§ 3.3.52 - D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R.
Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:08/08/2003
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Sistema regionale delle competenze
Art. 3.  Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro
Art. 4.  Semplificazione telematica
Art. 5.  Soggetti del sistema integrato
Art. 6.  Programmazione e gestione delle attività
Art. 7.  Regole generali di funzionamento del sistema integrato
Art. 7 bis.  Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
Art. 7 ter.  Nomina e durata in carica
Art. 7 quater.  Modalità di funzionamento
Art. 35.  Reti locali dei soggetti educativi
Art. 36.  Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali
Art. 37.  Istruzioni scolastiche
Art. 38.  Comuni
Art. 39.  Province e città metropolitana
Art. 39 bis.  Regione
Art. 50.  Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali
Art. 51.  Contenuti, durata e strumenti dell’offerta formativa pubblica
Art. 51.1  Erogazione dell’offerta formativa pubblica
Art. 51.2  Compiti dei servizi per l'impiego
Art. 51.3  Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
Art. 51.4  Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro
Art. 52.  Conferenza Regione – Università
Art. 53.  Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda
Art. 55.  Consiglio di amministrazione
Art. 56.  Il Presidente
Art. 57.  Il Collegio dei revisori
Art. 58.  Il direttore
Art. 59.  Gettone di presenza
Art. 60.  Regolamento organizzativo
Art. 60 bis.  Indirizzi regionali
Art. 60 ter.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 61.  Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio
Art. 62.  Utilizzo di beni di altri enti
Art. 63.  Carta dei servizi
Art. 64.  Procedura di reclamo degli utenti dei servizi
Art. 65.  Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti
Art. 66.  Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
Art. 66 bis.  Libretto formativo del cittadino
Art. 66 ter.  Repertorio regionale della formazione regolamentata
Art. 66 quater.  Repertorio regionale delle figure professionali
Art. 66 quinquies.  Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
Art. 66 sexies.  Individuazione e validazione delle competenze
Art. 66 septies.  Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze
Art. 66 octies.  Dichiarazione degli apprendimenti
Art. 66 nonies.  Certificazione delle competenze
Art. 66 decies.  Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
Art. 66 undecies.  Oneri per lo svolgimento dell’esame
Art. 66 duodecies.  Dichiarazione di equipollenza
Art. 67.  Finalità dell'accreditamento e soggetti accreditabili
Art. 68.  Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione
Art. 69.  Soggetti non tenuti all'accreditamento
Art. 70.  Regimi particolari di accreditamento
Art. 71.  Requisiti per l'accreditamento
Art. 71 bis.  Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa
Art. 71 ter.  Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale
Art. 71 quater.  Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento
Art. 71 quinquies.  Mantenimento e verifica dell’accreditamento
Art. 72.  Efficienza ed efficacia delle attività formative
Art. 72 bis.  Crediti e debiti del sistema di accreditamento
Art. 73.  Valutazione degli organismi formativi
Art. 73 bis.  Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS)
Art. 74.  Procedura di accreditamento
Art. 75.  Revoca dell'accreditamento
Art. 76.  Sospensione dell'accreditamento
Art. 76 bis.  Rinuncia all’accreditamento
Art. 76 ter.  Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica
Art. 77.  Standard dei percorsi formativi
Art. 77 bis.  Tipologie di percorsi formativi
Art. 77 ter.  Obiettivi di apprendimento
Art. 77 quater.  Articolazione e attività dei percorsi
Art. 77 quinquies.  Verifica dei requisiti di ingresso
Art. 77 sexies.  Riconoscimento delle attività formative
Art. 78.  Interventi formativi
Art. 79.  Finanziamenti a domanda individuale
Art. 86 bis.  Obblighi del soggetto promotore
Art. 86 ter.  Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
Art. 86 quater.  Obblighi e diritti del tirocinante
Art. 86 quinquies.  Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso
Art. 86 sexies.  Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore
Art. 86 septies.  Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante
Art. 86 octies.  Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale
Art. 86 nonies.  Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti
Art. 86 decies.  Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati
Art. 86 undecies.  Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino
Art. 86 duodecies.  Informazione e monitoraggio
Art. 86 terdecies.  Interruzione del tirocinio
Art. 86 quaterdecies.  Violazioni sanabili e non sanabili
Art. 87.  Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
Art. 87 bis.  Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore
Art. 88.  Funzioni del Comitato regionale
Art. 89.  Sistema di riconoscimento delle spese
Art. 90.  Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte
Art. 91.  Verifica dei rendiconti di spesa
Art. 92.  Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard
Art. 93.  Bilancio consuntivo
Art. 94.  Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione
Art. 95.  Monitoraggio e valutazione degli interventi
Art. 95 bis.  Verifiche degli interventi
Art. 96.  Composizione della Commissione regionale permanente tripartita
Art. 97.  Nomina e durata in carica
Art. 98.  Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese
Art. 99.  Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese
Art. 100.  Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 101.  Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili
Art. 102.  Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei [...]
Art. 103.  Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative della imprese
Art. 104.  Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 105.   Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili
Art. 106.  Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese
Art. 107.  Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Art. 108.  Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili
Art. 109.  Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti
Art. 110.  Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
Art. 111.  Nomina e durata in carica
Art. 112.  Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili
Art. 113.  Nomina e durata in carica
Art. 114.  Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro
Art. 115.  Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori
Art. 116.  Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili
Art. 117.  Sistema regionale e provinciale per l'impiego
Art. 118.  Tipologie dei servizi per l'impiego
Art. 119.  Standard minimi di funzionamento dei servizi
Art. 120.  Qualità e omogeneità delle prestazioni
Art. 121.  Masterplan regionale dei servizi per l'impiego
Art. 122.  Articolazione e tenuta dell'albo
Art. 123.  Soggetti autorizzati con provvedimento regionale
Art. 124.  Regime particolare di autorizzazione
Art. 125.  Requisiti per l'autorizzazione regionale
Art. 126.  Iscrizione all'albo
Art. 127.  Autorizzazione provvisoria
Art. 128.  Autorizzazione a tempo indeterminato
Art. 129.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 130.  Competenze professionali
Art. 131.  Locali
Art. 132.  Pubblicità e trasparenza
Art. 133.  Comunicazioni
Art. 134.  Divieto di transazione commerciale
Art. 135.  Definizione di servizi al lavoro
Art. 136.  Forme di affidamento dei servizi al lavoro
Art. 137.  Articolazione e tenuta dell'elenco
Art. 138.  Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati
Art. 139.  Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
Art. 140.  Locali
Art. 141.  Competenze professionali
Art. 142.  Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
Art. 143.  Domanda di accreditamento
Art. 144.  Iscrizione nell'elenco
Art. 145.  Durata dell'iscrizione e rinnovo
Art. 146.  Sospensione e revoca dell'accreditamento
Art. 147.  Comunicazioni
Art. 148.  Divieto di transazione commerciale
Art. 149.  Divieto di oneri in capo ai lavoratori
Art. 150.  Tutela dei dati personali
Art. 151.  Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro
Art. 152.  Monitoraggio statistico e valutazione
Art. 153.  Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati
Art. 154.  Procedura per il raccordo pubblico e privato
Art. 155.  Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato
Art. 156.  Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio
Art. 157.  Decadenza dallo stato di disoccupazione
Art. 158.  Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione
Art. 159.  Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili
Art. 160.  Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili
Art. 161.  Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili


§ 3.3.52 - D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R. [1]

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

(B.U. 18 agosto 2003, n. 37).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto in particolare l'art. 32 della suddetta legge, che prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del regolamento di esecuzione che definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla legge medesima;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 787 del 04.08.2003 concernente "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.07.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)", acquisiti i pareri del Comitato Tecnico della Programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 17 marzo 2000 n. 26, nonché dei Dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

 

EMANA

il seguente Regolamento:

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce le regole di funzionamento del sistema integrato che garantisce il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.

