§ 1.5.O63 - Decisione 17 febbraio 2006, n. 115.
Decisione n. 2006/115/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/02/2006
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Oggetto, campo di applicazione e definizioni
Art. 2.  Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza
Art. 3.  Misure nella zona di protezione
Art. 4.  Misure nella zona di sorveglianza
Art. 5.  Durata delle misure
Art. 6.  Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno
Art. 7.  Deroghe per le uova da cova
Art. 8.  Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
Art. 9.  Condizioni per i sottoprodotti di origine animale
Art. 10.  Condizioni per i movimenti
Art. 11.  Rispetto delle norme
Art. 12.  Abrogazioni
Art. 13.  Destinatari


§ 1.5.O63 - Decisione 17 febbraio 2006, n. 115. [1]

Decisione n. 2006/115/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 18 febbraio 2006, n. L 48).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 18,

     considerando quanto segue:

      (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è un rischio che l'agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati.

      (2) In vari Stati membri si sospettano o sono stati confermati casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza aviaria, sottotipo H5N1. La Commissione ha già adottato misure provvisorie di protezione. Tenuto conto della situazione epidemiologica è opportuno adottare le necessarie misure di protezione a livello della Comunità, al fine di prevenire il passaggio della malattia dagli uccelli selvatici al pollame.

      (3) Qualora nel territorio di uno Stato membro venga isolato in un caso clinico negli uccelli selvatici il virus dell'influenza aviaria H5 e nel caso in cui, in attesa della determinazione del tipo di neuroaminidasi (N) e dell'indice di patogenicità, il quadro clinico e le circostanze epidemiologiche giustifichino il sospetto che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1 oppure sia stata confermata la presenza di detto sottotipo, lo Stato membro in questione adotta determinate misure di protezione volte a ridurre al minimo i rischi per il pollame.

      (4) Le misure specifiche di cui alla presente decisione si applicano fermi restando i provvedimenti che gli Stati membri sono tenuti ad adottare nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

      (5) Per motivi di coerenza è opportuno applicare, ai fini della presente decisione, alcune definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

      (6) Occorre stabilire delle zone di protezione e sorveglianza attorno al luogo in cui la malattia è stata rilevata negli uccelli selvatici. Dette zone dovrebbero essere limitate a quanto necessario per prevenire l'introduzione del virus negli allevamenti avicoli commerciali e non commerciali.

      (7) È opportuno controllare e limitare i movimenti, in particolare, di volatili vivi e uova da cova, permettendo però l'invio controllato di tali volatili e dei prodotti derivati dalle zone suddette nel rispetto di determinate condizioni.

      (8) Le misure di cui alla decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle aree particolarmente a rischio dovrebbero applicarsi alle zone di protezione e sorveglianza indipendentemente dal livello di rischio attribuito all'area in cui l'influenza aviaria ad alta patogenicità è sospettata o confermata per quanto riguarda gli uccelli selvatici.

      (9) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Si dovrebbe prevedere una deroga alle restrizioni sul trasporto per i volatili provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità della direttiva, o ad essi diretti.

      (10) Il trasporto delle uova da cova dalle zone di protezione dovrebbe essere consentito a determinate condizioni. In particolare, l'invio di uova da cova ad altri paesi può essere consentito fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla direttiva 2005/94/CE. In tali casi, i certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 90/539/CEE dovrebbero contenere un riferimento alla presente decisione.

      (11) L'invio dalle zone di protezione di carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne dovrebbe essere consentito a determinate condizioni, in particolare per quanto riguarda il rispetto di alcune norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

      (12) La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano stabilisce un elenco dei trattamenti atti a rendere sicure le carni provenienti da aree soggette a restrizioni, e prevede la possibilità di istituire una speciale bollatura sanitaria e un contrassegno sanitario per le carni di cui non è autorizzata l'immissione sul mercato in ragione di considerazioni di polizia sanitaria. È opportuno consentire l'invio dalle zone di protezione di carni recanti la bollatura sanitaria prevista dalla suddetta direttiva, e di prodotti a base di carne sottoposti al trattamento ivi indicato.

      (13) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, autorizza l'immissione sul mercato di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari di aree della Comunità sottoposte a restrizioni di polizia sanitaria poiché tali prodotti sono considerati sicuri date le condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili.

      (14) È opportuno riesaminare la presente decisione alla luce dell'attuazione della direttiva 2005/94/CE da parte degli Stati membri.

      (15) A seguito della notifica di casi di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, negli uccelli selvatici in Grecia, Italia e Slovenia, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri rispettivamente interessati, ha adottato le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE recanti alcune misure provvisorie di protezione per casi sospetti di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nei rispettivi Stati membri interessati – decisioni che è opportuno abrogare.

