§ 6.1.3 - L.R. 6 maggio 1977, n. 28.
Ordinamento contabile regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:06/05/1977
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Coordinamento con la contabilità statale e degli enti locali.
Art. 3.  Regione Toscana e cooperazione Stato-Regioni.
Art. 4.  Programma regionale di sviluppo.
Art. 5.  Piani, programmi e progetti regionali.
Art. 6.  Ulteriori programmi di sviluppo.
Art. 7.  Progetti speciali.
Art. 8.  Strumenti di programmazione comprensoriale.
Art. 9.  Leggi regionali e strumenti di programmazione.
Art. 10.  Anno finanziario.
Art. 11.  Esercizio finanziario.
Art. 12.  Competenza e cassa d'esercizio.
Art. 13.  Atti di accertamento delle entrate.
Art. 14.  Atti di impegno delle spese. Obbligazioni a carattere pluriennale.
Art. 15.  Atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese.
Art. 16.  Protrazione della cassa d'esercizio.
Art. 17.  Funzione autorizzativa.
Art. 18.  Leggi pluriennali di spesa.
Art. 19.  Leggi di spesa a pluriennalità determinata.
Art. 20.  Leggi di spesa continuativo-ricorrente.
Art. 21.  Determinazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al Consiglio.
Art. 22.  Indicazione annuale della spesa.
Art. 23.  Determinazione delle spese annuali.
Art. 24.  Leggi annuali di spesa.
Art. 25.  Adeguamento della legislazione regionale vigente.
Art. 26.  Spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo.
Art. 27.  Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali.
Art. 28.  Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo.
Art. 29.  Entrate patrimoniali regionali.
Art. 30.  Assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare.
Art. 31.  Assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni.
Art. 32.  Finanziamenti regionali aggiuntivi
Art. 33.  Destinazione del saldo finanziario attivo.
Art. 34.  Contributi ex art. 12 legge n. 281/1970.
Art. 35.  Anticipazione di cassa.
Art. 36.  Mutui e prestiti.
Art. 37.  Obbligazioni.
Art. 38.  Legge di bilancio e gestione finanziaria.
Art. 39.  Funzione del bilancio pluriennale.
Art. 40.  Funzione del bilancio annuale.
Art. 41.  Annualità del bilancio.
Art. 42.  Legalità del bilancio e vincoli di destinazione delle spese.
Art. 43.  Universalità ed integralità del bilancio. Gestioni extra- bilancio.
Art. 44.  Equilibrio del bilancio.
Art. 45.  Relazioni ex art. 53, I comma dello Statuto.
Art. 46.  Composizione della legge di bilancio.
Art. 47.  Previsioni di spesa.
Art. 48.  Periodo complessivo e previsioni di entrata.
Art. 49.  Forme di scorrevolezza.
Art. 50.  Determinazione.
Art. 51.  Determinazione e principio di legalità.
Art. 52.  Previsti nuovi interventi legislativi statali.
Art. 53.  Previsti nuovi interventi legislativi regionali.
Art. 54.  Determinazione dell'entrata. Ricerche e studi regionali.
Art. 55.  Determinazione e previsti nuovi interventi legislativi di spesa.
Art. 56.  Determinazione e leggi pluriennali di spesa.
Art. 57.  Determinazione e bilancio annuale.
Art. 58.  Indicazione annuale della spesa e copertura finanziaria. Leggi con indicazione annuale della spesa.
Art. 59.  Classificazione e ripartizione delle entrate.
Art. 60.  Classificazione e ripartizione delle spese.
Art. 61.  Quadro riassuntivo generale e composizione del bilancio pluriennale.
Art. 62.  Allocazione delle quote e dati di correlazione.
Art. 63.  Equilibrio ed entrate da mutui.
Art. 64.  Equilibrio e finalità delle spese.
Art. 65.  Determinazioni dei residui, della competenza e della cassa d'esercizio.
Art. 66.  Saldo finanziario e giacenze di cassa.
Art. 67.  Bilancio di competenza e bilancio di cassa.
Art. 68.  Classificazione e ripartizione delle entrate. Quadro riassuntivo.
Art. 69.  Classificazione e ripartizione delle spese. Quadro riassuntivo.
Art. 70.  Natura, contenuto e denominazione del capitolo.
Art. 71.  Specificazione della spesa.
Art. 72.  Unificazione della denominazione e codifica dei capitoli nei bilanci delle Regioni.
Art. 73.  Riclassificazione delle spese. Quadro generale riassuntivo.
Art. 74.  Prospetto allegato a).
Art. 75.  Prospetto allegato b).
Art. 76.  Elementi.
Art. 77.  Stanziamenti di competenza e di cassa per l'entrata.
Art. 78.  Stanziamenti di competenza per la spesa.
Art. 79.  Stanziamenti di cassa per la spesa.
Art. 80.  Determinazione, bilancio pluriennale, leggi di spesa e copertura finanziaria. Dati esplicativi e di correlazione.
Art. 81.  Equilibrio di competenza.
Art. 82.  Equilibrio di cassa.
Art. 83.  Fondi di riserva e fondi globali.
Art. 84.  Fondo di riserva per spese obbligatorie.
Art. 85.  Fondo di riserva per spese impreviste.
Art. 86.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 87.  Fondi globali - Pluralità e vincoli di legge.
Art. 88.  Provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio.
Art. 89.  Elementi oggetto di approvazione.
Art. 90.  Ulteriore contenuto normativo.
Art. 91.  Autorizzazione alla variazione del bilancio.
Art. 92.  Autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti.
Art. 93.  Determinazione delle spese obbligatorie.
Art. 94.  Somme percette per conto di terzi e partite di giro.
Art. 95.  Adozione della legge di bilancio.
Art. 96.  Legge di assestamento del bilancio.
Art. 97.  Leggi di variazione del bilancio.
Art. 98.  Leggi di storno di fondi.
Art. 99.  Atti amministrativi di variazione del bilancio e storno di fondi.
Art. 100.  Legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
Art. 101.  Competenza del Consiglio e della Giunta
Art. 102.  Attribuzione della struttura operativa
Art. 103.  Commissione di controllo ex art. 54 Statuto.
Art. 104.  Acquisizione delle entrate.
Art. 105.  Accertamento delle entrate tributarie.
Art. 106.  Accertamento delle entrate da assegnazioni statali.
Art. 107.  Riscossione delle entrate.
Art. 108.  Versamento ed ordinativo di incasso.
Art. 109.  Registrazioni
Art. 110.  Assunzione degli impegni.
Art. 111.  Proposta di impegno e riscontro di rispondenza al bilancio.
Art. 112.  Impegno e pagamento.
Art. 113.  Liquidazione della spesa.
Art. 114.  Mandato di pagamento.
Art. 114 bis. 
Art. 115.  Liquidazione e mandato.
Art. 116.  Ruoli di spesa.
Art. 117.  Registrazioni.
Art. 118.  Disciplina del servizio di tesoreria. Estinzione dei titoli di spesa.
Art. 119.  Autorizzazione.
Art. 120.  Destinazione, impiego e rendiconto.
Art. 121.  Approvazione del rendiconto e responsabilità.
Art. 122.  Minori accertamenti ed economie di spesa.
Art. 123.  Residui attivi e passivi.
Art. 124.  Perenzione dei debiti regionali.
Art. 125.  Garanzia dei creditori.
Art. 126.  Divieto dei residui di stanziamento.
Art. 127.  Somme in conto capitale o di investimento.
Art. 128.  Fondi speciali ed imputazione degli atti di spesa.
Art. 129.  Trasporto delle somme dai fondi ai capitoli di spesa. Loro istituzione.
Art. 130.  Procedimento di utilizzo dei fondi
Art. 131.  Competenze.
Art. 132.  Condizione di prelievo, termine e competenza.
Art. 133.  Determinazione delle spese autorizzate.
Art. 134.  Proroga della validità dei fondi.
Art. 135.  Riporto delle nuove o maggiori spese.
Art. 136.  Disavanzo ex art. 81 e rendiconto.
Art. 137.  Interventi negli esercizi successivi.
Art. 138.  Iscrizione delle spese nell'esercizio successivo.
Art. 139.  Regime contabile.
Art. 140.  Gestione provvisoria del bilancio.
Art. 141.  Esercizio provvisorio del bilancio.
Art. 142.  Gestione provvisoria dell'esercizio provvisorio.
Art. 143.  Rendiconto generale annuale.
Art. 144.  Formulazione uniforme
Art. 145.  Illustrazione. Bilanci delle società a partecipazione regionale.
Art. 146.  Conto finanziario.
Art. 147.  Dati dell'entrata.
Art. 148.  Dati della spesa.
Art. 149.  Conto del patrimonio.
Art. 150.  Elenco descrittivo. Allegati.
Art. 151.  Procedimento.
Art. 152.  Autonomia di spesa degli Enti locali delegati.
Art. 153.  Classificazione delle entrate e delle spese relative a funzioni regionali delegate. Bilanci degli Enti locali.
Art. 154.  Rendiconto degli Enti locali.
Art. 155.  Enti ed aziende dipendenti dalla Regione. Bilanci.
Art. 156.  Rendiconti degli enti ed aziende dipendenti.
Art. 157.  Estensione della disciplina.
Art. 158.  Rendiconto consolidato.
Art. 159.  Società a partecipazione regionale.
Art. 160.  Autonomia contabile del Consiglio regionale.
Art. 161.  Procedimento amministrativo. Contratti e amministrazione del patrimonio.
Art. 162.  Obbligazioni a carattere pluriennale e autorizzazione di legge.
Art. 163.  Spese correnti ed obbligazioni a carattere pluriennale.
Art. 164.  Attività amministrativa e leggi regionali di spesa a carattere continuativo-ricorrente.
Art. 165.  Disciplina dell'azione amministrativa e di diritto privato della Regione e principi della presente legge.
Art. 166.  Azione amministrativa e di diritto privato e attività finanziaria.
Art. 167.  Ordinamento degli uffici della Regione.
Art. 168.  Responsabilità verso l'Ente degli amministratori e dei dipendenti.
Art. 169.  Competenza della Corte dei Conti. Obbligo di denunzia.


§ 6.1.3 - L.R. 6 maggio 1977, n. 28. [1]

Ordinamento contabile regionale.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge disciplina l'ordinamento contabile regionale toscano nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e sulla base dello Statuto regionale.

     Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335 sarà indicata come «legge statale».

 

     Art. 2. Coordinamento con la contabilità statale e degli enti locali.

     La Regione Toscana si riserva di svolgere ulteriormente la presente normativa, anche agli effetti del coordinamento funzionale del proprio ordinamento contabile con l'adeguamento della disciplina della contabilità statale e degli enti locali ai principi del bilancio pluriennale e del bilancio di competenza e di cassa.

     Nell'utilizzazione del proprio sistema informativo, la Regione si avvale di registrazioni effettuate anche tramite tecniche di elaborazione elettronica delle informazioni, secondo le attribuzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 e con procedure approvate dalla Giunta regionale, sia agli effetti della elaborazione che dalla predisposizione dei documenti contabili di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. Regione Toscana e cooperazione Stato-Regioni.

     Ai sensi dell'art. 34 della legge statale, la Regione Toscana e gli organi statali e delle altre regioni sono tenuti a fornirsi ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, in termini di reciprocità e su richiesta; ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, previo accordo sulle relative modalità; ad effettuare ogni altra forma di collaborazione nel reciproco interesse e in quello generale.

     La Regione Toscana svolge ogni utile intesa diretta a rendere effettivi tali principi, agli effetti in particolare di raggiungere accordi sulla utilizzazione dei sistemi informativi.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 4. Programma regionale di sviluppo.

     La Regione elabora il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale sulla base dei contenuti del programma regionale di sviluppo ai sensi della L.R. 9.6.1992, n. 26 [2].

 

     Art. 5. Piani, programmi e progetti regionali. [3]

 

     Art. 6. Ulteriori programmi di sviluppo. [3]

 

     Art. 7. Progetti speciali. [3]

 

     Art. 8. Strumenti di programmazione comprensoriale. [3]

 

     Art. 9. Leggi regionali e strumenti di programmazione. [3]

 

Titolo III

ANNO FINANZIARIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO COMPETENZA E CASSA DI ESERCIZIO

ATTI RELATIVI

 

     Art. 10. Anno finanziario.

     Agli effetti della presente legge, gli atti di gestione delle entrate e delle spese, diretti a consentire l'esercizio delle funzioni regionali, nonché i beni, i fatti ed i rapporti costituenti il patrimonio regionale, sono considerati nell'ambito dell'anno finanziario; e, ad effetti specifici della presente legge, sono presi in considerazione anche anni finanziari diversi.

     L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

 

     Art. 11. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario comprende gli atti di gestione delle entrate e delle spese regionali relativi ad un determinato anno finanziario.

