§ 3.3.701 - Direttiva 26 novembre 2001, n. 101.
Direttiva n. 2001/101/CE della Commissione recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:26/11/2001
Numero:101


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva 2000/13/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva
Art. 2.      1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2002
Art. 3.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.701 - Direttiva 26 novembre 2001, n. 101.

Direttiva n. 2001/101/CE della Commissione recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

(G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 310).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

     vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma, primo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE prevede una definizione della carne, a fini di igiene e di tutela della sanità pubblica. La definizione riguarda il complesso delle parti animali che si prestano al consumo umano. Essa peraltro non corrisponde alla percezione, da parte del consumatore, di ciò che è carne e non permette di informare circa la natura effettiva del prodotto designato dal termine "carne(i)".

     (2) Numerosi Stati membri hanno adottato una definizione del termine "carne(i) "destinata all'etichettatura dei prodotti contenenti carne. Tuttavia, la diversità degli approcci nazionali ha generato differenze che nuocciono al funzionamento del mercato interno e che rendono pertanto necessaria l'elaborazione di una definizione armonizzata.

     (3) La direttiva 2000/13/CE definisce all'allegato I talune categorie di ingredienti il cui nome di categoria può sostituire il nome specifico dell'ingrediente preso in considerazione per l'indicazione dell'elenco degli ingredienti.

     (4) La categoria "carne(i)" non è definita da tale allegato, la qual cosa comporta difficoltà di applicazione della direttiva 2000/13/CE, in particolare per quanto concerne l'indicazione dell'elenco di ingredienti e la dichiarazione della loro quantità. E’ quindi opportuno adottare una definizione armonizzata che corrisponda al nome della categoria "carne(i) di" per l'applicazione della direttiva 2000/13/CE.

     (5) Tenuto conto del diritto dei consumatori di essere correttamente e chiaramente informati ai fini della scelta dei loro alimenti e per poter apprezzare le differenze di prezzo di vendita, la menzione delle specie utilizzate deve accompagnare l'indicazione del nome di categoria.

     (6) La definizione di cui trattasi si applica unicamente all'etichettatura dei prodotti contenenti carne in quanto ingrediente. Non si applica quindi all'etichettatura dei tagli di carne e di parti anatomiche immessi in commercio in tale stato.

     (7) Le carni separate meccanicamente differiscono notevolmente dalla percezione di ciò che è "carne(i)" da parte dei consumatori. Non devono quindi rientrare nella definizione.

     (8) Di conseguenza, devono essere designate dal loro nome specifico, "carni separate meccanicamente", e dal nome della specie, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2000/13/CE. Tale disposizione di etichettatura si applica ai prodotti contemplati dalla definizione comunitaria delle "carni separate meccanicamente".

     (9) Le altre parti animali che si prestano al consumo umano, ma che non rientrano fra i prodotti contemplati dalla definizione del termine "carne(i)" a fini di etichettatura, devono anche esse essere designate dal nome specifico in base allo stesso principio.

     (10) Per determinare in maniera armonizzata il tenore di "carne(i)" di un prodotto, occorre stabilire limiti massimi per il tenore di grasso e tessuto connettivo dei prodotti designabili con il nome di categoria "carne(i) di". Tali limiti fanno salve le disposizioni specifiche per la carne macinata e i preparati a base di carne macinata di cui alla direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

     (11) Quando eventualmente tali limiti massimi vengono superati e vengono rispettati tutti gli altri criteri della definizione di "carne(i) di", il tenore di "carne(i) di" deve essere ridotto di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre ai termini "carne(i) di", la presenza di grasso e/o tessuto connettivo.

     (12) Risulta inoltre necessario stabilire un metodo armonizzato di determinazione del tenore di tessuto connettivo.

     (13) La direttiva 2000/13/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

     (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 2000/13/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2002.

     2. Gli Stati membri vietano gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, con decorrenza 1° gennaio 2003.

     I prodotti non conformi a detta direttiva ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2003 sono tuttavia autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

     All'allegato I della direttiva 2000/13/CE, è aggiunto il testo seguente:

     (Omissis).