§ 5.2.41 - L.R. 2 marzo 1988, n. 14.
Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:02/03/1988
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità.
Art. 2.  Opere di competenza regionale.
Art. 3.  Fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione di competenza delle Province, Comuni, loro Consorzi e Comunità montane.
Art. 4.  Finanziamenti per opere di pronto intervento.
Art. 5.  Procedura per l'erogazione del finanziamento.
Art. 6.  Deroghe procedurali per interventi di somma urgenza di importo non superiore a cinquanta milioni.
Art. 7.  Esecuzione delle opere di pronto intervento.
Art. 8.  Finanziamenti per opere di ripristino e ricostruzione.
Art. 9.  Procedure per l'erogazione del finanziamento.
Art. 10.  Restituzioni.
Art. 11.  Finanziamenti a carico della Regione da concedersi ai Comuni.
Art. 12.  Decadenza del finanziamento.
Art. 13.  Collaudo.
Art. 14.  Cartografie tematiche e relazioni annuali.
Art. 15.  Finanziamento della spesa.
Art. 16.  Abrogazione e norma transitoria.


§ 5.2.41 - L.R. 2 marzo 1988, n. 14. [1]

Interventi regionali per la realizzazione di opere di prevenzione, pronto

intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità. Nuove disposizioni ed abrogazione della L.R. n. 65/1977.

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione relative a pubbliche calamità.

     1. La Regione Toscana promuove la realizzazione di opere di prevenzione e intervento relative a pubbliche calamità (naturali o catastrofi) rientranti nelle materie di propria competenza. Ai fini della presente legge per pubblica calamità si intende il verificarsi di eventi dipendenti da cause naturali o da altre cause che abbiano comportato grave danno o pericolo di grave danno a persone o a beni e che, per loro natura o estensione, debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

     2. Per la prevenzione di pubbliche calamità o per impedire l'aggravarsi delle loro conseguenze, la Giunta regionale può disporre studi e progettazioni di opere anche con affidamento degli incarichi a Comuni, Province, loro consorzi, Comunità montane. Quando la speciale natura delle opere o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, gli incarichi possono essere motivatamente affidati a liberi professionisti.

 

     Art. 2. Opere di competenza regionale.

     1. Le opere di cui all'art. 1 per le quali l'intervento compete alla Regione sono finanziate annualmente con la legge di bilancio.

     2. La Giunta regionale può affidare con propria deliberazione l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma agli Enti Locali.

 

     Art. 3. Fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione, pronto intervento, ripristino e ricostruzione di competenza delle Province, Comuni, loro Consorzi e Comunità montane.

     1. Per il finanziamento di opere di prevenzione ed intervento di cui all'art. 1, di competenza delle Province, Comuni, loro consorzi, Comunità montane, è costituito un fondo di rotazione che sarà iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione delle spese bilancio a decorrere dall'anno 1988, con la seguente denominazione: «Fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione ed intervento di competenza degli Enti locali, relative a pubbliche calamità».

     2. Nello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'anno 1989, è istituito un capitolo con la seguente denominazione: «Rientri di finanziamenti concessi agli Enti locali da destinare al fondo di rotazione per il finanziamento di opere di prevenzione ed intervento relative a pubbliche calamità».

 

 

Titolo II

OPERE DI PRONTO INTERVENTO

 

     Art. 4. Finanziamenti per opere di pronto intervento.

     1. Agli enti di cui all'art. 3, 1° comma, possono essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere d'interesse sulle disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 3, per le opere di pronto intervento, rientranti nella loro competenza, riguardanti:

     a) demolizioni, puntellamenti, sgomberi ed ogni altra opera non differibile per esigenze di tutela della pubblica incolumità;

     b) ripristino di collegamenti stradali;

     c) ripristino di acquedotti, di fognature o di altre opere  igieniche a salvaguardia della pubblica igiene;

     d) approntamento e costruzione di ricoveri per famiglie bisognose rimaste senza alloggio;

     e) altre opere ritenute urgenti dai competenti uffici tecnici con relazione motivata.

     2. Le anticipazioni di cui al comma precedente sono concesse sino all'ammontare del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, ed hanno la durata massima di 3 anni prorogabile a 5 anni per i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

 

     Art. 5. Procedura per l'erogazione del finanziamento.

     1. Gli enti interessati ai finanziamenti previsti dal precedente articolo, presentano, entro venti giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso, domanda alla Giunta regionale accompagnata da una relazione tecnica redatta dai rispettivi uffici o da esperti iscritti ad Albi o Elenchi professionali.

