§ 1.5.P87 - Decisione 28 luglio 2006, n. 533.
Decisione n. 2006/533/CE della Commissione concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/07/2006
Numero:533


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati:
Art. 2.      In deroga all’articolo 1, punto c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di [...]
Art. 3.      Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 4.      La decisione 2005/758/CE è abrogata.
Art. 5.      La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Art. 6.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.P87 - Decisione 28 luglio 2006, n. 533.

Decisione n. 2006/533/CE della Commissione concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 2 agosto 2006, n. L 212).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafi 1, 3 e 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

     (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e di altri uccelli che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo, di altri uccelli o loro prodotti.

     (2) A seguito dell’insorgere di un focolaio d’influenza aviaria, causato dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatosi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato varie misure di protezione contro tale malattia. Esse comprendono in particolare la decisione n. 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione n. 2005/749/CE. Tale decisione obbliga gli Stati membri a sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie, nonché alcuni prodotti derivanti dal pollame provenienti da alcune zone della Croazia. La decisione 2005/758/CE si applica fino al 31 luglio 2006.

     (3) La Croazia ha notificato alla Commissione che le proprie autorità competenti stanno applicando misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui alla decisione n. 2006/115/CE della Commissione, del 17 Febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE.

     (4) La Croazia si è inoltre impegnata a comunicare immediatamente alla Commissione ogni cambiamento della situazione zoosanitaria nel paese, e soprattutto la presenza di altri focolai di influenza aviaria che dovessero insorgere negli uccelli selvatici. La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e trasmetterà loro qualsiasi informazione ricevuta dalla autorità croate.

     (5) Date le suesposte misure di protezione applicate dalle competenti autorità croate e l’impegno di tale paese di comunicare immediatamente alla Commissione ogni mutamento della sua situazione zoosanitaria in relazione all’influenza aviaria, le misure di protezione della normativa comunitaria relative ai focolai di influenza aviaria in Croazia vanno emendate per permettere le importazioni dalle zone di tale paese per le quali le competenti autorità croate non hanno emanato misure di protezione equivalenti fissate dalla decisione 2006/115/CE, per la presenza confermata di influenza aviaria causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1 in un uccello selvatico.

     (6) La decisione n. 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE, contiene l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di taluni tipi di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci per disattivare i rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. È perciò opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Croazia che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

     (7) Data la situazione epidemiologia in Croazia e nei paesi limitrofi e i rischi che l’influenza aviaria tuttora comporta, le misure di protezione previste nella presente decisione vanno applicate fino al 31 dicembre 2006.

     (8) Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, la decisione 2005/758/CE va abrogata a sostituita dalla presente decisione.

     (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri devono sospendere le importazioni dai territori della Croazia di cui all’allegato della presente decisione dei prodotti sottoelencati:

     a) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all’articolo 1, terzo trattino, della decisione n. 2000/666/CE della Commissione, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie;

     b) carni fresche di selvaggina da penna selvatica;

     c) preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;

     d) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

     e) trofei di caccia non trasformati di qualsiasi tipo di volatili.

 

          Art. 2.

     In deroga all’articolo 1, punto c), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell’allegato II della decisione n. 2005/432/CE.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 4.

     La decisione 2005/758/CE è abrogata.

 

          Art. 5.

     La presente decisione resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Parti del territorio della Croazia cui si riferisce l’articolo 1

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

In Croazia: tutte le aree del territorio della Croazia, alle quali le competenti autorità della Croazia applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla decisione n. 2006/115/CE.