§ 1.1.697 - Regolamento 7 luglio 2006, n. 1044.
Regolamento (CE) n. 1044/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/07/2006
Numero:1044


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.697 - Regolamento 7 luglio 2006, n. 1044.

Regolamento (CE) n. 1044/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

(G.U.U.E. 8 luglio 2006, n. L 187).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68, in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione prevede un regime di designazione di talune indicazioni facoltative per gli oli d’oliva. Conformemente all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002, le indicazioni delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini possono figurare sull’etichetta solo se basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti.

     (2) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato XII di detto regolamento. Possono essere utilizzati esclusivamente gli attributi positivi di cui al suddetto allegato. Tuttavia, dato il numero molto ristretto di attributi organolettici previsti da tale allegato, risulta che gli operatori incontrano difficoltà per descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli d’oliva vergini.

     (3) I lavori per la ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini, avviati dal Consiglio oleicolo internazionale, sono stati portati a termine per gli oli d’oliva extravergini con denominazione d’origine, mentre sono ancora in corso per gli oli d’oliva vergini senza denominazione d’origine.

     (4) Per far sì che anche gli oli d’oliva vergini senza denominazione d’origine possano beneficiare di un vocabolario più esteso, necessario ai fini di una migliore definizione della grande diversità varietale e dei gusti dei suddetti oli, occorre fissare un nuovo termine che consenta l’applicazione di un metodo di valutazione organolettica in grado di estendere la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini diversi da quelli con denominazione d’origine.

     (5) Occorre dunque rinviare la decorrenza di applicabilità dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 a una data ulteriore, che coincida con la data in cui avrà inizio la campagna di commercializzazione 2008/09.

     (6) Il regolamento (CE) n. 1019/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «L’articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.