Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/07/2006 |
Numero: | 533 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati: |
Art. 2. In deroga all’articolo 1, punto c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di [...] |
Art. 3. Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Art. 4. La decisione 2005/758/CE è abrogata. |
Art. 5. La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2006. |
Art. 6. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.P87 - Decisione 28 luglio 2006, n. 533.
Decisione n. 2006/533/CE della Commissione concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 2 agosto 2006, n. L 212).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri uccelli che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo, di altri uccelli o loro prodotti.
(2) A seguito dell’insorgere di un focolaio d’influenza aviaria, causato dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatosi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato varie misure di protezione contro tale malattia. Esse comprendono in particolare la
(3) La Croazia ha notificato alla Commissione che le proprie autorità competenti stanno applicando misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui alla
(4) La Croazia si è inoltre impegnata a comunicare immediatamente alla Commissione ogni cambiamento della situazione zoosanitaria nel paese, e soprattutto la presenza di altri focolai di influenza aviaria che dovessero insorgere negli uccelli selvatici. La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e trasmetterà loro qualsiasi informazione ricevuta dalla autorità croate.
(5) Date le suesposte misure di protezione applicate dalle competenti autorità croate e l’impegno di tale paese di comunicare immediatamente alla Commissione ogni mutamento della sua situazione zoosanitaria in relazione all’influenza aviaria, le misure di protezione della normativa comunitaria relative ai focolai di influenza aviaria in Croazia vanno emendate per permettere le importazioni dalle zone di tale paese per le quali le competenti autorità croate non hanno emanato misure di protezione equivalenti fissate dalla
(6) La
(7) Data la situazione epidemiologia in Croazia e nei paesi limitrofi e i rischi che l’influenza aviaria tuttora comporta, le misure di protezione previste nella presente decisione vanno applicate fino al 31 dicembre 2006.
(8) Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, la
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati:
a) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’articolo 1, terzo trattino, della
b) carni fresche di selvaggina da penna selvatica;
c) preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;
d) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;
e) trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili.
In deroga all’articolo 1, punto c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II della
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La
La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Parti del territorio della Croazia cui si riferisce l’articolo 1
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Parte del territorio |
HR |
Croazia |
In Croazia: tutte le aree del territorio della Croazia, alle quali le competenti autorità della Croazia applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla |