Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati |
Data: | 04/03/2004 |
Numero: | 406 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 19.1.66 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 406.
Regolamento (CE) n. 406/2004 della Commissione che adegua alcuni regolamenti relativi al settore dell'olio d'oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(G.U.U.E. 5 marzo 2004, n. L 67).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Risulta necessario apportare taluni adeguamenti tecnici a diversi regolamenti della Commissione relativi al settore dell'olio di oliva a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.
(2) L'articolo 4 del
(3) L'articolo 3, paragrafo 2, del
(4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del
(5) Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 2543/95, (CE) n. 312/2001 e (CE) n. 1019/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2543/95, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il titolo reca, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:
[Si omettono le diciture in lingua straniera]
— Restituzione valida per … t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato).»
All'articolo 3 del
«2. I titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, recano nella casella 20 una delle seguenti diciture:
[Si omettono le diciture in lingua straniera]
— Dazio doganale fissato con la
All'articolo 9, paragrafo 1, del
«La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.»
Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.