§ 80.5.28B - Legge 28 ottobre 1970, n. 777.
Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/10/1970
Numero:777


Sommario
Art. 1.      Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni [...]
Art. 2.      Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti.
Art. 3.      Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'art. 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilirà annualmente con proprio decreto i limiti, i criteri e le modalità per la esecuzione ed il pagamento - con [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello [...]


§ 80.5.28B - Legge 28 ottobre 1970, n. 777. [1]

Autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.

(G.U. 10 novembre 1970, n. 284)

 

     Art. 1.

     Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse alla crescente azione d'intervento dello Stato nei vari settori economico-sociali, i dipendenti civili dello Stato di ogni carriera, qualifica e ordinamento, comunque in servizio presso le amministrazioni, uffici e servizi sottoindicati, sono autorizzati - con effetto dal 1° gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1972 - ad effettuare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio, in aggiunta a quelle massime previste dalle norme in vigore:

     uffici e servizi centrali e periferici del Ministero delle finanze, escluso il personale in servizio presso la Direzione generale per i servizi della finanza locale e quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

     uffici e servizi centrali e periferici del Ministero del tesoro che non abbiano autonomia di amministrazione, escluso il personale il cui trattamento economico accessorio sia a carico degli uffici aventi autonomia di amministrazione, il personale di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, come sostituito dalla legge di conversione 16 febbraio 1967, n. 14, nonchè il personale in servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato e presso il servizio centrale di ragioneria dell'ANAS;

     Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     Ministero delle partecipazioni statali.

 

          Art. 2.

     Le norme contenute nel precedente articolo si applicano nei confronti del personale amministrativo in servizio presso gli uffici centrali, delegazioni e uffici distaccati della Corte dei conti.

 

          Art. 3.

     Ai fini del raggiungimento dei limiti mensili previsti dall'art. 1, il numero di ore di lavoro straordinario per il personale fruente dei tributi speciali di cui alla tabella A allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, per quello fruente degli emolumenti previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive variazioni, nonchè per il personale di cui all'art. 2, è determinato tenendo conto del numero di ore di lavoro straordinario corrispondente alla quota unitaria di riparto dei tributi e degli emolumenti da ciascuno percepiti nonchè all'importo del trattamento previsto dall'art. 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

     La tabella A, titolo I, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro, d'intesa con gli altri Ministri interessati, stabilirà annualmente con proprio decreto i limiti, i criteri e le modalità per la esecuzione ed il pagamento - con possibilità di forfetizzazione - del lavoro straordinario previsto dalla presente legge e provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 9.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     TABELLA

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648.