§ 6.2.169 - Direttiva 23 ottobre 2001, n. 81.
Direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:23/10/2001
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Limiti nazionali di emissione.
Art. 5.  Obiettivi ambientali provvisori.
Art. 6.  Programmi nazionali.
Art. 7.  Inventari delle emissioni e proiezioni.
Art. 8.  Relazioni degli Stati membri.
Art. 9.  Relazioni della Commissione.
Art. 10.  Revisione.
Art. 11.  Cooperazione con i paesi terzi.
Art. 12.  Relazioni sulle emissioni di navi e di aeromobili.
Art. 13.  Procedura di comitato.
Art. 14.  Sanzioni.
Art. 15.  Recepimento.
Art. 16.  Entrata in vigore.
Art. 17.  Destinatari.


§ 6.2.169 - Direttiva 23 ottobre 2001, n. 81. [1]

Direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

(G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 309).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 2 agosto 2001,

     considerando quanto segue:

     (1) L'approccio generale e strategico del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente, è stato approvato con risoluzione del 1° febbraio 1993 del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante un programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e fissa l'obiettivo di non superare i carichi e i livelli critici per l'acidificazione nella Comunità. Detto programma prescrive che la popolazione debba essere efficacemente protetta dai rischi dell'inquinamento atmosferico per la salute e che i livelli ammessi di inquinamento debbano essere stabiliti tenendo conto della protezione dell'ambiente. Il programma prevede altresì che i valori orientativi indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) siano resi obbligatori a livello comunitario.

     (2) Attualmente tutti gli Stati membri hanno firmato il protocollo di Göteborg, del 1° dicembre 1999, alla Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per diminuire l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo.

     (3) La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" ribadisce la validità dell'approccio e della strategia generali del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente e specifica che occorre curare in particolare lo sviluppo e l'attuazione di una strategia volta a non superare i carichi critici per quanto riguarda l'esposizione agli inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e fotochimici.

     (4) La direttiva 92/72/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono prescrive alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione sulla valutazione dell'inquinamento fotochimico nella Comunità, corredata delle proposte che la Commissione ritiene appropriate ai fini del controllo dell'inquinamento atmosferico da ozono a livello del suolo ed eventualmente della riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono.

     (5) Estese aree della Comunità sono esposte a livelli di deposito di sostanze acidificanti ed eutrofizzanti che risultano dannosi per l'ambiente. I valori orientativi dell'OMS per la protezione della salute umana e della vegetazione dall'inquinamento fotochimico sono abbondantemente superati in tutti gli Stati membri.

     (6) Occorre pertanto correggere gradualmente tale superamento di carichi critici e rispettare i valori orientativi.

     (7) Non è tecnicamente possibile conseguire gli obiettivi a lungo termine volti a neutralizzare gli effetti negativi dell'acidificazione e ridurre ai valori orientativi indicati dall'OMS l'esposizione dell'uomo e dell'ambiente all'ozono a livello del suolo. E’ pertanto necessario stabilire obiettivi ambientali provvisori, volti a contrastare l'acidificazione e l'inquinamento da ozono a livello del suolo, cui debbono mirare le misure di riduzione di tale inquinamento.

     (8) Gli obiettivi ambientali provvisori e le misure atte a conseguirli dovrebbero rispondere a criteri di fattibilità tecnica e di convenienza economica. Tali misure dovrebbero garantire che tutte le azioni intraprese siano convenienti, sotto il profilo del rapporto costi-benefici, per la Comunità nel suo complesso e dovrebbero tener conto della necessità di evitare costi eccessivi per i singoli Stati membri.

     (9) L'inquinamento transfrontaliero contribuisce all'acidificazione, all'eutrofizzazione del suolo e alla formazione di ozono a livello del suolo, per la cui riduzione è necessario un intervento concertato a livello comunitario.

     (10) La riduzione delle emissioni di inquinanti che causano l'acidificazione e l'esposizione all'ozono a livello del suolo ridurrà anche l'eutrofizzazione del suolo.

