Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 07/06/2006 |
Numero: | 405 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 1.5.P52 - Decisione 7 giugno 2006, n. 405.
Decisione n. 2006/405/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 10 giugno 2006, n. L 158).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
visto il
considerando quanto segue:
(1) A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.
(2) La
(3) La
(4) La
(5) La
(6) La
(7) La
(8) Il rischio per la Comunità costituito dal ceppo asiatico del virus dell’influenza aviaria non è diminuito. Si continuano a rilevare focolai nei volatili selvatici della Comunità così come nei volatili selvatici e nel pollame di numerosi paesi terzi, compresi paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). Il virus in questione sembra inoltre rivelarsi sempre più endemico in alcune parti del mondo. Occorre pertanto prorogare la validità delle misure stabilite dalle decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE.
(9) Le informazioni che la Romania e la Bulgaria hanno trasmesso alla Commissione e la sorveglianza attuata in tali paesi terzi indicano chiaramente che questi paesi hanno controllato la malattia sul loro territorio e hanno inoltre garantito che il virus non si propagasse nelle zone fino ad ora indenni dalla malattia. Occorre pertanto limitare la sospensione delle importazioni di cui alle decisioni 2005/710/CE e 2006/247/CE alle zone della Romania e della Bulgaria che sono state colpite dal virus e che risultano a rischio.
(10) La Croazia ha segnalato ulteriori casi di presenza del virus in volatili selvatici al di fuori della zona attualmente regionalizzata nella
(11) Le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE sono scadute il 31 maggio 2006. Tuttavia, nell’interesse della salute degli animali e data l’attuale situazione epidemiologica, occorre assicurare la continuità delle misure di protezione previste dalle suddette decisioni. Tali misure dovrebbero dunque continuare ad applicarsi senza interruzione. Di conseguenza, è necessario che le disposizioni della presente decisione riguardanti le date di applicazione di quelle sei decisioni abbiano effetto retroattivo.
(12) Le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE devono essere modificate di conseguenza.
(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«Articolo 1
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione:
a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato;»
2) all’articolo 4, la data «31 luglio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».
All’articolo 4 della
L’allegato della
All’articolo 5 della
All’articolo 6 della
La
1) all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«Articolo 1
Gli Stati membri sospendono le importazioni:
a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato;»
2) all’articolo 5, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».
All’articolo 3 della
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli articoli 2, 4 e 5, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7 si applicano dal 1° giugno 2006.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1
Codice ISO del paese |
Nome del paese |
Parte del territorio |
HR |
Croazia |
Le contee croate di: |
|
|
— Viroviticko-Podravska |
|
|
— Osjecko-Baranjska |
|
|
— Splitsko-Dalmatinska |
|
|
— Zagreb» |