Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 08/10/2004 |
Numero: | 1750 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.487 – Regolamento 8 ottobre 2004, n. 1750.
Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
(G.U.U.E. 9 ottobre 2004, n. L 312).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 5, lettera c), del
(2) Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini viene effettuata tramite il metodo di cui all’allegato XII del medesimo regolamento e possono essere utilizzati soltanto gli attributi positivi elencati nell’allegato. Tuttavia, a causa del numero molto ristretto di attributi organolettici previsti dal summenzionato allegato, risulta difficile per gli operatori descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli.
(3) Dato che attualmente non esistono metodi obiettivi di verifica di alcune caratteristiche organolettiche che valorizzano gli oli d’oliva vergini, relative al sapore, all’aroma o al colore, non è possibile indicare sulle etichette gli attributi corrispondenti. Inoltre, gli attributi organolettici positivi attualmente previsti dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 non consentono di definire in modo esauriente l’ampia gamma di varietà e di sapori degli oli d’oliva vergini.
(4) Dato che le ricerche avviate da un organismo internazionale su nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini sono ancora in corso e potrebbero richiedere più tempo di quanto previsto nel 2003, è necessario fissare un nuovo periodo di tempo sufficiente per la messa a punto di tali metodi. Occorre quindi rinviare ulteriormente la data di applicazione dell’articolo 5, lettera c), del
(5) Occorre modificare di conseguenza il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 12, paragrafo 2, del
«La lettera c) dell’articolo 5 si applica a decorrere dal 1° luglio 2006».
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.