§ 1.5.P52 - Decisione 7 giugno 2006, n. 405.
Decisione n. 2006/405/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:07/06/2006
Numero:405


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Art. 7.     
Art. 8.     
Art. 9.     
Art. 10.     


§ 1.5.P52 - Decisione 7 giugno 2006, n. 405.

Decisione n. 2006/405/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 10 giugno 2006, n. L 158).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva n. 92/65/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 18,

     considerando quanto segue:

      (1) A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro tale malattia.

      (2) La decisione n. 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, dispone che gli Stati membri sospendano le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie da tutto il territorio della Romania e di alcuni prodotti di volatili da parti di tale territorio.

      (3) La decisione n. 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio, dispone che gli Stati membri adottino misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione di tale malattia dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività sulla base di determinati criteri e fattori di rischio.

      (4) La decisione n. 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione n. 2005/749/CE, dispone che gli Stati membri sospendano le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, alcuni volatili vivi diversi dal pollame, compresi gli uccelli da compagnia, e uova da cova di tali specie nonché di determinati prodotti di volatili da parti del territorio della Croazia.

      (5) La decisione n. 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari, e la decisione n. 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività, stabiliscono misure di salvaguardia in relazione alle importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, compresi i movimenti di uccelli da compagnia.

      (6) La decisione n. 2006/247/CE della Commissione, del 27 marzo 2006, recante alcune misure di protezione concernenti le importazioni dalla Bulgaria in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese terzo, dispone che gli Stati membri sospendano le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie da tutto il territorio della Bulgaria e di alcuni prodotti di volatili da parti di tale territorio.

      (7) La decisione n. 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera, dispone che gli Stati membri sospendano le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, volatili vivi diversi dal pollame, compresi alcuni uccelli da compagnia, e uova da cova di tali specie nonché di determinati prodotti di volatili da tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le autorità di tale paese terzo hanno applicato restrizioni equivalenti a quelle previste dalle decisioni della Commissione 2006/115/CE  e 2006/135/CE.

      (8) Il rischio per la Comunità costituito dal ceppo asiatico del virus dell’influenza aviaria non è diminuito. Si continuano a rilevare focolai nei volatili selvatici della Comunità così come nei volatili selvatici e nel pollame di numerosi paesi terzi, compresi paesi membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). Il virus in questione sembra inoltre rivelarsi sempre più endemico in alcune parti del mondo. Occorre pertanto prorogare la validità delle misure stabilite dalle decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE.

      (9) Le informazioni che la Romania e la Bulgaria hanno trasmesso alla Commissione e la sorveglianza attuata in tali paesi terzi indicano chiaramente che questi paesi hanno controllato la malattia sul loro territorio e hanno inoltre garantito che il virus non si propagasse nelle zone fino ad ora indenni dalla malattia. Occorre pertanto limitare la sospensione delle importazioni di cui alle decisioni 2005/710/CE e 2006/247/CE alle zone della Romania e della Bulgaria che sono state colpite dal virus e che risultano a rischio.

      (10) La Croazia ha segnalato ulteriori casi di presenza del virus in volatili selvatici al di fuori della zona attualmente regionalizzata nella decisione n. 2005/758/CE. Occorre pertanto estendere la sospensione di alcune importazioni dalla Croazia come disposto dalla suddetta decisione alle parti del territorio di tale paese terzo recentemente colpite.

      (11) Le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE sono scadute il 31 maggio 2006. Tuttavia, nell’interesse della salute degli animali e data l’attuale situazione epidemiologica, occorre assicurare la continuità delle misure di protezione previste dalle suddette decisioni. Tali misure dovrebbero dunque continuare ad applicarsi senza interruzione. Di conseguenza, è necessario che le disposizioni della presente decisione riguardanti le date di applicazione di quelle sei decisioni abbiano effetto retroattivo.

      (12) Le decisioni 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE e 2006/265/CE devono essere modificate di conseguenza.

      (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/710/CE è modificata come segue:

     1) all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «Articolo 1

     1. Gli Stati membri sospendono l’importazione:

     a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato;»

     2) all’articolo 4, la data «31 luglio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».

 

          Art. 2.

     All’articolo 4 della decisione n. 2005/734/CE, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».

 

          Art. 3.

     L’allegato della decisione n. 2005/758/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 4.

     All’articolo 5 della decisione n. 2005/759/CE, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

 

          Art. 5.

     All’articolo 6 della decisione n. 2005/760/CE, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

 

          Art. 6.

     La decisione n. 2006/247/CE è modificata come segue:

     1) all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «Articolo 1

     Gli Stati membri sospendono le importazioni:

     a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato;»

     2) all’articolo 5, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».

 

          Art. 7.

     All’articolo 3 della decisione n. 2006/265/CE la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».

 

          Art. 8.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 9.

     Gli articoli 2, 4 e 5, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7 si applicano dal 1° giugno 2006.

 

          Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO

 

     Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

Le contee croate di:

 

 

— Viroviticko-Podravska

 

 

— Osjecko-Baranjska

 

 

— Splitsko-Dalmatinska

 

 

— Zagreb»