§ 1.1.236 - Regolamento 4 novembre 2002, n. 1964.
Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:04/11/2002
Numero:1964


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.236 - Regolamento 4 novembre 2002, n. 1964.

Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

(G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 300).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 35 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, prevede che tale regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2002, salvo per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità europea o legalmente importati nella Comunità europea e immessi in libera pratica prima del 1° agosto 2002.

     (2) Si è constatato che le imprese di condizionamento incontrano difficoltà nell'attuare i nuovi requisiti in materia di etichettatura, tenuto conto delle scorte attuali di etichette e della conservazione dei prodotti a base di olio d'oliva che possono restare sul mercato.

     (3) Alcuni produttori incontrano inoltre difficoltà nell'adattarsi rapidamente all'esigenza, prevista l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1019/2002, di presentare i prodotti in imballaggi di capacità ridotta, provvisti di un sistema di chiusura adeguato, e di etichettarli conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 di tale regolamento.

     (4) Allo scopo di accordare agli operatori un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di imballaggio e di etichettatura, è opportuno prolungare il periodo di adattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002.

     (5) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1019/2002.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1019/2002, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.