§ 5.4.252 - L.R. 11 dicembre 2015, n. 76.
Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:11/12/2015
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 67/2003
Art. 2.  Il comune. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 67/2003
Art. 3.  La provincia. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 67/2003
Art. 4.  Comunità montane, circondari e altre forme associative. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 67/2003
Art. 5.  I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 67/2003
Art. 6.  Interventi regionali per il superamento dell’emergenza. Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 67/2003
Art. 7.  Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 67/2003
Art. 8.  Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile. Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 67/2003
Art. 9.  Disposizioni relative alla città metropolitana. Inserimento dell’articolo 32 ter nella l.r. 67/2003
Art. 10.  Regolamento di attuazione della l.r. 67/2003. Adeguamento del d.p.g.r. 24/R/2008


§ 5.4.252 - L.R. 11 dicembre 2015, n. 76. [1]

Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003.

(B.U. 18 dicembre 2015, n. 55)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

 

Visti gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 1, lettere c) ed e), dello Statuto;

 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);

 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

 

Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 ottobre 2015;

 

Considerato che:

 

1. Ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 67/2003 gli eventi rilevanti ai fini di protezione civile di cui all’articolo 2 della medesima l.r. 67/2003 possono avere rilevanza locale, regionale o nazionale;

 

2. Ove l’evento sia dichiarato di rilevanza nazionale mediante la dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della l. 225/1992 si procede, con ordinanze del capo dipartimento della protezione civile, alla disciplina ed al finanziamento degli interventi di soccorso, somma urgenza e immediato ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nei limiti delle risorse stanziate per l’emergenza, ed alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

 

3. Nel caso di evento per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, le spese per la ricostruzione dei beni pubblici e privati devono essere stanziate dallo Stato, ma la Regione, ai sensi della l.r. 67/2003, può comunque compartecipare alle spese con proprie risorse;

 

4. Per quanto riguarda, invece, gli interventi dichiarati di rilevanza regionale le spese per il ripristino dei beni pubblici e privati sono a carico della sola Regione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio;

 

5. Il mutato quadro economico-finanziario, sia statale, sia regionale, ha comportato, negli ultimi anni, una costante e considerevole diminuzione delle risorse disponibili a livello nazionale e territoriale impedendo, di fatto, l’attuazione degli interventi di ripristino a seguito degli eventi calamitosi, specie relativamente ai beni dei privati e delle attività produttive;

 

6. A fronte di quanto evidenziato nel punto 5, è, tuttavia, notevolmente aumentata la frequenza e la rilevanza, in termini di danni al patrimonio pubblico e privato, degli eventi calamitosi;

 

7. Tutti gli eventi occorsi negli ultimi anni, sia di rilevanza nazionale che regionale, hanno comportato comunque diffusi danni ai beni immobili e mobili di privati ed alle attività produttive;

 

8. Non è più finanziariamente possibile per la Regione procedere al ristoro diretto tramite procedura contributiva con risorse regionali dei danni causati dagli eventi calamitosi a privati ed attività produttive;

 

9. Occorre pertanto procedere all’introduzione, in luogo dei contributi diretti ai privati ed alle attività produttive per il ristoro dei danni, di un contributo da corrispondere ai comuni in caso di eventi calamitosi almeno di rilevanza regionale, affinché venga da essi destinato all’aiuto alle famiglie danneggiate più bisognose;

 

10. L’ammontare del contributo ai comuni colpiti dall’evento calamitoso deve essere parametrato al numero di nuclei familiari colpiti nel territorio comunale ed all’indice di povertà relativa del medesimo comune come determinato dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell’Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile;

 

11. Occorre provvedere ad ulteriori modifiche della l.r. 67/2003 per adeguarla a nuove disposizioni nazionali o regionali sopravvenute;

 

12. Occorre, in particolare, adeguare le disposizioni riferite alle gestioni associate a quanto previsto dal d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010 ed all’operatività della Città metropolitana di Firenze a seguito di quanto previsto dalla l. 56/2014;

 

13. Occorre adeguare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”), che disciplina gli interventi finanziari regionali;

 

14. Dato atto che il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali è stato integralmente accolto con la risoluzione del Consiglio regionale 1 dicembre 2015, n. 33, collegata alla presente legge;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Il sistema regionale della protezione civile. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“ 5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il sistema regionale opera in concorso con il dipartimento della protezione civile con le modalità definite, d'intesa con il dipartimento medesimo, nei piani operativi regionali di protezione civile. ”.

2. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“ 7. Il sistema può concorrere anche per eventi diversi dalla protezione civile su richiesta degli enti competenti e secondo modalità concordate con i medesimi. ”.

 

     Art. 2. Il comune. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 67/2003

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“ 4. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato per la funzione di protezione civile derivante dalla normativa statale per i comuni di cui all’articolo 55, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema della autonomie locali), i restanti comuni possono comunque esercitare in forma associata tale funzione secondo le modalità e gli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla stessa l.r. 68/2011. ”.

 

     Art. 3. La provincia. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 67/2003

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 67/2003 è abrogato.

 

     Art. 4. Comunità montane, circondari e altre forme associative. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 67/2003

1. L’articolo 10 della l.r. 67/2003 è abrogato.

 

     Art. 5. I piani di protezione civile comunali e provinciali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 67/2003

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“ 2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, il piano di protezione civile è unico per l’ambito intercomunale. ”.

2. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 67/2003 le parole: “ , da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1” sono soppresse.

 

     Art. 6. Interventi regionali per il superamento dell’emergenza. Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 67/2003

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“ 2. Gli interventi regionali per il superamento dell'emergenza, che possono essere elaborati anche per stralci, sono finalizzati a realizzare il ripristino delle infrastrutture, dei beni pubblici, del reticolo idraulico e del sistema dei versanti colpiti ”.

2. Alla lettera b), del comma 3, dell’articolo 24 della l.r. 67/2003 le parole “ e dalle comunità montane ” sono soppresse.

3. La lettera c), del comma 3, dell’articolo 24 della l.r. 67/2003 è abrogata.

 

     Art. 7. Criteri per la concessione dei contributi per i privati e le imprese. Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 67/2003

1. L’articolo 26 della l.r. 67/2003 è sostituito dal seguente:

“ Art. 26 - Contributo ai comuni in caso di eventi di rilevanza regionale

1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), la Giunta regionale, con deliberazione, concede, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un contributo ai comuni colpiti, individuati secondo le procedure previste dal regolamento di cui all’articolo 15.

2. Il contributo di cui al comma 1, è calcolato tenendo conto del numero dei nuclei familiari del comune che hanno subìto un danno ai beni immobili ed alle relative pertinenze adibite a propria dimora abituale e continuativa o ai beni mobili ivi contenuti a causa dell’evento, ed all’indice di povertà relativa del medesimo comune, come determinato dall’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) secondo il metodo dell’Ufficio statistico della Commissione europea (EUROSTAT) con riferimento ai dati dell'ultimo anno disponibile.

3. Con il medesimo atto sono attivate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, misure agevolative a favore delle attività produttive, ivi comprese quelle agricole, quali in particolare interventi di microcredito e concessione di garanzie per liquidità ed investimenti. ”.

 

     Art. 8. Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile. Inserimento dell’articolo 32 bis nella l.r. 67/2003

1. Dopo l’articolo 32 della l.r. 67/2003 è aggiunto il seguente:

“ Art. 32 bis - Norme transitorie relative all’esercizio associato della funzione di protezione civile

1. I comuni che già esercitano in forma associata la funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, in ambiti territoriali diversi da quelli previsti dall’allegato A della l.r. 68/2011, possono continuare l’esercizio associato della funzione con la modalità attualmente in essere fino al 31 dicembre 2016.

2. Ove le funzioni comunali siano esercitate in forma associata, fino all’approvazione del piano unico per l’ambito intercomunale di cui all’articolo 16, comma 2, rimangono in vigore i piani di protezione civile comunali già approvati. ”.

 

     Art. 9. Disposizioni relative alla città metropolitana. Inserimento dell’articolo 32 ter nella l.r. 67/2003

1. Dopo l’articolo 32 bis della l.r. 67/2003 è aggiunto il seguente:

“ Art. 32 ter - Disposizioni relative alla città metropolitana

1. A seguito dell’entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ogni riferimento alla provincia ed al territorio provinciale contenuto nella presente legge è da intendersi riferito anche alla città metropolitana ed al suo territorio. ”.

 

     Art. 10. Regolamento di attuazione della l.r. 67/2003. Adeguamento del d.p.g.r. 24/R/2008

1. La Giunta regionale provvede all’adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/r (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”), nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 25 giugno 2020, n. 45.