§ 3.3.20 - L.R. 31 agosto 1994, n. 70.
Nuova disciplina in materia di formazione professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:31/08/1994
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Finalità della formazione professionale.
Art. 2.  Coordinamento con altre attività.
Art. 3.  Destinatari degli interventi.
Art. 4.  Diritto alla formazione.
Art. 5.  Ripartizione delle competenze e informazione.
Art. 6.  Rapporti con le parti sociali.
Art. 7.  Rapporti con l'ordinamento scolastico statale e con le Università.
Art. 8.  Centri di interesse Regionale.
Art. 9.  Agenzie formative.
Art. 10.  Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attività volontaria di formazione.
Art. 11.  Prove finali e commissioni d'esame.
Art. 12.  Anno formativo.
Art. 13.  Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi.
Art. 14.  Piano regionale triennale per la formazione professionale.
Art. 15.  Schema di programma annuale di attività
Art. 16.  Contenuti dell'attività annuale di formazione e programma delle attività riservate
Art. 17.  Materie riservate alla Regione.
Art. 17 bis.  Interventi sperimentali e innovativi.
Art. 18.  Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta regionale.
Art. 19.  Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per gli interventi a gestione diretta.
Art. 20.  Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione.
Art. 21.  Partecipazione delle Provincie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione.
Art. 22.  Norme applicabili.
Art. 23.  Finanziamento degli interventi.
Art. 24.  Disposizioni per la programmazione 1994-1995.


§ 3.3.20 - L.R. 31 agosto 1994, n. 70.

Nuova disciplina in materia di formazione professionale. [1]

(B.U. 7 settembre 1994, n. 60).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Finalità della formazione professionale.

     1. La Regione Toscana, nell'ambito dei principi fissati dalla legislazione nazionale, disciplina con la presente legge le attività di formazione professionale [2].

     2. La formazione professionale è servizio di interesse pubblico, opera nel contesto della programmazione economico-sociale per contribuire a rendere effettivo, in attuazione dei principi costituzionali, il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta favorendo la crescita della cultura professionale, e si qualifica come strumento collegato alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro e funzionale ad una politica attiva dell'impiego.

     3. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati:

     a) alla qualificazione e specializzazione professionale, per l'inserimento in attività lavorative, dei giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti ovvero abbiano conseguito un diploma di qualifica, di maturità, universitario o di laurea;

     b) alla qualificazione, riqualificazione e riconversione, nonché all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori dipendenti ad ogni livello tecnico-professionale, anche nell'ambito di contratti di apprendistato, di formazione e lavoro e di altri rapporti a causa mista;

     c) alla qualificazione, riqualificazione, riconversione e all'aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale dei lavoratori autonomi e loro coadiutori, degli imprenditori, dirigenti e soci di imprese e di cooperative;

     d) alla preparazione ed all'aggiornamento professionale dei quadri e degli operatori delle associazioni di volontariato od aventi finalità di servizio sociale, dei componenti gli organismi per le pari opportunità e dei soggetti coinvolti in rapporti di partneriato e di dialogo sociale europeo, ai sensi delle vigenti norme regionali, statali e dell'Unione Europea;

     e) alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione dei formatori e degli altri operatori di strutture e di servizi, pubblici e privati, di formazione professionale, di orientamento e di promozione e sostegno delle politiche per l'occupazione, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale;

     f) alla costituzione ed al mantenimento delle condizioni idonee a favorire l'autonoma scelta professionale dei giovani, l'inserimento o reinserimento lavorativo dei cittadini privi di occupazione, lo sviluppo professionale e la mobilità dei lavoratori in attività, anche mediante percorsi di alternanza tra istruzione, formazione professionale e lavoro in una prospettiva in formazione continua.

     4. Nell'ambito e per i fini di cui al presente articolo la Regione istituisce ed attua, riconosce o autorizza iniziative di formazione professionale organicamente progettate, promuove e realizza attività di informazione e sensibilizzazione, documentazione, ricerca e sperimentazione, assistenza tecnica, anche nel quadro di azioni coordinate o integrate con altre misure di politica attiva per l'impiego.

     4 bis. Non sono istituibili ai sensi della presente legge gli interventi formativi rivolti agli operatori sanitari né quelli riconducibili alle fattispecie previste dalla L.R. A.C., ad eccezione dei corsi inerenti le attività di cui all'art. 3, lettera a), della medesima legge finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico ed odontotecnico e per la qualifica di massaggiatore sportivo. La formazione di ulteriori figure professionali del settore sanitario sarà regolamentata con appositi provvedimenti del Consiglio regionale [3].

 

     Art. 2. Coordinamento con altre attività.

     1. Gli interventi e le attività di cui alla presente legge sono programmati ed attuati in rapporto di reciproco coordinamento con le attività di osservazione e di governo del mercato del lavoro, di orientamento e di istruzione professionale, di promozione e sostegno del diritto allo studio e di aiuto all'occupazione.

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi.

