§ 1.5.N49 - Decisione 27 ottobre 2005, n. 758.
Decisione n. 2005/758/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/10/2005
Numero:758


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5. 
Art. 6.     


§ 1.5.N49 - Decisione 27 ottobre 2005, n. 758. [1]

Decisione n. 2005/758/CE della Commissione che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) La Croazia ha notificato alla Commissione l’isolamento di un virus H5 dell’influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell’indice di patogenicità.

      (3) La Commissione pertanto ha adottato la decisione 2005/749/CE del 24 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia.

      (4) In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Croazia. Poiché sono autorizzate le importazioni dalla Croazia di trofei da caccia e piume non trasformate, anche le importazioni di tali prodotti nella Comunità dovrebbero essere sospese, in ragione del rischio che comportano per la salute degli animali.

      (5) Dovrebbero essere inoltre sospese le importazioni dalla Croazia nella Comunità di carne fresca di selvaggina da penna selvatica nonché le importazioni di preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.

      (6) Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 1° agosto 2005 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.

      (7) La decisione 2005/432/CE della Commissione del 3 giugno 2005 che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE contiene l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell’inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Croazia che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

      (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dalla parte del territorio della Croazia di cui all’allegato: [2]

     — pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame quale definito all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie,

     — carni fresche di selvaggina da penna selvatica,

     — le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,

     — alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,

     — trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili, e

     — piume e parti di piume non trasformate.

     2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1° agosto 2005.

     3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

     «Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (A) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1° agosto 2005 e in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/758/CE della Commissione.

(A) Cancellare la voce non pertinente.»

     4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II della decisione 2005/432/CE.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.

     Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     La decisione n. 2005/749/CE è abrogata.

 

          Art. 5. [3]

     La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2006.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [4]

 

     Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

Le contee croate di:

 

 

— Viroviticko-Podravska

 

 

— Osjecko-Baranjska

 

 

— Splitsko-Dalmatinska

 

 

— Zagreb

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della decisione n. 2006/533/CE.

[2] Alinea così modificato dall’art. 1 della decisione n. 2006/11/CE.

[3] Articolo così modificato dall’art. 3 della decisione n. 2006/321/CE.

[4] Allegato aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 2006/11/CE, già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2006/256/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della decisione n. 2006/405/CE.