§ 34.2.16 - L. 30 luglio 2004, n. 207.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:30/07/2004
Numero:207


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 34.2.16 - L. 30 luglio 2004, n. 207. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

(G.U. 12 agosto 2004, n. 188)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2004, N. 160

 

All'articolo 1:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani".

 

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: ", per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: ". Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004";

i commi da 2 a 8 sono soppressi.

 

L'articolo 5 è soppresso.

 

All'articolo 6:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004";

al comma 2, dopo le parole: "euro 556.788", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2004";

i commi 4 e 5 sono soppressi.

 

All'articolo 7:

al comma 1, le parole da: "agli articoli" fino a: "5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

al comma 2, le parole da: "agli articoli 4, commi 1, 2 e 3" fino a: "Afghanistan" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

i commi 4 e 5 sono soppressi.

 

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: "commi 1, 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "comma 1,";

al comma 2, le parole: "afgano o" sono soppresse e le parole: "commi 1, 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "comma 1,";

il comma 4 è soppresso.

 

L'articolo 11 è soppresso.

 

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: "14, commi 1, 2, 4, 5 e 7," sono soppresse.

 

All'articolo 13:

al comma 2, la cifra: "609.078.895" è sostituita dalla seguente: "289.549.823".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.