     1. Agli interventi di cui alla presente legge sono ammessi tutti i cittadini italiani nonché, nell'ambito delle norme vigenti, gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione. Nell'ammissione agli interventi è garantita la piena parità tra i sessi.

     2. La Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alla formazione professionale delle donne, anche nell'ambito di azioni positive volte a determinare condizioni di pari opportunità professionali.

     Promuove e realizza altresì interventi specificamente rivolti a portatori di handicap e ad altre fasce deboli del mercato del lavoro e favorisce la partecipazione da parte di invalidi e disabili alle iniziative di formazione professionale destinate alla generalità degli utenti, attuando gli opportuni adattamenti strutturali ed organizzativi in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.

     3. La Regione favorisce altresì, d'intesa con i competenti organi del Ministero di Grazia e Giustizia la partecipazione dei detenuti alle iniziative e ai progetti di formazione professionale.

     4. Salvo quanto previsto al comma 1, la Regione promuove, attua e sostiene interventi specificamente rivolti a cittadini stranieri e ad apolidi, anche nell'ambito di programmi di iniziativa o di azione comunitaria o, in collaborazione e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nel quadro di rapporti di scambio e di cooperazione internazionale.

 

     Art. 4. Diritto alla formazione.

     1. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'ammissione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, ad eccezione dei corsi riconosciuti, è gratuita; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attività formativa.

     2. Ai frequentanti i corsi di formazione professionale, ad eccezione di quelli riconosciuti, sono erogati ulteriori servizi e forme di sostegno economico secondo le modalità e nei termini previsti dal piano regionale triennale.

     3. Gli interventi rivolti a lavoratori di una impresa o gruppo di imprese determinati possono essere condizionati ad una partecipazione finanziaria dell'impresa o gruppo medesimi, rapportata al costo complessivo, in misura non superiore al 50 per cento e non inferiore alla quota percentuale stabilita dalle disposizioni degli organi della Unione Europea, dello Stato o, in mancanza, dal Consiglio regionale. Analoga partecipazione finanziaria può essere stabilita dalla Giunta regionale entro gli stessi limiti massimi, per l'ammissione ad iniziative formative di particolare rilievo specificamente ed esclusivamente rivolte ad imprenditori e a dirigenti in attività.

 

     Art. 5. Ripartizione delle competenze e informazione.

     1. Le funzioni amministrative in materia di formazione professionale sono delegate alla Provincie salvo quelle riservate alla Regione ai sensi del presente titolo e di quelli successivi.

     2. Sono comunque di competenza della Regione le funzioni concernenti:

     a) i rapporti con le altre Regioni, con le Provincie autonome, con gli organi centrali e regionali dello Stato e, nell'ambito delle vigenti norme, con gli organi e gli uffici dell'Unione Europea;

     b) l'autorizzazione per la presentazione, da parte di soggetti terzi, di progetti di formazione relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;

     c) la vigilanza, in collaborazione con i competenti organi ed uffici dello Stato quando prevista, sull'attuazione dei progetti di cui alla precedente lettera b), ed il rilascio, a richiesta, delle relative certificazioni ed attestazioni prescritte da disposizioni statali e dell'Unione Europea.

     3. Le Provincie, ai sensi della presente legge:

     a) partecipano alla programmazione degli interventi, nonché all'esercizio delle funzioni regionali;

     b) provvedono alla attuazione dei programmi di rispettiva competenza, realizzando i relativi interventi direttamente o mediante affidamento ad altri soggetti idonei.

     4. La Regione e le Provincie sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 6. Rapporti con le parti sociali.

     1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, ricerca e promuove la partecipazione delle organizzazioni democratiche rappresentative, a livello regionale, dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle imprese, nonché degli enti ed organismi bilaterali e plurilaterali da esse promossi nell'ambito di accordi nazionali e regionali, attivando strumenti, anche a carattere permanente, e procedure idonei a garantirla e favorirla.

     2. La partecipazione di cui al 1° comma si attua in particolare nei campi dell'osservazione del mercato del lavoro e delle sue tendenze, della rilevazione ed analisi dell'offerta di lavoro e dei fabbisogni di professionalità, della programmazione degli interventi relativi a contratti a causa mista, a processi di formazione continua o rivolti a lavoratori in cassa integrazione guadagni od in mobilità, della elaborazione ed attuazione dei programmi comunitari secondo i principi e le regole del dialogo sociale europeo, nonché della verifica di efficienza e di efficacia delle attività.

     3. La Regione promuove altresì idonee forme di consultazione e di partecipazione, nei campi di specifico interesse, anche di altri soggetti rappresentativi di interessi sociali, con particolare riferimento a categorie svantaggiate di lavoratori ed a fasce deboli del mercato del lavoro.

     4. Le Province, per le funzioni e nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ricercano promuovono ed attuano corrispondenti forme di collaborazione e partecipazione.

     5. Al fine di favorire lo sviluppo dei rapporti di cui al presente articolo e di sostenere la capacità di iniziativa, di proposta e di collaborazione delle parti sociali, la Regione promuove, d'intesa con queste, idonee iniziative di assistenza tecnica nel quadro dei programmi comunitari.

