Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1983 |
Numero: | 745 |
Sommario |
Art. 1. Proroga dei termini |
Art. 2. Contributi per la ricostruzione e la riparazione |
Art. 3. Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27713 - D.L. 29 dicembre 1983, n. 745 [1].
Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
(G.U. 31 dicembre 1983, n. 358)
Art. 1. Proroga dei termini
1. Il termine previsto nel primo comma dell'art. 1 della
2. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5, 9, secondo comma, 13 e 23-bis del
3. Alla stessa data del 30 giugno 1984 è prorogato il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 84 della
4. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 60 della
Art. 2. Contributi per la ricostruzione e la riparazione
1. Il contributo massimo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della
2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:
a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;
b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;
c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici nonchè di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti, alla data del sisma, di interesse storico, artistico e monumentale ai sensi della
3. Le spese relative al ripristino dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.
4. Sono abrogati i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'art. 10 della
Art. 3. Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione
1. Il secondo comma dell'art. 14 della
" La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo massimo ammissibile con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico;
calcoli statici;
computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;
eventuale rideterminazione del contributo massimo ammissibile.
Gli atti indicati al comma precedente sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti nonchè in ordine alla congruità dei prezzi di perizia ".
2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo le commissioni di cui all'art. 14 della
3. Nei trenta giorni successivi il sindaco emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere espresso dalla commissione comunale.
4. Con lo stesso atto, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come provvisoriamente determinato sulla base del progetto esecutivo e del relativo computo metrico nei limiti massimi indicati nel precedente art. 2, con riserva di rideterminare, a consuntivo, l'ammontare definitivo del contributo.
5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco determina il contributo massimo ammissibile, riservandosi la formale assegnazione dello stesso successivamente all'avvenuta integrazione dei fondi.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.
7. I fondi assegnati ai comuni a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 della
8. Entro il 30 giugno 1984 i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornato il piano di ricostruzione, ai sensi dell'art. 28 della
9. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni dichiarati disastrati e quelli dichiarati gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'art. 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della
10. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 110,