     (11) Un sistema di limiti nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca costituisce un metodo economicamente conveniente di conseguire obiettivi ambientali provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli Stati membri la flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di emissione.

     (12) E’ opportuno assegnare agli Stati membri il compito di attuare le misure necessarie per conformarsi ai limiti nazionali di emissione. Sarà necessario valutare i progressi da questi compiuti nel conformarsi ai limiti nazionali. I programmi nazionali di riduzione delle emissioni dovrebbero pertanto essere elaborati e comunicati alla Commissione e dovrebbero contenere informazioni sulle misure adottate o previste per conformarsi ai limiti di emissione.

     (13) Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato e tenuto conto del principio di precauzione, gli obiettivi della presente direttiva, ossia il contenimento delle emissioni degli inquinanti responsabili di acidificazione ed eutrofizzazione e dei precursori dell'ozono, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

     (14) E’ opportuno un tempestivo riesame dei progressi compiuti dagli Stati membri in relazione ai limiti di emissione previsti e della misura in cui l'applicazione effettiva dei limiti possa realizzare gli obiettivi ambientali provvisori per la Comunità nel suo complesso. Tale riesame dovrebbe prendere in considerazione anche il progresso scientifico e tecnico, gli sviluppi della normativa comunitaria e le riduzioni delle emissioni prescritte al di fuori della Comunità, con particolare riferimento ai progressi compiuti, tra gli altri, dai paesi candidati all'adesione. Ai fini di tale riesame la Commissione dovrebbe intraprendere un'ulteriore analisi costi-benefici dei limiti di emissione vertente sulla convenienza economica, sui costi e benefici marginali e sull'impatto socio-economico dei limiti stessi e sull'eventuale impatto in termini di concorrenza. Il riesame dovrebbe riguardare anche le limitazioni del campo di applicazione della presente direttiva.

     (15) A tal fine la Commissione dovrebbe trasmettere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se lo ritiene necessario, proporre opportune modifiche della direttiva, tenendo conto degli effetti di tutta la legislazione comunitaria applicabile, ponendo tra l'altro limiti di emissioni e norme di prodotto per le fonti di emissione in questione nonché normative internazionali in materia di emissioni generate dalle navi e dagli aeromobili.

     (16) Il trasporto marittimo contribuisce in modo rilevante alle emissioni di biossido di zolfo e di ossidi di azoto nonché alla concentrazione e al deposito di inquinanti atmosferici nella Comunità. Si rende quindi necessaria una riduzione di tali emissioni. L'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE prevede che la Commissione esamini quali misure possano essere adottate per ridurre gli effetti di acidificazione prodotti dalla combustione di combustibili marini diversi da quelli specificati nel paragrafo 3 dell'articolo 2 della direttiva stessa.

     (17) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ratificare al più presto l'allegato VI della Convenzione Internazionale sulla Prevenzione dell'Inovinamento causato dalle Navi (MARPOL).

     (18) Data la natura transfrontaliera dell'acidificazione e dell'inquinamento da ozono, la Commissione dovrebbe continuare a esaminare ulteriormente la necessità di elaborare misure comunitarie armonizzate, fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento al fine di evitare distorsioni della concorrenza, e tenendo conto dell'equilibrio tra benefici e costi dell'azione.

     (19) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatta salva la normativa comunitaria che disciplina le emissioni di tali inquinanti provenienti da fonti specifiche e fatte salve le disposizioni della direttiva 96/61/CE, in relazione ai valori limite di emissione e all'impiego delle migliori tecniche disponibili.

     (20) Per verificare i progressi compiuti nel conformarsi ai limiti di emissione è necessario procedere ad appositi inventari delle emissioni, che devono essere calcolati secondo metodologie concordate a livello internazionale e comunicati regolarmente alla Commissione e all'Agenzia europea per l'ambiente (AEA).

     (21) Gli Stati membri dovrebbero emanare norme sanzionatorie da applicare in caso di violazione delle norme della presente direttiva e provvedere alla loro applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

     (22) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (23) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello internazionale al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Finalità.