      (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Oggetto, campo di applicazione e definizioni

     1. La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione da applicare nei casi in cui negli uccelli selvatici nel territorio di uno Stato membro (di seguito «Stato membro interessato») venga isolata l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 di cui sia sospettata o confermata l'appartenenza al tipo di neuroaminidasi N1, al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria dagli uccelli selvatici al pollame e ad altri volatili in cattività, nonché la contaminazione dei prodotti da loro derivati.

     2. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2005/94/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «uova da cova»: le uova definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva n. 90/539/CEE;

     b) «selvaggina da penna selvatica»: la selvaggina di cui al punto 1.5, secondo trattino e al punto 1.7 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

     c) «altri volatili in cattività»: i volatili di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2005/94/CE, compresi:

     i) gli animali da compagnia delle specie di volatili di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 998/2003,

     ii) i volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti e laboratori di sperimentazione.

 

          Art. 2. Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

     1. Lo Stato membro interessato istituisce attorno all'area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1:

     a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri,

     b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione.

     2. L'istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili.

     3. Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell'istituzione delle zone stesse.

     4. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo e ove opportuno informa la popolazione delle misure adottate.

     5. Le misure di cui alla presente decisione si applicano fatte salve le misure da applicare in caso di focolaio di influenza aviaria nel pollame adottate in conformità della direttiva n. 92/40/CEE oppure, se pertinente, fatte salve misure di protezione comunitarie più rigorose relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell'influenza del sottotipo H5N1. [2]

 

          Art. 3. Misure nella zona di protezione

     1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:

     a) individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

     b) visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;

     c) attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;

     d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione n. 2005/734/CE;

     e) controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame conformemente a quanto previsto dall'articolo 9;

     f) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall'infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;

     g) campagne di informazione della popolazione e di sensibilizzazione dei proprietari dei volatili, dei cacciatori e dei birdwatcher in merito alla malattia.

     2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:

     a) la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall'azienda in cui sono tenuti;

     b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

     c) il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;

     d) l'invio dalla zona di uova da cova;

     e) l'invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;

     f) il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell'area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;

     g) la caccia di uccelli selvatici.

 

          Art. 4. Misure nella zona di sorveglianza

     1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:

     a) individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;

     b) attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;

     c) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione n. 2005/734/CE;

     d) controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all'interno della zona.

     2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:

     a) il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all'istituzione della zona stessa;

     b) la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;

     c) la caccia di uccelli selvatici.

 

          Art. 5. Durata delle misure [3]

     Se è confermato che il tipo di neuroaminidasi è diverso da N1, le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono abolite.

     Se la presenza di un virus dell'influenza aviaria A ad alta patogenicità, in particolare del sottotipo H5N1, è confermata negli uccelli selvatici, le misure di cui agli articoli 3 e 4 si applicano per tutto il tempo necessario, tenendo conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l'influenza aviaria, rispettivamente per almeno 21 giorni nella zona di protezione e per almeno 30 giorni nella zona di sorveglianza a decorrere dalla data di raccolta dei campioni prelevati da uccelli selvatici nei quali è stata confermata la presenza del virus dell'influenza aviaria H5 ad alta patogenicità.

 

          Art. 6. Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

     1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto:

     a) di pollame e selvaggina da penna d’allevamento verso le aziende poste sotto controllo ufficiale situate nella zona di protezione o di sorveglianza;

     b) di pollastre mature per la deposizione verso le aziende poste sotto controllo ufficiale nello stesso Stato membro. Il pollame rimane nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l'arrivo di tali pollastre. [4]

     2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), lo Stato membro interessato può autorizzare il trasporto di:

     a) pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall'autorità competente e sito al di fuori della zona;

     b) pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio purché nell'azienda di destinazione non vi siano altro pollame o volatili in cattività, ad eccezione dei volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), che siano tenuti separati dal pollame, oppure purché il trasporto venga effettuato alle condizioni descritte all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva n. 2005/94/CE e purché il pollame resti nell'azienda di destinazione per 21 giorni dopo l’arrivo di tali pulcini; [5]

     c) pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio;

     d) pollastre mature per la deposizione, tacchini da ingrasso e altro pollame e selvaggina da penna di allevamento dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul suo territorio;

     e) volatili da compagnia di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio dello Stato membro interessato in cui non si tenga pollame, se l'invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all'articolo 1, terzo comma, della direttiva n. 92/65/CEE;

     f) volatili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell'articolo 13 della direttiva n. 92/65/CEE, o ad essi diretti.