 

     Art. 2. Sistema regionale delle competenze

1. Nell'ambito del sistema regionale integrato di cui all'articolo 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunità, della pari dignità e della pari validità degli apprendimenti formali, non formali e informali, come definiti dall’articolo 4, commi 52, 53 e 54 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresì il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.

 

     Art. 3. Sistema informativo regionale integrato dell'istruzione, formazione e lavoro

1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e professionali dei singoli individui, la Regione promuove l'integrazione e l’interoperabilità delle basi informative relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro, per creare un sistema informativo integrato dell'istruzione, formazione e lavoro (SIIFOL) nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Il raccordo tra le basi informative di cui al comma 1 garantisce l’interoperabilità dei dati per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 66 quater, e per l'integrazione con il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

3. La Regione garantisce altresì la procedura informatizzata:

a) dell’accreditamento degli organismi formativi;

b) del catalogo dell’offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter;

b bis) dell'attivazione e dello svolgimento dei tirocini non curriculari.

4. Il sistema informativo regionale integrato si raccorda e coopera con i sistemi informativi statali, provinciali e comunali, e garantisce ai soggetti istituzionali coinvolti il più ampio scambio delle informazioni, onde permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

 

     Art. 4. Semplificazione telematica

1. La Regione, nel rapporto con gli altri soggetti della pubblica amministrazione ed i soggetti privati coinvolti nel sistema, assume e promuove appropriate misure di semplificazione telematica per perseguire le seguenti finalità:

a) efficiente gestione delle prassi procedurali;

b) efficace e tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio;

c) facilitazione delle modalità di accesso e di erogazione dei servizi territoriali;

d) costante monitoraggio dei flussi di utenza e delle richieste di servizio;

e) documentazione del percorso individuale dell'utente all'interno del sistema generale di istruzione, formazione, lavoro e nell'esercizio del diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

f) registrazione delle competenze possedute o acquisite dall'individuo all'interno del sistema e nell'esercizio del diritto di cui alla lettera e).

 

Titolo II

IL SISTEMA INTEGRATO PER IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

 

Capo I

Caratteristiche del sistema integrato

 

     Art. 5. Soggetti del sistema integrato

1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.

2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 32/2002.

3. Il sistema per l’apprendimento permanente è definito ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 56 della l. 92/2012.

 

     Art. 6. Programmazione e gestione delle attività

1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEFR) in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'articolo 29 della l.r. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002.

 

     Art. 7. Regole generali di funzionamento del sistema integrato

1. Gli enti locali competenti partecipano alla realizzazione del sistema integrato promuovendo:

a) la relazione e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione;

b) lo sviluppo integrato di attività e servizi nei settori dell'orientamento, della consulenza alla persona, della formazione degli operatori, dell'informazione e della documentazione sui valori culturali del territorio, sulle risorse educative e formative e sulle esperienze per la qualità dell'educazione e dell'istruzione realizzate a livello locale;

c) l'integrazione delle strutture con finalità educative presenti sul territorio, anche mediante la loro aggregazione in organismi unitari e permanenti di supporto educativo, volti altresì alle finalità di cui alla lettera b).

2. La Regione supporta i processi organizzativi dei comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di modelli unitari di strutture permanenti di supporto educativo.

3. La Giunta regionale definisce un logo per contrassegnare le iniziative promosse dai soggetti del sistema integrato, e ne disciplina le modalità di utilizzo.

4. La Regione coordina la costituzione delle banche dati derivanti dalle attività di cui al presente articolo, ai fini della loro armonizzazione ed integrazione a livello regionale.

5. I prodotti multimediali realizzati nelle attività del sistema integrato sono trasmessi alla Regione per la loro diffusione anche per via telematica.

 

Capo I bis

Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione

 

     Art. 7 bis. Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione

1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;

b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;

c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;

e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;

f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;

g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;

h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;

i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;

j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l’Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;

l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dall’IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;

m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;

n) tre rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;

o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;

p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.

2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.

 

     Art. 7 ter. Nomina e durata in carica

1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

 

     Art. 7 quater. Modalità di funzionamento

1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.

3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.

 

Titolo III

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

[Abrogato]

 

     Artt. 8. - 34.

     [Abrogati]

 

Titolo IV

CARATTERISTICHE STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVE DEL SISTEMA DI EDUCAZIONE NON FORMALE DELL'INFANZIA DEGLI ADOLESCENTI, DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI

 

Capo I

Organizzazione delle reti locali dei soggetti educativi

 

     Art. 35. Reti locali dei soggetti educativi

1. I comuni, ferme restando le competenze di cui all'articolo 30 della l. r. 32/2002 , organizzano il sistema locale di educazione non formale dell'infanzia degli adolescenti, dei giovani e degli adulti mediante accordi e intese di rete tra i soggetti pubblici e privati promotori delle iniziative, e stabiliscono le procedure di adesione alle reti e di promozione e sviluppo delle attività.

2. Le province svolgono le funzioni di programmazione e di coordinamento intermedio per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti di cui all'articolo 29, comma 2 della l r. 32/2002.

3. La Regione, attraverso gli atti della programmazione, definisce:

a) indirizzi per assicurare la coerenza e il raccordo fra le reti locali;

b) obiettivi educativi di carattere generale delle attività;

c) indirizzi per l'attuazione delle iniziative educative ed informative rivolte agli adolescenti ed ai giovani.

 

     Art. 36. Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali

1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui articolo 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1), che operano specificamente nel campo dell’educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all’educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all’articolo 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).

4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

 

Capo I

Soggetti e procedure per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica

 

     Art. 37. Istruzioni scolastiche

1. . Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.

 

     Art. 38. Comuni

1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le proposte di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa relative alle istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. La conferenza zonale, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, approva il piano annuale di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 39 bis.

3. Il piano di cui al comma 2:

a) esplicita gli esiti della della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;

b) indica l'ordine di priorità delle proposte.

4. Il piano approvato dalla conferenza zonale è trasmesso alle province di riferimento e alla città metropolitana.

 

     Art. 39. Province e città metropolitana

1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione e le conferenze zonali, approvano i piani annuali di programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 39 bis.

2. Alla concertazione di cui al comma 1 partecipano un rappresentante dei centri per l'impiego e un rappresentante delle camere di commercio, al fine di supportare gli enti locali nelle scelte relative alla programmazione dell'offerta formativa.

3. I piani di cui al comma 1:

a) esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;

b) indicano l’ordine di priorità delle proposte.

4. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione i piani di cui al comma 1 unitamente ai piani delle conferenze zonali, in merito ai quali evidenziano eventuali priorità.

 

     Art. 39 bis. Regione

1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica con modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nei piani delle conferenze zonali e delle province e città metropolitana, verificando la conformità agli indirizzi di cui al comma 1.

3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emerga la non conformità di proposte agli indirizzi di cui al comma 1, ne è data comunicazione agli enti proponenti, che provvedono ai necessari adeguamenti.

4. Il mancato adeguamento da parte degli enti interessati comporta una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione, secondo le modalità previste negli indirizzi di cui al comma 1.

 

Titolo VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

 

Capo I

Disposizioni generali

[Abrogato]

 

     Artt. 40 - 45.

     [Abrogati]

 

Capo II

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

[Abrogato]

 

     Artt. 46 - 49.

     [Abrogati]

 

Capo III

Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante

 

     Art. 50. Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali

1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti dall'articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;

b) realizzazione mediante una specifica progettazione;

c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.

4. Le aziende che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:

a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.

 

     Art. 51. Contenuti, durata e strumenti dell’offerta formativa pubblica

1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50, comma 3.

2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:

a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;

b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.

6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.

7. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:

a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;

b) organizzazione e qualità aziendale;

c) disciplina del rapporto di lavoro;

d) competenze digitali;

e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;

f) pari opportunità.

 

     Art. 51.1 Erogazione dell’offerta formativa pubblica

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.

2. L’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.

 

     Art. 51.2 Compiti dei servizi per l'impiego

1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;

b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;

c) alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 51.3, comma 2.

 

     Art. 51.3 Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

1. La Regione promuove i processi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

2. I procedimenti di individuazione e validazione indicati al comma 1 sono realizzati dai centri per l'impiego.

3. I procedimenti di individuazione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all’articolo 46, comma 3 del d.lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

 

     Art. 51.4 Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro

1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

 

Titolo VII

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

Capo I

Coordinamento degli interventi fra la regione e le università

[Abrogato]

 

     Art. 52. Conferenza Regione – Università

     [Abrogato]

 

Capo II

Azienda per il diritto allo studio universitario

 

Sezione I

Organizzazione e funzionamento

 

     Art. 53. Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda

1. L’azienda, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 della l.r. 32/2002, è organizzata in tre articolazioni organizzative territoriali con sede in Firenze, Pisa e Siena.

2. [Abrogato].

3. Il regolamento dell’azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.

 

     Art. 54. Criteri per l'organizzazione dei servizi agli studenti

1. I servizi agli studenti sono erogati dalle articolazioni organizzative territoriali di Firenze, Pisa e Siena e devono tenere conto dell’organizzazione didattica universitaria.

2. I servizi sono organizzati ed erogati sul territorio ove ha sede l’Università.

3. I servizi di informazione, orientamento e a domanda individuale sono organizzati e resi dalle articolazioni organizzative territoriali, di cui all’articolo 53.

4. L’azienda può prevedere che alcuni servizi generali siano ubicati presso le articolazioni organizzative territoriali di Pisa e Siena.

 

     Art. 55. Consiglio di amministrazione

1. [Abrogato].

2. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione del regolamento organizzativo dell'azienda e degli altri regolamenti interni;

b) la nomina del direttore e l'adozione dei provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dello stesso;

c) l'approvazione della carta dei servizi dell'azienda;

d) la determinazione della dotazione organica e le sue variazioni;

e) l'approvazione del piano annuale di attività entro il 30 novembre di ogni anno;

f) l'adozione del bilancio previsionale economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

g) l'adozione del bilancio di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

h) la determinazione delle tariffe dei servizi;

i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

j) l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

k) l'accensione ed estinzione di mutui.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali.

 

     Art. 56. Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente delega un membro del Consiglio di amministrazione.

2 bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d’età.

 

     Art. 57. Il Collegio dei revisori

1. [Abrogato].

2. Gli atti dell’azienda sono trasmessi al Collegio dei revisori dal direttore entro tre giorni dalla loro approvazione. Il Collegio si esprime su ognuno di essi entro sette giorni dalla ricezione, e le osservazioni del Collegio sono inviate, entro tre giorni, all’organo che ha approvato l’atto.

3. Le osservazioni del Collegio dei revisori non sospendono l’esecutività degli atti ma formano oggetto di espressa determinazione, entro sette giorni dalla loro ricezione, dell’organo che ha approvato l’atto. In caso di mancata conferma gli effetti giuridici dell’atto cessano allo scadere del termine utile per la conferma stessa. L’atto confermato non è oggetto di ulteriori osservazioni da parte del Collegio dei revisori.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione trimestrale sullo svolgimento e sull'andamento dell'attività di controllo così come risultante dai verbali delle sedute del Collegio.

 

     Art. 58. Il direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;

b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'articolo 60.

3. L’incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.

6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.

7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 60 ter.

 

     Art. 59. Gettone di presenza

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell’azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all’articolo 10septies della l.r.32/2002.

 

     Art. 60. Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo dell’azienda, di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:

a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell’azienda;

b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell’azienda;

c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell’accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell’informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;

d) la struttura organizzativa dell’azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all’articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;

e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;

f) le modalità del raccordo tra l’organizzazione dei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;

g) le modalità del raccordo tra l’azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

 

     Art. 60 bis. Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.

 

     Art. 60 ter. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’azienda.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'articolo 55, comma 2, lettera e) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.

 

     Art. 61. Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 62. Utilizzo di beni di altri enti

1. L’utilizzo di beni messi a disposizione dall’università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’azienda è regolato da apposita convenzione tra l’ente interessato e l’azienda.

 

Sezione II

Carta dei servizi e controllo degli utenti

 

     Art. 63. Carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

a) uguaglianza di trattamento nell’offerta dei servizi agli utenti;

b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;

c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;

d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;

e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell’azienda.

2. L’azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all’articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

3. L’azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell’informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 64. Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all’azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.

2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

 

     Art. 65. Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti

     [Abrogato]

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DELLE COMPETENZE

 

Capo I

Standard regionali per il riconoscimento formale delle competenze

 

Sezione I

Principi generali

 

     Art. 66. Caratteristiche del sistema regionale delle competenze

1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:

a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all’articolo 66 quater;

c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.

 

     Art. 66 bis. Libretto formativo del cittadino

1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.

 

     Art. 66 ter. Repertorio regionale della formazione regolamentata

1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:

a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;

b) la tipologia di attestazione finale;

c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.

3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale in esito ad un percorso formativo sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:

1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3, il numero massimo di candidati esterni e il limite di costo per l’accesso;

2) le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002.

6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.

7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:

a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;

b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.

 

Sezione II

Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze

 

     Art. 66 quater. Repertorio regionale delle figure professionali

1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.

3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.

4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.

5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l’apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell’atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ("Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002.

7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.

 

     Art. 66 quinquies. Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze

1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:

a) individuazione e validazione delle competenze;

b) dichiarazione degli apprendimenti;

c) certificazione delle competenze.

2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.

3. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera a), con deliberazione della Giunta regionale sono previste le modalità di erogazione del servizio e l’importo dell’eventuale contributo richiesto per il servizio stesso, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 2 della l.r. 32/2002.

3 bis. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera c) si applica quanto previsto dall’articolo 66 nonies, comma 5.

 

     Art. 66 sexies. Individuazione e validazione delle competenze

1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l’impiego competente su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.

2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso:

a) l’individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'articolo 66 septies, comma 2;

b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all’articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.

3. Il centro per l’impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali:

a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 5.

4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l’educazione degli adulti supportino i centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.

 

     Art. 66 septies. Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze

1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:

a) anagrafica del richiedente;

b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;

c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;

d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.

2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.

3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:

a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;

b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;

c) modalità di valutazione;

d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.

4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto formativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.

 

     Art. 66 octies. Dichiarazione degli apprendimenti

1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:

a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l’attivazione di un processo di certificazione;

b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.

2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi formativi.

 

     Art. 66 nonies. Certificazione delle competenze

1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:

a) su richiesta dell’organismo formativo, al termine di un percorso formativo;

b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies o, nei casi di cui all’articolo 66 ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all’esame.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:

a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;

b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.

3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione delle competenze con riferimento:

a) alla valutazione delle unità di competenze;

b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;

c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.

5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:

a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo e il limite di costo per l’accesso all’esame;

b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), e l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002.

 

     Art. 66 decies. Commissione d'esame per la certificazione delle competenze

1. Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.

2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:

a) un presidente;

b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;

c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.

3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:

a) un presidente;

b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;

c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.

4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati, tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione. I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7.

5. I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza professionale maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.

6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:

a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;

b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).

8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.

9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c), questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4:

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;

b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.

10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.

 

     Art. 66 undecies. Oneri per lo svolgimento dell’esame

1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame di cui all'articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero dei candidati;

b) numero di unità di competenze da certificare;

c) livello della qualifica.

