Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.1 disciplina generale |
Data: | 23/03/1956 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. Il numero 7) dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 39.1.10 - L. 23 marzo 1956, n. 137. [1]
Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.
(G.U. 28 marzo 1956, n. 74).
Il numero 7) dell'art. 2 della
(Omissis).
Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'art. 2 della
La Cancelleria del tribunale dà comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'art. 25 della
I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato un'annotazione indicante gli estremi del decreto del Tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del