     A specifici effetti della presente legge, sono presi in considerazione anche esercizi finanziari antecedenti e susseguenti quello di riferimento.

     Si intende per esercizio finanziario di riferimento quello in ordine al quale dispone, rispettivamente, la legge di bilancio e quella di rendiconto.

 

     Art. 12. Competenza e cassa d'esercizio.

     L'esercizio finanziario consta, rispettivamente, di atti di accertamento e di riscossione e versamento delle entrate, e di atti di impegno e di pagamento delle spese.

     Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza d'esercizio.

     Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa d'esercizio.

 

     Art. 13. Atti di accertamento delle entrate.

     Formano oggetto degli atti di accertamento delle entrate le somme dovute alla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, da parte di debitori determinati o determinabili, in ordine alle relative obbligazioni o alle quote delle obbligazioni pluriennali, che, secondo la disciplina di legge delle fonti di entrata regionale o in base al contratto o al titolo, vengono a scadenza nel corso dell'esercizio.

 

     Art. 14. Atti di impegno delle spese. Obbligazioni a carattere pluriennale.

     Formano oggetto degli atti di impegno delle spese le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, in ordine alle obbligazioni che secondo la disciplina di legge delle fonti di esse, vengono a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione secondo la disciplina del paragrafo I del Titolo X, formano oggetto degli atti di impegno della spesa le sole quote di tali obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 15. Atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle spese.

     Formano oggetto degli atti di riscossione e versamento delle entrate le somme dovute alla Regione, da parte di debitori determinati, in ordine alle relative obbligazioni, o quote di esse, adempiute entro il termine dell'esercizio.

     Formano oggetto degli atti di pagamento delle spese le somme dovute dalla Regione, a creditori determinati, in ordine alle relative obbligazioni, o quote di esse, adempiute entro il termine dell'esercizio.

     Gli atti di gestione delle entrate e delle spese, ai sensi degli artt. 13, 14 e dei comma precedenti, rilevano ad effetti specifici diversi, sia della disciplina della legge di bilancio di cui al Titolo VI, che di quella della gestione di esso di cui al Titolo VII, nonché della legge di rendiconto di cui al Titolo VIII.

 

     Art. 16. Protrazione della cassa d'esercizio.

     La cassa d'esercizio, ai sensi dell'art. 12, III comma, per le riscossioni e i versamenti delle entrate e per il pagamento delle spese, rispettivamente, accertate o impegnate entro il 31 dicembre, è protratta, ai fini gestionali, al 31 gennaio successivo.

 

Titolo IV

LEGGI REGIONALI DI SPESA

 

     Art. 17. Funzione autorizzativa.

     Le leggi regionali che comportano spese a carico della Regione autorizzano la iscrizione delle relative somme nei bilanci regionali secondo la disciplina degli articoli seguenti.

     Le conseguenze di tale disciplina in ordine all'azione amministrativa e di diritto privato della Regione sono regolate al Titolo X.

 

     Art. 18. Leggi pluriennali di spesa.

     La Regione distingue le leggi che comportano a carico di essa spese a carattere pluriennale, a seconda che la pluriennalità della spesa sia determinata ovvero prevedano attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente.

     Le leggi pluriennali di spesa della Regione, agli effetti di cui all'articolo precedente, contengono gli elementi indicati agli articoli seguenti, in rispondenza della rispettiva categoria di appartenenza.

 

     Art. 19. Leggi di spesa a pluriennalità determinata.

     Le leggi regionali di spesa a pluriennalità determinata indicano l'ammontare complessivo della spesa nella pluriennalità che l'attività o gli interventi da esse previsti comportano, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al Consiglio, e fanno espresso rinvio alle successive. leggi di bilancio per la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e 40, e secondo la disciplina degli artt. 56, 57 e 58, 78 e 79.

 

     Art. 20. Leggi di spesa continuativo-ricorrente.

     Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente, determinano, in ordine alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, e fanno espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione dell'entità delle relative spese, ai sensi, per gli effetti e secondo la disciplina di cui all'articolo precedente.

     Le leggi di spesa di cui all'articolo precedente mantengono la funzione autorizzativa di cui all'art. 17 fino all'esaurimento del periodo complessivo considerato, e salvo modifica; quelle di cui al presente articolo, fino alla loro modificazione.

 

     Art. 21. Determinazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al Consiglio.

     La indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso, o di quello già presentato al Consiglio, ai sensi dell'art. 19, comporta la determinazione della quota stessa secondo la disciplina degli artt. 78 e 79.

     Tale determinazione costituisce, nel primo caso, variazione alla legge di bilancio, e, nel secondo, elemento integrativo del bilancio in corso di approvazione.

     E' fatto salvo, comunque, che alla determinazione stesso si provveda in sede di legge di bilancio.

     Ove anche le leggi di cui all'art. 20 provvedano alla indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso, o di quello già presentato al Consiglio, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

 

     Art. 22. Indicazione annuale della spesa.

     Le leggi pluriennali di spesa possono provvedere altresì alla indicazione annuale della spesa, allorquando la natura degli interventi o dei servizi, che esse disciplinano, è tale che la continuità e regolarità delle erogazioni della relativa spesa nel tempo assumono un interesse preminente, che giustifica la deroga alla disciplina degli artt. 19 e 20.

 

     Art. 23. Determinazione delle spese annuali.

     La indicazione annuale della spesa, di cui all'articolo precedente, comporta la iscrizione di essa nei bilanci relativi agli esercizi cui la spesa si riferisce, nei limiti in cui la stessa è indicata.

     Fermo quanto previsto dall'art. 21, tale indicazione avviene, per l'esercizio immediatamente successivo a quello in corso e, ove possibile, per i rimanenti esercizi, secondo i criteri di determinazione di cui all'art. 78.

     E' fatto salvo che alla determinazione in via definitiva della spesa stessa, agli effetti di cui al comma precedente, si provvede in sede di legge di bilancio.

 

     Art. 24. Leggi annuali di spesa.

     Le leggi regionali, che prevedono spese a carico di un solo esercizio, provvedono alla determinazione della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, se la spesa stessa è a carico del bilancio in corso o di quello già presentato al Consiglio.

     Se la spesa riguarda un esercizio futuro, si applica la disciplina dell'articolo precedente.

 

     Art. 25. Adeguamento della legislazione regionale vigente.

     La regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai principi del presente Titolo.

 

Titolo V

AUTONOMIA DI SPESA DELLA REGIONE

 

     Art. 26. Spese per l'adempimento delle funzioni normali e spese per ulteriori programmi di sviluppo.

     In rispondenza al disposto dell'art. 9, I comma della legge statale, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, la Regione Toscana, agli effetti della destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'art. 119, II comma della Costituzione, distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.

     Nei termini di cui al comma precedente, al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo sono destinati anche i contributi speciali per provvedere a scopi determinati di cui all'art. 119, III comma della Costituzione, secondo la disciplina dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 181.

     La destinazione delle entrate regionali è disciplinata dagli articoli seguenti, sulla base del riparto di cui ai comma precedenti, con riferimento al combinato disposto dagli artt. 4, 9, 10, 21 e 22 della legge statale e 10 della legge n. 281/1970.

 

     Art. 27. Finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali.

     La regione provvede al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:

     1) tributi propri e quote di tributi erariali, devolute alla Regione direttamente, o a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970;

     2) rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

     3) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 - comprensive di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge 10 maggio 1976 n. 356 - che non siano destinate al finanziamento delle spese di cui all'articolo seguente;

     4) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, ai sensi degli artt. 30 e 32;

     5) assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni, ai sensi degli artt. 31 e 32;

     6) eventuale saldo finanziario attivo, ai sensi dell'art. 33.

 

     Art. 28. Finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo.

     La regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:

     1) tributi propri, quote di tributi erariali ed entrate patrimoniali regionali, di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo precedente, per le somme eccedenti il relativo impiego agli effetti di cui all'articolo 27;

     2) assegnazioni statali effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970 - comprensive di quelle previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali è contemplata la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge n. 356/1976 destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo;

     3) assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare, od in corrispondenza di deleghe di funzioni ai sensi degli artt. 30, 31. e 32;

     4) contributi speciali per provvedere a scopi determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 281/1970;

     5) eventuale saldo finanziario attivo ai sensi dell'art. 33;

     6) ricorso al credito, ai sensi degli artt. 36 e 37.

 

     Art. 29. Entrate patrimoniali regionali.

     Fermo restando quanto previsto dagli artt. 27, punto 2) e 28 punto 1), ove le leggi regionali contenenti norme sul patrimonio regionale e sugli enti o aziende regionali indichino la destinazione specifica delle corrispondenti entrate patrimoniali, la legge di bilancio, o le leggi di variazione del medesimo, possono comunque modificare tale destinazione.

     Le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali possono essere destinate unicamente al finanziamento di spese di investimento.

 

     Art. 30. Assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare.

     Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di contenuto particolare per le quali non è contemplata la confluenza nel fondo dell'art. 9 della legge 281/1970 ai sensi dell'art. 2, lett. c) della legge n. 356/1976, sono destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, secondo le finalità delle leggi medesime.

 

     Art. 31. Assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni.

     Le entrate da assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, II comma della Costituzione

- se non confluite nel fondo comune ai sensi della legge 281/1970 e della

legge n. 382/1975 integrata dalla legge 27 novembre 1976, n. 984 - sono

destinate al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni

normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, in corrispondenza

alle finalità della delega stessa.

 

     Art. 32. Finanziamenti regionali aggiuntivi [3].

     La Regione ha facoltà di stanziare ed erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato in base all'art. 9 della legge n. 281/1970, o con leggi di contenuto particolare, o in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme, in quest'ultimo caso, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, secondo quanto previsto alla Sezione II del Titolo VII, Capo III.

 

     Art. 33. Destinazione del saldo finanziario attivo.

     L'eventuale saldo finanziario attivo, di cui alla disciplina dell'art. 66, è destinato al finanziamento delle spese per l'adempimento delle funzioni di sviluppo con il limite del riferimento alle spese relative all'esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta.

     Al finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali è destinata la quota di saldo attivo non derivante dalle entrate di cui all'art. 28.

     In ogni caso, la quota di saldo attivo, determinata dalla mancata assunzione di impegni per spese di investimento relative ad ulteriori programmi di sviluppo rispetto all'ammontare dei mutui e prestiti contratti, è destinata al finanziamento di spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo.

     Della quota di cui al comma precedente è tenuto conto nella determinazione dell'ammontare dei mutui e prestiti da autorizzare nell'esercizio nel quale si applica il saldo, agli effetti dell'art. 92, I comma.

 

     Art. 34. Contributi ex art. 12 legge n. 281/1970.

     I contributi speciali di cui all'art. 12 della legge n. 281/1970 sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 7.

     E' fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge statale.

     Ai detti contributi si applica quanto previsto dall'art. 32.

 

     Art. 35. Anticipazione di cassa.

     La Regione può contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate tributarie spettanti alla Regione, iscritte in bilancio, nel Titolo I, a norma dell'art. 59.

     Le anticipazioni stesse debbono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

     Alla contrazione delle anticipazioni di cassa, secondo la disciplina dei comma precedenti, provvede la Giunta regionale, che ne determina eventuali condizioni e modalità.

 

     Art. 36. Mutui e prestiti.

     Agli effetti della previsione e della autorizzazione alla relativa contrazione, in sede di legge di bilancio o di leggi di variazione del medesimo, i mutui ed i prestiti sono soggetti al regime di cui al presente articolo.

     a) Autorizzazione.

     I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per provvedere a spese di investimento, salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 10, I comma della legge n. 281/1970.

     L'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento, per capitali ed interessi, dei mutui e prestiti in estinzione, non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione, iscritte in bilancio nel Titolo I a norma dell'art. 59.

     In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

     Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto relativo all'esercizio anteriore di due anni a quello cui si riferiscono i nuovi mutui e prestiti.

     b) Contrazione.

     Alla contrazione dei mutui e prestiti provvede la Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità sulla base della legge di autorizzazione, ai sensi dell'art. 92.

     L'autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata, in relazione a mutui e prestiti autorizzati ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

     c) Riscossione.

     Le entrate da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

 

     Art. 37. Obbligazioni.

Quale strumento di finanza straordinaria, in relazione a progetti speciali

di particolare impegno economico, la Regione può emettere obbligazioni con

l'osservanza delle norme in materia fissate dallo Stato.

     La legge regionale che prevede l'emissione di obbligazioni specifica l'incidenza dell'operazione sugli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri relativi, modificando in tal senso la legge di bilancio.

     Al riguardo può provvedere la stessa legge di bilancio.

     Le operazioni relative sono deliberate dalla Giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità sulla base della disciplina di cui ai comma precedenti, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio ai sensi delle leggi vigenti.

