Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 07/07/2006 |
Numero: | 1044 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.697 - Regolamento 7 luglio 2006, n. 1044.
Regolamento (CE) n. 1044/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
(G.U.U.E. 8 luglio 2006, n. L 187).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche è effettuata secondo il metodo descritto nell’allegato XII di detto regolamento. Possono essere utilizzati esclusivamente gli attributi positivi di cui al suddetto allegato. Tuttavia, dato il numero molto ristretto di attributi organolettici previsti da tale allegato, risulta che gli operatori incontrano difficoltà per descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli d’oliva vergini.
(3) I lavori per la ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini, avviati dal Consiglio oleicolo internazionale, sono stati portati a termine per gli oli d’oliva extravergini con denominazione d’origine, mentre sono ancora in corso per gli oli d’oliva vergini senza denominazione d’origine.
(4) Per far sì che anche gli oli d’oliva vergini senza denominazione d’origine possano beneficiare di un vocabolario più esteso, necessario ai fini di una migliore definizione della grande diversità varietale e dei gusti dei suddetti oli, occorre fissare un nuovo termine che consenta l’applicazione di un metodo di valutazione organolettica in grado di estendere la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini diversi da quelli con denominazione d’origine.
(5) Occorre dunque rinviare la decorrenza di applicabilità dell’articolo 5, lettera c), del
(6) Il
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 12, paragrafo 2, del
«L’articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.