Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 04/11/2002 |
Numero: | 1964 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.236 - Regolamento 4 novembre 2002, n. 1964.
Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.
(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 300).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 12, paragrafo 2, del
(2) Si è constatato che le imprese di condizionamento incontrano difficoltà nell'attuare i nuovi requisiti in materia di etichettatura, tenuto conto delle scorte attuali di etichette e della conservazione dei prodotti a base di olio d'oliva che possono restare sul mercato.
(3) Alcuni produttori incontrano inoltre difficoltà nell'adattarsi rapidamente all'esigenza, prevista l'articolo 2 del
(4) Allo scopo di accordare agli operatori un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di imballaggio e di etichettatura, è opportuno prolungare il periodo di adattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del
(5) Occorre modificare in conformità il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 12 del
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.