§ 39.1.15 - L. 8 marzo 1975, n. 39.
Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:08/03/1975
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 3 del codice civile è abrogato.
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 90 del codice civile è abrogato.
Art. 4.      L'art. 165 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 296 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.
Art. 7.      L'art. 392 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 401 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 439 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 10.      Il secondo comma dell'art. 591 del codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 11.      L'art. 1837 del codice civile è abrogato.
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 2580 del codice civile è abrogato.
Art. 13.      L'art. 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
Art. 14.      L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
Art. 15.      Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
Art. 18.      Il primo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:
Art. 20.      Ai fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo [...]
Art. 21.      In occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonché quello [...]
Art. 22.      Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle prefetture, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni [...]
Art. 23.      I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, [...]
Art. 24.      Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere [...]
Art. 25.      Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il [...]
Art. 26.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 39.1.15 - L. 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato.

(G.U. 10 marzo 1975, n. 67).

 

Art. 1.

     L'art. 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'art. 3 del codice civile è abrogato.

 

     Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 90 del codice civile è abrogato.

 

     Art. 4.

     L'art. 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     Gli articoli 391, 398 e 399 del codice civile sono abrogati.

 

     Art. 7.

     L'art. 392 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il secondo comma dell'art. 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     L'art. 1837 del codice civile è abrogato.

 

     Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 2580 del codice civile è abrogato.

 

     Art. 13.

     L'art. 108 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14.

     L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     Il primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18.

     Il primo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     Ai fini della prima applicazione degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975 viene effettuata a mezzo di una revisione straordinaria con le modalità e nei termini indicati dalle disposizioni che seguono:

     1) il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla predetta data, abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;

     2) entro i termini stabiliti al precedente punto 1) il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti. Gli uffici dei casellari, entro i successivi 20 giorni, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione dell'annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del codice di procedura penale. Entro lo stesso termine, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975;

     3) entro i successivi 7 giorni la commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di un elenco in duplice copia, distinto per uomini e donne, con il quale, sulla scorta dell'elenco di cui al precedente punto 1), propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, apponendo, accanto a ciascun nominativo, un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione è proposta. Entro il medesimo termine la commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti anzidetti, provvede, con deliberazione, all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni;

     4) entro il giorno successivo il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale comunale adottate ai sensi del precedente punto 3), a presentarli entro i successivi 4 giorni con le modalità dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Durante questo periodo devono rimanere depositati nell'ufficio comunale un esemplare dell'elenco firmato dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario, insieme con i titoli ed i documenti relativi a ciascun nominativo, nonché una copia della deliberazione di cui all'ultima parte del precedente punto 3);

     5) a coloro che non siano stati inclusi nell'elenco di cui al precedente punto 3) per essere incorsi in una delle incapacità previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre due giorni dalla pubblicazione dell'elenco;

     6) il sindaco, entro i 2 giorni successivi alla pubblicazione dei manifesti di cui al punto 4) trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale:

     a) un esemplare dell'elenco corredato di tutti i documenti relativi e copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della commissione elettorale comunale, di cui al precedente punto 3);

     b) i ricorsi presentati a norma del precedente punto 4);

     7) entro i successivi 6 giorni la commissione elettorale mandamentale, compiute le operazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, deve provvedere all'approvazione dell'elenco e della deliberazione di cui al precedente punto 3) ed alle relative iscrizioni da effettuarsi nelle liste generali e sezionali depositate presso la commissione stessa. Nel medesimo termine la commissione restituisce al comune l'elenco insieme con tutti i documenti e comunica le proprie decisioni in ordine alla deliberazione relativa all'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni ed ai ricorsi presentati. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione;

     8) nei 5 giorni successivi la commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità alle decisioni della commissione elettorale mandamentale, le conseguenti iscrizioni alle liste generali e sezionali;

     9) entro i successivi 3 giorni, gli atti della revisione devono rimanere depositati nella segreteria comunale e le decisioni della commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai cittadini la cui proposta di iscrizione non sia stata accolta;

     10) i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del precitato articolo è ridotto a giorni 15.

 

     Art. 21.

     In occasione delle consultazioni popolari che si svolgeranno nell'anno 1975 il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, addetto a servizi elettorali, nonché quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia addetto al casellario giudiziale, può essere autorizzato dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

 

     Art. 22.

     Alle spese per la retribuzione delle prestazioni straordinarie del personale delle prefetture, del Ministero dell'interno e del Ministero di grazia e giustizia in occasione delle consultazioni popolari del 1975, sarà provveduto con trasferimento dal capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

 

     Art. 23.

     I diritti previdenziali, assistenziali o pensionistici riconosciuti da particolari disposizioni non sono modificati dalla presente legge. Fino a che non sia specificamente provveduto in materia, le norme vigenti che, sancendo diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, ne limitino la durata alla minore età della persona cui sono collegati o ne prevedano la cessazione con il conseguimento della maggiore età della medesima, restano operanti sino al compimento del ventunesimo anno di età del soggetto.

 

     Art. 24.

     Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando per atto a titolo oneroso o gratuito, ovvero in base a disposizioni legislative debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.

 

     Art. 25.

     Quando le leggi anteriori prevedono che un termine decorre dal compimento della maggiore età, tale termine inizia a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge se a tale data il soggetto ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

     Restano immutate le disposizioni anteriori se, a causa del compimento della maggiore età anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è già iniziato il decorso del termine indicato nel comma precedente.

 

     Art. 26.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.