§ 1.5.M29 – Decisione 3 giugno 2005, n. 432.
Decisione n. 2005/432/CE della Commissione che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:03/06/2005
Numero:432


Sommario
Art.  1. Oggetto e campo di applicazione.
Art. 2.  Definizione dei prodotti a base di carne.
Art. 3.  Condizioni riguardanti le specie e gli animali.
Art. 4.  Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne
Art. 5.  Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità.
Art. 6.  Certificati sanitari e di polizia sanitaria.
Art. 7.  Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità.
Art. 8.  Deroga per alcune destinazioni in Russia.
Art. 9.  Disposizioni transitorie.
Art. 10.  Abrogazioni.
Art. 11.  Data di applicazione.
Art. 12.  Destinatari.


§ 1.5.M29 – Decisione 3 giugno 2005, n. 432.

Decisione n. 2005/432/CE della Commissione che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 giugno 2005, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’articolo 8, prima frase, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punto 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/41/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e il certificato sanitario per l’importazione da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti da pollame, selvaggina d’allevamento, selvaggina e carni di coniglio, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili all’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.

     (2) La decisione 97/221/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, che definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE, definisce condizioni di polizia sanitaria e norme di certificazione per l’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne.

     (3) La decisione 97/222/CE della Commissione, del 28 febbraio 1997, recante l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne, autorizza l’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento previsto e soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di certificazione veterinaria.

     (4) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, stabilisce condizioni di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di taluni prodotti a base di carne. La direttiva 2004/68/CE del Consiglio abroga la direttiva 72/462/CEE con effetto dal 1° gennaio 2006.

     (5) La direttiva 2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tale direttiva deve essere attuata dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2005.

     (6) La direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, resterà in vigore fino al 1° gennaio 2006, data da cui decorre la sua abrogazione, e qualsiasi definizione di prodotti a base di carne in atti adottati anteriormente al 1° gennaio 2006 deve fare riferimento alla direttiva 77/99/CE.

     (7) In vista dell’entrata in vigore della direttiva 2002/99/CE, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, equidi domestici, pollame domestico, selvaggina d’allevamento, conigli domestici e selvaggina.

     (8) Inoltre, ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno definire le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria in un unico modello di certificato sanitario applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne.

     (9) Date le differenze della situazione zoosanitaria nei paesi terzi, è opportuno definire norme relative ai trattamenti prescritti per i prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi prima della loro importazione nella Comunità.

     (10) Ai fini della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE e sostituirle con la presente decisione, che dovrebbe pertanto contemplare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione, nonché contenere l’elenco dei paesi terzi e i trattamenti prescritti per l’importazione nella Comunità di varie categorie di prodotti a base di carne.

     (11) Le condizioni sanitarie e la certificazione veterinaria dovrebbero essere applicate lasciando impregiudicate le prescrizioni della decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio.

     (12) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, stabilisce — ai fini dell’importazione e del transito di prodotti di origine animale nella Comunità — norme relative ai controlli veterinari sui prodotti animali introdotti nella Comunità da paesi terzi, compresi alcuni requisiti di certificazione.

     (13) Ai fini della protezione della salute pubblica e degli animali e per prevenire la diffusione nella Comunità di malattie animali, si dovrebbe istituire mediante la presente decisione un nuovo modello specifico di certificato sanitario e di polizia sanitaria. Inoltre sarebbe opportuno autorizzare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne unicamente nel caso in cui detti prodotti provengano da paesi terzi o da parti di paesi terzi per i cui prodotti non sia vigente il divieto di introduzione nella Comunità.

     (14) Data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell’anno, è necessario stabilire condizioni specifiche per il transito attraverso la Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

     (15) La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, specifica i posti d’ispezione frontalieri autorizzati a controllare il transito nella Comunità di partite di prodotti a base di carne dirette in Russia e da essa provenienti.

     (16) Sarebbe opportuno rivedere i trattamenti previsti per i prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria e di Israele e per i prodotti a base di carne di suini selvatici originari della Svizzera, in modo da rendere tali trattamenti conformi alle condizioni di importazione previste per le carni fresche delle specie in questione provenienti dai citati paesi.

     (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.

     1. La presente decisione definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l’importazione nella Comunità di partite di determinati prodotti a base di carne, compresi gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione di tali prodotti, nonché i modelli di certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative ai trattamenti prescritti per i medesimi prodotti.

     2. La presente decisione si applica lasciando impregiudicata la decisione 2004/432/CE.

 

     Art. 2. Definizione dei prodotti a base di carne.

     Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 77/99/CEE.

 

     Art. 3. Condizioni riguardanti le specie e gli animali.

     Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

     a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;

     b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

     c) selvaggina di allevamento e conigli domestici, secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

     d) selvaggina secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/45/CEE del Consiglio.

 

     Art. 4. Condizioni di polizia sanitaria relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne [1]

     Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all'origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell'allegato I, punti 1 e 2, autorizzano l'importazione dei prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi e di parti dei medesimi:

     a) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii);

     b) i paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencati nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

 

     Art. 5. Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità.

     Gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l’importazione di tali carni nella Comunità.

 

     Art. 6. Certificati sanitari e di polizia sanitaria.

     Le partite di prodotti a base di carne soddisfano i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria contenuto nell’allegato III.

     Il certificato, che accompagna la partita di prodotti a base di carne, è debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

 

     Art. 7. Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità.

     Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo magazzinaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all’importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti:

     a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all’elenco dell’allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell’importazione dei prodotti a base di carne delle specie in esso contemplate;

     b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, così come stabilite nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;

     c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;

     d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

 

     Art. 8. Deroga per alcune destinazioni in Russia.

     1. In deroga all’articolo 7, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

     b) ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

     c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

     d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

     2. Gli Stati membri non consentono operazioni di scarico o di magazzinaggio nella Comunità, secondo la definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

     3. Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente effettui controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dalla Comunità corrisponda al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie.

     Gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di partite di prodotti a base di carne provvisti di certificazione conforme ai modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni 97/41/CEE o 97/221/CEE, per un periodo di sei mesi dal 17 giugno 2005.

 

     Art. 10. Abrogazioni.

     Le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE sono abrogate.

 

     Art. 11. Data di applicazione.

     La presente decisione si applica dal 17 giugno 2005.

 

     Art. 12. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [2]

 

     1. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera a), devono contenere carne di cui sia ammessa l'importazione nella Comunità quale carne fresca e/o quali prodotti a base di carne di una o più specie o animali, che siano stati sottoposti a un trattamento generico, secondo quanto stabilito nell'allegato II, parte 4.

     2. I prodotti a base di carne originari dei paesi terzi o di parti dei paesi terzi di cui all'articolo 4, lettera b), devono soddisfare le condizioni di cui alle lettere a), b) o c):

     a) i prodotti a base di carne devono:

     i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi;

     ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

     oppure

     b) per i prodotti a base di carne:

     i) essi devono contenere, secondo quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, carni fresche, semilavorate o trasformate, di più specie o di più animali, miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4;

     ii) il trattamento finale di cui sub i) deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

     oppure

     c) per i prodotti finali a base di carne:

     i) essi devono essere preparati mediante la miscelazione delle carni precedentemente trattate di più specie o animali;

     ii) il trattamento precedente di cui sub i), cui ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, deve essere perlomeno equivalente al trattamento pertinente previsto nell'allegato II, parte 4, per la specie o l'animale interessati, secondo quanto indicato nella colonna corrispondente.

     3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione delle carni delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II. Le frattaglie, qualora non siano autorizzate in ragione di restrizioni di polizia sanitaria, possono comunque essere utilizzate in un prodotto a base di carne purché sia effettuato il trattamento pertinente di cui all'allegato II, parte 2. Uno stabilimento può inoltre essere autorizzato a fabbricare prodotti a base di carne sottoposti ai trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche nel caso in cui esso sia ubicato in un paese terzo o in una parte di un paese terzo dal quale non è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche.

 

 

ALLEGATO II [3]

 

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

 

Paese

Territorio

Delimitazione del territorio

 

Codice ISO

Versione

 

Argentina

AR

01/2004

Tutto il paese

 

AR-1

01/2004

Tutto il paese ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

 

AR-2

01/2004

Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Bulgaria (*)

BG

01/2004

Tutto il paese

 

BG-1

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

 

BG-2

01/2004

Secondo la delimitazione di cui all'allegato II, parte I, della decisione n. 79/542/CEE (come da ultimo modificata)

Brasile

BR

01/2004

Tutto il paese

 

BR-1

01/2005

Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

 

BR-2

01/2005

Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá);

 

 

 

stato del Paraná;

 

 

 

stato di São Paulo;

 

 

 

parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí);

 

 

 

stato di Espíritu Santo;

 

 

 

stato di Rio Grande do Sul;

 

 

 

stato di Santa Catarina;

 

 

 

stato di Goiás;

 

 

 

parte dello stato del Mato Grosso, comprendente:

 

 

 

la circoscrizione regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Poconé e Barão de Melgaço), la circoscrizione regionale di Cáceres (escluso il comune di Cáceres), la circoscrizione regionale di Lucas do Rio Verde, la circoscrizione regionale di Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), la circoscrizione regionale di Barra do Garça e la circoscrizione regionale di Barra do Burgres.

 

BR-3

01/2005

Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

Malaysia

MY

01/2004

Tutto il paese

 

MY-1

01/2004

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

Namibia

NA

01/2005

Tutto il paese

 

NA-1

01/2005

Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam a est

Sud Africa

ZA

01/2005

Tutto il paese

 

ZA-1

01/2005

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di Kwa-Zulu-Natal.

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

 

 

PARTE 2

Paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne

 

     (Omissis)

 

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata

l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

 

     (Omissis)

 

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

 

     TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

 

     Trattamento generico

     A = per il prodotto a base di carne non è richiesta una specifica temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Ciononostante la carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

 

     Trattamenti specifici enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

     B = trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

     C = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C nell'intera massa.

     D = durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

     — Aw non superiore a 0,93,

     — pH non superiore a 6,0.

     E = per i prodotti assimilabili al biltong un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

     — Aw non superiore a 0,93,

     — pH non superiore a 6,0.

     F = trattamento termico in base al quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (Vp) pari o superiore a 40.

 

 

ALLEGATO III [4]

Modello di certificato sanitario relativo a prodotti a base di carne

provenienti da paesi terzi e destinati alla Comunità europea (*)

 

(*) Fatti salvi gli specifici requisiti di certificazione contemplati da accordi tra la Comunità e i Paesi terzi.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/330/CE.

[2] Allegato così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/330/CE.

[3] Allegato così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/330/CE.

[4] Allegato così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/330/CE.