 

     Art. 7. Rapporti con l'ordinamento scolastico statale e con le Università.

     1. Per le finalità e nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione e le Provincie promuovono ed attuano la collaborazione, il reciproco coordinamento delle attività e idonee forme di integrazione operativa con l'ordinamento scolastico statale e con le Università, mediante intese, accordi anche di programma e convenzioni rivolti ad elevare la qualità dell'offerta formativa del sistema pubblico allargato nella regione.

     2. Le intese e gli accordi possono stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni della legge statale e secondo le rispettive competenze, ogni forma di collaborazione utile al migliore assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ulteriore rispetto a quelle specificamente stabilite dalla presente legge.

     3. In particolare, possono essere programmati e realizzati:

     - progetti integrati di orientamento e formazione curricolare e professionale volti alla prevenzione od al recupero della dispersione scolastica e universitaria;

     - progetti integrati di formazione curricolare e professionale rivolti agli allievi della scuola secondaria superiore e dei corsi universitari, idonei a favorire ed accelerare l'inserimento lavorativo al termine del ciclo di studi;

     - progetti integrati di recupero e consolidamento di conoscenze e competenze e di formazione professionale rivolti a soggetti adulti, anche in attuazione di programmi di formazione continua.

     4. La Regione e le Provincie possono mettere a disposizione degli organi della scuola statale e delle università strutture, attrezzature e personale per lo svolgimento di attività di tirocinio lavorativo e di formazione pratica.

 

TITOLO II

NORME PER LA QUALIFICAZIONE E

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

 

     Art. 8. Centri di interesse Regionale. [4]

 

     Art. 9. Agenzie formative. [5]

     1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi agenzie formative gli organismi finalizzati allo svolgimento di compiti ed all'esercizio di funzioni in materia di formazione professionale.

     2. Sono agenzie formative:

     a) i centri di formazione professionale e gli altri organismi costituiti dalle Province per l'esercizio delle funzioni inerenti la formazione professionale, anche congiuntamente ad altre attività, e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

     b) gli enti e gli organismi pubblici aventi specifiche finalità di formazione;

     c) gli enti, comunque denominati, costituiti da organizzazioni rappresentative, a livello nazionale o regionale, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori e del movimento cooperativo, ed altri enti costituiti senza scopo di lucro ed in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

     3. Le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di corsi di formazione professionale con i soggetti di cui al comma due, lett. b) e c). Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalla Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate ai sensi dell'art. 17.

     4. A tal fine i soggetti di cui alla lett. c) devono possedere i seguenti requisiti:

     a) perseguire specifiche finalità di formazione professionale;

     b) disporre di adeguate strutture materiali e organizzative, e di idonee risorse umane e professionali, al fine della ottimale realizzazione degli interventi programmati.

     5. Salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, Enti ed imprese che vi abbiano interesse, assumono il ruolo di Agenzie formative limitatamente ad interventi rivolti al personale di appartenenza, ed a quelli direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo degli stessi nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.

 

     Art. 10. Corsi riconosciuti e assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attività volontaria di formazione. [6]

     1. I corsi realizzati da soggetti diversi da quelli indicati all'art. 9 possono essere riconosciuti purché conformi alla programmazione regionale.

     2. I soggetti richiedenti il riconoscimento devono:

     a) avere tra i propri fini quelli di formazione professionale;

     b) disporre di strutture, capacità organizzative ed attrezzature idonee ai corsi da riconoscere;

     c) applicare gli indirizzi della programmazione didattica regionale per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi, i requisiti di ammissione degli allievi ed i requisiti del personale insegnante;

     d) indicare l'ammontare della retta richiesta ad ogni allievo, al fine di valutarne la congruità ai costi medi degli interventi pubblici dello stesso tipo.

     3. L'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento di attività volontarie di formazione professionale, di cui all'art. 41, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è concesso alle condizioni previste dal comma 2, lett. a) e b).

     3 bis. I corsi in campo sanitario disciplinati ai sensi della presente legge, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 4 bis, sono istituiti anche per mezzo di specifiche autorizzazioni concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, o di quelli in possesso dei requisiti di cui al comma 2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni sui titoli di accesso, sulle modalità organizzative e sugli esami finali, stabilite per tali interventi da apposite normative [7].

 

     Art. 11. Prove finali e commissioni d'esame.

     1. Gli interventi formativi, compresi i corsi riconosciuti o assentiti, si concludono, in relazione alle loro natura e finalità, con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale. I certificati e gli attestati sono rilasciati dai competenti uffici della Giunta regionale secondo modelli definiti dalla Giunta stessa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, primo comma, lett. a), della L. 21-12- 1978, n. 845.

     2. Al termine degli interventi per i quali è previsto il rilascio di attestato di qualifica o di specializzazione, gli allievi sostengono il prescritto esame finale di fronte ad apposita commissione tecnica nominata dalla Regione o dalla Provincia, secondo le rispettive competenze determinate ai sensi della presente legge, e presieduta da un rappresentante degli enti medesimi.

