Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/01/2006 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.O21 - Decisione 11 gennaio 2006, n. 11.
Decisione n. 2006/11/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/758/CE che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 12 gennaio 2006, n. L 7).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di carne di pollame.
(2) La Croazia ha notificato alla Commissione l’individuazione del ceppo asiatico del virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, in un caso clinico in una specie selvatica. È stata pertanto adottata la
(3) La Croazia ha preso rigorosi provvedimenti di controllo della malattia e ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della stessa, tali da giustificare la decisione di limitare la sospensione delle importazioni alla parte del territorio della Croazia colpita dalla malattia.
(4) Occorre pertanto modificare la
(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all'articolo 1, paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dalla parte del territorio della Croazia di cui all’allegato:»;
2) viene aggiunto l’allegato il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Parte del territorio |
HR |
Croazia |
Le contee croate di: — Viroviticko-Podravska — Osjecko-Baranjska» |