 

          Art. 7. Deroghe per le uova da cova

     1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro interessato può autorizzare:

     a) il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d'incubazione designato sul territorio dello Stato membro interessato;

     b) l'invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d'incubazione situati al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, purché:

     i) le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:

     — non sospettati di infezione col virus dell'influenza aviaria,

     — risultati negativi a un'indagine sierologica dell'influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5% con un'affidabilità non inferiore al 95 %;

     ii) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE. 2. I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell'allegato IV alla direttiva n. 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:

     «La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/115/CE della Commissione».

     c) l’invio di uova da cova e di uova esenti da organismi patogeni specifici dalla zona di protezione verso i laboratori o istituti designati a fini scientifici, diagnostici o farmaceutici. [6]

 

          Art. 8. Deroghe per carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

     1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare l'invio dalla zona di protezione di:

     a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall'interno o dall'esterno della zona, prodotta in conformità dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

     b) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

     c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III di tale direttiva;

     d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III della direttiva n. 2002/99/CE;

     e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;

     f) carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;

     g) carne fresca di pollame o selvaggina da penna d’allevamento, carne macinata e preparati a base di carne e carne separata meccanicamente contenente tali carni, ottenuta da pollame da macello o da selvaggina da penna d’allevamento proveniente dall’interno o dall’esterno di tale zona verso la parte rimanente del territorio nazionale, se tale carne:

     i) è chiaramente identificata a norma dell’articolo 4 della direttiva n. 2002/99/CE mediante la bollatura di cui all’allegato II di detta direttiva o il marchio nazionale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005;

     ii) è stata ricavata, tagliata, immagazzinata e trasportata separatamente da altre carni fresche di pollame o selvaggina da penna d’allevamento destinate ad altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi;

     nonché

     iii) è usata in modo da evitarne l’introduzione nei prodotti o nei preparati a base di carne destinati all’immissione sul mercato in altri Stati membri o all’esportazione verso paesi terzi, a meno che non abbia subito il trattamento previsto in caso di influenza aviaria di cui all’allegato III, tabella 1, lettere a), b) e c), della direttiva n. 2002/99/CE. [7]

     [2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione:

     «La presente partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/115/CE della Commissione».] [8]

 

          Art. 9. Condizioni per i sottoprodotti di origine animale

     1. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare l'invio di:

     a) sottoprodotti di origine animale

     i) conformi alle condizioni stabilite nell’allegato VII, capitoli II (A), III (B), IV (A), VI (A e B), VII (A), VIII (A), IX (A) e X (A), e nell’allegato VIII, capitoli II (B) e III (II.A), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

     ii) trasportati in condizioni di biosicurezza verso impianti di trasformazione designati, riconosciuti in conformità del capo III o del capo IV del regolamento (CE) n. 1774/2002, in modo che il trattamento assicuri almeno l’inattivazione del virus dell’influenza aviaria; oppure

     iii) trasportati in condizioni di biosicurezza verso appositi impianti ai fini della trasformazione in mangimi in conformità della deroga di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002; [9]

     b) piume o parti di piume non trattate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall'esterno della zona di protezione;

     c) piume e parti di piume di pollame trattate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l'eliminazione degli agenti patogeni;

     d) prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d'ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell'allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.

     2. Lo Stato membro interessato provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo siano accompagnati da un documento commerciale conforme all'allegato II, capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002 che rechi al punto 6.1., nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangano agenti patogeni.

     Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

 

          Art. 10. Condizioni per i movimenti

     1. Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli 7, 8 o 9, l'autorizzazione è basata sulla valutazione di rischio, conclusasi con esito favorevole, condotta dalle autorità competenti e devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell'influenza aviaria.

     2. Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli articoli 7, 8 o 9, nel rispetto di condizioni o restrizioni giustificate, essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati senza compromettere la situazione zoosanitaria o altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell'immissione sul mercato o dell'esportazione verso paesi terzi.

 

          Art. 11. Rispetto delle norme

     Tutti gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.

     Lo Stato membro interessato applica tali misure non appena esista il ragionevole sospetto della presenza del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare quella del sottotipo H5N1.

     Lo Stato membro interessato fornisce regolarmente alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni necessarie sull'epidemiologia della malattia e, se del caso, sulle ulteriori misure di lotta e sorveglianza e sulle campagne di sensibilizzazione e in ogni caso informa preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla programmata revoca delle misure conformemente all'articolo 5.

 

          Art. 12. Abrogazioni

     Le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE della Commissione sono abrogate.

 

          Art. 13. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della decisione n. 2006/563/CE.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[8] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.

[9] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2006/277/CE.