2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 66 decies sono sostenuti:

a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell’articolo 66 nonies, comma 5, lettera a);

b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).

 

Sezione III

Dichiarazione di equipollenza

 

     Art. 66 duodecies. Dichiarazione di equipollenza

1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.

2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.

3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.

 

Capo II

Accreditamento

 

Sezione I

Soggetti e tipologie di accreditamento

 

     Art. 67. Finalità dell'accreditamento e soggetti accreditabili

1. L'accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.

2. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.

3. L'accreditamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.

 

     Art. 68. Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione

1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.

2. Il dirigente della competente struttura regionale che rilascia l'accreditamento provvede alla tenuta dell’elenco indicato al comma 1.

 

     Art. 69. Soggetti non tenuti all'accreditamento

1. Non sono soggetti all'accreditamento:

a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;

b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;

c) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti;

d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;

e) [abrogata];

f) gli istituti tecnici superiori (ITS) per i percorsi, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002;

g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;

g bis) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l’educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze.

 

     Art. 70. Regimi particolari di accreditamento

1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:

a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;

c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.

c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

2. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b), sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.

3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.

 

Sezione II

Requisiti di accesso e di mantenimento dell’accreditamento

 

     Art. 71. Requisiti per l'accreditamento

1. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:

a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;

b) alla struttura logistica;

c) al sistema di relazioni con il contesto locale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento.

 

     Art. 71 bis. Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa

1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

a) presenza nello statuto di finalità formative;

b) adeguata situazione economico-finanziaria;

c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;

d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo le norme di riferimento relative ai sistemi di qualità in uso a livello nazionale e internazionale indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.

2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell’atto di accreditamento.

 

     Art. 71 ter. Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:

a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l’attività formativa;

b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;

c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

c bis) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali;

d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all’utenza;

e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.

 

     Art. 71 quater. Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento

1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:

a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) che hanno commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell’accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1;

e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto una di tali funzioni in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell’accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.

2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:

a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;

b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

 

     Art. 71 quinquies. Mantenimento e verifica dell’accreditamento

1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:

a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;

a bis) non incorrere in una delle cause di cui all’articolo 71 quater;

b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;

c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;

d) garantire l’aggiornamento professionale delle figure di presidio;

e) garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività formative realizzate.

2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.

 

     Art. 72. Efficienza ed efficacia delle attività formative

1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:

a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;

b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:

1) il livello di successo formativo;

2) la soddisfazione dell’utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:

2.1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;

2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;

2.3. qualità del tutoraggio;

2.4. adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;

2.5. qualità delle misure di accompagnamento;

3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all’articolo 72 bis.

 

     Art. 72 bis. Crediti e debiti del sistema di accreditamento

1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter e della verifica dell’assenza delle cause ostative di cui all’articolo 71 quater, agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.

2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative e nell’uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative.

3. Abrogato.

4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.

 

     Art. 73. Valutazione degli organismi formativi

1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.

2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:

a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;

b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.

3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.

4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.

 

     Art. 73 bis. Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS)

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell’ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all’Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori – ITS).

 

Sezione III

Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia

 

     Art. 74. Procedura di accreditamento

1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, adotta il relativo provvedimento.

2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.

3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte consecutive, l’organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

4. Gli organismi già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.

4 bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all’articolo 71 quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento.

4 ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti.

4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:

a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;

b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;

c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell’accreditamento da un soggetto ad un altro.

 

     Art. 75. Revoca dell'accreditamento

1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:

a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell’organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all’articolo 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE;

b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;

d) in caso di mancato ottenimento della certificazione di qualità entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2 e, comunque, in assenza di una certificazione valida;

e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;

f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;

g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;

h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis;

i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;

l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;

m bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

n) nel caso di stato di liquidazione giudiziale dell’organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale;

o bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

o ter) nel caso in cui l’organismo non mantenga il requisito di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera b).

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.

3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.

5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.

 

     Art. 76. Sospensione dell'accreditamento

1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:

a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;

b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;

c) che l’organismo è in stato di liquidazione volontaria.

4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. r. 32/2002.

6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.

 

     Art. 76 bis. Rinuncia all’accreditamento

1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.

2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.

3. L’organismo che ha rinunciato all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.

3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.

 

Capo III

Attività formative

 

Sezione I

Progettazione e realizzazione di percorsi formativi

 

     Art. 76 ter. Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica

1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:

a) completezza delle informazioni relative all’intervento formativo;

b) riconoscibilità dell’offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;

c) certezza dei tempi di erogazione dell’offerta formativa;

d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell’offerta sul territorio;

e) tempestività nell’alimentazione delle informazioni;

f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l’impiego.

2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l’intervento con la valutazione di cui all’articolo 73 e ogni altra informazione sull’offerta formativa.

3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002.

4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l’impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all’offerta formativa programmata.

 

     Art. 77. Standard dei percorsi formativi

1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:

a) alle diverse tipologie di percorsi;

b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;

c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;

d) alla verifica dei requisiti di ingresso.

2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.

 

     Art. 77 bis. Tipologie di percorsi formativi

1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.

2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:

a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;

b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;

c) la durata minima dei percorsi;

d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;

e) i livelli professionali degli operatori;

f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;

g) la quota di formazione a distanza;

h) le tipologie di qualifiche conseguibili.

 

     Art. 77 ter. Obiettivi di apprendimento

1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l'occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.

2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:

a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;

b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.

3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli standard definiti dalle normative stesse.

 

     Art. 77 quater. Articolazione e attività dei percorsi

1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.

2. Ciascuna unità formativa è identificata:

a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;

b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;

c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.

3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.

 

     Art. 77 quinquies. Verifica dei requisiti di ingresso

1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.

 

     Art. 77 sexies. Riconoscimento delle attività formative

1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione.

2. [Abrogato].

3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:

a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;

b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;

c) verificare la soddisfazione dell'utenza.

 

     Art. 78. Interventi formativi

     [Abrogato]

 

     Art. 79. Finanziamenti a domanda individuale

1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Artt. 80 - 86.

     [Abrogati]

 

Sezione I bis

Tirocini non curriculari

 

     Art. 86 bis. Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l’efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione. In particolare è tenuto a:

a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;

b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;

c) nominare un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative fra i soggetti indicati all’articolo 86 sexies, comma 1;

d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come previsto dall’articolo 17 ter, comma 7, della l.r. 32/2002;

e) predisporre e inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio;

f) predisporre con il soggetto ospitante il dossier individuale e la relazione finale;

g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa regionale, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e modalità attuative indicate nel piano formativo individuale del tirocinante.

2. Il soggetto promotore è tenuto a comunicare:

a) alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate ai sensi del comma 1, lettera g);

b) alla Regione e alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente i casi di violazione non sanabile da parte del soggetto ospitante, di cui all'articolo 86 quater decies.

 

     Art. 86 ter. Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;

c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;

d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.

3. Il soggetto ospitante è tenuto a:

a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008;

b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l’attività da svolgere durante il tirocinio;

c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;

d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all’articolo 86 quater, comma 3;

e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1.

4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.

5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.

6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.

6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all’articolo 86 octies, comma 1.

 

     Art. 86 quater. Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;

b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;

f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l’attuazione del progetto formativo.

2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:

a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;

b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;

c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo.

3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.

 

     Art. 86 quinquies. Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso

1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 300,00 euro mensili.

2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

 

     Art. 86 sexies. Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore

1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.

2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;

b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;

c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;

d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.

3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.

 

     Art. 86 septies. Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto ospitante

1. Il tutore nominato dal soggetto ospitante è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro ed è individuato tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e adeguate a garantirne il raggiungimento degli obiettivi.