     Scopo della presente direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni come previsto agli articoli 4 e 10.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     La presente direttiva si applica alle emissioni degli inquinanti elencati all'articolo 4 che derivano da attività umana, rilasciate da qualsiasi fonte antropica situata nel territorio degli Stati membri o nelle rispettive zone economiche esclusive.

     Essa non si applica:

     a) alle emissioni del traffico marittimo internazionale;

     b) alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo;

     c) per la Spagna, alle emissioni generate nelle Isole Canarie;

     d) per la Francia, alle emissioni generate nei Dipartimenti d'Oltremare;

     e) per il Portogallo, alle emissioni generate a Madera e nelle Azzorre.

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "AOT40": somma delle concentrazioni orarie di ozono a livello del suolo durante le ore diurne, superiori a 80 g/m3 (40 parti per miliardo), diminuite ciascuna di 80 g/m3, accumulate da maggio a luglio ogni anno;

     b) "AOT60": somma delle concentrazioni orarie di ozono a livello del suolo superiori a 120 g/m3 (60 parti per miliardo), diminuite ciascuna di 120 g/m3, accumulate durante tutto l'anno;

     c) "carico critico": stima quantitativa dell'esposizione a uno o più inquinanti al di sotto della quale non si verificano, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi significativi su specifici elementi sensibili dell'ambiente;

     d) "livello critico": concentrazione di inquinanti nell'atmosfera al di sopra della quale possono verificarsi, in base alle attuali conoscenze, effetti nocivi diretti su recettori quali esseri umani, piante, ecosistemi o materiali;

     e) "emissione": rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;

     f) "maglia territoriale": quadrato di 150 km di lato che corrisponde alla risoluzione utilizzata per la mappatura dei carichi critici su scala europea e per la sorveglianza delle emissioni e depositi degli inquinanti atmosferici nell'ambito del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP);

     g) "ciclo di atterraggio e decollo": ciclo rappresentato dai seguenti periodi per ciascuno modo operativo: avvicinamento 4,0 minuti; rullaggio/riposo a terra 26,0 minuti, decollo 0,7 minuti; salita 2,2 minuti;

     h) "limite nazionale di emissione": quantità massima di una sostanza, espressa in chilotonnellate, che può essere emessa da uno Stato membro nell'arco di un anno solare;

     i) "ossidi di azoto": e "NOx": ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;

     j) "ozono a livello del suolo": ozono nella parte più bassa della troposfera;

     k) "composti organici volatili": e "COV": tutti i composti organici derivanti da attività umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.

 

     Art. 4. Limiti nazionali di emissione.

     1. Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati all'allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all'articolo 9.

     2. Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano superati i limiti di emissione indicati all'allegato I.

 

     Art. 5. Obiettivi ambientali provvisori.

     I limiti nazionali di emissione di cui all'allegato I sono volti a conseguire in via generale entro il 2010, per l'intera Comunità, i seguenti obiettivi ambientali provvisori:

     a) Acidificazione

     Riduzione del numero di aree che superano i carichi critici di almeno del 50% (in ogni maglia) rispetto ai livelli del 1990.

     b) Esposizione all'ozono a livello del suolo con conseguenze per la salute.

     Il carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per la salute umana (AOT60 = 0) è ridotto in ogni maglia di due terzi rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono a livello del suolo supera il limite assoluto di 2,9 ppm.h.

     c) Esposizione all'ozono a livello del suolo con conseguenze per la vegetazione

     Il carico di ozono a livello del suolo superiore al livello critico per le colture e la vegetazione seminaturale (AOT40 = 3 ppm.h) è ridotto in ogni maglia di un terzo rispetto ai livelli del 1990. Inoltre in nessuna maglia il carico di ozono a livello del suolo supera il limite assoluto di 10 ppm. h espresso in eccesso rispetto al livello critico di 3 ppm.h.

 

     Art. 6. Programmi nazionali.

     1. Entro il 1° ottobre 2002 gli Stati membri elaborano programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti di cui all'articolo 4, al fine di conformarsi almeno ai limiti nazionali di emissione indicati all'allegato I entro il 2010.