     2. La relazione contiene:

     a) l'indicazione analitica dei danni verificatisi, delle relative cause e delle loro conseguenze;

     b) la valutazione e quantificazione dell'ammontare dei danni;

     c) la descrizione delle opere e degli interventi necessari per la riattivazione, la riparazione, l'eventuale prevenzione di danni ulteriori, l'indicazione delle relative spese.

     3. La Giunta regionale provvede alla verifica dei danni subiti e delle relative cause, valuta la congruità della spesa indicata nella relazione di cui al precedente comma e delibera l'ammissibilità al finanziamento delle opere e degli interventi, determinando l'entità dello stesso. L'erogazione del finanziamento è disposta con delibera della Giunta regionale. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale di ogni intervento effettuato.

     4. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo del rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la delibera di erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 6. Deroghe procedurali per interventi di somma urgenza di importo non superiore a cinquanta milioni.

     1. In circostanze particolari, nelle quali qualunque indugio potrebbe comportare l'aggravamento dei danni e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, il componente della Giunta regionale incaricato, su specifica domanda scritta da parte dell'ente interessato, o del competente ufficio tecnico regionale, ha facoltà di autorizzare interventi di somma urgenza per importi non superiori a 50 milioni. Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.

     2. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, dovrà essere presentata la perizia giustificativa della spesa con il verbale di somma urgenza dei lavori redatto ai termini dell'art. 70 del R.D. 25-4-1895, n. 350.

 

     Art. 7. Esecuzione delle opere di pronto intervento.

     1. Per le opere di pronto intervento di competenza della Regione e degli Enti locali può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

 

 

Titolo III

OPERE DI RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO

 

     Art. 8. Finanziamenti per opere di ripristino e ricostruzione.

     1. Alle Province, ai Comuni, loro consorzi, alle Comunità montane, possono essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere di interesse sulla disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 3, per le opere di ripristino e ricostruzioni, rientranti nella loro competenza, relative a:

     a) edifici pubblici;

     b) edifici scolastici di ogni ordine e grado;

     c) strutture sanitarie e case di riposo;

     d) acquedotti, fognature, altre opere igieniche, cimiteri;

     e) strade provinciali e comunali e relativi manufatti.

     2. Agli enti di cui al comma precedente possono inoltre essere concesse anticipazioni finanziarie senza alcun onere di interesse sulla disponibilità del fondo istituito ai sensi dell'art. 3, per l'esecuzione dei lavori urgenti a difesa delle strade provinciali, comunali e degli abitati contro le frane e le erosioni di fiumi e torrenti, nonché per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli enti stessi, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute pubblica.

     3. Le anticipazioni di cui ai precedenti commi sono concesse sino all'ammontare del 100% della spesa riconosciuta ammissibile ed hanno la durata massima di 3 anni, prorogabile fino a 5 anni per i Comuni con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.

 

     Art. 9. Procedure per l'erogazione del finanziamento.

     1. Gli enti interessati ai finanziamenti di cui al precedente articolo, presentano, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso, domanda alla Giunta regionale.

     2. Alla domanda devono essere allegati:

     a) una relazione tecnica con l'indicazione analitica dei danni verificatisi, delle relative cause, delle conseguenze e dell'ammontare degli stessi;

     b) il progetto esecutivo di realizzazione delle opere e interventi necessari per il ripristino, la ricostruzione e l'eventuale prevenzione di ulteriori danni, con l'indicazione delle relative spese e dei tempi di realizzazione degli interventi.

     3. Gli enti predetti devono dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento.

     4. La Giunta regionale provvede alla verifica dei danni subiti e delle relative cause, valuta la congruità della spesa indicata e provvede all'approvazione dei progetti delle opere e all'impegno della relativa spesa.

     5. L'erogazione è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di approvazione dei progetti. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale di ogni intervento effettuato. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo del rendiconto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con la delibera di erogazione dei finanziamenti.

     6. L'approvazione dei progetti ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

 

 

Titolo IV

NORME COMUNI

 

     Art. 10. Restituzioni.

     1. Con la delibera di erogazione dei finanziamenti la Giunta regionale determina i tempi e le modalità di restituzione dei finanziamenti stessi.

