§ 38.7.1P - Legge 25 febbraio 1972, n. 13.
Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:25/02/1972
Numero:13


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, con le seguenti [...]


§ 38.7.1P - Legge 25 febbraio 1972, n. 13. [1]

Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 15 giugno 1971, n. 291.

(G.U. 27 febbraio 1972, n. 54)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, con le seguenti modificazioni:

     Dopo l'art. 1 sono aggiunti i seguenti:

Art. 1 bis.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal secondo comma dell'art. 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'art. 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'art. 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.

     Art. 1 ter.

     L'art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Art. 1 quater.

     Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, è autorizzato per l'anno 1972 il limite di impegno di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo.

     Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonchè per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla legge 1° giugno 1971, n. 291.

     All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-quinquies. Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Per far fronte all'onere di cui al precedente comma è autorizzata l'emissione, ai sensi dell'art. 52 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato "Prestito per l'edilizia scolastica" fino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.