     2. I programmi nazionali devono contenere una descrizione delle politiche e misure adottate o previste e stime quantitative degli effetti che dette politiche e misure avranno sugli inquinanti nel 2010. Devono altresì indicare eventuali modifiche sostanziali previste nella distribuzione geografica delle emissioni nazionali.

     3. Entro il 1° ottobre 2006 gli Stati membri aggiornano e modificano, secondo necessità, i programmi nazionali.

     4. Gli Stati membri mettono a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate, come le associazioni ambientaliste, i programmi elaborati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3. Le informazioni fornite alla popolazione ed alle organizzazioni ai sensi del presente paragrafo devono essere chiare, comprensibili ed accessibili.

 

     Art. 7. Inventari delle emissioni e proiezioni.

     1. Gli Stati membri elaborano ed aggiornano annualmente gli inventari e le proiezioni nazionali delle emissioni per il 2010 relativamente agli inquinanti di cui all'articolo 4.

     2. Gli Stati membri elaborano gli inventari e le proiezioni delle emissioni mediante le metodologie specificate all'allegato III.

     3. La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, in cooperazione con gli Stati membri e sulla base delle informazioni da questi fornitele, elabora inventari e proiezioni degli inquinanti di cui all'articolo 4. Gli inventari e le proiezioni sono resi pubblici.

     4. Gli aggiornamenti delle metodologie da utilizzare conformemente all'allegato III devono essere effettuati a norma della procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Relazioni degli Stati membri.

     1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente gli inventari nazionali delle emissioni e le proiezioni delle emissioni per il 2010 elaborati ai sensi dell'articolo 7. Essi comunicano un inventario definitivo delle emissioni riferito al penultimo anno prima di quello in corso, e un inventario provvisorio delle emissioni riferito all'anno precedente a quello in corso. Le proiezioni delle emissioni devono includere informazioni per la comprensione quantitativa dei principali assunti socioeconomici delle proiezioni stesse.

     2. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi elaborati ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

     Entro il 31 dicembre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi aggiornati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

     3. La Commissione inoltra agli altri Stati membri i programmi nazionali ad essa trasmessi entro un mese dal loro ricevimento.

     4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 paragrafo 2, la Commissione disciplina la comunicazione dei programmi nazionali in modo da garantirne la coerenza e la trasparenza.

 

     Art. 9. Relazioni della Commissione.

     1. Nel 2004 e nel 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'andamento dell'applicazione dei limiti nazionali di emissione di cui all'allegato I e sulla probabilità del conseguimento degli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 entro il 2010 nonché degli obiettivi a lungo termine definiti all'articolo 1 entro il 2020. La relazione comprende una valutazione economica, contenente un'analisi della convenienza economica, e dei benefici, dei costi e dei benefici marginali e dell'impatto socioeconomico dell'applicazione dei limiti nazionali di emissioni nei singoli Stati membri e nei singoli settori. Comprende inoltre un riesame delle limitazioni del campo di applicazione della direttiva stabilito dall'articolo 2 e una valutazione dell'entità delle ulteriori riduzioni di emissioni necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 5. Tiene conto altresì delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, come pure, tra l'altro, dei seguenti fattori:

     a) qualsiasi nuova normativa comunitaria che possa essere adottata riguardo ai limiti delle emissioni e agli standard di prodotto per le fonti di emissione in questione;

     b) sviluppi delle migliori tecniche disponibili nel quadro dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 96/61/CE (IPPC);

     c) obiettivi di riduzione delle emissioni per il 2008 riguardo alle emissioni di biossido di zolfo e ossidi di azoto provenienti dagli attuali grandi impianti di combustione, riferiti dagli Stati membri a norma della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

     d) riduzione delle emissioni ed impegni di riduzione assunti da paesi terzi attribuendo un particolare rilievo alle misure da adottare nei paesi candidati all'adesione e possibilità di ulteriori riduzioni delle emissioni in regioni situate nelle vicinanze della Comunità;

     e) normativa comunitaria di nuova adozione e regolamenti internazionali in materia di emissioni generate dalle navi e dagli aerei;

