Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 30/07/2004 |
Numero: | 208 |
Sommario |
Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali) |
Art. 2. (Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali) |
Art. 3. (Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali) |
Art. 4. (Indennità di missione) |
Art. 5. (Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali) |
Art. 6. (Disposizioni in materia contabile) |
Art. 7. (Disposizioni in materia penale) |
Art. 8. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria) |
Art. 9. (Rinvii normativi) |
Art. 10. (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero) |
Art. 11. (Disposizioni di convalida) |
Art. 12. (Copertura finanziaria) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 34.2.17 - L. 30 luglio 2004, n. 208. [1]
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
(G.U. 12 agosto 2004, n. 188)
Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania [4].
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
Art. 2. (Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del
Art. 3. (Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali)
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.
Art. 4. (Indennità di missione)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla
Art. 5. (Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Art. 6. (Disposizioni in materia contabile)
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
Art. 7. (Disposizioni in materia penale)
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
Art. 8. (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
Art. 9. (Rinvii normativi)
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
Art. 10. (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane decedute in seguito ad attentati terroristici all'estero)
1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
Art. 11. (Disposizioni di convalida)
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[4] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[5] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[6] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[7] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[8] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 5 del
[9] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 9 del
[10] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 9 del
[11] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 9 del
[12] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 9 del