 

Titolo VI

LEGGE DI BILANCIO

Capo I

Bilancio regionale

 

     Art. 38. Legge di bilancio e gestione finanziaria.

     La legge di bilancio, salvo l'ulteriore contenuto normativo secondo la disciplina del Capo IV, interviene sugli atti finanziari di cui all'art. 10, con un sistema previsionale di entrate e di spese regionali, che si articola in un bilancio pluriennale e in un bilancio annuale, e si completa con le relazioni previste dall'art. 53, I comma dello Statuto.

     Il numero di anni finanziari che il bilancio pluriennale prende in considerazione, ai sensi dell'art. 10, è determinato dalla legge di bilancio medesima, secondo la disciplina del Capo II, Sezione I del presente Titolo.

 

     Art. 39. Funzione del bilancio pluriennale.

     Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, secondo la disciplina del Capo II, al fine di:

     a) tradurre in termini contabili le proiezioni finanziarie delle scelte del programma regionale di sviluppo e degli altri atti di programmazione, di cui al Titolo II;

     b) costituire in ogni caso sede per il riscontro della copertura finanziaria delle spese che le leggi regionali comportano a carico di esercizi futuri, agli effetti del Titolo IV;

     c) indicare in particolare, ove occorra, l'entità delle stesse.

     Esso non ha effetti autorizzativi sugli atti finanziari relativi ad alcuno degli esercizi corrispondenti agli anni in ordine ai quali indica le proprie previsioni.

 

     Art. 40. Funzione del bilancio annuale.

     Il bilancio annuale rappresenta nel proprio periodo di durata il quadro indicato all'articolo precedente, secondo la disciplina del Capo III, al fine di:

     a) autorizzare la gestione degli atti di spesa relativi all'esercizio finanziario di riferimento, di cui al Titolo VII;

     b) determinare, a tali effetti, ed in riferimento al Titolo IV, la competenza e la cassa d'esercizio, disciplinando anche i fenomeni residuali delle gestioni precedenti;

     c) costituire altresì sede per la specificazione della copertura finanziaria delle spese a carico dell'esercizio medesimo.

     Esso provvede al riguardo in correlazione alle previsioni del bilancio pluriennale.

 

     Art. 41. Annualità del bilancio.

     La legge di bilancio interviene con il sistema previsionale di entrate e di spese di cui agli articoli precedenti e alla normativa dei Capi seguenti, ogni anno, ai sensi del Capo V.

     Il principio di annualità del bilancio comporta quello della scorrevolezza del bilancio pluriennale di cui all'art. 49.

 

     Art. 42. Legalità del bilancio e vincoli di destinazione delle spese.

     La legge di bilancio assume le spese in quanto autorizzate ai sensi della disciplina del Titolo IV, ferme rimanendo le disposizioni della Sezione II del Capo II, per il bilancio pluriennale, e della Sezione IV del Capo III, per il bilancio annuale, e salvo quanto discende, ai detti effetti autorizzativi, dalle altre fonti dell'ordinamento giuridico.

     Parimenti assume le entrate in quanto autorizzate con legge, ferma la citata disciplina del Capo Il, Sezione II del presente Titolo.

     Le entrate regionali confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, nei limiti e secondo la disciplina del Titolo V.

 

     Art. 43. Universalità ed integralità del bilancio. Gestioni extra- bilancio.

     Nel bilancio regionale sono iscritte tutte le entrate e tutte le spese regionali.

     Le entrate e le spese regionali sono iscritte in bilancio integralmente, al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse, e senza essere ridotte dalle entrate correlative.

     Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio regionale.

 

     Art. 44. Equilibrio del bilancio.

     Nel bilancio regionale, il totale delle spese non può superare il totale delle entrate, ferme le ulteriori specificazioni di tale principio, rispettivamente, per il bilancio pluriennale e per quello annuale.

 

     Art. 45. Relazioni ex art. 53, I comma dello Statuto.

     Ai sensi dell'art. 53, I comma dello Statuto, la legge di bilancio si completa con:

     a) una relazione sulla situazione economica e sociale della Regione;

     b) una relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, dei piani settoriali, dei singoli progetti ed opere della Regione stessa, in riferimento agli obiettivi e alle previsioni pluriennali di spesa.

 

     Art. 46. Composizione della legge di bilancio.

     La legge di bilancio, salvo quanto previsto al Capo IV in ordine al suo contenuto normativo, consta:

     A) del bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 61, II comma;

     B) del bilancio annuale, ai sensi dell'art. 76.

     La Giunta regionale presenta al Consiglio, unitamente alla legge di bilancio, una relazione generale che ha in appendice le relazioni di cui all'articolo precedente, ai sensi e per gli effetti di cui al Capo V.

 

Capo II

Bilancio pluriennale

Sezione I

Durata

 

     Art. 47. Previsioni di spesa.

     La durata, in anni finanziari, delle singole previsioni di spesa del bilancio pluriennale è determinata in corrispondenza ai tempi delle relative scelte del programma regionale di sviluppo.

     Tali previsioni non possono avere, comunque, durata superiore al quinquennio ed inferiore al triennio.

 

     Art. 48. Periodo complessivo e previsioni di entrata.

     Il bilancio pluriennale assume, come suo periodo complessivo, la durata della previsione di spesa più estesa ai sensi dell'articolo precedente, fermo il limite indicato del quinquennio.

     La durata delle previsioni d'entrata è rapportata al periodo complessivo così determinato, con riferimento ai termini delle previsioni di spesa stesse.

 

     Art. 49. Forme di scorrevolezza.

     Il periodo complessivo e la durata delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, determinati secondo la disciplina degli articoli precedenti, scorrono di anno in anno ai sensi dell'art. 41, sempre in rispondenza ai tempi delle scelte del programma regionale di sviluppo.

     Ove tali tempi lo consentano, i dati di cui al comma precedente possono scorrere annualmente, in rispondenza ai detti tempi, all'interno del periodo complessivo massimo considerato. Esso si rinnova, alla scadenza, secondo la disciplina della presente Sezione.

     In tal caso, il bilancio pluriennale, relativo agli ultimi due anni finanziari della serie, estende le proprie previsioni ai due immediatamente successivi della nuova serie.

 

Sezione II

Determinazione delle previsioni

 

     Art. 50. Determinazione.

     Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, per la durata prevista dalla Sezione precedente, si determinano, onde consentire la loro iscrizione nel bilancio medesimo, sulla base, con i criteri ed agli effetti di cui alla disciplina degli articoli seguenti.

 

Paragrafo 1 - Fondamento.

 

     Art. 51. Determinazione e principio di legalità.

     La determinazione delle previsioni di cui all'articolo precedente avviene sulla base della legislazione statale e regionale già in vigore, tenuto conto altresì dei previsti nuovi interventi legislativi.

 

     Art. 52. Previsti nuovi interventi legislativi statali.

     Salva l'eventuale disciplina statale della materia, si assumono come previsti nuovi interventi legislativi statali agli effetti dell'articolo precedente, con particolare riferimento alle previsioni di entrata, i provvedimenti legislativi previsti negli atti di programmazione nazionale e negli ufficiali afferenti i rapporti fra Stato e Regioni, nonché quelli in ordine ai quali sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e la cui copertura finanziaria sia stata accettata dal Governo o abbia avuto parere favorevole dalla competente commissione parlamentare [4].

 

     Art. 53. Previsti nuovi interventi legislativi regionali.

     Si considerano previsti nuovi interventi legislativi regionali agli effetti dell'art. 51, con particolare riferimento alle previsioni di spesa, quelli di cui ai programmi di attività della Giunta regionale, i provvedimenti legislativi la cui previsione si rinviene nel programma regionale di sviluppo e negli altri atti di programmazione, e nel documento politico programmatico sulla cui base avviene la elezione della Giunta e del suo Presidente ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, nonché i provvedimenti legislativi per i quali sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

 

Paragrafo 2 - Criteri ed effetti.

 

     Art. 54. Determinazione dell'entrata. Ricerche e studi regionali.

     Fermo quanto discende dagli artt. 52 e 53, ed in attesa della istituzione del bilancio pluriennale statale, la Regione Toscana, avvalendosi in particolare dell'Istituto regionale per la programmazione economica toscana (I.R.P.E.T.), e sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge, effettua studi e ricerche dirette a rappresentare le proiezioni pluriennali di entrata della legislazione, statale e regionale, relativa alla acquisizione delle entrate stesse alla Regione, al fine di consentire un fondamento razionale e verificato ai dati relativi da iscrivere nel bilancio pluriennale regionale.

 

     Art. 55. Determinazione e previsti nuovi interventi legislativi di spesa.

     Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale, che trovano fondamento nei previsti nuovi interventi legislativi ai sensi degli artt. 52 e 53, sono determinate nella loro entità, sulla base:

     a) delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, e degli atti di programmazione attuativi di esso, secondo la disciplina del Titolo II;

     b) della legislazione in vigore.

 

     Art. 56. Determinazione e leggi pluriennali di spesa.

     Le previsioni di spesa del bilancio pluriennale, che trovano fondamento nelle leggi pluriennali di spesa ai sensi dell'art. 18, sono determinate nella loro entità:

     a) sulla base degli elementi sostanziali che esse contengono secondo la disciplina dell'art. 20, e salvo il disposto dell'art. 21, IV comma, se si tratta di leggi di spesa continuativo-ricorrente;

     b) sulla base, oltre che degli elementi sostanziali, di quelli finanziari che esse contengono secondo la disciplina degli artt. 19 e 21, se si tratta di leggi di spesa a pluriennalità determinata;

     c) nel quadro della legislazione vigente e con riferimento agli atti di programmazione di cui al Titolo II.

 

     Art. 57. Determinazione e bilancio annuale.

     E' fatta salva in particolare, agli effetti della determinazione nel bilancio pluriennale della quota di spesa relativa all'anno finanziario iniziale, quanto discende dalle previsioni del bilancio annuale relativamente alla competenza.

 

     Art. 58. Indicazione annuale della spesa e copertura finanziaria. Leggi con indicazione annuale della spesa.

     Le previsioni di spesa, determinate a norma

dell'articolo precedente, costituiscono, la indicazione, per la durata del bilancio pluriennale, della entità annuale delle spese che le leggi adottate ai sensi degli artt. 19 e 20 comportano.

     Tali spese trovano copertura nel bilancio pluriennale nei limiti delle indicazioni di cui al comma precedente, salvi gli effetti delle leggi di bilancio che dispongono in ordine agli esercizi finanziari successivi a quello di riferimento della legge di bilancio che ha assunto le nuove e maggiori spese.

     Trovano parimenti copertura finanziaria nel bilancio pluriennale le spese già indicate nelle loro annualità delle leggi adottate ai sensi dell'art. 22, salvo il disposto degli artt. 23 e 24.

 

Sezione III

Struttura

 

     Art. 59. Classificazione e ripartizione delle entrate.

     Le somme, oggetto delle previsioni di entrata, si iscrivono nel bilancio pluriennale secondo il sistema di ripartizione intitoli e categorie.

     Le entrate regionali sono ripartite nei seguenti titoli:

     Titolo I - entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970;

     Titolo II - entrate derivanti da contributi ed assegnazione dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

     Titolo III - entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

     Titolo IV - entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti;

     Titolo V - entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie.

     Nell'ambito di ciascun titolo, esse sono altresì ripartite in categorie, secondo la loro natura.

 

     Art. 60. Classificazione e ripartizione delle spese.

     Le somme, oggetto delle previsioni di spesa, si iscrivono nel bilancio pluriennale secondo il seguente sistema di ripartizione, che tiene distinte :

     a) le spese di funzionamento istituzionale della Regione, da quelle relative agli interventi socio economici;

     b) nell'ambito delle spese relative a tali interventi, quelle per gli interventi a carattere generale, dalle spese per il perseguimento degli obiettivi generali determinati dal programma regionale di sviluppo ai sensi dell'art. 4; queste ultime, distinte dalle spese relative a progetti speciali che aggregano interventi attinenti a più obiettivi generali, ai sensi dell'art. 7;

     c) nell'ambito delle spese per il perseguimento dei detti obiettivi generali, e per ciascuno di tali obiettivi, quelle relative agli interventi programmati, da quelle relative ad eventuali interventi non programmati;

     d) nell'ambito delle spese per gli interventi programmati, le spese relative, rispettivamente, ai piani, ai programmi, ai progetti ed ai progetti speciali, ai sensi della disciplina degli artt. 5 e seguenti;

     e) nell'ambito, ancora, delle spese per gli interventi programmati, quelle relative alla programmazione di livello comprensoriale, ai sensi dell'art. 8, salva l'indicazione delle spese di eventuali interventi non programmati di questo livello;

     f) per ciascuna delle categorie di spese di cui alle lettere precedenti, quelle per l'adempimento delle funzioni normali, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo, ai sensi dell'art. 6, nella misura in cui concorrono finanziamenti assegnati alla Regione in sede di programmazione nazionale.

