§ 1.5.O93 - Decisione 27 marzo 2006, n. 256.
Decisione n. 2006/256/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2005/758/CE per quanto riguarda l’estensione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/03/2006
Numero:256


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O93 - Decisione 27 marzo 2006, n. 256.

Decisione n. 2006/256/CE della Commissione che modifica per la seconda volta la decisione 2005/758/CE per quanto riguarda l’estensione delle parti del territorio della Croazia sottoposte ad alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 marzo 2006, n. L 92).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione n. 2005/749/CE, è stata adottata in seguito alla notifica da parte di tale paese terzo alla Commissione della sospetta presenza del virus A, sottotipo H5, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in volatili selvatici sul suo territorio.

      (2) La Croazia ha segnalato ulteriori casi riscontrati in volatili selvatici in una zona esterna all’area attualmente individuata nella decisione citata, situazione che giustifica l’estensione della sospensione di alcune importazioni dalla Croazia, al fine di coprire la parte del territorio di tale paese terzo recentemente colpita dalla malattia.

      (3) Occorre pertanto modificare la decisione n. 2005/758/CE.

      (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato della decisione n. 2005/758/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

Le contee croate di:

 

 

— Viroviticko-Podravska

 

 

— Osjecko-Baranjska

 

 

— Splitsko-Dalmatinska»