     3. Le commissioni di esame sono composte da:

     - il presidente della commissione;

     - un esperto designato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione;

     - un esperto designato dal Provvedimento agli Studi;

     - un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;

     - un rappresentante del collegio dei docenti.

     4. Le commissioni di esame sono integrate da:

     - un esperto designato congiuntamente dalle associazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni della cooperazione o dalle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello regionale, quando l'intervento sia rivolto prevalentemente a soggetti da queste rappresentati;

     - un rappresentante del soggetto attuatore, negli interventi riconosciuti, assentiti o convenzionati.

     5. Qualora i soggetti chiamati ad effettuare la designazione congiunta non la effettuino nel termine richiesto, la Regione o le Provincie provvedono autonomamente a nominare gli esperti, attenendosi alle singole designazioni quando siano pervenute.

     6. Le sedute delle commissioni di esame sono valide quando siano presenti, oltre al presidente, almeno la metà degli altri membri nominati.

     7. Ai componenti le commissioni di esame è attribuita un'indennità, correlata al numero dei candidati ed al numero ed alla complessità delle prove, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio regionale. Agli stessi, ricorrendone i presupposti di legge, sono corrisposti, con esclusione dei soggetti di cui all'ultimo alinea del precedente comma 4, il trattamento di missione ed i rimborsi delle spese sostenute, nelle misure ed alle condizioni previste dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza o, in mancanza, dall'ordinamento del personale regionale di qualifica funzionale dirigenziale.

     8. Ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli uffici di collocamento, sulla base degli attestati, assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

     Art. 12. Anno formativo. [8]

     1. L'anno formativo decorre dal primo giorno del mese di gennaio e termina l'ultimo giorno del mese di dicembre del medesimo anno.

 

     Art. 13. Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi. [9]

     1. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi effettuati dalle agenzie formative di cui all'art. 9 e dal soggetto di cui all'art. 17 bis entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.

     2. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi formativi realizzati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, se finanziati con contributo pubblico, entrano a far parte secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile regionale o provinciale, qualora non vengano alienati entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto. Sono fatti salvi i beni di consumo e quelli di modico valore.

     3. Le entrate finanziarie, a qualunque titolo realizzate nello ambito ed in connessione con gli interventi formativi di cui ai commi precedenti devono essere evidenziate dal soggetto attuatore nella rendicontazione. Esse, qualora non siano già state considerate in sede di approvazione del progetto finanziato, sono detratte dal finanziamento assegnato.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 14. Piano regionale triennale per la formazione professionale.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base delle determinazioni del Programma Regionale di Sviluppo e degli altri strumenti della programmazione regionale, approva, espletate le procedure di dialogo sociale previste dall'art. 6, il piano regionale triennale per la formazione professionale. Il piano triennale dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso.

     2. Il piano triennale definisce gli obbiettivi e le strategie dell'intervento regionale con l'indicazione delle relative risorse, tenendo come riferimento il perseguimento dell'integrazione con il sistema dell'istruzione nonché gli opportuni collegamenti con il piano per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro di cui alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 e col piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 [10].

     3. Il Piano triennale stabilisce in particolare:

     a) gli obiettivi da conseguire, con eventuali indicazioni di priorità relative al quadro territoriale e ai comparti economici;

     b) gli indirizzi della programmazione didattica, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università ed il sistema delle imprese;

     c) gli indirizzi dell'attività di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con istituti pubblici e privati e con il soggetto individuato ai sensi del successivo art. 17 bis [11];

     d) i criteri per la formulazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarità o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico;

     e) i criteri per l'autorizzazione delle iniziative attuate dalle imprese o da enti pubblici o privati di formazione, nonché per il loro riconoscimento o per l'assenso;

     f) i contenuti essenziali e comuni delle convenzioni per l'affidamento a terzi dell'attuazione di interventi;

     g) i criteri di priorità per gli investimenti finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo delle strutture dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;

     h) i criteri e gli strumenti essenziali per il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei risultati dell'attività;

     i) i criteri, anche in forma di fasce percentuali, per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi indicati;

     l) i criteri per la pubblicizzazione degli interventi formativi e per l'impianto e l'alimentazione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche;

     m) i requisiti di idoneità e i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;

     m bis) gli indirizzi per la programmazione e l'attuazione degli interventi formativi in campo sanitario istituibili ai sensi della presente legge [12].

     4. Il piano triennale può contenere ulteriori prescrizioni, indirizzi e direttive, rivolti alla Giunta regionale e alle Provincie, in relazione alle rispettive competenze previste dalla presente legge, per la formazione e l'attuazione del programma annuale di attività, nonché per lo svolgimento delle altre funzioni regionali previste dagli articoli 5, 6, 7, 17, 17 bis [13] e 20.