 

     Art. 61. Quadro riassuntivo generale e composizione del bilancio pluriennale.

     Il bilancio pluriennale contiene un quadro generale:

     a) delle entrate, riassunte per titoli;

     b) delle spese riassunte per destinazione, con riferimento :

     - al funzionamento istituzionale della Regione;

     - al perseguimento degli obiettivi generali del programma;

     - agli interventi a carattere generale;

     - agli interventi regionali programmati;

     - a quelli medesimi non programmati;

     - al perseguimento degli obiettivi per progetti speciali;

     - agli interventi programmati, e non programmati, di livello comprensoriale;

     - all'adempimento delle funzioni normali;

     - ad ulteriori programmi di sviluppo ai sensi della lett. f) dell'articolo precedente.

     Esso consta :

     1) del quadro generale riassuntivo, di cui al comma precedente;

     2) dello stato di previsione dell'entrata, ai sensi della presente Sezione;

     3) dello stato di previsione della spesa, ai sensi della presente Sezione.

 

Sezione IV

Iscrizione

 

     Art. 62. Allocazione delle quote e dati di correlazione.

     Le somme, oggetto delle previsioni del bilancio pluriennale, sono iscritte nel medesimo, per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa, con riferimento alla durata della previsione stessa, per quote relative, rispettivamente, all'anno finanziario iniziale, a quello successivo, al rimanente periodo di durata delle previsioni stesse, nonché al totale.

     Per ciascuna delle quote dell'entrata e della spesa, è fatta menzione, distintamente, delle somme che trovano fondamento nella legislazione statale e regionale già in vigore, e di quelle che trovano fondamento nei previsti nuovi interventi legislativi, secondo la disciplina della Sezione II del presente Capo.

E' fatta altresì menzione, relativamente alle quote dell'anno finanziario iniziale, dei capitoli degli stati di previsione del bilancio annuale, indicati anche sulla base di codifiche degli stessi.

 

     Art. 63. Equilibrio ed entrate da mutui.

     Nel bilancio pluriennale, per ciascuna delle quote definite ai sensi dell'articolo precedente, il totale delle spese previste non può superare il totale delle entrate previste, comprese quelle derivanti da mutui, di cui si prevede l'accensione.

 

     Art. 64. Equilibrio e finalità delle spese.

     Nel bilancio pluriennale, per ciascuna delle quote definite ai sensi dell'art. 62, il totale delle spese, previste per l'adempimento delle funzioni normali, non può superare il totale delle entrate, previste secondo la disciplina dell'art. 27.

Parimenti, il totale delle spese, previste per ulteriori programmi di sviluppo, non può superare il totale delle entrate, previste secondo la disciplina dell'art. 28.

 

Capo III

Bilancio annuale

Sezione I

Natura

 

     Art. 65. Determinazioni dei residui, della competenza e della cassa d'esercizio.

     Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

     A tali effetti, il bilancio indica distintamente :

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 123, alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce;

     2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio.

     L'ammontare delle entrate e delle spese, di cui al punto 3), è indicato senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

     L'ammontare, rispettivamente, dei residui, della competenza e della cassa è indicato per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa, ferma l'indicazione dello stesso per ciascuna delle voci relative ai sistemi di ripartizione in cui si aggregano i capitoli medesimi, a sensi della Sezione seguente.

 

     Art. 66. Saldo finanziario e giacenze di cassa.

     Tra le entrate o le spese, di cui al punto 2) dell'articolo precedente, è iscritto altresì, in apposito capitolo, l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente quello cui il bilancio medesimo si riferisce, ferma in particolare la disciplina di cui agli artt. 33, 81, IV e V comma, 135, III comma e 139, III comma.

     Tra le entrate, di cui al punto 3), è iscritto altresì, in apposito capitolo, l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio medesimo si riferisce.

 

     Art. 67. Bilancio di competenza e bilancio di cassa.

     Il totale delle entrate e delle spese di cui al punto 2) dell'art. 65, comprensivo dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo presunto, costituisce il bilancio annuale di competenza.

     Il totale delle entrate e delle spese di cui al punto 3), completo dell'eventuale giacenza di cassa presunta, costituisce il bilancio annuale di cassa.

     Il bilancio annuale si completa con il conto dei residui, che è costituito dal totale degli stessi, a norma del citato art. 65, punto 1).

 

Sezione II

Struttura

Paragrafo I - Struttura del bilancio annuale.

 

     Art. 68. Classificazione e ripartizione delle entrate. Quadro riassuntivo.

     Gli stanziamenti, oggetto delle previsioni di entrata determinate a norma della Sezione seguente, sono iscritti nel bilancio annuale, secondo il sistema di ripartizione in titoli ed in categorie, ai sensi dell'art. 59, aggiungendo il «Titolo VI - Contabilità speciali». Nell'ambito di ciascun Titolo essi sono altresì ripartiti in categorie, secondo la loro natura, ed in capitoli, secondo il loro oggetto.

     Il bilancio annuale contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 69. Classificazione e ripartizione delle spese. Quadro riassuntivo.

     Gli stanziamenti, oggetto delle previsioni di spesa determinate a norma della Sezione seguente, sono iscritti nel bilancio annuale, secondo il sistema di ripartizione che tiene distinte le spese stesse ai sensi dell'art. 60, tenendo altresì distinte le spese per contabilità speciali ed in capitoli, secondo la disciplina degli articoli seguenti.

     Il bilancio annuale contiene un riassunto delle spese, per destinazione delle stesse, ai sensi dell'art. 61, I comma.

 

     Art. 70. Natura, contenuto e denominazione del capitolo.

     Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle spese.

     Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa, ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio, di una funzione, ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.

     La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

 

     Art. 71. Specificazione della spesa.

     Nella determinazione delle voci destinate a costituire capitoli di spesa, sono tenute distinte :

     a) spese correnti, spese di investimento, e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

     b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

     c) spese relative a funzioni proprie della Regione, e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;

     d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

 

 

Paragrafo 2 - Correlazione con il bilancio dello Stato e con quelli delle

altre Regioni.

 

     Art. 72. Unificazione della denominazione e codifica dei capitoli nei bilanci delle Regioni.

     Ai sensi dell'art. 9, VI comma della legge statale, la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 indica i criteri per consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.

     La Regione Toscana adegua i bilanci annuali alle risultanze fornite dalla Commissione ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 73. Riclassificazione delle spese. Quadro generale riassuntivo.

     Ai sensi dell'art. 9, VII comma della legge statale, le spese regionali sono riclassificate, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio, in :

     1) titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di investimento, o attinenti al rimborso di mutui e prestiti;

     2) sezioni, secondo l'analisi funzionale;

     3) categorie, secondo l'analisi economica.

     Su tale base è elaborato, ai sensi dell'VIII comma dell'articolo citato, un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.

     Ai sensi dell'art. 10 della legge statale, è elaborato altresì, sulla base dei dati di cui all'art. 68 e ai comma precedenti, un quadro generale riassuntivo che riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese, e si completa dei prospetti di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 74. Prospetto allegato a).

     E' allegato al quadro generale riassuntivo di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 10, II comma, lett. a) della legge statale, un prospetto, il quale mette a raffronto :

     1) le entrate, distinte per capitoli, derivanti :

     1.1) da assegnazione dello Stato effettuate in base all'art. 9 della legge n. 281/1970;

     1.2) da assegnazione in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, II comma della Costituzione, in entrambi i casi con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

     2) le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

     Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dagli artt. 137 e 138.

 

     Art. 75. Prospetto allegato b).

     E' allegato, altresì, al quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, ai sensi dell'art. 10, II comma lett. b) della legge statale, un prospetto, il quale espone distintamente:

     1) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione;

     2) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate:

     2.1) con apposite assegnazioni di fondi statali;

     2.2) con risorse proprie della Regione;

     2.3) con ricorso al credito.

 

Paragrafo 3 - Composizione del bilancio annuale.

 

     Art. 76. Elementi.

     Il bilancio annuale consta:

     1) di un quadro generale riassuntivo, che si compone, del quadro riassuntivo delle entrate di cui all'art. 68, e del quadro riassuntivo delle spese di cui all'art. 69;

     2) dello stato di previsione dell'entrata, con riferimento al conto dei residui, alla competenza ed alla cassa, secondo la disciplina della Sezione precedente;

     3) dello stato di previsione della spesa, con riferimento al conto dei residui, alla competenza e dalla cassa, secondo la disciplina della Sezione precedente;

     Il bilancio consta altresì degli allegati costituiti:

     I) dai seguenti documenti di correlazione:

     I.1) il quadro generale riassuntivo di cui all'art. 73, III comma, con allegati:

     a) il prospetto indicato all'art. 74; b) il prospetto indicato all'art. 75;

     I.2) i quadri di riclassificazione delle spese, e di riassunto delle stesse, elaborati ai sensi dell'art. 73, I e Il comma;

     II) dai seguenti altri allegati:

     II.1) un prospetto dei mutui e prestiti auto rizzati dalla legge di bilancio, ai sensi dell'art. 92;

     II.2) l'elenco delle spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 93;

     II.3) l'elenco delle somme percette per conto di terzi e delle partite di giro, ai sensi dell'art. 94;

     II.4) l'elenco dei provvedimenti legislativi che si finanziario con i fondi globali di cui all'art. 87;

     II.5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti.

 

Sezione III

Determinazione ed iscrizione delle previsioni

 

     Art. 77. Stanziamenti di competenza e di cassa per l'entrata.

     Gli stanziamenti di entrata di cui al punto 2), e quelli di cui al punto 3) dell'art. 65, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, sono determinati con riferimento agli atti e fatti che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, danno luogo, rispettivamente, ad atti di accertamento ai sensi dell'art. 13, e ad atti di riscossione e versamento ai sensi dell'art. 15, I comma, in ordine ai crediti, in questo secondo caso, relativi, sia all'esercizio di riferimento, che agli esercizi precedenti, a norma del citato art. 65, III comma.

     Relativamente alle entrate tributarie e a quelle derivanti da assegnazioni di fondi statali, in attesa che la riforma della finanza regionale consenta la piena attuazione del disposto del comma precedente, le previsioni sono effettuate anche sulla base degli studi e ricerche di cui all'art. 54.

 

     Art. 78. Stanziamenti di competenza per la spesa.

     Gli stanziamenti di spesa, di cui al punto 2) dell'art. 65, sono determinati con riferimento alle attività o interventi che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, danno luogo ad atti di impegno ai sensi dell'art. 14.

     Il ricorrere delle attività o interventi indicati, agli effetti di cui al comma precedente, è valutato sulla base delle leggi che prevedono le attività e gli interventi medesimi, ed in conformità ai relativi programmi e progetti della Regione di cui al Titolo II.

     Gli stanziamenti stessi sono iscritti in bilancio nella misura strettamente indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi stessi.

 

     Art. 79. Stanziamenti di cassa per la spesa.

     Gli stanziamenti di spesa, di cui al punto 3) dell'art. 65, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, sono determinati con riferimento agli atti e fatti che possono comunque condizionare gli atti di pagamento ai sensi dell'art. 15, II comma, in ordine a debiti relativi, sia all'esercizio di riferimento, che agli esercizi precedenti, a norma del citato art. 65, III comma.

     La determinazione di cui al comma precedente avviene altresì in correlazione ai flussi di entrata.

 

     Art. 80. Determinazione, bilancio pluriennale, leggi di spesa e copertura finanziaria. Dati esplicativi e di correlazione.

     La determinazione delle previsioni di entrata e di spesa, a norma degli articoli precedenti, avviene sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale.

     Le somme, oggetto delle previsioni di spesa del bilancio annuale costituiscono la determinazione, in termini di competenza ed in termini di cassa, delle entità delle spese che le leggi adottate ai sensi degli artt. 19 e 20 comportano, ed indicate dal bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 58, relativamente all'esercizio di riferimento, fermo quanto disposto dagli artt. 23 e 24.

     Tali spese trovano la specificazione della copertura finanziaria, per l'esercizio di riferimento sulla base della determinazione di cui al comma precedente.

     Nel bilancio annuale, è fatta menzione, per ciascun capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della spesa, del fondamento di legge della voce iscritta nel capitolo stesso e, nello stato di previsione della spesa, della codifica del capitolo, a norma dell'art. 72.

 

     Art. 81. Equilibrio di competenza.

     Nel bilancio annuale, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti autorizzati con la legge di bilancio.

     Nel bilancio medesimo, il totale delle spese, di cui si autorizza, non può essere superiore al totale delle entrate, di cui all'art. 27, che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

     Parimenti il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno per ulteriori programmi di sviluppo, non può essere superiore al totale dell'entrata, di cui all'art. 28, che si prevede di accertare nel medesimo esercizio.

