§ 1.6.G70 - Regolamento 31 ottobre 2001, n. 2152.
Regolamento (CE) n. 2152/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:31/10/2001
Numero:2152


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.


§ 1.6.G70 - Regolamento 31 ottobre 2001, n. 2152.

Regolamento (CE) n. 2152/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva.

(G.U.C.E. 1 novembre 2001, n. L 288).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 35 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva, modificato dal regolamento (CE) n. 640/1999, prevede che la designazione dell'origine per gli oli d'oliva extra vergini e per gli oli d'oliva vergini, diversi da quelli che beneficiano di una denominazione d'origine protetta oppure di un'indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, corrisponde alla zona geografica nella quale tali oli d'oliva sono stati ottenuti che, nella maggior parte dei casi, corrisponde a quella in cui l'olio è estratto dalle olive in un frantoio situato nella zona di cui trattasi. Tuttavia, il luogo di raccolta delle olive è talvolta diverso da quello di estrazione dell'olio ed è opportuno indicare questa informazione relativa alla designazione dell'origine sugli imballaggi destinati ai consumatori degli Stati membri o sulle etichette apposte su detti imballaggi per non indurre in errore il consumatore.

     (2) Il regime vigente sulle norme commerciali dell'olio d'oliva scade il 31 ottobre 2001. È opportuno mantenere tale sistema per un periodo determinato in modo da permettere la definizione di norme commerciali più complete per il settore.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. [1]

     Il regolamento (CE) n. 2815/98 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, l'ultima frase del primo comma è sostituita dal seguente testo:

     (Omissis).

     2) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

     (Omissis).

     3) All'articolo 3, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4.

     4) All'articolo 4, paragrafo 2, viene aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5) All'articolo 7, la data del "31 ottobre 2001" è sostituita da quella del (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2001.

 


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 11 dicembre 2001, n. L 326.