| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene | 
| Data: | 28/04/2006 | 
| Numero: | 321 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
§ 1.5.P29 - Decisione 28 aprile 2006, n. 321.
Decisione n. 2006/321/CE della Commissione che modifica le decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE riguardo alla proroga del periodo in cui esse si applicano a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità in Romania, Turchia e Croazia (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 3 maggio 2006, n. L 118).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     vista la 
     vista la 
considerando quanto segue:
(1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Esiste il rischio che, attraverso il commercio internazionale di pollame vivo, di volatili vivi diversi dal pollame e di alcuni prodotti da essi derivati, l’agente della malattia sia introdotto nella Comunità.
      (2) A seguito dell’insorgenza di un’epidemia d’influenza aviaria, causata dal ceppo virale altamente patogeno H5N1, verificatasi nel dicembre 2003 nel sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione in relazione all’epidemia d’influenza aviaria. Tali misure comprendono in particolare la 
(3) Dopo l’adozione delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE nel corso della sorveglianza sono stati osservati più volte nuovi casi di influenza aviaria in Romania, Turchia e Croazia. È perciò opportuno continuare l’applicazione delle restrizioni contenute nelle decisioni di cui sopra riguardo ai suddetti paesi, estendendone il periodo di applicazione fino al 31 luglio 2006.
(4) È anche opportuno modificare di conseguenza il testo delle decisioni 2005/710/CE, 2005/733/CE e 2005/758/CE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
     All’articolo 4 della 
     All’articolo 6 della 
     All’articolo 5 della 
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.