     L'eventuale saldo finanziario negativo è da considerare, agli effetti della sua copertura, spesa per l'adempimento di funzioni normali.

     Tale saldo può essere coperto con nuovi mutui e prestiti, nell'esercizio nel quale si applica il saldo medesimo, limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione di mutui e prestiti, in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento afferenti ulteriori programmi di sviluppo, alle quali i mutui e prestiti erano destinati.

 

     Art. 82. Equilibrio di cassa.

     Nel bilancio annuale, il totale delle spese, di cui si autorizza il pagamento, non può essere superiore al totale delle entrate, di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

 

Sezione IV

Fondi speciali

 

     Art. 83. Fondi di riserva e fondi globali.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, oltre gli stanziamenti di competenza e di cassa determinati ai sensi della Sezione precedente, sono iscritti i fondi speciali, di riserva e globali.

     La legge di bilancio può non prevedere, in tutto o in parte, solo i fondi globali.

     I fondi di riserva si distinguono in:

     1) fondo di riserva per spese obbligatorie;

     2) fondo di riserva per spese impreviste;

     3) fondo di riserva di cassa.

     I fondi di riserva indicati ai punti 1) e 2) ed i fondi globali sono iscritti, rispettivamente, in appositi capitoli, in termini di competenza e di cassa, ed il fondo di riserva di cui al punto 3), in soli termini di cassa.

     L'iscrizione stessa è fatta nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 44.

     I fondi previsti dal presente articolo sono gestiti secondo la disciplina del Capo III del Titolo seguente.

 

     Art. 84. Fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, determinate ai. sensi dell'art. 93, è iscritto in bilancio per un ammontare corrispondente alle relative esigenze di amministrazione, in relazione agli stanziamenti previsti in bilancio per le voci corrispondenti.

 

     Art. 85. Fondo di riserva per spese impreviste.

     Il fondo di riserva per spese impreviste è iscritto in bilancio per far fronte:

     a) ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, che non riguardino capitoli aventi ad oggetto spese obbligatorie;

     b) a nuove spese non prevedibili al momento dell'adozione della legge di bilancio;

     c) a spese afferenti gli esercizi precedenti, relative al normale funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, per le quali non sono previsti in bilancio gli stanziamenti in conto residui, o gli stessi sono insufficienti.

 

     Art. 86. Fondo di riserva di cassa.

     Il fondo di riserva di cassa è iscritto in bilancio per un ammontare non superiore ad un dodicesimo della complessiva autorizzazione a pagare.

 

     Art. 87. Fondi globali - Pluralità e vincoli di legge.

     I fondi globali sono iscritti in bilancio per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio.

     Possono essere previsti più fondi globali, distinti in riferimento all'oggetto dei provvedimenti legislativi regionali di cui al comma precedente, in correlazione agli atti di programmazione di cui al Titolo Il.

     In ogni caso, i fondi globali debbono essere tenuti distinti, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali o di spese per ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

 

     Art. 88. Provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio.

     Costituiscono provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l'adozione della legge di bilancio, agli effetti di cui all'articolo precedente, quelli inseriti nell'elenco sub II.4) dell'art. 76 approvato ai sensi dell'art. 89, tenuto conto, oltreché dei provvedimenti legislativi regionali adottati dal Consiglio e non ancora entrati in vigore alla data di adozione della legge di bilancio medesima, di quelli in ordine ai quali, alla detta data, sia stata esercitata l'iniziativa ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, o che siano specificamente previsti nel programma di attività della Giunta regionale per la loro proposizione nell'anno.

 

Capo IV

Contenuto normativo della legge di bilancio

 

     Art. 89. Elementi oggetto di approvazione.

     La legge di bilancio approva espressamente il bilancio annuale negli elementi di cui all'art. 76, nonché il bilancio pluriennale negli elementi di cui all'art. 61, II comma.

 

     Art. 90. Ulteriore contenuto normativo.

     Fermo quanto previsto dagli artt. 29, 37 e 38, la legge di bilancio contiene inoltre le norme comunque opportune allo svolgimento della disciplina di cui ai Capi precedenti ed al Titolo seguente, in rispondenza alle specifiche scelte finanziario-contabili del periodo considerato ed alle esigenze di gestione, al fine del migliore espletamento della funzione dispositiva cui la legge di bilancio assolve secondo le previsioni della presente legge.

     Essa dispone, in ogni caso, in ordine agli articoli seguenti.

 

     Art. 91. Autorizzazione alla variazione del bilancio.

     La legge di bilancio può autorizzare la Giunta regionale ad apportare variazioni al bilancio medesimo, nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce:

     1) per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, anche se essa comporta l'istituzione di nuovi capitoli di entrata;

     2) per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.

     Esse sono sottratte al limite temporale di cui all'art. 97.

     La Giunta provvede con deliberazioni delle quali dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale nonché alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuto, curando la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle entrate derivanti dalle assegnazioni di soggetti diversi dallo Stato purché vincolate a scopi specifici e sempre che le relative spese siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali nonché alle entrate e alle uscite per gli adempimenti delle quote a destinazione vincolata di cofinanziamento dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione per l'attuazione di iniziative o interventi tassativamente regolati dalle leggi statali o regionali sempre che le relative assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato siano determinate e la quota regionale, anch'essa determinata, sia già iscritta in bilancio [5].

 

     Art. 92. Autorizzazione alla contrazione dei mutui e prestiti.

     Agli effetti della copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio di cui all'art. 81, la legge di bilancio o le leggi di variazione del medesimo autorizzano i mutui e prestiti da contrarre nell'esercizio medesimo.

     Esse provvedono al riguardo sulla base della disciplina dell'art. 36, e determinano, in particolare, gli elementi relativi alle finalità, all'ammontare, al tasso massimo, al periodo di durata, alle rate di ammortamento per capitali e interessi, e alla copertura finanziaria delle medesime.

     Le rate di ammortamento per mutui e prestiti trovano copertura nel bilancio pluriennale adottato dalla legge che ne autorizza la contrazione, per il periodo di durata di esso; quelle susseguenti tale periodo, nei bilanci pluriennali adottati dalle leggi successive, fino ad esaurimento della durata del mutuo o prestito, e la legge di autorizzazione dispone espressamente in tal senso.

     I mutui e prestiti autorizzati sono indicati nel prospetto previsto sub II.1) dall'art. 76, ed approvati ai sensi dell'art. 89, con riferimento alla disciplina dei comma precedenti.

     La previsione di mutui e prestiti a carico di esercizi futuri, in sede di bilancio pluriennale, non comporta in nessun caso autorizzazione alla relativa contrazione.

 

     Art. 93. Determinazione delle spese obbligatorie.

     La legge di bilancio determina, nell'ambito delle spese di funzionamento istituzionale, quelle da considerarsi obbligatorie

     Sono comunque obbligatorie le spese relative al rimborso di mutui e prestiti, nonché quelle dichiarate tali dalla legislazione statale e regionale in vigore.

Le spese obbligatorie risultano nell'elenco, allegato al bilancio, previsto sub II.2) dell'art. 76, approvato ai sensi dell'art. 89.

 

     Art. 94. Somme percette per conto di terzi e partite di giro.

     La legge di bilancio determina, inoltre, le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad Enti ed istituti o di somme comunque percette per conto di terzi, nonché le entrate e le spese costituenti partite di giro. Le stesse sono specificate nell'elenco previsto sub II.3) dall'art. 76, approvato ai sensi dell'art. 89.

(Soppresso) [6].

 

Capo V

Procedimento e vicende della legge di bilancio

Legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

 

     Art. 95. Adozione della legge di bilancio.

     La legge di bilancio è adottata dal Consiglio regionale, ogni anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

     La Giunta regionale predispone la legge di bilancio ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e la presenta al Consiglio entro il 31 ottobre.

     L'adozione della legge di bilancio avviene nei modi stabiliti dal Titolo Il, Capo Il dello Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

     Art. 96. Legge di assestamento del bilancio.

     La legge di assestamento del bilancio è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno nei modi di cui al III comma dell'articolo precedente, su proposta della Giunta presentata entro il 30 aprile.

     Con la legge di assestamento si provvede, al fine di rendere definitivi i dati previsti nel bilancio medesimo in via presuntiva:

     a) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi, dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo, e della giacenza di cassa, di cui alla disciplina della Sezione I del Capo III;

     b) alle conseguenti variazioni di bilancio che si rendono opportune.

     Sono fatte salve le ulteriori variazioni di bilancio, che si ritiene di introdurre con la stessa legge di assestamento. In ordine ad essa si provvede, nel termine di cui al I comma, anche se non si è provveduto, contestualmente, alla legge di rendiconto, ai sensi dell'art. 151. In tal caso, se questa interviene nel corso dell'anno, si considerano le relative risultanze, agli effetti dell'assestamento stesso. Alla legge di assestamento del bilancio si può pervenire anche a seguito di successivi assestamenti parziali, sempre nell'ambito del termine ultimo indicato.

     Restano fermi in ogni caso i vincoli relativi all'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 81 e 82.

 

     Art. 97. Leggi di variazione del bilancio.

     Le variazioni del bilancio sono disposte con leggi adottate dal Consiglio regionale nei modi di cui all'art. 95, III comma, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

     Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio, o mediante il prelievo dai fondi di riserva, debbono essere autorizzate con leggi di variazione ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 98. Leggi di storno di fondi.

     Gli storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio, per quanto riguarda sia gli stanziamenti di competenza che gli stanziamenti di cassa, sono disposti con leggi adottate dal Consiglio regionale nei modi di cui all'art. 95, III comma, entro il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

 

     Art. 99. Atti amministrativi di variazione del bilancio e storno di fondi.

     Fermo quanto previsto dai precedenti artt. 97 e 98, si provvede con atto amministrativo alle variazioni di bilancio, ai sensi dell'art. 91 e alle variazioni e al trasporto di somme nella gestione dei fondi speciali e dei finanziamenti aggiuntivi, secondo la disciplina di cui al Titolo VII, Capo III [7].

 

     Art. 100. Legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

     Nel caso in cui la legge di bilancio, presentata dalla Giunta, non è adottata nel termine indicato dall'art. 95, I comma, l'esercizio provvisorio del bilancio medesimo è autorizzato, per una durata non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, nei modi di cui al III comma dell'articolo citato, ed agli effetti previsti dagli artt. 141 e 142.

 

Titolo VII

GESTIONE DEL BILANCIO

Capo I

DISCIPLINA GENERALE

 

     Art. 101. Competenza del Consiglio e della Giunta [8].

     Salve le competenze del Consiglio e della Giunta ai sensi dello Statuto, alla gestione del bilancio provvede il competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio.

     Sono fatte salve, ai fini della gestione del bilancio, le attribuzioni degli altri uffici e dipartimenti stabilite dalle leggi regionali.

 

     Art. 102. Attribuzione della struttura operativa [9].

     I responsabili dei Servizi che compiono atti specifici di gestione del bilancio ai sensi del presente titolo, s'intendono sostituiti, in caso di assenza, da altro dirigente del servizio da essi designato, previa comunicazione alla Giunta ed al Coordinatore dei rispettivi dipartimenti.

 

     Art. 103. Commissione di controllo ex art. 54 Statuto.

     Alla vigilanza sulla gestione del bilancio provvede la Commissione permanente di controllo, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

     Ferma rimanendo quanto disposto dagli artt. 91, 119, 131 e 132, la Giunta regionale cura tutti gli altri adempimenti diretti a garantire l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza medesima.

     La Giunta regionale rimette, rispettivamente, entro febbraio e giugno di ogni anno, una relazione avente ad oggetto gli elementi di cui all'art. 45.

 

Capo II

GESTIONE ORDINARIA

Sezione I

Gestione delle entrate e delle spese d'esercizio

Paragrafo 1 - Gestione delle entrate.

 

     Art. 104. Acquisizione delle entrate.

     L'acquisizione alla Regione delle entrate da tributi propri e di finanza derivata dallo Stato, di spettanza della stessa, avviene secondo il procedimento di accertamento, riscossione e versamento previsto dalla legge, statale o regionale, che costituisce la fonte dell'entrata, o secondo il procedimento di assegnazione previsto dalla legge statale relativa, nonchè ai sensi della disciplina degli articoli seguenti.

     Per le altre entrate, di spettanza della Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, l'accertamento, ai sensi dell'art. 13, avviene secondo la disciplina della legge relativa, o in base al contratto o al titolo; la riscossione e il versamento, ai sensi dell'art. 15, secondo la disciplina degli artt. 107 e 108.

     L'accertamento, la riscossione e il versamento di somme dovute alla Regione in base alla legge, al contratto o ad altro titolo, che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comportano la tempestiva variazione dello stesso.

     Per gli atti di accertamento di propria competenza, la Regione si avvale del competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio, ai sensi dell'art. 6 lettera b) della legge regionale n. 55/1973, secondo il riparto di compiti in essa previsti salvo che leggi particolari dispongano diversamente [1]0.

