Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 03/06/2005 |
Numero: | 432 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione. |
Art. 2. Definizione dei prodotti a base di carne. |
Art. 3. Condizioni riguardanti le specie e gli animali. |
Art. 4. Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne |
Art. 5. Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità. |
Art. 6. Certificati sanitari e di polizia sanitaria. |
Art. 7. Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità. |
Art. 8. Deroga per alcune destinazioni in Russia. |
Art. 9. Disposizioni transitorie. |
Art. 10. Abrogazioni. |
Art. 11. Data di applicazione. |
Art. 12. Destinatari. |
§ 1.5.M29 – Decisione 3 giugno 2005, n. 432.
Decisione n. 2005/432/CE della Commissione che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 14 giugno 2005, n. L 151).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La
(4) La
(5) La
(6) La
(7) In vista dell’entrata in vigore della
(8) Inoltre, ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno definire le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in un unico modello di certificato sanitario applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne.
(9) Date le differenze della situazione zoosanitaria nei paesi terzi, è opportuno definire norme relative ai trattamenti prescritti per i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi prima della loro importazione nella Comunità.
(10) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE e sostituirle con la presente decisione, che dovrebbe pertanto contemplare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione, nonché contenere l’elenco dei paesi terzi e i trattamenti prescritti per l’importazione nella Comunità di varie categorie di prodotti a base di carne.
(11) Le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria dovrebbero essere applicate lasciando impregiudicate le prescrizioni della
(12) La
(13) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali e per prevenire la diffusione nella Comunità di malattie animali, si dovrebbe istituire mediante la presente decisione un nuovo modello specifico di certificato sanitario e di polizia sanitaria. Inoltre sarebbe opportuno autorizzare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne unicamente nel caso in cui detti prodotti provengano da paesi terzi o da parti di paesi terzi per i cui prodotti non sia vigente il divieto di introduzione nella Comunità.
(14) Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.
(15) La
(16) Sarebbe opportuno rivedere i trattamenti previsti per i prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria e di Israele e per i prodotti a base di carne di suini selvatici originari della Svizzera, in modo da rendere tali trattamenti conformi alle condizioni di importazione previste per le carni fresche delle specie in questione provenienti dai citati paesi.
(17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.
1. La presente decisione definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, compresi gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti, nonché i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.
2. La presente decisione si applica lasciando impregiudicata la
Art. 2. Definizione dei prodotti a base di carne.
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 77/99/CEE.
Art. 3. Condizioni riguardanti le specie e gli animali.
Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:
a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;
b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;
c) selvaggina di allevamento e conigli domestici, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della
d) selvaggina secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/45/CEE del Consiglio.
Art. 4. Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne [1]
Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:
a) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);
b) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).
Art. 5. Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità.
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l’importazione di tali carni nella Comunità.
Art. 6. Certificati sanitari e di polizia sanitaria.
Le partite di prodotti a base di carne soddisfano i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria contenuto nell’allegato III.
Il certificato, che accompagna la partita di prodotti a base di carne, è debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.
Art. 7. Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità.
Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo magazzinaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all’importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:
a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all’elenco dell’allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell’importazione dei prodotti a base di carne delle specie in esso contemplate;
b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, così come stabilite nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;
c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.
Art. 8. Deroga per alcune destinazioni in Russia.
1. In deroga all’articolo 7, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della
a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;
b) ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;
c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.
2. Gli Stati membri non consentono operazioni di scarico o di magazzinaggio nella Comunità, secondo la definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.
3. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente effettui controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dalla Comunità corrisponda al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
Art. 9. Disposizioni transitorie.
Gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di partite di prodotti a base di carne provvisti di certificazione conforme ai modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni 97/41/CEE o 97/221/CEE, per un periodo di sei mesi dal 17 giugno 2005.
Art. 10. Abrogazioni.
Le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE sono abrogate.
Art. 11. Data di applicazione.
La presente decisione si applica dal 17 giugno 2005.
Art. 12. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [2]
1. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.
2. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):
a) i prodotti a base di carne devono:
i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;
ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;
oppure
b) per i prodotti a base di carne:
i) essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;
ii) il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;
oppure
c) per i prodotti finali a base di carne:
i) essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;
ii) il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.
3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.
ALLEGATO II [3]
PARTE 1
Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3
Paese |
Territorio |
Delimitazione del territorio |
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Codice ISO |
Versione |
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Argentina |
AR |
01/2004 |
Tutto il paese |
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AR-1 |
01/2004 |
Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla |
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AR-2 |
01/2004 |
Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla |
Bulgaria (*) |
BG |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
BG-1 |
01/2004 |
Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della |
|
BG-2 |
01/2004 |
Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della |
Brasile |
BR |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
BR-1 |
01/2005 |
Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul |
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BR-2 |
01/2005 |
Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá); |
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stato del Paraná; |
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stato di São Paulo; |
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parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí); |
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stato di Espíritu Santo; |
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stato di Rio Grande do Sul; |
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stato di Santa Catarina; |
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stato di Goiás; |
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parte dello stato del Mato Grosso, comprendente: |
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la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres. |
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BR-3 |
01/2005 |
Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo |
Malaysia |
MY |
01/2004 |
Tutto il paese |
|
MY-1 |
01/2004 |
Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale) |
Namibia |
NA |
01/2005 |
Tutto il paese |
|
NA-1 |
01/2005 |
Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est |
Sud Africa |
ZA |
01/2005 |
Tutto il paese |
|
ZA-1 |
01/2005 |
Tutto il paese, tranne: la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di Kwa-Zulu-Natal. |
(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.
PARTE 2
Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne
(Omissis)
PARTE 3
Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata
l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati
(Omissis)
PARTE 4
Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3
TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I
Trattamento generico
A = per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.
Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:
B = trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.
C = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.
D = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:
— Aw non superiore a 0,93,
— pH non superiore a 6,0.
E = per i prodotti assimilabili al biltong un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:
— Aw non superiore a 0,93,
— pH non superiore a 6,0.
F = trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Vp) pari o superiore a 40.
ALLEGATO III [4]
Modello di certificato sanitario relativo a prodotti a base di carne
provenienti da paesi terzi e destinati alla Comunità europea (*)
(*) Fatti salvi gli specifici requisiti di certificazione contemplati da accordi tra la Comunità e i Paesi terzi.
(Omissis)
ALLEGATO IV
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[2] Allegato così sostituito dall'art. 1 della
[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 della
[4] Allegato così sostituito dall'art. 1 della