2. Per i soggetti ospitanti elencati all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera a) il tutore è il legale rappresentante o il libero professionista.

3. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

a) coordina l’attività del tirocinante, a cui fornisce indicazioni tecnico-operative costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o per altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;

b) vigila sulla regolarità dell’attività svolta dal tirocinante;

c) è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze;

d) collabora attivamente con il tutore nominato dal soggetto promotore all'elaborazione del progetto formativo, alla progressiva composizione del dossier individuale e alla predisposizione della relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5;

d bis) promuove e supporta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo anche coordinandosi con gli altri dipendenti del soggetto ospitante.
4. Il tutore di cui al comma 1 non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa svolta sul luogo di lavoro che prevedano la presenza di un tutore del soggetto ospitante.

 

     Art. 86 octies. Contenuti della convenzione, del progetto formativo, del dossier individuale e della relazione finale

1. La convenzione di tirocinio riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell’intervento formativo.

2. La convenzione può essere riferita a più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici indicati all’articolo 86 nonies.

3. Il progetto formativo è predisposto per ogni tirocinante dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e contiene:

a) i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

b) il nominativo del tutore nominato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;

c) la durata e l’orario di svolgimento giornaliero e settimanale del tirocinio, comunque inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante;

d) gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio in relazione agli standard dei repertori regionali;

e) le modalità di svolgimento del tirocinio;

f) gli estremi identificativi delle assicurazioni;

g) la sede di svolgimento e il settore di attività;

h) l’entità dell’importo forfetario corrisposto a titolo di rimborso spese.

4. Il dossier individuale è compilato durante lo svolgimento del tirocinio e riporta la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante, in relazione agli standard dei repertori regionali, e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti. Il modello di dossier individuale è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.

5. Al termine del tirocinio, sulla base del progetto formativo e del dossier individuale, al tirocinante è rilasciata una relazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte, con riferimento agli standard dei repertori regionali. La relazione, redatta in conformità al modello approvato dal dirigente della competente struttura regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto formativo.

6. Il dossier individuale e la relazione finale costituiscono documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies.

7. I documenti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono redatti attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b bis), che assicura altresì la trasmissione alla Regione dei documenti di cui ai commi 1 e 3.

8. La convenzione e il progetto formativo sono messi a disposizione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente.

 

     Art. 86 nonies. Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti

1. Per i soggetti ospitanti privati, il numero di tirocini contemporaneamente attivi, con riferimento all’unità operativa dove è attivato il tirocinio, è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti:

a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che nei seguenti casi, per i quali è consentito un tirocinante:

1) per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale operanti nei settori indicati nell'articolo 8 e nell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato");

2) per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), a condizione che il progetto formativo non abbia ad oggetto le attività di cui alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

3) per le imprese "start-up innovative" di cui all'articolo 25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che risultino iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 25, comma 8 del d.l. 179/2012;

4) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni professionali, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;

b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un tirocinante;

c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato, sono consentiti due tirocinanti;

d) per i soggetti ospitanti che hanno venti o più dipendenti a tempo indeterminato, è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall’articolo 86 decies per i soggetti ospitanti privati, con arrotondamento all’unità superiore.

2. Per i soggetti ospitanti pubblici è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10 per cento del personale dipendente a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.

3. Ai fini del computo del numero di dipendenti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) non sono ricompresi i lavoratori apprendisti;

b) i soci lavoratori delle società cooperative sono considerati come dipendenti a tempo indeterminato.

3 bis. Ai fini del computo del numero massimo di tirocini contemporaneamente attivi, non sono considerati i tirocini promossi nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002 e i tirocini di inclusione sociale.

 

     Art. 86 decies. Deroga al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati

1. I soggetti ospitanti privati di cui all’articolo 86 nonies, comma 1, lettera d), possono attivare ulteriori tirocini in deroga ai limiti ivi indicati, qualora nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione degli stessi, abbiano assunto uno o più tirocinanti a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno sei mesi, con orario di lavoro pari o superiore al 50 per cento di quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) un tirocinio se è stato assunto almeno il 20 per cento dei tirocinanti ospitati;

b) due tirocini se sono stati assunti almeno il 50 per cento dei tirocinanti ospitati;

c) tre tirocini se sono stati assunti almeno il 75 per cento dei tirocinanti;

d) quattro tirocini se sono stati assunti il 100 per cento dei tirocinanti ospitati.

 

     Art. 86 undecies. Registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino

1. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l’impiego la registrazione dell’esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 66 bis. A tal fine, se il tirocinio non è stato promosso dal centro per l’impiego, il tirocinante presenta la relazione finale.

 

     Art. 86 duodecies. Informazione e monitoraggio

1. L'ARTI, anche attraverso i centri per l'impiego, esercita le funzioni di gestione degli interventi di politica attiva nei confronti dei potenziali utenti informandoli sulle possibilità di utilizzo dei tirocini e, per quanto di propria competenza, esercita la funzione di supporto alla struttura regionale competente in materia di controlli sui tirocini.

2. La Regione, anche attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) bis, effettua il monitoraggio sull’andamento dei tirocini, con particolare riferimento agli esiti occupazionali.

3. Con cadenza almeno annuale, il report di monitoraggio è trasmesso alla Commissione consiliare competente, alla Commissione regionale permanente tripartita e al Comitato di coordinamento istituzionale.

 

     Art. 86 terdecies. Interruzione del tirocinio

1. Il soggetto ospitante o il soggetto promotore possono interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo.

2. L’interruzione del tirocinio e le sue motivazioni devono essere comunicate alla Regione, che effettua le dovute verifiche al fine di adottare i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 86 quaterdecies. Violazioni sanabili e non sanabili

1. In attuazione dell'articolo 17 quater 2 della l.r. 32/2002, il dirigente della struttura regionale competente accerta se la violazione rilevata in sede di attivazione e svolgimento del tirocinio è di natura sanabile o non sanabile al fine di applicare le misure correttive di cui al medesimo articolo.

2. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 sulle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini, le violazioni non sanabili si riferiscono:

a) al tirocinio attivato da un soggetto non titolato alla promozione del tirocinio;

b) alla mancanza della convenzione e del progetto formativo;

c) alla coincidenza tra soggetto ospitante privato e soggetto promotore privato;

d) alla mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi;

e) alla mancata individuazione del tutore da parte del soggetto promotore o da parte del soggetto ospitante;

f) alla violazione dei limiti di durata minima e massima come risultanti dal progetto formativo. La violazione è sanabile se al momento dell’accertamento, la durata prevista dalla normativa regionale può essere ancora ripristinata;

g) agli obblighi relativi all’erogazione del rimborso spese forfettario;

h) alla mancata redazione della relazione finale di cui all'articolo 86 octies comma 5.

3. Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, fatti salvi i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 32/2002, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato rispetto:

a) del limite dell’età minima del tirocinante;

b) del divieto di attivare più di un tirocinio per il medesimo profilo professionale;

c) del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;

d) del divieto di ospitare un tirocinante con il quale c’è già stato un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.

4. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli da 86 bis a 86 quater sui requisiti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio, le violazioni non sanabili si riferiscono al mancato possesso o alla perdita dei requisiti richiesti al soggetto ospitante.

5. Per quanto riguarda le disposizioni degli articoli 86 nonies e 86 decies sul numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, le violazioni non sanabili si riferiscono alla violazione del limite relativo al numero dei tirocini contemporaneamente attivabili dal soggetto ospitante.

6. Nel caso in cui il dirigente della struttura regionale competente accerti una delle violazioni non sanabili i tirocini sono interrotti a partire dalla data di accertamento, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante i rimborsi spese non percepiti spettanti fino alla data di interruzione del tirocinio.