     La Giunta regionale, e il componente o i componenti la stessa incaricati a norma dell'art. 101, sovrintendono alla acquisizione delle entrate della Regione, agli effetti di cui all'articolo citato.

     Gli organi indicati, in attesa della disciplina della materia in sede di riforma della finanza regionale, svolgono ogni utile intesa con gli uffici e gli enti esterni alla Regione, che provvedono all'accertamento e alla riscossione delle entrate regionali ai sensi di legge, agli effetti della tempestiva e puntuale disponibilità dei dati relativi da parte della Regione.

 

     Art. 105. Accertamento delle entrate tributarie.

     Relativamente alle entrate da tributi propri, e da quote di tributi erariali non confluenti nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, ove l'accertamento del tributo costituisca una fase autonoma rispetto alla riscossione e al versamento dello stesso, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa abbia compiuto l'atto di accertamento, o abbia ricevuto comunicazione dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, ai sensi dell'art. 13.

     Ove, per la natura del tributo, l'accertamento non costituisca una fase autonoma, ovvero dell'avvenuto accertamento non sia stata data comunicazione alla Regione ai sensi del comma precedente, le somme stesse si considerano accertate, quando la Regione abbia compiuto l'atto di riscossione del tributo, o abbia ricevuto comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o dall'ente competente per legge, da parte di questo, o da parte del Tesoriere regionale presso il quale è stato effettuato il versamento, ai sensi degli artt. 15 e 108.

 

     Art. 106. Accertamento delle entrate da assegnazioni statali.

     Relativamente alle entrate da assegnazioni statali, devolute alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8, e del fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, o conferite in base alle leggi statali di delega o a quelle di contenuto particolare ai sensi degli artt. 30 e 31, le somme dovute alla Regione si considerano accertate, quando essa ha ricevuto comunicazione del relativo atto statale di assegnazione.

     In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, le somme stesse si considerano accertate, quando la Regione ha ricevuto comunicazione dell'avvenuto accreditamento della somma ai sensi dell'articolo seguente, da parte dell'organo o ente statale, o da parte del Tesoriere regionale.

 

     Art. 107. Riscossione delle entrate.

     Le somme, accertate ai sensi degli articoli precedenti, o comunque dovute alla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, si considerano riscosse, quando la Regione ha provveduto all'atto di riscossione, o ha avuto comunicazione dell'atto di riscossione compiuto dall'ufficio o ente competente per legge, da parte dello stesso, o da parte del Tesoriere regionale presso il quale è stato effettuato il versamento ai sensi degli artt. 15 e 108.

     Nell'ipotesi che l'Amministrazione statale provveda al versamento delle somme dovute alla Regione, a mezzo accreditamento sui conti correnti intestati alla Regione Toscana presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme stesse si considerano riscosse, quando la Regione ha avuto comunicazione dell'avvenuto accreditamento.

     Per le riscossioni di propria competenza, ai sensi di legge o in base al contratto o al titolo, la Regione provvede a mezzo del Tesoriere regionale, salvo che la legge, il contratto o il titolo prevedano l'affidamento della riscossione ad apposito incaricato speciale nelle forme di legge.

 

     Art. 108. Versamento ed ordinativo di incasso. [1]1

     Il Tesoriere provvede all'incasso su ordinativo sottoscritto dal responsabile del servizio competente del Dipartimento Finanze e Bilancio o da altro dirigente o funzionario direttivo dello stesso servizio allo scopo delegati dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. c) della L.R. 7.11.1994, n. 81.

 

     Art. 109. Registrazioni [9].

     Alla tenuta delle relative scritture provvede il responsabile al competente Servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio.

 

Paragrafo 2 - Gestione delle spese.

 

     Art. 110. Assunzione degli impegni. [1]2

     Salve le competenze del Consiglio e della Giunta ai sensi dello Statuto, i dirigenti regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 11 della L.R. 7.11.1994, n. 81, assumono, in conformità all'art. 14 della presente legge, gli impegni di spesa con atto amministrativo da essi emanato e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

 

     Art. 111. Proposta di impegno e riscontro di rispondenza al bilancio. [1]3

     I soggetti indicati nell'articolo precedente provvedono all'assunzione degli impegni di spesa sulla base:

     a) della proposta di impegno, completa dell'indicazione dei capitoli di competenza della spesa stessa. Se l'impegno è da assumere con atto di competenza della Giunta o del Consiglio, la proposta di impegno è predisposta dal dirigente regionale del competente servizio;

     b) del riscontro di rispondenza al bilancio dell'impegno proposto, da parte del competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio relativamente a:

     1) all'oggetto dei capitoli di imputazione della spesa.

     2) alla capienza degli stessi;

     3) alla idoneità della documentazione a corredo;

     4) alla registrazione dell'impegno, ai sensi dell'art. 117.

     Sono fatti salvi, agli effetti di cui al 1° comma, gli adempimenti e gli eventuali pareri degli altri uffici e dipartimenti, secondo le rispettive attribuzioni.

 

     Art. 112. Impegno e pagamento.

     Non può farsi luogo al pagamento delle spese, conseguenti alle deliberazioni con le quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni non sono divenute esecutive, o non risultino immediatamente eseguibili, ai sensi di legge.

     Non può, altresì, farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti agli atti emanati dai dirigenti regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali atti non sono divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 28, primo comma, della L.R. 7.11.1994, n. 81 [1]4.

     Gli amministratori ed i dipendenti della Regione sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato e con riferimento alla disciplina degli articoli seguenti, dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

     Nello stesso modo, gli amministratori rispondono delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate, che siano state annullate dal competente organo di controllo ai sensi di legge.

 

     Art. 113. Liquidazione della spesa.

     Fermo quanto previsto dall'articolo precedente, al pagamento della spesa, impegnata ai sensi dell'art. 110, si provvede previa nota sottoscritta dal competente dirigente con il quale la spesa stessa è resa liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso.

     Il dirigente liquida la spesa ai sensi del comma precedente dopo aver verificato l'adempimento dell'obbligazione dal quale sorge per l'amministrazione l'obbligo a disporre il relativo pagamento, e la rispondenza tecnica delle note di spesa.

     Le liquidazioni di spesa sono sottoposte solo al controllo di cui all'art. 28, primo comma, lettera a) della L.R. 81/94 da parte del competente servizio del Dipartimento Finanze e Bilancio consistente:

     a) nella verifica della rispondenza contabile delle note di spesa stesse;

     b) nel riscontro di rispondenza al bilancio dei pagamenti proposti relativamente:

     b1) ai punti di cui alla lettera b) dell'art. 111;

     b2) alle registrazioni della liquidazione, ai sensi dell'art. 117.

     Agli adempimenti di cui al comma che precede si provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 117 citato.

     Qualora le risultanze di cui al punto b) che precede facciano riscontrare che il rispondente capitolo non ha capienza per il pagamento della somma liquidata, l'atto può essere adottato, con riserva di utilizzazione del fondo di cui all'art. 86, secondo la disciplina del capo seguente.

     Ove, in sede di liquidazione della spesa, si accerti che la stessa supera l'entità dell'impegno assunto, alla liquidazione residua si può provvedere solo previa adozione di nuovo atto di impegno ai sensi dell'art. 110, fermo il disposto dell'art. 112.

     Ove si accerti che la spesa da liquidare è inferiore all'entità dell'impegno assunto, l'atto di liquidazione medesimo dispone che il corrispondente capitolo sia rimpinguato della quota impegnata e non liquidata [1]5.

 

     Art. 114. Mandato di pagamento.

     L'ordinativo del Tesoriere regionale a pagare le somme, impegnate e liquidate a norma degli articoli precedenti, è dato mediante mandato sottoscritto dal responsabile del servizio competente del Dipartimento Finanze e Bilancio o da altro dirigente o funzionario direttivo dello stesso servizio allo scopo delegati dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. c) della L.R. 7.11.1994, n. 81 [1]6.

 

     Art. 114 bis. [1]7

     In pendenza dell'approvazione del rendiconto generale di cui all art. 14 possono essere emessi, dal 10 febbraio mandati di pagamento su impegni rimasti insoddisfatti nel precedente esercizio, dopo aver disposta la liquidazione delle relative spese ai sensi degli artt. 113 e 115 e purchè i mandati medesimi siano registrati nel nuovo esercizio con imputazione al conto residui.

     Per consentire il pagamento dei residui passivi indicati nel precedente comma, non previsti o previsti in entità inadeguate nell'apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi o carenti di un sufficiente stanziamento di cassa, è autorizzata la istituzione o l'adeguamento di tale stanziamento attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva di cassa con le procedure indicate al 3° comma del 131.

     E' fatto salvo il successivo adeguamento dell'ammontare presunto dei residui passivi corrispondenti in sede di legge di assestamento di bilancio di cui all'art. 96.

 

     Art. 115. Liquidazione e mandato.

     (Abrogato) [1]8.

 

     Art. 116. Ruoli di spesa.

     L'ordinativo al Tesoriere regionale a pagare la somma relativa a spese fisse può essere dato mediante ruoli o prospetti.

     L'emissione dell'ordinativo è subordinato all'emanazione da parte del competente dirigente degli atti di impegno e di liquidazione della spesa ed in conformità agli articoli 110, 111, 112, 113 e 114 [1]9.

 

     Art. 117. Registrazioni.

     E' tenuta separata registrazione, con riferimento ai capitoli di bilancio interessati, degli impegni delle liquidazioni, e degli ordinativi di pagamento, tenendo distinte le liquidazioni e gli ordinativi, a seconda che siano in conto competenze o in conto residui.

     Alle registrazioni di cui al comma precedente si applica la disciplina dell'art. 109, II e III comma.

 

     Art. 118. Disciplina del servizio di tesoreria. Estinzione dei titoli di spesa.

     La disciplina del servizio di tesoreria, ai sensi dell'art. 52, II comma dello Statuto e dell'art. 33 della legge statale, di cui alla legge regionale 18 novembre 1971, n. 1, è integrata dalle disposizioni del presente Capo, salvi i conseguenti adattamenti da apportare al capitolato speciale attuativo della legge citata.

     In particolare, i titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo nel bilancio di cassa, mediante:

     a) versamento in contanti, e firma diretta di quietanza del creditore o dei creditori sul mandato o ruolo o prospetto di pagamento;

     b) accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore o dei creditori;

     c) commutazione di assegno circolare non trasferibile a favore del creditore o dei creditori, da spedirsi agli stessi a mezzo raccomandata [2]0;

     d) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione stessa, per le ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti;

     e) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore [2]0;

     f) assegno postale localizzato.

     La forma di pagamento, di cui alla lettera e), deve essere richiesta espressamente dal creditore direttamente interessato.

     Nelle forme di pagamento di cui alle lettere c) ed e), costituisce quietanza liberatoria la espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo dal Tesoriere regionale.

     La legge regionale 3 febbraio 1975, n. 12, è abrogata.

 

Paragrafo 3 - Apertura di credito.

 

     Art. 119. Autorizzazione.

     In attesa che, in sede di legge regionale di cui all'art. 161, II comma, si disciplini la materia delle aperture di credito, determinandone in particolare l'importo massimo, la Giunta regionale può autorizzare presso il Tesoriere regionale aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, per il pagamento di spese per il funzionamento degli uffici e dei servizi regionali, nonché per spese da farsi in economia.

     In entrambi i casi la deliberazione è tempestivamente comunicata al Consiglio regionale, nonchè alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuo.

     Il Consiglio regionale può autorizzare la Giunta ad effettuare aperture di credito per altre spese, indicandone eventualmente il limite massimo.

 

     Art. 120. Destinazione, impiego e rendiconto.

     Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento intestati al funzionario delegato.

     Il funzionario delegato, in rispondenza alle esigenze per le quali è stata autorizzata l'apertura di credito, effettua i prelievi, mediante buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per i pagamenti diretti, ovvero mediante ordinativi a favore dei creditori.

     Il prelievo è effettuato, per ciascun capitolo, nei limiti dell'apertura di credito autorizzata a favore del funzionario delegato.

     Ogni semestre, e comunque quando l'accreditamento si sia esaurito, o quando nell'accreditamento sia subentrato altro funzionario, il funzionario delegato compila il rendiconto dei prelievi effettuati, distintamente, per ciascun capitolo di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui e, in quest'ultimo caso, versa al Tesoriere regionale l'eventuale eccedenza.

     I rendiconti sono trasmessi, assieme ai documenti giustificativi, alla Giunta regionale per l'approvazione.

 

     Art. 121. Approvazione del rendiconto e responsabilità.

     La Giunta regionale approva il rendiconto e provvede alle conseguenti rettifiche degli impegni assunti agli effetti delle aperture di credito.

     I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti.