     2. La restituzione totale dell'anticipazione erogata a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 3 dovrà comunque avvenire nel termine massimo stabilito negli articoli 4 secondo comma, e 8, terzo comma, e dovrà essere effettuata con rate annuali il cui importo sarà determinato dalla Giunta regionale. Ciascun ente beneficiario della predetta anticipazione dovrà prevedere nel proprio bilancio apposito stanziamento per la restituzione dell'anticipazione regionale e dovrà effettuare alla Regione il pagamento delle singole rate annuali entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione del bilancio di previsione cui si riferisce l'annualità da restituire, e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

     3. Le somme restituite dagli enti destinatari dei finanziamenti confluiscono nel capitolo del bilancio di previsione della Regione istituito ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, ed alimentano il fondo di rotazione istituito ai sensi del primo comma dello stesso articolo.

 

 

Titolo V

NORME FINALI

 

     Art. 11. Finanziamenti a carico della Regione da concedersi ai Comuni.

     1. Ai Comuni, con particolare riferimento a quelli montani, che dimostrino l'impossibilità ad adempiere agli obblighi di restituzione ai sensi della presente legge, la Giunta regionale può concedere finanziamenti a totale carico del fondo di cui all'art. 3 per le opere di cui agli artt. 4 ed 8, sulla base di criteri generali stabiliti, con deliberazione, dal Consiglio regionale, i quali potranno essere aggiornati annualmente. La Giunta regionale presenta al Consiglio la relativa proposta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. A decorrere dall'anno 1988 la legge di bilancio può istituire apposito capitolo con specifica dotazione di spesa per le finalità di cui al primo comma.

 

     Art. 12. Decadenza del finanziamento.

     1. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, delibera la decadenza dei finanziamenti concessi qualora:

     a) gli stessi siano stati distolti dalle finalità per le quali erano stati concessi;

     b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

     c) gli interventi e le opere previste siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera b);

     d) non siano stati adempiuti gli obblighi di rendicontazione di cui all' art. 9, quinto comma, nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati.

     2. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito. La deliberazione che pronuncia la decadenza stabilisce le modalità di restituzione delle somme.

     3. Le somme restituite ai sensi del precedente comma confluiscono nel fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'art. 3.

 

     Art. 13. Collaudo.

     1. La nomina dei collaudatori e l'approvazione degli atti di collaudo spettano all'ente che ha eseguito i lavori. Il collaudo delle opere sarà eseguito secondo le norme vigenti per i lavori in conto dello Stato. Le spese di collaudo sono a carico dell'ente quando i lavori siano di competenza dell'ente anzidetto.

     2. Per i lavori non eccedenti l'importo di 100 milioni potrà prescindersi dal formale atto di collaudo e sarà emesso un certificato del direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione, purché detto direttore abbia un rapporto di impiego con l'ente che ha dato attuazione ai lavori o con la Regione.

 

     Art. 14. Cartografie tematiche e relazioni annuali.

     1. La Giunta regionale, a decorrere dal 1988 secondo priorità e scadenze stabilite dal programma regionale di sviluppo predispone opportune cartografie tematiche descrittive dei diversi tipi di rischio ai sensi della presente legge, con allegate relazioni contenenti informazioni sui fenomeni in atto, sugli interventi effettuati, il loro costo e gli effetti raggiunti.

     2. Le relazioni, aggiornate annualmente, sono approvate dal Consiglio regionale entro il mese di dicembre di ogni anno e, in attesa di specifiche normative statali, rappresentano per la Regione la base tecnica per la predisposizione di specifici programmi, anche finanziari, di interventi tesi all'attenuazione del rischio.

     3. Per la predisposizione degli strumenti tecnici di cui al primo comma, la Giunta regionale può richiedere la collaborazione dei gruppi nazionali scientifici di cui all'art. 9 del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984 n. 363.

     4. Le relazioni sono inviate ai Ministeri competenti.

 

     Art. 15. Finanziamento della spesa.

     1. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1 si fa fronte nel 1988 con lo stanziamento del cap. 19100 del bilancio 1988.

     2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 3 si fa fronte nel 1988 con la seguente variazione da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio 1988:

     (omissis).

 

     Art. 16. Abrogazione e norma transitoria.

     1. La legge regionale 25 agosto 1977 n. 65 è abrogata, ivi compresa la modificazione introdotta dal terzo capitolo dell'art. 10 della L.R. 19 luglio 1983 n. 56 che viene soppresso. Essa continua ad applicarsi alle richieste di finanziamento presentate ed approvate dai competenti organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 32 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 67 a partire dalla data di adozione del regolamento di cui all’art. 30 della stessa L.R. n. 67/2003.