7. Le violazioni non ricomprese nei commi da 2 a 5 sono sanabili se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate.

 

Sezione II

Istruzione e formazione tecnica superiore

 

     Art. 87. Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per:

a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'analisi degli esiti occupazionali.

 

     Art. 87 bis. Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore

1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:

a) un presidente, individuato dalla Regione;

b) un rappresentante dell’istituto scolastico, uno dell’università e uno dell’organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;

c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.

2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all’articolo 66 decies, comma 4.

3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.

4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

 

     Art. 88. Funzioni del Comitato regionale

     [Abrogato]

 

Capo IV

PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

 

Sezione I

Rendicontazione delle spese

 

     Art. 89. Sistema di riconoscimento delle spese

1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:

a) sistema di rendicontazione a costi reali;

b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

c) sistema dei costi unitari standard.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.

 

     Art. 90. Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.

2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite.

3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.

 

     Art. 91. Verifica dei rendiconti di spesa

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione il rendiconto finale di spesa.

2. La Regione effettua la verifica dei rendiconti di spesa.

3. La deliberazione di cui all’articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l’ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:

a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;

b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;

c) comprovabilità;

d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.

4. Nel sistema di rendicontazione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite .

5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.

 

     Art. 92. Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard

1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.

2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.

3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.

 

     Art. 93. Bilancio consuntivo

1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 94. Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione

1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:

a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione;

b) grave inadempimento degli obblighi posti dall’amministrazione;

c) non conformità della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l’intervento stesso;

d) rifiuto o grave impedimento opposti dall’organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.

2. La Regione, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.

3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, la Regione revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

 

Sezione II

Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica

 

     Art. 95. Monitoraggio e valutazione degli interventi

1. La Regione cura il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.

2. Abrogato.

3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.

4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.

5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.

6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.

7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all’articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015.

 

     Art. 95 bis. Verifiche degli interventi

1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell’ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

2. Nell’ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell’intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

Capo I

Organismi istituzionali

 

Sezione I

Commissione regionale permanente tripartita

 

     Art. 96. Composizione della Commissione regionale permanente tripartita

1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;

b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle imprese a livello regionale negli ambiti economici indicati dall'articolo 98, comma 1, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);

e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.

2. Per la trattazione degli argomenti previsti dall'articolo 23, comma 4, della l.r. 32/2002, la Commissione è integrata da tre componenti effettivi, e relativi supplenti, designati dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale individuate ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 97. Nomina e durata in carica

1. La Commissione regionale permanente tripartita è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili individuate ai sensi del presente regolamento.

1 bis. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 96, comma 1, lettera a), il presidente della Commissione e il vicepresidente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso tutte le designazioni, la Commissione può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.

3. La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

 

     Art. 98. Ambiti economici di interesse regionale per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese

1. I sei componenti della Commissione regionale permanente tripartita designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese sono rappresentativi di ciascuno dei seguenti ambiti economici:

a) agricoltura;

b) artigianato;

c) commercio;

d) cooperazione;

e) industria;

f) turismo.

 

     Art. 99. Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese è definito dal maggior numero di imprese iscritte alla medesima organizzazione in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98.

2. All'organizzazione maggiormente rappresentativa in ciascun ambito economico è attribuita la designazione di un componente effettivo e del relativo supplente.

3. Alla stessa organizzazione, anche se presente in più ambiti economici indicati dall'articolo 98, non può essere attribuito più di un componente effettivo e relativo supplente.

 

     Art. 100. Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori presenti in almeno tre degli ambiti di cui all'articolo 98, è definito dal maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.

2. Il numero dei componenti della Commissione regionale permanente tripartita per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori è attribuito con i seguenti criteri:

a) proporzionalità alla percentuale del numero di iscritti;

b) non può essere attribuito all'organizzazione maggiormente rappresentativa un numero di componenti superiore alla metà di quelli disponibili;

c) le percentuali di cui alla lettera a), sono arrotondate in eccesso se di numero pari o superiore a sei ed in difetto se di numero inferiore.

 

     Art. 101. Criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili è definito dal maggior numero di iscritti residenti sul territorio regionale.

2. La ripartizione del numero dei componenti delle associazioni dei disabili avviene secondo il criterio dell'attribuzione dei componenti effettivi e relativi supplenti alle tre associazioni dei disabili più rappresentative per numero di iscritti sul territorio regionale.

 

     Art. 102. Avvio delle procedure per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei disabili

1. Il dirigente della struttura regionale competente, entro centoventi giorni dalla data di insediamento della Giunta regionale, dà avvio alle procedure mediante avviso, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

 

     Art. 103. Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni rappresentative della imprese

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni rappresentative delle imprese, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;

b) il numero di imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

 

     Art. 104. Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'organizzazione;

b) il numero degli iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102;

c) la rappresentanza dei lavoratori in almeno tre degli ambiti economici indicati all'articolo 98.

 

     Art. 105.  Procedura per la determinazione delle rappresentanze delle associazioni dei disabili

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102, le associazioni dei disabili, tramite il legale rappresentante regionale, inviano al dirigente della struttura regionale competente una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente:

a) attestazione della natura e del livello regionale dell'associazione;

b) il numero degli iscritti residenti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 102.

 

     Art. 106. Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni rappresentative delle imprese

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione rappresentativa delle imprese in ciascun ambito economico indicato dall'articolo 98;

b) individua per ogni ambito economico l'organizzazione maggiormente rappresentativa alla quale spetta designare il componente effettivo e il relativo supplente nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 107. Determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ai sensi dell'articolo 100;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le organizzazioni sindacali dei lavoratori designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle organizzazioni sindacali dei lavoratori individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 108. Determinazione della maggiore rappresentatività delle associazioni dei disabili

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 105, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) individua il numero dei componenti effettivi e relativi supplenti che le associazioni designano nella Commissione regionale permanente tripartita;

c) invia le richieste di designazione alle associazioni individuate ai sensi del presente articolo;

d) comunica a tutte le associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 105, i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 109. Modalità di designazione dei componenti effettivi e supplenti

1. Entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei disabili designano i propri rappresentanti effettivi e supplenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e comunicano al dirigente tale designazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di ogni persona designata, circa l'inesistenza di cause ostative alla nomina di cui all'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80.

 

Sezione II

Comitato di coordinamento istituzionale

 

     Art. 110. Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;

b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;

c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, di cui all’articolo 6 ter della l.r. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto.

 

     Art. 111. Nomina e durata in carica

1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all’articolo 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.

3. Le designazioni dei componenti di cui all’articolo 110, comma 1, lettera c) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.

5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

 

Sezione III

Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

 

     Art. 112. Composizione del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili

1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;

b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;

c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.

 

     Art. 113. Nomina e durata in carica

1. Il Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori, e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, nonché dell'URPT, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal dirigente della struttura regionale competente.

2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di nomina da parte del dirigente della struttura regionale competente senza che siano pervenute allo stesso dirigente tutte le designazioni, il Comitato può essere nominato in presenza della metà delle designazioni previste dall'articolo 112.

3. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

 

     Art. 114. Criteri e procedura per la individuazione e la determinazione della rappresentatività della organizzazione sindacale dei datori di lavoro

1. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera c), è individuata in base al maggior numero di imprese iscritte con più di quindici dipendenti, soggette agli obblighi di assunzione obbligatoria dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto del lavoro dei disabili), da ultimo modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 e all'articolo 103.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 103, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei datori di lavoro;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione maggiormente rappresentativa così come individuata ai sensi del comma 1;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 102 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 115. Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'organizzazione sindacale dei lavoratori

1. L'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112, comma 1, lettera d), è individuata in base al maggior numero di iscritti lavoratori dipendenti da imprese private operanti sul territorio regionale.
2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 104.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori;

b) invia la richiesta di designazione all'organizzazione sindacale dei lavoratori maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle organizzazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 103 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

 

     Art. 116. Criteri e procedura per l'individuazione e la determinazione della rappresentatività dell'associazione dei disabili

1. L'associazione dei disabili maggiormente rappresentativa, di cui all'articolo 112 , comma 1, lettera e), è individuata in base al maggior numero degli iscritti residenti sul territorio regionale.