 

Sezione II

Gestione dei residui

 

     Art. 122. Minori accertamenti ed economie di spesa.

     Le somme, iscritte tra le entrate di competenza del bilancio, a norma dell'art. 77, e non accertate, a norma degli artt. 104, II comma, 105 e 106, entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni.

     Le somme, iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio, a norma dell'art. 78, e non impegnate a norma degli artt. 110 e 116, entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie di spesa.

     Esse, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione, secondo la disciplina del Titolo VIII.

 

     Art. 123. Residui attivi e passivi.

     Costituiscono residui attivi le somme accertate, a norma degli artt. 104, II comma, 105 e 106, e non riscosse e versate, a norma degli artt. 107 e 108, entro il termine dell'esercizio.

     Esse, a tale titolo, sono conservate nel conto dei residui, ai sensi e per gli effetti di cui alla Sezione I del Titolo VI, Capo III, fino a quando i crediti relativi non si sono estinti per prescrizione od altra causa.

     Costituiscono residui passivi le somme impegnate, a norma degli artt. 110 e 116, e non pagate, a norma degli art. 112 e seguenti, entro il termine dell'esercizio.

 

     Art. 124. Perenzione dei debiti regionali.

     Le somme, di cui al III comma dell'articolo precedente possono essere mantenute nel conto dei residui, ai sensi e per gli effetti di cui alla Sezione I del titolo VI, Capo III, per non più di due anni successivi a quelli in cui l'impegno si è perfezionato.

     Trascorso tale termine, le somme indicate costituiscono economia di spesa, a norma dell'art. 122.

     I debiti, le cui somme sono andate in economia ai sensi del comma precedente, sono dichiarati perenti, e di essi è fatto constare in apposito elenco allegato al conto del patrimonio, ai sensi dell'art. 150.

 

     Art. 125. Garanzia dei creditori.

     Le somme, costituenti economie di spesa ai sensi dell'articolo precedente, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci, aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali, allorquando siano reclamate dai creditori. A tal fine la legge di bilancio può istituire appositi capitoli e la Giunta, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, ne dispone il pagamento [2]1.

     Qualora i capitoli speciali istituiti ai sensi del 1° comma non presentino uno stanziamento o presentino uno stanziamento insufficiente, la Giunta regionale, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dispone il pagamento, secondo la disciplina della Sezione I del Capo seguente [2]1.

     In sede di legge di rendiconto, si provvede alla cancellazione del debito dall'elenco di cui al III comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 126. Divieto dei residui di stanziamento.

     Non è ammesso il mantenimento nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma degli artt. 110 e 116, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

 

     Art. 127. Somme in conto capitale o di investimento.

     Le somme in conto capitale o di investimento, iscritte negli stanziamenti di spesa dopo il 30 giugno, non impegnate, a norma dell'art. 110, al termine dell'esercizio, possono essere mantenute nel bilancio successivo, gli effetti della loro utilizzazione nell'esercizio relativo.

     In sede di rendiconto è fatta annotazione che tali somme sono mantenute in residui ai sensi del comma precedente.

 

Capo III

GESTIONI SPECIALI

Sezione I

Gestione dei fondi speciali

Paragrafo 1 - Disciplina comune.

 

     Art. 128. Fondi speciali ed imputazione degli atti di spesa.

     I fondi speciali previsti in bilancio non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa a norma del Paragrafo 2 del capo precedente.

     Essi costituiscono fonte per il prelievo delle somme che si rende necessario erogare, agli effetti della loro iscrizione nei rispondenti capitoli di spesa del bilancio stesso.

 

     Art. 129. Trasporto delle somme dai fondi ai capitoli di spesa. Loro istituzione.

     L'iscrizione delle somme nei capitoli di spesa avviene:

     1) in aumento alle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, per le somme prelevate dal fondo di riserva per spese obbligatorie, dal fondo di riserva per spese impreviste, nell'ipotesi di cui al punto a) dell'art. 85, e dal fondo di riserva di cassa;

     2) nei capitoli di nuova istituzione, per le somme prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste, nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) del citato art. 85;

     3) sia in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti, che di capitoli di nuova istituzione, ove dei rispondenti capitoli non si abbia previsione in bilancio, per le somme prelevate dai fondi globali.

     (Soppresso) [2]2.

 

     Art. 130. Procedimento di utilizzo dei fondi [2]3.

     Salvo quanto discende dalla disciplina del Paragrafo 2 del Capo precedente relativamente all'imputazione degli atti di spesa, il prelievo dal fondo e la relativa destinazione, nonché il trasporto delle somme nei capitoli esistenti o nei capitoli di nuova istituzione è fatto con atto amministrativo secondo la disciplina di cui ai paragrafi seguenti.

 

Paragrafo 2 - Gestione dei fondi di riserva.

 

     Art. 131. Competenze.

     Al procedimento di utilizzo dei fondi di riserva, per spese obbligatorie, e per spese impreviste, nell'ipotesi sub 1) dell'art. 129, provvede la Giunta regionale, con deliberazioni delle quali dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nonché alla Commissione di controllo di cui all'art. 54 dello Statuto.

     Provvede con deliberazione il Consiglio regionale, relativamente al procedimento di utilizzo del fondo di riserva per spese impreviste, nell'ipotesi sub 2) del citato art. 129.

     Al procedimento di utilizzo del fondo di riserva di cassa provvede il Consiglio regionale con deliberazioni non soggette a controllo.

 

Paragrafo 3 - Gestione dei fondi globali.

 

     Art. 132. Condizione di prelievo, termine e competenza.

     Il prelievo di somme dai fondi globali, con i conseguenti adempimenti di cui al Paragrafo 1, può essere disposto solo a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     Le quote dei fondi globali, non utilizzate al termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale i fondi sono iscritti, sia per non essere entrata in vigore la legge che autorizza la spesa medesima, sia per non essersi comunque esaurito il procedimento di utilizzo dei fondi stessi, costituiscono economie di spesa.

     Al procedimento di utilizzo dei fondi globali provvede la Giunta regionale, con deliberazioni delle quali dà tempestiva comunicazione al consiglio regionale, nonché alla Commissione di Controllo, di cui all'art. 54 dello Statuto, curando la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

 

     Art. 133. Determinazione delle spese autorizzate.

     Agli effetti della utilizzazione dei fondi globali, la determinazione delle previsioni di spesa, a norma della Sezione III del Titolo VI, Capo III, può essere contenuta nello stesso provvedimento legislativo di autorizzazione della iscrizione di spesa in bilancio; in mancanza, si provvede con legge.

 

     Art. 134. Proroga della validità dei fondi.

     Le spese, derivanti da provvedimenti legislativi non adottati dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale sono iscritti i relativi fondi globali, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di detti fondi, purchè i provvedimenti legislativi stessi entrino in vigore prima del rendiconto di tale esercizio, e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.

 

     Art. 135. Riporto delle nuove o maggiori spese.

     Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali resta ferma al bilancio nel quale essi furono iscritti, mentre gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese sono assegnati al bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi stessi.

     Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio, dovrà accompagnarsi una annotazione, da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

     Gli stanziamenti dei fondi globali rimasti assegnati al bilancio nel quale furono iscritti, a norma del precedente I comma, non costituiscono elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto, ai sensi dell'art. 66.

 

     Art. 136. Disavanzo ex art. 81 e rendiconto.

     Fino a quando non sia approvato il rendimento dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale restano stanziati i fondi globali, delle spese di cui all'articolo precedente non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 81, I comma.

 

Sezione II

Gestione dei finanziamenti regionali aggiuntivi

 

     Art. 137. Interventi negli esercizi successivi.

     La Regione, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma dell'art. 32, ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

     Nei bilanci relativi a tali esercizi, le assegnazioni statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione.

 

     Art. 138. Iscrizione delle spese nell'esercizio successivo.

     La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorchè non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 110, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

 

     Art. 139. Regime contabile.

     Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, l'iscrizione degli stanziamenti di entrata corrispondenti alle assegnazioni statali è fatta nel bilancio dell'esercizio in cui ha luogo l'assegnazione stessa, mentre gli stanziamenti di spesa sono riportati nel bilancio dell'esercizio successivo.

     Allo stanziamento di tali spese dovrà accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con le entrate iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente.

     Gli stanziamenti di entrata, rimasti assegnati al bilancio nel quale furono iscritti, a norma del precedente I comma, non costituiscono elementi per la determinazione del saldo finanziario presunto, ai sensi dell'art. 66.

     Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell'esercizio di riferimento del bilancio nel quale restano stanziate le entrate stesse, delle spese riportate nel bilancio dell'esercizio successivo, a norma del precedente I comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 81, I comma.

 

Capo IV

GESTIONI PROVVISORIE

 

     Art. 140. Gestione provvisoria del bilancio.

     Fino all'entrata in vigore della legge di bilancio, adottata dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 95, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo la seguente disciplina:

     A) in pendenza del visto commissariale, della promulgazione e pubblicazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 127, I e II comma della Costituzione e degli art. 26, i comma, 27, I comma e 28 dello Statuto:

     a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;

     b) ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi;

     B) in caso di rinvio della legge di bilancio, o nel caso in cui in ordine ad essa sia stata promossa la questione di legittimità o quella di merito, ai sensi dell'art. 127 III e IV comma della Costituzione e degli artt. 26, II comma e 27, II comma dello Statuto:

     1) limitamento alle parti e ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito;

     2) ovvero, nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:

     a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;

     b) o, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie, determinate ai sensi dell'art. 93, non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

     Art. 141. Esercizio provvisorio del bilancio.

     L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato con legge regionale ai sensi dell'art. 100, comporta la gestione ordinaria del bilancio medesimo secondo la disciplina del Capo II del presente Titolo, salvi gli effetti conseguenti l'entrata in vigore della legge di bilancio cui l'esercizio provvisorio si riferisce.

 

     Art. 142. Gestione provvisoria dell'esercizio provvisorio.

     Fino all'entrata in vigore della legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, adottata nel termine di cui al citato art. 100, la Regione è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, secondo la disciplina prevista sub A) o sub B) dell'art. 140, a seconda che ricorrano, in ordine alla legge di autorizzazione stessa, le ipotesi ivi distintamente previste.

 

Titolo VIII

LEGGE DI RENDICONTO

 

     Art. 143. Rendiconto generale annuale.

     La legge di rendiconto dimostra, per ogni anno finanziario, i risultati della gestione degli atti finanziari e del patrimonio ai sensi dell'art. 10, afferenti l'esercizio finanziario di riferimento della legge di bilancio antecedente quella di rendiconto stessa.

     Essa dimostra i risultati di cui al comma precedente, attraverso il rendiconto generale annuale della Regione, che comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

 

     Art. 144. Formulazione uniforme

     Ai sensi dell'art. 24 della legge statale, il C.I.P.E., sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970, indica le modalità da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in conformità a quanto disposto dagli artt. 146 e seguenti.

 

     Art. 145. Illustrazione. Bilanci delle società a partecipazione regionale.

     Al rendiconto generale della Regione è premessa una illustrazione dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al conto del patrimonio, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate. In essa vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti, in ordine agli interventi di funzionamento istituzionale della Regione, a quelli relativi agli atti di programmazione ai sensi del Titolo II, e agli eventuali interventi non programmati, sulla base del bilancio pluriennale ed in relazione alle scelte del programma regionale di sviluppo.

     Ai fini di cui al comma precedente il rendiconto si completa con il rapporto di gestione che contiene, con riferimento all'anno di rendiconto e ai due esercizi precedenti, i risultati relativi:

     a) alle entrate e alle spese delle gestioni finanziarie e patrimoniali;

     b) allo stato di attuazione delle politiche di intervento con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di efficacia conseguiti;

     c) al quadro d'insieme dei pagamenti regionali distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti percettori pubblici e privati;

     d) alle spese ed ai costi dei fattori di produzione quali l'amministrazione generale, le politiche del personale, dell'informatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi adottati [2]4.

     Al rendiconto sono allegati i bilanci delle società a partecipazione regionale, a norma dell'art. 159.

 

     Art. 146. Conto finanziario.

     Il conto finanziario contiene, per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa del bilancio annuale, l'esposizione dei dati distintamente indicati dagli articoli seguenti, nell'ordine ivi specificato.

 

     Art. 147. Dati dell'entrata.

     I dati relativi all'entrata, agli effetti di cui all'articolo precedente, sono:

     1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

     5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     9) le eccedenze di entrata o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     10) le eccedenze di entrate o le minori entrate, riscosse e versate, rispetto alle previsioni di cassa;

     11) l'ammontare dei residui, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;

     12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

     13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 148. Dati della spesa.

     I dati relativi alla spesa, agli effetti di cui all'art. 146, sono:

     1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

     9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     10) l'ammontare dei residui passivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso di esso, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio medesimo;

     11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio medesimo, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

     12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 149. Conto del patrimonio.