     5. La proposta di piano triennale e gli aggiornamenti annuali sono elaborati con il concorso delle Province ed in rapporto con le parti sociali ai sensi dell'art. 6, sulla base dei dati disponibili risultanti dall'attività dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro, di valutazione degli interventi e di verifica della loro efficienza ed efficacia.

     La definizione da parte della Giunta regionale delle proposte di piano triennale e degli aggiornamenti annuali è comunque preceduta da un contraddittorio di verifica con le Provincie medesime, promosso d'intesa e con la partecipazione della competente Commissione consiliare.

     La mancata partecipazione dei singoli enti alle varie fasi del procedimento programmatorio non impedisce la definizione, a livello regionale, del piano triennale e degli aggiornamenti relativi.

 

     Art. 15. Schema di programma annuale di attività [14].

     1. La Giunta Regionale, entro il 30 giugno di ogni anno [15] e in conformità del piano triennale e dei suoi aggiornamenti, sentite le parti sociali, approva con atto meramente esecutivo uno schema di programma, con la specificazione delle risorse per ciascuna Provincia, articolate per obiettivi ed assi prioritari d'intervento.

     2. Lo schema di programma indica altresì le riserve finanziarie finalizzate agli interventi di diretta competenza regionale, distintamente articolate:

     a) per le iniziative da attuarsi in rapporto con il soggetto individuato ai sensi dell'art. 17 bis o nell'ambito di convenzioni con enti e istituzioni pubbliche;

     b) per quelle relative a progetti da attuarsi su proposta di altri soggetti, pubblici e privati;

     c) per quelle connesse ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione [16].

     3. Lo schema, unitamente al piano di indirizzi, è pubblicato nel B.U.R.T. e trasmesso alle Province. Entro il termine indicato nello schema di programma, comunque non inferiore a trenta giorni, le Province approvano i programmi per le attività dirette e convenzionate unitamente alle iniziative autorizzate, riconosciute e assentite e li trasmettono alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione [17].

     4. [18].

 

     Art. 16. Contenuti dell'attività annuale di formazione e programma delle attività riservate [19].

     1. L'attività annuale di formazione professionale della Regione è costituita dall'insieme dei programmi delle Province e dalle attività riservate di cui agli artt. 17 e 17 bis.

     1.1 Il programma di ogni Provincia comprende:

     a) il programma di attività della Provincia, correlato con le finalità territoriali, tenuto conto, per quanto possibile, delle articolazioni di altri settori quali quello dell'istruzione, del lavoro e socio-sanitario, con la determinazione del relativo finanziamento;

     b) l'elenco delle attività autorizzate, promosse dalle imprese a favore dei propri dipendenti, con la determinazione delle quote di cofinanziamento ove previste;

     c) l'elenco delle attività riconosciute ed assentite, senza oneri di finanziamento a carico del bilancio provinciale.

     1.2 Il programma delle attività riservate è approvato dalla Giunta Regionale e comprende:

     a) l'elenco dei progetti promossi dalla Regione, nell'ambito delle materie riservate, con l'indicazione del relativo finanziamento;

     b) l'elenco dei progetti proposti da soggetti terzi, nell'ambito delle materie riservate alla Regione, ed ammessi a finanziamento, con l'indicazione del relativo ammontare;

     c) l'elenco dei progetti, relativi a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria, con l'indicazione delle relative determinazioni [20].

     2. Le attività costituenti il programma sono ordinate e identificate secondo classificazioni e codificazioni idonee ad alimentare il sistema informativo e ad agevolare le funzioni di vigilanza, verifica e controllo.

     3. La Giunta Regionale con lo schema di programma determina, anche in relazione a singoli interventi, condizioni e prescrizioni attuative e stabilisce gli ambiti di flessibilità dello svolgimento dei corsi [21].

     4. Nel quadro del piano triennale ed ai fini dell'efficace perseguimento degli obiettivi in esso indicati, la Giunta Regionale può disporre integrazioni finanziarie ai programmi provinciali ed apportare modificazioni al programma annuale delle attività dirette che si rendano necessarie od opportune in relazione ad esigenze straordinarie ed urgenti direttamente finalizzate all'occupazione o al massimo utilizzo delle risorse disponibili [22].

     5. Gli atti di cui al presente articolo sono comunicati tempestivamente al Consiglio regionale.

 

     Art. 17. Materie riservate alla Regione.

     1. Sono riservate alla Regione le iniziative e gli interventi concernenti:

     a) attività di ricerca, studio e documentazione, incluse quelle di osservazione del mercato del lavoro di interesse regionale;

     b) attività a carattere sperimentale e progetti innovativi;

     c) attività progettate ed istituite nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) o relative a programmi di interesse nazionale o di iniziativa comunitaria;

     d) attività di formazione degli operatori del sistema regionale, pubblici e privati, e le altre attività di assistenza tecnica per la realizzazione dei programmi regionali;

     e) l'istituzione di borse di studio per la frequenza di corsi per particolari specializzazioni ed altre misure di sostegno economico, diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 2;

     f) la documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attività, delle iniziative e degli interventi riservati alla competenza regionale e comunque attuati dalla Regione.

