§ 1.1.136 - Regolamento 13 giugno 2002, n. 1019.
Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:13/06/2002
Numero:1019


Sommario
Art. 1.      1. Ferme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d'oliva e [...]
Art. 2.      Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema [...]
Art. 3.      L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di vendita conformemente all'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, reca, in caratteri chiari e indelebili, [...]
Art. 4.      1. La designazione dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del [...]
Art. 5.      Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti [...]
Art. 6.      1. Se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d'oliva e di altri oli vegetali, [...]
Art. 7.      Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, l'interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di [...]
Art. 8.      1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo [...]
Art. 9.      1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni per assicurare il rispetto del presente regolamento.
Art. 10.      Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l'anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:
Art. 11.      All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2815/98, la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data (Omissis).
Art. 12.      1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.136 - Regolamento 13 giugno 2002, n. 1019. [1]

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

(G.U.C.E. 14 giugno 2002, n. L 155).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 35 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) L'olio d'oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Vista questa situazione di mercato, è opportuno stabilire nuove norme di commercializzazione per l'olio d'oliva, contenenti in particolare norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione, in particolare ai principi enunciati all'articolo 2 della stessa.

     (2) Per garantire l'autenticità degli oli d'oliva venduti è opportuno prevedere, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività.

     (3) Oltre alle denominazioni obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d'oliva dall'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli oli offertigli.

     (4) A motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Ne possono risultare, all'interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate all'origine, come potrebbe invece far credere l'indicazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. È pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d'oliva commestibili, stabilire norme comunitarie relative alla designazione dell'origine esclusivamente per l'olio "extra vergine" di oliva e l'olio di oliva "vergine" rispondenti a precisi requisiti. Un regime obbligatorio di designazione dell'origine per queste categorie di oli d'oliva costituisce l'obiettivo da realizzare. Tuttavia, in mancanza di un sistema di tracciabilità e di controlli su tutti i quantitativi di olio in circolazione, non è possibile per ora mettere in atto tale regime e occorre quindi istituire un regime facoltativo di designazione dell'origine degli oli d'oliva vergine ed extra vergine.

     (5) L'utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che comportano riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente alla prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, modificata dalla decisione 92/10/CEE, o conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94.

     (6) La designazione di un'origine regionale può formare oggetto di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione. Per evitare d'ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d'origine a livello regionale. Per gli oli di oliva importati è necessario rispettare le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.

     (7) Qualora la designazione dell'origine degli oli d'oliva vergini si riferisca alla Comunità o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell'olio. La designazione dell'origine deve quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio d'oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva.

     (8) A livello della Comunità o degli Stati membri una gran parte degli oli d'oliva vergini commercializzati è costituita da tagli di oli d'oliva, che conservano una qualità costante e caratteristiche organolettiche tipiche, corrispondenti alle attese del mercato. La tipicità regionale degli oli d'oliva vergini è assicurata malgrado l'apporto di una piccola percentuale di olio d'oliva proveniente da un'altra zona, o talvolta grazie ad esso. Pertanto, per consentire un approvvigionamento regolare del mercato secondo i flussi di scambio tradizionali e tenuto conto dell'alternanza della produzione, propria dell'olivicoltura, è opportuno mantenere la designazione dell'origine indicando la Comunità o uno Stato membro qualora il prodotto risulti da un taglio contenente una piccola percentuale di olio d'oliva di altre zone. In tal caso, il consumatore deve tuttavia essere informato che il prodotto non proviene integralmente dalla zona oggetto della designazione dell'origine.

     (9) Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull'etichetta non devono indurre in errore l'acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell'olio d'oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell'olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli. Inoltre, occorre stabilire norme armonizzate per alcune indicazioni facoltative, proprie dell'olio d'oliva e utilizzate frequentemente, che consentano di definirle con precisione e di controllarne la veridicità. Le nozioni ad esempio di "spremitura a freddo" o "estrazione a freddo" devono corrispondere ad un modo di produzione tradizionale tecnicamente definito. Le caratteristiche organolettiche devono basarsi su risultati obiettivi. L'acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell'ambito delle altre caratteristiche dell'olio d'oliva considerato. Tenuto quindi conto della proliferazione di talune indicazioni e dell'importanza economica che rivestono, è necessario stabilire criteri oggettivi per la loro utilizzazione per fare chiarezza nel mercato dell'olio d'oliva.

     (10) È necessario evitare che i prodotti alimentari che contengono olio d'oliva ingannino il consumatore sfruttando la reputazione dell'olio d'oliva senza indicare la composizione reale del prodotto. Sulle etichette deve quindi apparire chiaramente l'indicazione della percentuale di olio d'oliva, nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti esclusivamente da una miscela di oli vegetali. Occorre inoltre tener conto delle disposizioni particolari previste da alcuni regolamenti specifici relativi ai prodotti a base di olio d'oliva.

     (11) Le denominazioni delle categorie di olio d'oliva corrispondono alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche precisate nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti, modificato dal regolamento (CE) n. 796/2002. Le altre diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi, per evitare ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione.

     (12) Nel quadro del sistema di controllo istituito all'articolo 35 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, gli Stati membri devono precisare, in funzione delle diciture da etichettare, gli elementi di prova da addurre e le sanzioni finanziarie previste. Gli elementi di prova possono essere, senza scartare a priori una delle possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, informazioni amministrative o contabili.

