Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 13/08/1979 |
Numero: | 376 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento dei [...] |
§ 17.3.11B - Legge 13 agosto 1979, n. 376.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976.
(G.U. 17 agosto 1979, n. 225)
E' convertito in legge il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
Il termine previsto dall'art. 40 del
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
La sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta per il periodo di un anno dall'art. 1 del
La sospensione di cui al precedente comma è concessa nella misura del 50 per cento sull'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali per ulteriori sei mesi.
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'art. 7 e del primo comma dell'art. 9 del
Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1° luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente è elevato ad un decennio.