     2. La Regione può riservarsi inoltre le iniziative e gli interventi, diversi da quelli previsti al comma precedente, che, in relazione agli obiettivi formativi, alla tipologia dell'utenza ed alla molteplicità delle sedi formative, risultino di interesse di più Provincie.

 

     Art. 17 bis. Interventi sperimentali e innovativi. [23]

     1. Il Consiglio regionale, nel quadro della programmazione triennale disciplinata dall'art. 14 della presente legge, individua gli ambiti di intervento nei quali si ritiene opportuno procedere alla sperimentazione, nelle forme e con le modalità previste nei commi seguenti, di specifici prototipi formativi a carattere innovativo.

     2. La sperimentazione di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto altamente qualificato che garantisca l'apporto integrato delle seguenti componenti:

     a) agenzie formative;

     b) imprese o consorzi o associazioni di imprese, specificamente qualificate negli ambiti di intervento interessati;

     c) Università o singole Facoltà, Dipartimenti o Istituti Universitari.

     3. La Giunta regionale, affida la sperimentazione di cui al comma 1 al soggetto di cui al comma 2, da individuarsi, previa pubblicazione di apposito bando ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie; i rapporti tra la Regione e detto soggetto sono disciplinati da apposita convenzione.

 

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, COMPETENZE

DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE, CONTROLLI

 

     Art. 18. Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del piano triennale, provvede all'attuazione del programma annuale di attività. In particolare, la Giunta regionale:

     a) stabilisce le procedure e le modalità per la elaborazione, la presentazione e l'istruttoria amministrativa dei progetti, per la gestione degli interventi e per la rendicontazione delle attività in relazione alle norme vigenti;

     b) determina i criteri specifici e le modalità uniformi per la valutazione dei progetti e la verifica delle attività e dei risultati; realizza la pubblicizzazione degli interventi e la predisposizione degli archivi e dei flussi informativi su basi informatiche;

     c) indirizza le attività di vigilanza ed ispezione e detta disposizioni volte ad assicurare il controllo della gestione;

     d) elabora formulari e schemi-tipo atti a favorire l'omogeneità e la trasparenza dei procedimenti amministrativi;

     e) detta disposizioni particolari attuative per l'osservanza dei requisiti di idoneità e dei criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dei centri di formazione professionale e delle sedi formative;

     f) individua, anche mediante fasi sperimentali, requisiti, condizioni e criteri uniformi per l'accreditamento dei soggetti attuatori degli interventi e per la certificazione della qualità delle iniziative;

     g) detta disposizioni attuative, in conformità della legge e in aderenza ad obiettivi di uniformità, per la riconoscibilità e spendibilità sul mercato del lavoro delle qualifiche, e stabilisce i programmi essenziali per il loro conseguimento e gli eventuali moduli capitalizzabili; stabilisce i requisiti minimi di ammissione ai relativi corsi e gli eventuali crediti formativi riconoscibili, lo svolgimento delle prove di selezione e di esame, la nomina ed il funzionamento delle commissioni di esame, i contenuti e le modalità di redazione dei relativi verbali, lo svolgimento degli stage applicativi e dei tirocini pratici, l'accertamento e la documentazione dei risultati, i modelli dei certificati di frequenza e degli attestati di qualificazione e di specializzazione, salve le specificità connesse alle attività a carattere sperimentale ed a quelle svolte in esecuzione di intese, accordi o convenzioni con altre Amministrazioni ed istituzioni pubbliche;

     h) dispone, ricorrendone i presupposti, la modificazione o la revoca degli interventi e l'adeguamento o la revoca dei relativi finanziamenti;

     i) vigila sull'adempimento, da parte delle Provincie, delle funzioni delegate, adottando a tal fine, previa diffida a provvedere con assegnazione di congrui termini, idonei provvedimenti sostitutivi anche mediante appositi commissari ad acta.

     2. Gli atti di cui al comma precedente sono tempestivamente comunicati al Consiglio regionale.

     3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi nelle materie riservate di cui all'articolo 17, oltre che direttamente:

     a) avvalendosi di una o più Provincie, in accordo con queste;

     b) affidandone la realizzazione, nell'ambito ed attuazione di accordi od intese a tal fine stipulati, ad Università, istituti di istruzione statali, centri di ricerca ed altre istituzioni pubbliche;

     c) affidandone la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni a tal fine stipulate, al soggetto individuato ai sensi dell'art. 17 bis della presente legge [24];

     d) affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9;

     e) con altre modalità previste dalle vigenti norme di legge.

     4. Per l'attuazione degli interventi previsti nelle materie riservate la Regione ed i soggetti attuatori convenzionati possono utilizzare le forme di concorso integrativo disciplinate nel successivo articolo 19, comma 2. Il ricorso all'eventuale collaborazione integrativa deve essere espressamente evidenziato nel progetto di intervento.

     5. La Giunta regionale svolge, altresì, le altre funzioni e attività di competenza regionale previste dagli articoli 5, 6, 7, 13 e 20, in conformità degli indirizzi, delle direttive e delle eventuali prescrizioni contenuti nel piano triennale.