     f) sviluppo dei trasporti e qualsiasi ulteriore misura per controllare le emissioni derivanti dai trasporti;

     g) sviluppi nel settore dell'agricoltura e nuove proiezioni in materia di allevamento, nonché miglioramenti dei metodi di riduzione delle emissioni nel settore agricolo;

     h) qualsiasi cambiamento rilevante sul mercato della fornitura di energia all'interno di uno Stato membro e nuove previsioni a seguito delle misure intraprese dagli Stati membri per conformarsi agli obblighi internazionali assunti in relazione al cambiamento climatico;

     i) valutazione degli episodi attuali e previsti di superamento dei carichi critici e dei valori orientativi dell'OMS per l'ozono a livello del suolo;

     j) possibilità di identificazione di un obiettivo provvisorio di riduzione dell'eutrofizzazione del suolo;

     k) nuove scoperte scientifiche e tecniche inclusa una valutazione delle imprecisioni per quanto riguarda:

     i) gli inventari nazionali di emissioni,

     ii) i dati di riferimento in ingresso,

     iii) le informazioni riguardo ai trasporti transfrontalieri e al deposito di inquinanti,

     iv) i carichi e i livelli critici,

     v) il modello utilizzato,

     e una valutazione della conseguente imprecisione dei limiti nazionali di emissione che devono rispondere agli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5.

     l) eventuale necessità di evitare spese eccessive ai singoli Stati membri.

     m) raffronto tra le tecniche di modellizzazione e le osservazioni concernenti l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono a livello del suolo al fine di migliorare i modelli.

     n) il possibile uso, ove opportuno, di pertinenti strumenti economici.

     2. Nel 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul rispetto dei limiti di cui all'allegato I e sui progressi rispetto agli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5 nonché agli obiettivi a lungo termine definiti all'articolo 1. La relazione tiene conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 e dei fattori elencati alle lettere da a) a n) del paragrafo 1.

 

     Art. 10. Revisione.

     1. Le relazioni di cui all'articolo 9 tengono conto dei fattori elencati al paragrafo 1 dello stesso. Alla luce di questi fattori, dei progressi compiuti per il conseguimento dei limiti di emissione entro il 2010, di una revisione dei progressi scientifici e tecnici e della situazione concernente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi provvisori della presente direttiva e degli obiettivi a lungo termine di non superamento dei carichi e dei livelli critici nonché dei valori indicativi dell'OMS in materia di qualità dell'aria, la Commissione procede ad una revisione della presente direttiva in preparazione di ogni relazione.

     2. Nel contesto della revisione da completare nel 2004 si effettua una valutazione dei limiti di emissione indicativi per l'insieme della Comunità, fissati all'allegato II. La valutazione di tali limiti indicativi costituisce un fattore da tener presente in occasione dell'analisi di future azioni efficaci sotto il profilo dei costi che potrebbero essere portate avanti alla fine di ridurre le emissioni di tutti gli inquinanti interessati, così da raggiungere gli obiettivi ambientali provvisori previsti all'articolo 5 per l'insieme della Comunità entro il 2010.

     3. Tutte le revisioni includono ulteriori esami sui costi e benefici stimati dei limiti di emissione nazionali, effettuati in base a modelli aggiornati, ricorrendo ai migliori dati disponibili per ridurre al minimo l'incertezza e tenendo conto dello stato di avanzamento dell'ampliamento dell'Unione europea, e dei meriti di metodologie alternative alla luce dei fattori elencati all'articolo 9.

     4. Fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 96/61/CE, al fine di evitare distorsioni della concorrenza e tenendo conto dell'equilibrio tra benefici e costi dell'azione, la Commissione esamina ulteriormente la necessità di elaborare misure comunitarie armonizzate per i settori economici interessati e prodotti che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione e alla formazione di ozono al livello del suolo.

     5. Le relazioni di cui all'articolo 9 saranno, se del caso, accompagnate da proposte in merito:

     a) alla modifica dei limiti nazionali di cui all'allegato I al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali provvisori previsti dall'articolo 5 e/o alla modifica degli obiettivi ambientali provvisori;

     b) a eventuali ulteriori riduzioni delle emissioni al fine di raggiungere gli obiettivi a lungo termine previsti dalla presente direttiva preferibilmente entro il 2020;

     c) alle misure per garantire il rispetto dei limiti.

