Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato I della direttiva 2000/13/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva |
Art. 2. 1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE, come modificata dalla presente direttiva, entro il 31 dicembre 2002 |
Art. 3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.701 - Direttiva 26 novembre 2001, n. 101.
Direttiva n. 2001/101/CE della Commissione recante modificazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
(G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 310).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Numerosi Stati membri hanno adottato una definizione del termine "carne(i) "destinata all'etichettatura dei prodotti contenenti carne. Tuttavia, la diversità degli approcci nazionali ha generato differenze che nuocciono al funzionamento del mercato interno e che rendono pertanto necessaria l'elaborazione di una definizione armonizzata.
(3) La
(4) La categoria "carne(i)" non è definita da tale allegato, la qual cosa comporta difficoltà di applicazione della
(5) Tenuto conto del diritto dei consumatori di essere correttamente e chiaramente informati ai fini della scelta dei loro alimenti e per poter apprezzare le differenze di prezzo di vendita, la menzione delle specie utilizzate deve accompagnare l'indicazione del nome di categoria.
(6) La definizione di cui trattasi si applica unicamente all'etichettatura dei prodotti contenenti carne in quanto ingrediente. Non si applica quindi all'etichettatura dei tagli di carne e di parti anatomiche immessi in commercio in tale stato.
(7) Le carni separate meccanicamente differiscono notevolmente dalla percezione di ciò che è "carne(i)" da parte dei consumatori. Non devono quindi rientrare nella definizione.
(8) Di conseguenza, devono essere designate dal loro nome specifico, "carni separate meccanicamente", e dal nome della specie, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della
(9) Le altre parti animali che si prestano al consumo umano, ma che non rientrano fra i prodotti contemplati dalla definizione del termine "carne(i)" a fini di etichettatura, devono anche esse essere designate dal nome specifico in base allo stesso principio.
(10) Per determinare in maniera armonizzata il tenore di "carne(i)" di un prodotto, occorre stabilire limiti massimi per il tenore di grasso e tessuto connettivo dei prodotti designabili con il nome di categoria "carne(i) di". Tali limiti fanno salve le disposizioni specifiche per la carne macinata e i preparati a base di carne macinata di cui alla
(11) Quando eventualmente tali limiti massimi vengono superati e vengono rispettati tutti gli altri criteri della definizione di "carne(i) di", il tenore di "carne(i) di" deve essere ridotto di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre ai termini "carne(i) di", la presenza di grasso e/o tessuto connettivo.
(12) Risulta inoltre necessario stabilire un metodo armonizzato di determinazione del tenore di tessuto connettivo.
(13) La
(14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,
ha adottato la presente direttiva:
L'allegato I della
1. Gli Stati membri autorizzano gli scambi di prodotti conformi alla
2. Gli Stati membri vietano gli scambi di prodotti non conformi alla
I prodotti non conformi a detta direttiva ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2003 sono tuttavia autorizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
All'allegato I della
(Omissis).