Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 03/08/1988 |
Numero: | 327 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'istituto della diffida del questore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è soppresso ed ogni richiamo allo stesso, operato in disposizioni di legge, è abrogato |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. 1. Al numero 3) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole "sono sottoposti" sono aggiunte le seguenti: (omissis) |
Art. 13. |
Art. 14. 1. Al secondo comma dell'art. 282 del codice di procedura penale, le parole "o in altro comune, o in una frazione di essi." sono sostituite dalle seguenti: (omissis) |
Art. 15. |
Art. 16. 1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da [...] |
§ 31.1.12 - L. 3 agosto 1988, n. 327.
Norme in materia di misure di prevenzione personali.
(G.U. 9 agosto 1988, n. 186).
1. L'istituto della diffida del questore di cui all'art. 1 della
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le diffide in corso, i provvedimenti di diniego o di revoca di licenze ed autorizzazioni, nonché i provvedimenti di diniego, di revoca o di sospensione della patente di guida emessi in conseguenza della diffida.
3. Tuttavia alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge, agli effetti previsti dal primo comma dell'art. 3 della
4. Ferma restando l'efficacia dei procedimenti di prevenzione già definiti, quelli in corso conservano efficacia:
a) se iniziati in forza di diffida emanata entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge;
b) se iniziati a norma della
[1. L'art. 1 della
[1. Al primo comma dell'art. 2 della
[1. Il primo comma dell'art. 3 della
(Omissis).
2. Il terzo comma dell'art. 3 della
(Omissis).
3. Il quarto comma dell'art. 3 della
[1. Il primo comma dell'art. 4 della
(Omissis).]
[1. Al quinto comma dell'art. 5 della
[1. L'articolo 6 della
(Omissis).]
[1. All'art. 2 della
[1. L'art. 3 della
[1. Al secondo comma dell'art. 3 ter della
[1. Al secondo comma dell'art. 10 bis della
1. Al numero 3) del primo comma dell'art. 2 del
[1. Al primo comma dell'art. 19 della
1. Al secondo comma dell'art. 282 del codice di procedura penale, le parole "o in altro comune, o in una frazione di essi." sono sostituite dalle seguenti: (omissis).
[1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
3-bis Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della
1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale, il presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4 della
2. Per gli imputati ai quali sia stato imposto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di dimorare in un comune lontano da quello di residenza ovvero in una frazione, il giudice competente, entro trenta giorni da tale data e sempre che permangano le esigenze che hanno giustificato l'imposizione dell'obbligo, provvede ai sensi dell'art. 291 bis del codice di procedura penale a determinare nuovamente il luogo di dimora obbligatoria, prescegliendolo tra i comuni indicati nel secondo comma dell'art. 282 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 14 della presente legge, avuto riguardo alla residenza che l'imputato aveva all'atto dell'imposizione dell'obbligo suddetto.
[1] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[13] Comma aggiunto dall'art. 11 bis del