 

     Art. 11. Cooperazione con i paesi terzi.

     Al fine di promuovere il conseguimento della finalità descritta all'articolo 1, la Commissione e gli Stati membri, se del caso e fatto salvo l'articolo 300 del trattato CE, perseguono la cooperazione bilaterale e multilaterale con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti come la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), anche mediante lo scambio di informazioni, in materia di ricerca e sviluppo in campo scientifico e tecnologico, allo scopo di migliorare le basi per facilitare la riduzione delle emissioni.

 

     Art. 12. Relazioni sulle emissioni di navi e di aeromobili.

     1. Entro la fine del 2002 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla misura in cui le emissioni connesse al traffico marittimo internazionale contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione, e alla formazione di ozono al livello del suolo nella Comunità.

     2. Entro la fine del 2004 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulla misura in cui le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo contribuiscano all'acidificazione, all'eutrofizzazione e alla formazione di ozono al livello del suolo nella Comunità.

     3. Ogni relazione specifica un programma di azioni da adottare a livello internazionale e comunitario per ridurre le emissioni del settore interessato e che serva come base per un ulteriore esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 13. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 96/62/CE (in seguito denominato "il comitato").

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 14. Sanzioni.

     Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 15. Recepimento.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 17. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I [2]

Limiti nazionali di emissione di SO2, Nox, COV e NH3 da raggiungere entro il 2010 (1)

 

Paese

SO2

chilotonnellate

NOx

chilotonnellate

VOC

chilotonnellate

NH3

chilotonnellate

Belgio

99

176

139

74

Repubblica ceca (2)

265

286

220

80

Danimarca

55

127

85

69

Germania

520

1051

995

550

Estonia (2)

100

60

49

29

Grecia

523

344

261

73

Spagna

746

847

662

353

Francia

375

810

1050

780

Irlanda

42

65

55

116

Italia

475

990

1159

419

Cipro (2)

39

23

14

09

Lettonia (2)

101

61

136

44

Lituania (2)

145

110

92

84

Lussemburgo

4

11

9

7

Ungheria (2)

500

198

137

90

Malta (2)

9

8

12

3

Paesi Bassi

50

260

185

128

Austria

39

103

159

66

Polonia (2)

1397

879

800

468

Portogallo

160

250

180

90

Slovenia (2)

27

45

40

20

Slovacchia (2)

110

130

140

39

Finlandia

110

170

130

31

Svezia

67

148

241

57

Regno Unito

585

1 167

1 200

297

CE 25

6 543

8 319

8 150

3 976

 

(1) Questi limiti nazionali di emissione sono stabiliti nell'intento di realizzare, in via generale, gli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5. Il conseguimento di detti obiettivi dovrebbe comportare una riduzione dell'eutrofizzazione del suolo in misura tale che l'area della Comunità con depositi di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta del 30 % rispetto ai livelli del 1990.

(2) Questi limiti nazionali di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all'articolo 10 della direttiva, da completare nel 2004.

 

 

ALLEGATO II [3]

Limiti di emissione per SO2, NOx, e COV

 

 

SO2

chilotonnellate

NOx

chilotonnellate

COV

chilotonnellate

CE 25 (1)

6 176

7 558

6 980

 

(1) Questi limiti nazionali di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all'articolo 10 della direttiva, da completare nel 2004.

 

 

ALLEGATO III

Metodologie per gli inventari e le proiezioni delle emissioni

 

     Gli Stati membri elaborano inventari e proiezioni delle emissioni secondo i metodi concordati nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza e a tal fine utilizzano preferibilmente il manuale comune EMEP/CORINAIR [*].

 

[*] Inventario delle emissioni atmosferiche dell'Agenzia europea dell'ambiente.


[1] Abrogata dall'art. 21 della Direttiva 14 dicembre 2016, n. 2284, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

[3] Allegato così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.