Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 07/11/2022 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Aumento della tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 52/2006 |
Art. 2. Riduzioni. Modifiche all’ articolo 1 bis della l.r. 52/2006 |
Art. 3. Norma finanziaria. Modifiche all’ articolo 1 quater della l.r. 52/2006 |
Art. 4. Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/2003 |
Art. 5. Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/2003 |
Art. 6. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/2003 |
Art. 7. Sospensioni dell’obbligo tributario. Modifiche all’articolo 8 quater della l.r. 49/2003 |
Art. 8. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati. Inserimento dell’ articolo 8 quinquies nella l.r. 49/2003 |
Art. 9. Norma di copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/2003 |
Art. 10. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2003 |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 6.1.442 - L.R. 7 novembre 2022, n. 37.
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003.
(B.U. 9 novembre 2022, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Per quanto attiene ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 53, commi 5 ter e 5 quater, del
2. Per semplificare il procedimento amministrativo, sia per l’amministrazione regionale, sia per le imprese autorizzate al commercio di veicoli consegnati per la rivendita, si ritiene opportuno automatizzare il processo di attivazione delle sospensioni dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli consegnati per la rivendita e di quelli venduti o radiati, nonché sopprimere il diritto fisso per l’attivazione di tali sospensioni;
3. In continuità con la
4. L’articolo 24 del
Approva la presente legge
CAPO I
Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale
Art. 1. Aumento della tassa automobilistica regionale. Modifiche all’articolo 1 della
1. Il comma 2 ter dell’articolo 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale), è abrogato dal 1° gennaio 2023.
Art. 2. Riduzioni. Modifiche all’ articolo 1 bis della
1. I commi da 2 bis a 2 quinquies 2, e da 2 sexies a 2 novies dell’articolo 1 bis della
Art. 3. Norma finanziaria. Modifiche all’ articolo 1 quater della
1. Dopo il comma 1 quinquies dell’articolo 1 quater della
“1 sexies. Le maggiori entrate derivanti da quanto disposto con gli articoli 1 e 2 della
CAPO II
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali
Art. 4. Tipologie dei veicoli esenti. Modifiche all’articolo 3 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 della
“f bis) i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati, di cui all’articolo 8 quinquies.”.
Art. 5. Disposizioni comuni. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 bis dell’articolo 4 della
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 6. Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 7. Sospensioni dell’obbligo tributario. Modifiche all’articolo 8 quater della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 quater della
“2 bis. A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 1 entro i termini di cui all’articolo 5, comma 44, del
2 ter. A far data dal 1° gennaio 2023 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 47, del
Art. 8. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati. Inserimento dell’ articolo 8 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 8 quater della
“Art. 8 quinquies. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
2. L’esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche risulti fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;
b) il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;
c) la cilindrata degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del
3. Per ogni minore, l’esenzione è limitata ad un unico veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. L’esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno, in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. L’istanza di trasferimento di cui al comma 7 è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al medesimo comma 7, lettere a), b), c). L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età.”.
Art. 9. Norma di copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
“2 bis. Le minori entrate di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies sono stimate in euro 245.000,00 per l’anno 2023 ed euro 203.000,00 per ciascuno degli anni successivi; ad esse si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 1 bis della
Art. 10. Relazione annuale. Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.