§ 39.1.17 - L. 7 febbraio 1979, n. 40.
Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:07/02/1979
Numero:40


Sommario
Art. 1.      L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 [...]
Art. 2.      All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3.      Dopo l'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:
Art. 4.      I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima [...]
Art. 5.      Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli, possono chiedere di [...]
Art. 6.      Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di [...]
Art. 7.      Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne dà notizia agli interessati.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 39.1.17 - L. 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

(G.U. 16 febbraio 1979, n. 47).

 

TITOLO I

MODIFICHE AL TESTO UNICO 20 MARZO 1967, N. 223,

DELLE LEGGI PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO

E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

 

Art. 1.

     L'articolo 11 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

     al primo comma sono aggiunte le seguenti parole: "5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18°  anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.";

     il quarto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     il quinto comma è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Dopo l'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

TITOLO II

NORME TRANSITORIE PER LA ISCRIZIONE

O REISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI

DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

 

     Art. 4.

     I cittadini italiani già cancellati dal registro della popolazione stabile del comune per emigrazione definitiva all'estero sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune di ultima residenza entro il mese di febbraio dell'anno 1979.

     La iscrizione ha luogo secondo le modalità di cui all'art. 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sulla scorta delle risultanze dei registri, atti e documenti tenuti dal comune e previo accertamento del possesso della capacità elettorale.

     Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta.

     Qualora le richieste vengano effettuate dopo che siano stati convocati i comizi elettorali, il termine previsto dal comma precedente è ridotto a due giorni. In tal caso sia la richiesta da parte del sindaco sia le risposte devono essere effettuate telegraficamente.

     Un esemplare della deliberazione della commissione elettorale comunale e dell'elenco dei cittadini che vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del presente articolo è depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo, per un periodo di cinque giorni. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

     Durante lo stesso periodo il sindaco, con manifesto da affiggere all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale contro le decisioni della commissione elettorale comunale a presentarlo nel termine di cinque giorni successivi al periodo del deposito di cui al precedente comma, con le modalità di cui all'art. 20, commi primo, secondo, terzo e quarto, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

     La commissione elettorale mandamentale decide entro cinque giorni dalla acquisizione delle eventuali controdeduzioni.

 

     Art. 5.

     Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti, se già cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

     Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

 

     Art. 7.

     Entro dieci giorni dall'iscrizione o reiscrizione effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 il sindaco ne dà notizia agli interessati.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.