 

     Art. 19. Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per gli interventi a gestione diretta.

     1. Le Province, in attuazione del programma annuale di attività, definiscono il piano di dettaglio degli interventi a gestione diretta secondo criteri di efficenza, economicità ed efficacia ed assicurando la piena utilizzazione delle risorse strumentali ed umane disponibili od acquisibili presso la Regione ed i Comuni della Provincia in base a specifici accordi o convenzioni d'uso [25].

     2. Le Provincie, per la gestione diretta degli interventi, possono inoltre avvalersi, nel quadro di accordi generali di collaborazione o mediante specifiche convenzioni, del concorso integrativo:

     a) delle risorse strumentali e professionali della Scuola, delle Università e di altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico;

     b) delle risorse strumentali e professionali che risultano nella disponibilità di enti e società, pubbliche e private, costituiti per finalità esclusive o prevalenti di formazione e di gestione delle risorse umane;

     c) delle risorse strumentali e professionali proprie di imprese o loro associazioni o consorzi, limitatamente all'uso di strutture, allo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro, ad attività di docenza tecnico-pratica, di assistenza e tutoraggio, di collaborazione alla redazione e verifica dei piani didattici.

     Il concorso dei soggetti di cui alle lettere b) e c) deve essere utilizzato in base ad espresse e specifiche motivazioni, direttamente correlate alla natura ed alle caratteristiche degli interventi da realizzare, e deve essere disposto in relazione a singole iniziative volta a volta determinate.

     3. Le Provincie possono provvedere all'attuazione degli interventi programmati affidandone la realizzazione, mediante specifica convenzione, a idonee agenzie formative di cui al precedente articolo 9.

     4. Le Provincie stipulano le convenzioni di cui al presente articolo in conformità dei propri ordinamenti e nel rispetto degli schemi-tipo deliberati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d).

     5. I soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 possono avvalersi, previo espresso assenso della Provincia, del concorso integrativo di imprese o loro associazioni o consorzi per lo svolgimento di stage applicativi, di periodi di tirocinio pratico o di moduli di alternanza tra formazione e lavoro.

     6. Le Provincie assumono tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del programma annuale di attività ed alla gestione degli interventi, disponendo altresì, quando ne ricorrano i presupposti, la risoluzione delle convenzioni e la riduzione o revoca dei finanziamenti.

     7. Per esigenze di personale non soddisfatte con il ricorso a personale proprio od alle altre forme indicate nei commi precedenti, le Provincie possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato per la durata massima dell'anno formativo, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12, comma 2. Per le attività di insegnamento la durata del rapporto di lavoro non può superare la durata dell'intervento per la realizzazione del quale esso è instaurato. I rapporti di lavoro a tempo determinato non sono rinnovabili prima che sia trascorso un anno dalla cessazione del rapporto precedente.

     8. Tra le funzioni relative alla formazione professionale sono da intendersi ricomprese quelle di cui all'art. 4 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, lettera b) [26].

 

     Art. 20. Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione.

     1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono soggetti a valutazione, preventiva, in corso di attuazione e successiva. La valutazione preventiva ha ad oggetto la congruità complessiva del progetto, la sua rispondenza agli obiettivi ed agli indirizzi della programmazione, l'idoneità del soggetto attuatore in base ai requisiti previsti dall'articolo 9, nonché, successivamente, la verifica dei prescritti adempimenti per l'attuazione dell'intervento. La valutazione in corso di attuazione ha ad oggetto la verifica dello stato di avanzamento dell'intervento, del rispetto della programmazione didattica e della correttezza della gestione tecnico-amministrativa. La valutazione successiva ha ad oggetto la verifica dei risultati formativi conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati ed il riscontro della rendicontazione amministrativa.

     2. Gli elementi necessari alle attività di valutazione e verifica di cui al comma precedente possono essere accertati ed acquisiti anche mediante sopralluoghi ispettivi. Le verifiche di carattere amministrativo sono svolte quando prescritto dalle vigenti disposizioni ed in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base di apposite intese, congiuntamente agli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'Unione Europea.

     3. L'attività di valutazione di cui ai precedenti commi è svolta, per gli interventi di rispettiva competenza, dalla Regione e dalle Provincie. Le Provincie redigono ed approvano, contestualmente alla rendicontazione finale degli interventi previsti nel programma annuale di attività, apposita relazione sull'attività svolta a questo titolo, trasmettendone copia alla Regione.

     4. La Regione attua il monitoraggio degli interventi programmati mediante la rilevazione e la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di informazioni e dati significativi, nell'ambito di apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche mediante l'impiego di supporti e procedure informatizzate. Le Provincie e gli altri soggetti attuatori degli interventi sono tenuti a tal fine a fornire le informazioni e i dati di rispettiva competenza, nei termini e secondo le specificazioni tecniche richiesti.

