Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 30/04/1999 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia). |
Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco). |
Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste). |
Art. 4. (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53). |
Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). |
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81). |
Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province). |
Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142). |
Art. 9. (Albo degli scrutatori). |
Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale). |
Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali). |
Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea). |
Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale). |
Art. 14. (Entrata in vigore). |
§ 41.1.272 - Legge 30 aprile 1999, n. 120.
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
(G.U. 3 maggio 1999, n. 101).
Art. 1. (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia). [1]
Art. 2. (Successione dei mandati elettivi del sindaco). [2]
Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste).
1. [3].
2. [4].
Art. 4. (Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53).
1. [5].
2. [6].
Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). [7]
Art. 6. (Integrazione dell'articolo 9 della
Art. 7. (Durata degli organi elettivi di comuni e province).
1. [9].
2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla
1. a) [10];
b) [11].
2. [12].
3. Il comma 2 dell'articolo 4 della
4. [13].
5. [14].
Art. 9. (Albo degli scrutatori).
1. [15].
2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della
3. - 4. [16].
5. L'articolo 5-bis della
6. [17].
Art. 10. (Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale). [18]
Art. 11. (Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali). [19]
Art. 12. (Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea). [20]
Art. 13. (Istituzione della tessera elettorale).
1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;
d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della
Art. 14. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Modifica gli artt. 7 e 8 della
[2] Modifica il comma 2, art. 2, della
[3] Sostituisce il quarto comma, art. 14, della
[4] Sostituisce il comma 1, art. 3, della
[5] Modifica il terzo comma, art. 8, della
[6] Modifica il comma 1, art. 14, della
[7] Inserisce l'art. 7 bis nella
[8] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 9 della
[9] Modifica il comma 1, art. 2, della
[10] Sostituisce gli artt. 1 e 2 della
[11] Modifica il comma 1, art. 3, della
[12] Modifica il primo comma, art. 18, del
[13] Modifica l'art. 37 bis della
[14] Modifica l'art. 39 della
[15] Sostituisce l'art. 1 della
[16] Sostituiscono gli artt. 3 e 4 della
[17] Sostituisce l'art. 6 della
[18] Sostituisce l'art. 24 del
[19] Sostituisce gli artt. 2 e 3 nonché inserisce l'art. 3 bis nella
[20] Modifica il primo comma, art. 33, della