     Il conto generale del patrimonio contiene:

     1) l'indicazione:

     a) delle attività e delle passività finanziarie;

     b) dei beni mobili ed immobili;

     c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative;

     2) la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     I dati di cui al punto 1) del comma precedente sono indicati in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

 

     Art. 150. Elenco descrittivo. Allegati.

     Al conto del patrimonio è allegato;

     1) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, demaniale, indisponibile e disponibile, alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni, e dell'eventuale reddito da essi prodotto;

     2) il rendiconto consolidato, di cui all'art. 158;

     3) l'elenco dei debiti perenti, di cui all'art. 124.

 

     Art. 151. Procedimento.

     La legge di rendiconto è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta della Giunta presentata entro il 30 aprile, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

 

Titolo IX

   ENTI LOCALI - ENTI DIPENDENTI - SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE -

AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Art. 152. Autonomia di spesa degli Enti locali delegati.

     Fermo quanto previsto dagli artt. 9 e 25, e salva la disciplina statale relativa agli Enti locali, richiamata all'art. 2, le leggi regionali di delega adeguano il loro contenuto finanziario ai principi della presente legge, al fine di rendere effettivo il disposto dell'art. 12, I comma della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, secondo cui le leggi di delega stesse, nel provvedere in ordine ai mezzi finanziari necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, assicurano modalità di assegnazione e di erogazione tali da far salva l'autonomia di spesa degli enti locali.

 

     Art. 153. Classificazione delle entrate e delle spese relative a funzioni regionali delegate. Bilanci degli Enti locali.

     Ai sensi dell'art. 11, III comma della legge statale, nei bilanci degli enti locali, la classificazione delle entrate e delle spese, relative a funzioni ad essi delegate dalla Regione, deve essere tale da assicurare l'omogeneità delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale, e la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla Regione agli enti locali stessi.

     La Giunta regionale formula proposte al Consiglio, sulla base di studi ed intese con gli enti locali e le loro associazioni, dirette a dare attuazione al disposto del comma precedente, in conformità alla disciplina della presente legge, e nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali di cui all'articolo precedente.

 

     Art. 154. Rendiconto degli Enti locali.

     Il disposto del I comma dell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 27, IV comma della legge statale, si applica altresì ai rendiconti degli enti locali, e si estende a tale materia la previsione del II comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 155. Enti ed aziende dipendenti dalla Regione. Bilanci.

     Ai sensi dell'art. 53, III comma dello Statuto, i bilanci degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, di cui alla disciplina degli artt. 57, IV comma e 58 dello Statuto stesso, sono presentati dalla Giunta, e discussi ed approvati dal Consiglio con legge unitamente al bilancio regionale, salvo quanto previsto dalle leggi di cui al III comma del presente articolo in ordine alla variazione di bilancio.

     Nei bilanci degli enti ed aziende indicate, le spese sono classificate e ripartite in conformità alle disposizioni dell'art. 69. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

     Le leggi regionali relative agli enti ed aziende dipendenti dalla Regione completano, sulla base di quanto previsto ai comma precedenti, l'ordinamento contabile degli stessi, in aderenza ai principi della presente legge, al fine, in particolare, di consentire alla Giunta ed al Consiglio l'esercizio dei poteri previsti dai citati artt. 53, III comma e 58 dello Statuto.

 

     Art. 156. Rendiconti degli enti ed aziende dipendenti.

     Ai sensi dell'art. 27, II comma della legge statale ed in attuazione dell'art. 58, II comma dello Statuto, i rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione sono presentati dalla Giunta ed approvati dal Consiglio, con legge, unitamente al rendiconto generale della Regione.

     I rendiconti degli enti ed aziende indicate sono redatti in conformità alle disposizioni del Titolo VIII, relative al conto finanziario ed al conto del patrimonio della Regione.

     Si estende alla materia del presente articolo la previsione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 157. Estensione della disciplina.

     La disciplina di cui agli artt. 155 e 156 si estende, in aderenza a quanto previsto dall'art. 11, I comma e dell'art. 27, I comma della legge statale, agli enti, aziende ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, previo adeguamento delle leggi regionali vigenti.

 

     Art. 158. Rendiconto consolidato.

     Ai sensi dell'art. 27, III comma della legge statale, in allegato al conto consuntivo della Regione, è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese effettuate, nel medesimo esercizio, dagli enti locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla Regione, e dagli enti, aziende ed organismi dipendenti di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 159. Società a partecipazione regionale.

     Ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, i bilanci delle società a partecipazione regionale, di cui alla disciplina degli artt. 57, IV comma e 59 dello Statuto, sono trasmessi al Consiglio regionale, al fine di informazione e di coordinamento.

     Essi sono trasmessi dal Consiglio alla Giunta regionale.

     L'ultimo bilancio, approvato da ciascuna società nella quale la Regione abbia partecipazione finanziaria, è allegato al rendiconto generale della Regione.

 

     Art. 160. Autonomia contabile del Consiglio regionale.

     Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio regionale ha piena autonomia contabile, nell'ambito degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853, e sulla base del Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale.

 

Titolo X

    AZIONE AMMINISTRATIVA E DI DIRITTO PRIVATO DELLA REGIONE STRUTTURA OPERATIVA REGIONALE RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI.

 

  Paragrafo 1 - Azione amministrativa e di diritto privato della Regione.

 

     Art. 161. Procedimento amministrativo. Contratti e amministrazione del patrimonio.

     La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo in attuazione degli artt. 60 e 32 dello Statuto.

     La legge regionale disciplina, inoltre, la materia dei contratti e dell'amministrazione del patrimonio in attuazione dell'art. 46, lett. g) e I norma transitoria dello Statuto, ai sensi dell'art. 35, IV e V comma della legge statale.

     E' fatto salvo quanto specificamente previsto nelle leggi regionali adottate, per singole materie o beni del demanio e patrimonio regionale, sulla base della disciplina di legge di cui ai comma precedenti.

 

     Art. 162. Obbligazioni a carattere pluriennale e autorizzazione di legge.

     Le obbligazioni a carattere pluriennale, aventi ad oggetto opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi finanziari, possono essere assunte dalla Regione, se le leggi, che prevedono le opere o gli interventi indicati, autorizzano specificamente la stipulazione dei relativi contratti, o comunque l'assunzione delle dette obbligazioni, nei limiti dell'intera somma in esse indicata.

     In mancanza di tale specifica autorizzazione, la Regione può assumere unicamente le obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio cui si riferisce la legge di bilancio che prevede la relativa spesa.

 

     Art. 163. Spese correnti ed obbligazioni a carattere pluriennale.

     E' autorizzata l'assunzione, da parte della Regione, di obbligazioni a carattere pluriennale che comportano spese correnti, quando l'assunzione di esse è strettamente indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

     Fuori di tale ipotesi, si estende alle dette obbligazioni il regime previsto dall'articolo precedente con riferimento alle leggi che prevedono le attività o gli interventi che comportano le spese correnti stesse.

 

     Art. 164. Attività amministrativa e leggi regionali di spesa a carattere continuativo-ricorrente.

     La Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti di attuazione delle leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo-ricorrente, anche nel caso che tali leggi siano adottate ai sensi dell'art. 20.

     Sono esclusi dal regime di cui al comma precedente gli atti di attuazione delle leggi indicate al comma precedente, dai quali sorga comunque l'obbligo, per l'Amministrazione regionale, di assumere impegni a norma degli artt. 110 e 116.

     A tali atti la Regione può dare corso, una volta che la legge di bilancio abbia determinato l'entità della spesa che la relativa legge regionale comporta.

 

     Art. 165. Disciplina dell'azione amministrativa e di diritto privato della Regione e principi della presente legge.

     Le leggi regionali, previste dall'art. 161, svolgono le relative materie, sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti, in aderenza ai principi della presente legge, con particolare riferimento alla disciplina delle leggi pluriennali di spesa, della funzione della legge di bilancio e del procedimento di erogazione della spesa stessa.

 

     Art. 166. Azione amministrativa e di diritto privato e attività finanziaria.

     La Regione adegua altresì la propria azione amministrativa e di diritto privato alle esigenze di snellezza, efficenza e rispondenza dell'attività finanziaria, con particolare riferimento al procedimento di erogazione della spesa, secondo i principi della presente legge.

Paragrafo 2 - Struttura operativa regionale. Responsabilità.

 

     Art. 167. Ordinamento degli uffici della Regione.

     Per gli adempimenti attuativi della presente legge, la Regione, fermo il disposto dell'art. 62, V comma dello Statuto, si avvale della struttura operativa regionale agli effetti:

     a) di realizzare interventi sulla base di programmi e progetti a svolgimento di una produzione legislativa diretta ad attuare le scelte del programma regionale di sviluppo e dei piani;

     b) di predisporre strumenti contabili previsionali, che sorreggano tali scelte e consentano atti gestionali, amministrativi e finanziari, finalizzati all'attuazione dei programmi e progetti medesimi;

     c) di concretare, in particolare, adeguati controlli, anche a carattere economico-finanziario, nell'ambito di ciascuna unità operativa di un servizio, di un settore, o di un programma o progetto della Regione.

     Essa provvede, al riguardo, sulla base delle leggi regionali su l'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione [2]5.

     L'Amministrazione regionale impiega gli strumenti previsti dalle leggi citate per un'ordinata e funzionale imputazione dei compiti, anche agli effetti dell'individuazione dei responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma degli artt. 112 e 168 [2]5.

     Le modificazioni ed integrazioni della legge regionale n. 55/1973, che si dovessero rendere opportune, avvengono in aderenza ai principi e alle esigenze della presente legge, richiamate ai comma precedenti.

 

     Art. 168. Responsabilità verso l'Ente degli amministratori e dei dipendenti.

     La legge regionale n. 54/1973 disciplina al Titolo III, Capo IV e Titolo IV, Capo II, i doveri e le sanzioni disciplinari relative al personale regionale.

     Gli amministratori, ed i dipendenti della Regione ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 54/1973, sono tenuti a risarcire all'Ente regionale i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

     Fermo quanto previsto dall'art. 48, II e III comma della legge citata, vanno esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

 

     Art. 169. Competenza della Corte dei Conti. Obbligo di denunzia.

     Ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge statale, gli amministratori e i dipendenti della regione, per la responsabilità di cui agli artt. 112 e 168, sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, e secondo la disciplina di cui ai comma seguenti.

     La Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

     Gli amministratori, i coordinatori e i responsabili dei Servizi che vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i dipendenti inseriti nelle strutture organizzative di cui sono responsabili, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi degli artt. 112 e 168, debbono farne denunzia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per la determinazione dei danni [2]5.

     Se il fatto dannoso è imputabile all amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se imputabile al coordinatore del Dipartimento l'obbligo di denuncia incombe al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze; se imputabile ai responsabili dei servizi la denuncia è fatta dal coordinatore del rispettivo Dipartimento [2]5.

     Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

 

NORMA TRANSITORIA E FINALE

     La legge di bilancio 1977, ai sensi del Titolo VI della presente legge, è approvata in deroga all'art. 4.

     Le leggi regionali di spesa, in vigore alla data di approvazione della presente legge, possono essere adeguate ai principi del Titolo IV con la legge regionale di bilancio 1977, sempreché non siano necessarie modificazioni sostanziali alle leggi di spesa medesime.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 46 della L.R. 6 agosto 2001, n. 36, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 46 della L.R. 36/2001.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[4] Comma così modificato dall'art. unico della L.R. 6 maggio 1977, n. 29.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1994, n. 91 e così modificato dall'art. unico della L.R. 29 ottobre 1996, n. 78.

[6] Comma abrogato dalla L.R. 6 maggio 1977, n. 29.

[7] Comma così modificato dalla L.R. 6 maggio 1977, n. 29.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[9] Articolo così sostituito dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 37.

[1]10 Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]11 Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[9] Articolo così sostituito dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 37.

[1]12 Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]13 Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]14 Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]15 Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]16 Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]17 Articolo aggiunto dall'art. unico della L.R. 6 giugno 1983, n. 38.

[1]18 Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[1]19 Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 aprile 1995, n. 37.

[2]20 Lettera così modificata dall'art. unico della L.R. 19 aprile 1980, n. 31.

[2]20 Lettera così modificata dall'art. unico della L.R. 19 aprile 1980, n. 31.

[2]21 Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1994, n. 91.

[2]21 Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1994, n. 91.

[2]22 Comma abrogato dalla L.R. 6 maggio 1977, n. 29.

[2]23 Articolo così sostituito dalla L.R. 6 maggio 1977, n. 29.

[2]24 Comma inserito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 1998, n. 59.

[2]25 Comma così modificato dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 37.

[2]25 Comma così modificato dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 37.

[2]25 Comma così modificato dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 37.

[2]25 Comma così modificato dalla L.R. 15 aprile 1985, n. 37.