2. L'individuazione della rappresentanza nel Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili avviene secondo le procedure di cui all'articolo 102 ed all'articolo 105.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 104, il dirigente della struttura regionale competente:

a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna associazione dei disabili;

b) invia la richiesta di designazione all'associazione maggiormente rappresentativa;

c) comunica alle associazioni che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 104 i risultati della rilevazione effettuata ai sensi della lettera a) del presente articolo.

 

Capo II

Servizi per l'impiego

 

     Art. 117. Sistema regionale e provinciale per l'impiego

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete dei sistemi provinciali.

2. Il sistema provinciale è costituito dalla rete delle strutture territoriali che erogano i servizi per l'impiego.

3. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego sono:

a) il centro per l'impiego;

b) il servizio territoriale;

c) lo sportello di prima accoglienza.

4. I servizi per l'impiego, nel rispetto degli standard minimi di cui all'articolo 119, svolgono nell'ambito del territorio di propria competenza, le funzioni amministrative ed i servizi ad essi assegnati dalle province.

5. Le province promuovono e favoriscono l'interazione tra i diversi soggetti operanti nell'ambito territoriale, ed il loro collegamento alla rete telematica del sistema regionale per l'impiego secondo gli standard tecnici regionali, nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli definiti dalla normativa vigente e nei limiti previsti dai commi 2 e 3.

 

     Art. 118. Tipologie dei servizi per l'impiego

1. Le tipologie dei servizi per l'impiego si articolano nelle seguenti aree funzionali:

a) accoglienza;

b) consulenza e servizi per l'occupabilità;

c) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione;

d) servizi amministrativi per l'occupabilità;

e) incontro domanda e offerta di lavoro;

f) gestione del sistema informativo;

g) gestione della struttura.

 

     Art. 119. Standard minimi di funzionamento dei servizi

1. Al fine di assicurare omogeneità di erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, gli standard minimi di funzionamento dei servizi, che nell'ambito delle aree funzionali individuate nell'articolo 118 ciascuna struttura territoriale deve assicurare, sono:

a) centro per l'impiego:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

2.2 bilancio di competenze e consulenza orientativa;

2.3 informazione strutturata e formazione orientativa di gruppo;

2.4 azioni di accompagnamento al lavoro e di tutoraggio individuale;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

3.2 consulenza e procedure amministrative di secondo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

4.2 attività amministrative;

4.3 avviamenti al lavoro con procedure predeterminate;

5) gestione del sistema informativo:

5.1 servizi informativi ed informatici interni ed esterni;

5.2 gestione reti;

6) incontro domanda e offerta di lavoro:

6.1 preselezione e selezione del personale;

7) gestione della struttura:

7.1 gestione organizzativa delle strutture e delle procedure;

7.2 promozione dei servizi offerti dalla struttura;

7.3 direzione e gestione organizzativa delle risorse umane;

7.4 ricerche ed attività di monitoraggio;

b) servizio territoriale:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 prima iscrizione e certificazioni;

1.3 autoconsultazione;

2) consulenza e servizi per l'occupabilità:

2.1 consulenza orientativa di primo e secondo livello;

3) servizi alle imprese ed alla pubblica amministrazione:

3.1 informazione strutturata e servizi amministrativi di primo livello;

4) servizi amministrativi per l'occupabilità:

4.1 attività amministrative consulenziali;

c) sportello di prima accoglienza:

1) accoglienza:

1.1 prima informazione;

1.2 autoconsultazione.

2. L'articolazione in attività delle tipologie di servizi di cui al comma 1 e la misurazione della loro efficienza ed efficacia sono definite con le forme le modalità di cui all'articolo 121.

 

     Art. 120. Qualità e omogeneità delle prestazioni

1. Nell'erogazione dei servizi per l'impiego è garantita la qualità e l'omogeneità delle prestazioni su tutto il territorio regionale.

2. Le strutture territoriali dei servizi per l'impiego sono contrassegnate da un logo unico approvato dalla Giunta regionale, sono ubicate in modo da favorire il loro raggiungimento da parte dell'utenza ed hanno una dimensione proporzionale all'utenza prevista.

3. Il personale dei servizi per l'impiego ha competenze specifiche individuate per ciascuna area funzionale di cui all'articolo 118.

4. Le strutture territoriali del sistema provinciale per l'impiego devono ottenere entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la certificazione di qualità dei servizi erogati.

 

     Art. 121. Masterplan regionale dei servizi per l'impiego

1. Per l'individuazione ed il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, la Giunta regionale con proprio atto, di concerto con le province, in attuazione dell'accordo per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego già sancito dalla Conferenza unificata, procede annualmente alla ricognizione e alla valutazione del funzionamento e dell'efficacia dei servizi per l'impiego e approva il masterplan regionale dei servizi per l'impiego, con il quale individua e definisce:

a) le attività in cui devono articolarsi i servizi di cui all'articolo 119;

b) gli indicatori di accessibilità, di risorse, di prodotto, di risultato minimi che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi stessi;

c) le modalità di attuazione di quanto stabilito all'articolo 120;

d) il monitoraggio e la valutazione della qualità ed omogeneità delle prestazioni.

 

Capo III

Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati

 

Sezione I

Albo regionale delle agenzie per il lavoro

 

     Art. 122. Articolazione e tenuta dell'albo

1. L'albo di cui all'articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:

a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";

b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";

c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".

2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

 

     Art. 123. Soggetti autorizzati con provvedimento regionale

1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:

a) le agenzie di intermediazione;

b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;

c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:

a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:

a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;

b) le camere di commercio;

c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.

4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.

 

     Art. 124. Regime particolare di autorizzazione

1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003, non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.

2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.

3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.

 

     Art. 125. Requisiti per l'autorizzazione regionale

1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003.

2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, del d. lgs. 276/2003.

3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 del d. lgs. 276/2003.

4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) del d.lgs. 276/2003.

 

     Art. 126. Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 125. In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.

4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.

 

     Art. 127. Autorizzazione provvisoria

1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.

 

     Art. 128. Autorizzazione a tempo indeterminato

1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.

3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.

4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.

5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.

6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.

7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.

 

     Art. 129. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.

2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.

 

     Art. 130. Competenze professionali

1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:

a) almeno quattro unità nella sede principale;

b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;

c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.

2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:

a) almeno due unità nella sede principale;

b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;

c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.

5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

 

     Art. 131. Locali

1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 123.

2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 132. Pubblicità e trasparenza

1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.

2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.

 

     Art. 133. Comunicazioni

1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.

3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.

4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.

 

     Art. 134. Divieto di transazione commerciale

1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.

 

Sezione II

Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

 

     Art. 135. Definizione di servizi al lavoro

1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:

a) orientamento;

b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;

d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;

e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.

 

     Art. 136. Forme di affidamento dei servizi al lavoro

1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all'articolo 135, mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.

3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.

4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.

 

     Art. 137. Articolazione e tenuta dell'elenco

1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.

2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.

3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.

4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.

 

     Art. 138. Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;

b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;

c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;

d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135;

e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:

1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;

2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall'articolo 141;

g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

 

     Art. 139. Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici

1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede situata nel territorio della Regione;

b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall'articolo 140;

c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall'articolo 141 ;

d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;

e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.

 

     Art. 140. Locali

1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 135.

2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 141. Competenze professionali

1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all'articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.

