§ 1.5.P29 - Decisione 28 aprile 2006, n. 321.
Decisione n. 2006/321/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/04/2006
Numero:321


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.P29 - Decisione 28 aprile 2006, n. 321.

Decisione n. 2006/321/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 3 maggio 2006, n. L 118).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che, attraverso il commercio internazionale di pollame vivo, di volatili vivi diversi dal pollame e di alcuni prodotti da essi derivati, l’agente della malattia sia introdotto nella Comunità.

      (2) A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Tali misure comprendono in particolare la decisione n. 2005/710/CE della Commissione, del 13 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, la decisione n. 2005/733/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione n. 2005/705/CE e la decisione n. 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione n. 2005/749/CE.

      (3) Dopo l’adozione delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE nel corso della sorveglianza sono stati osservati più volte nuovi casi di influenza aviaria in Romania, Turchia e Croazia. È perciò opportuno continuare l’applicazione delle restrizioni contenute nelle decisioni di cui sopra riguardo ai suddetti paesi, estendendone il periodo di applicazione fino al 31 luglio 2006.

      (4) È anche opportuno modificare di conseguenza il testo delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE.

      (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 4 della decisione n. 2005/710/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

 

          Art. 2.

     All’articolo 6 della decisione n. 2005/733/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

 

          Art. 3.

     All’articolo 5 della decisione n. 2005/758/CE la data «30 aprile 2006» è sostituita da «31 luglio 2006».

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.