§ 34.2.14 - D.L. 24 giugno 2004, n. 160.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:24/06/2004
Numero:160


Sommario
Art. 1.  Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
Art. 2.  Organizzazione della missione
Art. 3.  Rinvii normativi
Art. 4.  Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali
Art. 5.  Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali
Art. 6.  Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali
Art. 7.  Indennità di missione
Art. 8.  Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
Art. 9.  Disposizioni in materia contabile
Art. 10.  Disposizioni in materia penale
Art. 11.  Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
Art. 12.  Rinvii normativi
Art. 13.  Copertura finanziaria
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 34.2.14 - D.L. 24 giugno 2004, n. 160. [1]

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

(G.U. 25 giugno 2004, n. 147)

 

Capo I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

 

Art. 1. Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

     2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

     d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

     2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani [2].

     3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 2. Organizzazione della missione

     1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

     2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

     Art. 3. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

     2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

 

     Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

     1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004 [3].

     2. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004] [4].

     3. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004] [5].

     4. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

     a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

     b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

     c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

     d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

     e) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania] [6].

     5. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004] [7].

     6. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004] [8].

     7. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004] [9].

     8. [E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004] [10].

 

     Art. 5. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali [11]

[     1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

     2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

     3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

     4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, per la quale è autorizzata la spesa di Euro 407.436 per l'anno 2004.]

 

     Art. 6. Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali

     1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2004 [12].

     2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per l'anno 2004 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene [13].

     3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

     4. [Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15] [14].

     5. [Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania] [15].

 

     Art. 7. Indennità di missione

     1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui a all'articolo 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali [16].

     2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman [17].

     3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     4. [L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti] [18].

     5. [Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero] [19].

 

     Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

     1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 [20].

     2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate [21].

     3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

     4. [Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002] [22].

 

     Art. 11. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria [23]

[     1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.]

 

     Art. 12. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 [24].

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

     2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 289.549.823 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [25].

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160. (TESTO ORIGINALE)

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Capo I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

 

Art. 1. Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

     1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

     2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attività di assistenza alla popolazione;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;

     d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

     3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

Art. 2. Organizzazione della missione

     1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

     2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Art. 3. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

     2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

 

Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali

     1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, per la quale è autorizzata la spesa di euro 284.984.563 per l'anno 2004.

     2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

     3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

     4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004:

     a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;

     b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

     c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

     d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

     e) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

     5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

     6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

     7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

     8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan, per la quale è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.

 

Art. 5. Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

     1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

     2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, per i quali è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

     3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, per la quale è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

     4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, per la quale è autorizzata la spesa di Euro 407.436 per l'anno 2004.

 

Art. 6. Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali

     1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

     2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, è autorizzata la spesa di euro 556.788 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.

     3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l'anno 2004.

     4. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

     5. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 83.329 per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania.

 

Art. 7. Indennità di missione

     1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

     2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

     3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Art. 8. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

     1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

Art. 9. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto.

 

Art. 10. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

     2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

     3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

     4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8, 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

 

Art. 11. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

     1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

 

Art. 12. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 13. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

     2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro 609.078.895 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 14. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 2004, n. 207. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2005 dall'art. 4 del D.L. 19 gennaio 2005, n. 3, convertito dalla L. 18 marzo 2005, n. 37.

[4] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[5] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[6] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[7] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[8] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[9] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[10] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[11] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[15] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[19] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[23] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.