 

     Art. 142. Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro

1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.

 

     Art. 143. Domanda di accreditamento

1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore d el presente regolamento.

2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.

3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 144. Iscrizione nell'elenco

1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139, accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.

2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.

3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.

4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.

 

     Art. 145. Durata dell'iscrizione e rinnovo

1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all'articolo 144, comma 2.

2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.

 

     Art. 146. Sospensione e revoca dell'accreditamento

1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.

2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.

3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.

 

     Art. 147. Comunicazioni

1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.

2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.

3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.

 

     Art. 148. Divieto di transazione commerciale

1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.

2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.

3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

 

Sezione III

Disposizioni comuni

 

     Art. 149. Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.

 

     Art. 150. Tutela dei dati personali

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

 

     Art. 151. Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003, attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 152. Monitoraggio statistico e valutazione

1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

 

Capo IV

Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato, cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

 

     Art. 153. Inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro che intendono svolgere le attività previste dall'articolo 13 del d.lgs. 276/2003 operano ai sensi degli articoli 154 e seguenti.

2. Le offerte di lavoro indicate dall'articolo 13, comma 1 del d.lgs. 276/2003 devono essere compatibili con la condizione di svantaggio e con lo stato di salute del lavoratore svantaggiato.

 

     Art. 154. Procedura per il raccordo pubblico e privato

1. Le agenzie del lavoro autorizzate alla somministrazione di manodopera possono operare, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, a condizione che stipulino una convenzione con ciascuna provincia interessata.

2. La convenzione quadro è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Comitato di coordinamento istituzionale e la Commissione regionale permanente tripartita.

3. La province stipulano le convenzioni, sentite le Commissioni provinciali tripartite che individuano le categorie dei soggetti svantaggiati in conformità con le esigenze del mercato del lavoro locale.

 

     Art. 155. Convenzioni per l'incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 154, comma 2 prevede:

a) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione di durata non inferiore a sei mesi, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del d.lgs. 276/2003;

b) l'assunzione del lavoratore svantaggiato con contratto di somministrazione non inferiore a nove mesi, nel caso previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003;

c) un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, da sottoscrivere da parte del lavoratore, che comprende interventi formativi valutati e concordati con i servizi per l'impiego;

d) la presenza di un tutore, individuato dal servizio per l'impiego, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) laurea in scienze della formazione;

2) idonea qualifica professionale;

3) documentata esperienza lavorativa almeno biennale nello svolgimento della funzione di tutore o di funzioni affini;

e) gli oneri per il tutore a carico dell'agenzia di somministrazione;

f) l'integrale rispetto da parte dell'agenzia di somministrazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in vigore presso l'impresa utilizzatrice;

g) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro.

 

     Art. 156. Decadenza dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio

1. I lavoratori svantaggiati, assunti con contratto di somministrazione a norma dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 276/2003, decadono dai trattamenti di mobilità, dall'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione qualora:

a) rifiutino, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione e il servizio per l'impiego;

b) rifiutino di essere avviati ad un corso di formazione professionale corrispondente al piano individuale sottoscritto con l'agenzia di somministrazione o non frequentino regolarmente il corso di formazione suddetto, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore;

c) rifiutino di sottoscrivere il piano di cui all'articolo 155, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

 

     Art. 157. Decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Gli altri lavoratori svantaggiati decadono dallo stato di disoccupazione:

a) nei casi di rifiuto indicati all'articolo 156, comma 1, lettere a), b) e c);

b) nei casi di rifiuto relativi a una sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal domicilio del lavoratore e comunque raggiungibile con i mezzi pubblici in sessanta minuti.

2. Ai fini della dichiarazione di decadenza di cui al comma 1 le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore devono essere congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso.

 

     Art. 158. Procedura per la dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione

1. Al verificarsi dei casi di decadenza, indicati dagli articoli 156 e 157, l'agenzia di somministrazione provvede a segnalare il nominativo del lavoratore al servizio per l'impiego competente al fine della dichiarazione di decadenza e della conseguente cancellazione dalla lista di mobilità e della perdita dello stato di disoccupazione da parte della provincia con atto motivato.

2. Contro il provvedimento di dichiarazione di decadenza dallo stato di disoccupazione della provincia è ammessa istanza di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento.

3. La provincia provvede a segnalare il nominativo del lavoratore, dichiarato decaduto dallo stato di disoccupazione con proprio provvedimento, all'ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale competente per territorio per gli atti relativi alla decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all'articolo 156.

 

     Art. 159. Cooperative sociali e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, le province stipulano una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

2. Lo schema di convenzione quadro è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale ed è adottato dalla provincia, sentita la Commissione provinciale tripartita.

3. La convenzione di cui al comma 1 ha per oggetto la disciplina delle modalità, delle condizioni e degli effetti del conferimento alle cooperative di commesse di lavoro da parte di imprese singole o associate.

4. I lavoratori svantaggiati o i lavoratori disabili da inserire in cooperativa sono individuati dalla provincia, sentita la Commissione provinciale permanente tripartita, valutando prioritariamente la natura e la gravità della disabilità che rendono più difficoltoso l'inserimento nel lavoro.

5. La provincia provvede al monitoraggio delle convenzioni e degli inserimenti lavorativi e alle comunicazioni alla Regione.

 

     Art. 160. Requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. Per stipulare con le province convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, le cooperative sociali indicate all'articolo 159 e i loro consorzi devono:

a) essere iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali previsto dall'articolo 3 della l.r. 87/1997 nelle sezioni b) e c);

b) avere almeno una unità locale situata nel territorio della provincia;

c) non avere in corso procedure concorsuali;

d) aver già assolto gli impegni di impiego di persone svantaggiate o disabili derivanti da precedenti commesse;

e) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale o del settore in cui operano;

f) rispettare le norme nazionali e regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed essere in regola con le contribuzioni assicurative e previdenziali.

2. Qualora l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 3 del d.lgs. 276/2003 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fine della copertura della restante quota d'obbligo a carico del datore di lavoro conferente le commesse, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge. 68/1999.

 

     Art. 161. Requisiti oggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

1. La convenzione quadro di cui all'articolo 159, comma 2 deve indicare:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

b) i lavoratori svantaggiati o disabili da inserire al lavoro in cooperativa, applicando per i disabili quanto disposto dall'articolo 159 comma 4;

c) un periodo di prova per il lavoratore svantaggiato o disabile comunque non superiore a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative ;

d) la durata delle commesse, che non può essere inferiore a due anni;

e) le modalità per la presentazione dell'attestazione del valore complessivo della commessa mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dalla cooperativa o dal consorzio e dall'impresa conferente;

f) gli adempimenti cui sono tenuti le cooperative e i loro consorzi al fine di verificare il rapporto tra le singole commesse e i rapporti di lavoro instaurati;

g) per i lavoratori disabili la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini della copertura della quota di riserva;

h) il limite di percentuale massima di copertura della quota d'obbligo per l'impresa conferente riconosciuta con la convenzione, pari al 20 per cento;

i) la riduzione della quota d'obbligo per l'impresa conferente corrispondente al periodo di durata delle commesse;

l) eventuali modalità per stabilizzare il rapporto di lavoro dei soggetti svantaggiati o disabili.

2. La determinazione del coefficiente di calcolo di cui al comma 1, lettera g) viene effettuata dividendo l'importo complessivo di ciascuna commessa per il costo mensile/annuale del lavoro di un addetto calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro di categoria applicato dalle cooperative sociali, maggiorato del 30 per cento per i costi generali d'impresa. Su richiesta delle parti la provincia può aumentare tale maggiorazione, in relazione ai costi caratteristici dei beni e servizi oggetto della commessa.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dal D.P.G.R. 10 agosto 2020, n. 84/R.