     (13) Poiché i controlli delle aziende responsabili dell'etichettatura devono essere realizzati nello Stato membro nel quale esse hanno sede, è necessario prevedere una procedura di collaborazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali sono commercializzati gli oli.

     (14) Per valutare il sistema previsto dal presente regolamento, gli Stati membri interessati devono riferire dei fatti e delle difficoltà incontrate.

     (15) Al fine di consentire un periodo di adattamento alle nuove norme e l'istituzione degli strumenti necessari alla loro applicazione è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento e prorogare la validità del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2001.

     (16) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. Ferme restando le disposizioni della direttiva 2000/13/CE, il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

     2. Ai fini del presente regolamento, per "commercio al dettaglio" si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.

 

     Art. 2.

     Gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un'etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

     Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

 

     Art. 3.

     L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di vendita conformemente all'articolo 35 del regolamento n. 136/66/CEE, reca, in caratteri chiari e indelebili, l'informazione seguente sulla categoria di olio:

     a) per l'olio extra vergine di oliva:

     "olio d'oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";

b) per l'olio di oliva vergine:

     "olio d'oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici";

     c) per l'olio di oliva - composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini:

     "olio contenente esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive";

     d) per l'olio di sansa di oliva:

     "olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l'estrazione dell'olio d'oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive", oppure

     "olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive".

 

     Art. 4.

     1. La designazione dell'origine può figurare sull'etichetta unicamente per l'olio extra vergine d'oliva e per l'olio d'oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.

     Ai fini del presente regolamento, per "designazione dell'origine" si intende l'indicazione di un nome geografico sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa.

     2. La designazione dell'origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. 2081/92. Tale designazione è disciplinata dalle norme ivi previste.

     Negli altri casi, la designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.

     3. Non sono considerati come una designazione dell'origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell'impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o al più tardi il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CEE) n. 40/94.

     4. Per le importazioni da un paese terzo, la designazione dell'origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     5. La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

     Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: "Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)".

     6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75%, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.

 

     Art. 5.

     Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

     a) l'indicazione "prima spremitura a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

     b) l'indicazione "estratto a freddo" è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive;

     c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d'analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91;

     d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

 

     Art. 6.

     1. Se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d'oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela in questione è la seguente: "Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d'oliva", seguita immediatamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva nella miscela.

     La presenza dell'olio d'oliva può essere indicata nell'etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d'oliva è superiore al 50%.

     2. Ad eccezione dei casi previsti dai regolamenti specifici relativi a taluni prodotti contenenti olio d'oliva, se è riportata nell'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di olio d'oliva in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di olio d'oliva aggiunto, rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

     L'indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d'oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l'aggiunta dell'indicazione: "percentuale di materie grasse".

     3. In caso di presenza di olio di sansa d'oliva, si applicano mutatis mutandis i paragrafi 1 e 2, sostituendo i termini "olio d'oliva" con i termini "olio di sansa di oliva".

 

     Art. 7.

     Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, l'interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

     a) dati di fatto o dati scientificamente provati;

     b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;

     c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative comunitarie e/o nazionali.

     Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli articoli 4, 5 e 6, riportate nell'etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall'altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate.

 

     Art. 8.

     1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo dell'applicazione del presente regolamento.

     2. Lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell'etichetta, in seguito ad una richiesta di verifica preleva i campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull'etichetta contestata. Tale domanda di verifica può essere trasmessa:

     a) dai servizi competenti della Commissione;

     b) da un'organizzazione di operatori riconosciuta dallo Stato membro a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio;

     c) dall'organismo di controllo di un altro Stato membro.

     3. La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente:

     a) la data del prelievo o dell'acquisto dell'olio;

     b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l'acquisto dell'olio;

     c) il numero di partite in questione;

     d) la copia di tutte le etichette che figurano sull'imballaggio dell'olio;

     e) i risultati delle analisi o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati nonché il nome e l'indirizzo del laboratorio o dell'esperto in questione;

     f) se del caso, il nome e l'indirizzo del fornitore dell'olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita.

     4. Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato.

 

     Art. 9.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni per assicurare il rispetto del presente regolamento.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

     La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione [2].

     2. Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di condizionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento è obbligatorio per le indicazioni di cui all'articolo 4.

     Il riconoscimento e l'identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) dispongono di impianti di condizionamento;

     b) si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all'articolo 7;

     c) dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta, con soddisfazione dello Stato membro, di accertare la provenienza degli oli che recano una designazione di origine.

     L'etichetta riporta, se del caso, l'identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta.

     3. Lo Stato membro può continuare a considerare riconosciute le imprese di condizionamento riconosciute ai fini dell'indicazione dell'origine in virtù del regolamento (CE) n. 2815/98, le quali soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002.

 

     Art. 10.

     Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l'anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

     a) le domande di verifica ricevute in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2;

     b) le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;

     c) il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

     La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d'infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e di miglioramenti suggeriti per i controlli.

 

     Art. 11.

     All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2815/98, la data "30 giugno 2002" è sostituita dalla data (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

     Gli articoli 2 e 3, l'articolo 5, lettere a), b) e d), e l'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° novembre 2003.

     L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1 luglio 2009 [3].

     L'articolo 11 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

     Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica prima del 1° novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte [4].

 


[1] Abrogato dall'art. 11 del Regolamento (UE) n. 29/2012.

[2] Comma aggiunto dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 406/2004.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1183/2008.

[4] Paragrafo sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1964/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1176/2003, già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1750/2004. e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1044/2006.