Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 28/11/2008 |
Numero: | 1183 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il terzo comma è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
§ 1.1.731 - Regolamento 28 novembre 2008, n. 1183.
Regolamento (CE) n. 1183/2008 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
(G.U.U.E. 29 novembre 2008, n. L 319)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) I lavori avviati dal consiglio oleicolo internazionale (COI) sulla ricerca di nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli di oliva vergini si sono conclusi nel novembre 2007. Per adeguare la normativa comunitaria al metodo riveduto del COI occorre modificare l'articolo 5, lettera c), del
(3) Occorre perciò rinviare la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 5, lettera c), del
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'articolo 12, paragrafo 2, del
"L'articolo 5, lettera c), si applica a decorrere dal 1 luglio 2009."
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.
[3] GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.