     5. Ai fini del controllo della gestione e della verifica di efficienza relativi all'attuazione del programma annuale di attività, i dati di sintesi risultanti dall'attività di monitoraggio di cui al precedente comma sono raccolti annualmente in apposito documento a cura del competente servizio regionale. Il documento medesimo, corredato da una relazione esplicativa, valutativa e propositiva del dirigente responsabile del servizio, è trasmesso alla Giunta regionale per le determinazioni di competenza. Analoga relazione predisposta dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio per le valutazioni di competenza.

     6. La Regione promuove iniziative volte a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi del programma regionale per la formazione professionale. Le verifiche di efficacia sono rivolte in particolare alla rilevazione e valutazione dei dati relativi agli sbocchi occupazionali degli allievi formati, in relazione ai loro elementi quantitativi, alla coerenza tra qualifiche e mansioni, ai processi di mobilità professionale, interaziendale, intersettoriale e territoriale.

     7. Le attività previste nel presente articolo sono svolte secondo criteri e con modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 18, nel rispetto di eventuali disposizioni definite a livello nazionale o nell'ambito dell'Unione Europea.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 21. Partecipazione delle Provincie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione.

     1. Salvo quanto già previsto dalle vigenti norme concernenti le procedure della programmazione regionale, le Provincie sono sentite in ordine alle materie, e prima dell'adozione dei provvedimenti sottoindicati:

     a) schema di programma di cui all'articolo 15, primo e secondo comma;

     b) provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere da a) a g);

     c) attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b), d) ed e) e comma 2;

     d) stipulazione delle intese, accordi e convezioni di cui all'articolo 7, comma 1.

     2. Le Provincie collaborano alle funzioni di vigilanza, anche ispettiva, nonché di valutazione, monitoraggio e controllo, proprie della Regione.

 

     Art. 22. Norme applicabili.

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     - è abrogata la legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;

     - è abrogata la legge regionale 4 settembre 1984, n. 59;

     - cessa ogni efficacia del regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1, salvo quanto previsto dal successivo articolo 24.

 

     Art. 23. Finanziamento degli interventi.

     1. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, con legge di bilancio.

 

     Art. 24. Disposizioni per la programmazione 1994-1995.

     1. Le norme di cui all'art. 14 ed all'art. 15, commi 1, 2, 3, si applicano con riferimento all'anno formativo 1995-1996. Per l'anno formativo 1994-1995, anche al fine di garantire la continuità delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina con propri atti, i criteri, le procedure e le modalità per la formazione del programma annuale, nel rispetto della legge 21-12-1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Fino all'esecutività degli atti di cui all'art. 18 1° comma, lettere da a) a g), da adottarsi entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del regolamento regionale 2 maggio 1985, n. 1.

 

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

INDICE

 

TITOLO I

NORME GENERALI

Art.  1 - Finalità della Formazione professionale

Art.  2 - Coordinamento con altre attività

Art.  3 - Destinatari degli interventi

Art.  4 - Diritto alla formazione

Art.  5 - Ripartizione delle competenze e informazione

Art.  6 - Rapporti con le parti sociali

Art.  7 - Rapporti con l'ordinamento scolastico statale e con le Università

 

TITOLO II

NORME GENERALI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

FORMATIVE

Art.  8 - Centri di interesse regionale

Art.  9 - Agenzie formative

Art. 10 - Corsi riconosciuti e assenso agli enti pubblici per lo

svolgimento di attività volontaria di formazione

Art. 11 - Prove finali e commissioni d'esame

Art. 12 - Anno formativo

Art. 13 - Beni acquisiti o prodotti nell'ambito degli interventi

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 14 - Piano regionale triennale per la formazione professionale

Art. 15 - Programma annuale di attività

Art. 16 - Contenuti del programma annuale di attività

Art. 17 - Materie riservate alla Regione

 

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE, COMPETENZE DELLA REGIONE E DELLE

PROVINCE, CONTROLLI

Art. 18 - Attuazione del programma annuale. Competenze della Giunta

regionale

Art. 19 - Attuazione del programma annuale. Competenze delle Provincie per

gli interventi a gestione diretta

Art. 20 - Valutazione, monitoraggio e controllo di gestione

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 - Partecipazione delle Province all'esercizio delle funzioni

proprie della Regione

Art. 22 - Norme applicabili

Art. 23 - Finanziamento degli interventi

Art. 24 - Disposizioni per la programmazione 1994-1995

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 26 luglio 2002, n. 32, a decorrere dalla data indicata dall’art. 33 della stessa L.R. 32/2002.

[2] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 74.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 74.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 74.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 luglio 1996, n. 61.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[10] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 74.

[13] Comma così integrato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[14] Titolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 luglio 1996, n. 61.

[16] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 ottobre 1997, n. 78.

[17] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[18] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[19] Titolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[20] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 26 ottobre 1998, n. 74, e così sostituito dall'art. 30 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[21] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[22] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 ottobre 1997, n 78.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 29 ottobre 1997, n 78.

[25] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 26 novembre 1998, n. 85.

[26] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 31 luglio 1996, n. 61.