportati in condizioni di biosicurezza verso appositi impianti ai fini della trasformazione in mangimi in conformità della deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del
b) piume o parti di piume non trattate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell'allegato VIII al
c) piume e parti di piume di pollame trattate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l'eliminazione degli agenti patogeni;
d) prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d'ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell'allegato VIII al
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all'allegato II, capitolo X, del
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Art. 10. Condizioni per i movimenti
1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli 7, 8 o 9, l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.
2. Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria o altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell'immissione sul mercato o dell'esportazione verso paesi terzi.
Art. 11. Rispetto delle norme
Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.
Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare quella del sottotipo H5N1.
Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull'epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione e in ogni caso informa preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla programmata revoca delle misure conformemente all'articolo 5.
Art. 12. Abrogazioni
Le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE della Commissione sono abrogate.
Art. 13. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Abrogata dall'art. 17 della
[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della
[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 della
[6] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[7] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[9] Lettera così sostituita dall’art. 1 della