Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 24/10/2005 |
Numero: | 749 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.N46 - Decisione 24 ottobre 2005, n. 749. [1]
Decisione n. 2005/749/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 25 ottobre 2005, n. L 280).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
(2) La Croazia ha notificato alla Commissione l'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.
(3) Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità può costituire per la salute degli animali, è pertanto opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Croazia.
(4) Poiché sono autorizzate le importazioni dalla Croazia di trofei da caccia, uova destinate al consumo umano e piume non trasformate, anche le importazioni di tali prodotti nella Comunità dovrebbero essere sospese, in ragione del rischio che comportano per la salute degli animali.
(5) Dovrebbero essere inoltre sospese le importazioni dalla Croazia nella Comunità di carne fresca di selvaggina da penna selvatica nonché le importazioni di preparazioni e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.
(6) Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 1° agosto 2005 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.
(7) La
(8) Le misure di cui alla presente decisione saranno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Croazia di:
— pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame quale definito all'articolo 1, terzo trattino, della
— carni fresche di selvaggina da penna selvatica,
— le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,
— alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,
— uova destinate al consumo umano,
— trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili, e
— piume e parti di piume non trasformate.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1° agosto 2005.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (*) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1° agosto 2005 e in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato II della
Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano accompagnate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della